Cerchiatura porta o finestra in muro portante. Quando serve e costi 2026
Cerchiatura: come aprire un vano in unmuro portante in muratura: qual è il costo per la realizzazione di cerchiature per l'apertura diporte o finestre. Quando è necessaria e quali sono i permessi da richiedere?
Tutti i miei clienti vogliono collegare la cucina con il salotto e fare un open-space. Anch'io lo farei. Ma un bel muro portante blocca i loro sogni. Se anche tu vuoi aprire una porta, nessun problema, la Scienza delle costruzioni ti può venire incontro. Nella gran parte dei casi, difatti, viene proposta dal professionista una cerchiatura, per poter aprire il vano. Ma cos'è, a chi devi rivolgerti, quanto tempo occorre e quanto costa? Vediamone tutti gli aspetti:
Indice
Quale permesso o pratica occorre?
Quando è possibile fare una cerchiatura: intervento locale o globale?
Che cos'è una cerchiatura?
Quando si interviene su un muro di una casa in pietra o mattoni pieni, bisogna prestare particolare attenzione a "ripristinare" la condizione iniziale. Questa è la richiesta della normativa in vigore.
Nella pratica, la realizzazione del vano in una parete portante comporta una:
- diminuzione della rigidezza;
- diminuzionedella resistenza;
- della duttilità della parete stessa.
Per il ripristino, occorre realizzare un telaio in acciaio o in cemento armato attorno alla nuova apertura, detto cerchiatura, oppure si può intervenire migliorando le caratteristiche della muratura esistente, utilizzando ad esempio la tecnica dell'intonaco armato.
Come puoi vedere dall'immagine, si confina tutto il varco con delle longarine in acciaio, saldate tra di loro e collegate alla muratura con degli spinotti. Alla base, oltre ad una piastra in acciaio, si posa un cordolo in calcestruzzo armato. Questo è un metodo, ne esistono altri.


Ma a chi devi rivolgerti?
Quale permesso o pratica occorre?
La posa di una cerchiatura è un'operazione rientrante nella manutenzione straordinaria, realizzata attraverso la pratica edilizia Segnalazione certificata di inizio attività SCIA, che deve rispettare prescrizioni di tiposismico e strutturale.Oltre alla Scia, occorre depositare presso il Genio civile la Pratica strutturale.
Per verificare la corretta posa in opera, dovrai nominare un direttore lavori. In genere, un ingegnere strutturista. Non puoi assolutamente optare per il fai da te. Infine, il professionista dovrà presentare l'aggiornamento catastale.
Armati di pazienza e scopriamo i tempi:
Quali sono i tempi?
Questo argomento è particolarmente sentito. Diciamo che i tempi dipendono da una serie di variabili. Cercherò di spiegarti quali sono le prestazioni necessarie.
Prima di tutto, il professionista che dovrai nominare, geometra, architetto o ingegnere, dovrà richiedere un accesso agli Atti comunali. Quindi visionerà le vecchie DIA, Permessi di costruire, Concessioni edilizie ecc. Se hai già un archivio, puoi by-passare questo passaggio. Diciamo che nei piccoli centri tutto si esaurisce nel giro di un paio di settimane. Nelle città, almeno un mese. Almeno , a Firenze è così.
Per quanto riguarda i tempi della SCIA, dipende molto dalla stesura della pratica e dalla produzione dei disegni da parte del tecnico. Difatti, essendo la SCIA una segnalazione che non necessita di approvazione, ha efficacia dal momento in cui viene depositata. Comunque, il tecnico produrrebbe gli elaborati nell'attesa della documentazione del comune.
Direi che, per iniziare i lavori, dovrai aspettare da 1 a 2 mesi.
Dopodiché, in 15 giorni l'impresa riesce a terminare il lavoro.
Ma non sempre potrai aprire un varco:
Quando è possibile fare una cerchiatura: intervento locale o globale?
Partiamo da un aspetto di fondamentale importanza: l'intervento messo in opera può essere valutato come puntuale o inficiare sul comportamento globale di tutto l'immobile. Tale analisi spetta al professionista.
Consiglio vivamente di far ricadere l'opera in intervento locale, per non dover intervenire su tutto l'edificio, ma poter eseguire la sola cerchiatura!
Affinché l'apertura di un vano (finestra-porta) venga ritenuto intervento locale e che quindi non occorra rinforzare tutto l'edificio, bisogna rispettare le prescrizioni dettate dalla normativa.
- Nell'aprire una porta o una finestra occorre lasciareuna mazzetta muraria laterale residua minima di 50 cm dal muro portante perpendicolare (escluso lo spessore del muro ortogonale). Tale limitazione non si applica nel caso, in cui la parete, oggetto di rinforzo, prosegua oltre il muro ortogonale;
- la rigidezza della parete non deve cambiare significativamente rispetto allo stato preesistente (nei limiti del ± 15%). Quindi, bisogna confrontare la parete nello stato ante-operam e la parete post-operam, comprensiva degli interventi di rinforzo e valutare che la rigidezza non si discosti di un 15%, in eccesso o in difetto.

Non sono ammissibili, all'interno della tipologia degli “interventi locali”, i seguenti interventi:
-
inserimento di cerchiature a cavallo nelle intersezioni delle murature;
-
inserimento dei montanti nello spessore dei muri trasversali (oppure nell'incrocio murario);
-
apertura di porte o finestre nelle pareti perimetrali esterne a distanza inferiore ad 1 metro dallo spigolo esterno dell’incrocio d’angolo, compreso lo spessore del muro trasversale;
Si ritiene che siano da evitare i seguenti interventi:
-
eliminazione totale di una parete portante o di controvento. Tale intervento può essere ammissibile, se inquadrato all'interno di una verifica più ampia (globale)rispetto a quella del generico interpiano.
Se, viceversa, non si rispettano tali prescrizioni, dovrai far valutare l'intero comportamento della casa nei confronti del sisma. E ti assicuro che non ne varrebbe la pena. Il costo varierebbe in maniera significativa.
Ho pensato che potrebbe interessarti anche l'articolo relativo all'abbattimento di una parete.
Procedura della posa in opera e computo
Vediamo le voci del computo metrico e capitolato con i relativi prezzi (esclusa iva):
Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50.Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
- in pietrame o mista di qualsiasi spessore 900 €/mc
- su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste 900 €/mc
- Senza muratura di mazzette e ricostruzione parapetti circa la metà
Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi dialloggiamentogià predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco.
- fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, con rete elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e fissaggi passanti in tondini d'acciaio d. 10 mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul fronte (spessore) ed entrambi i lati. € 75/mq
- base in c.a. fino a dim. 30x30x100 cm, armato con tondini in acciaio d. 10 mm e staffe d. 8 mm ad aderenza migliorata.€ 770/mc. In alternativa, base in profilato o trafilato di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione 40x30 mm € 11 al kg
- architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti 8 €/kg
- piedritti in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione 8,15 €/kg
Ripresa della muratura, regolazione, rinzaffo intonaco, rete elettrosaldata e velo.

Concludiamo con l'aspetto economico:
Qual è il costo di una cerchiatura?
Eviterò di stimare il costo di interventi, che inficiano sul comportamento globale dell'intera struttura (esempio: demolizione di notevoli porzioni di muro portante), in quanto ogni caso deve essere esaminato puntualmente.

Partiamo dalla parcella del professionista: per quanto riguarda ilcosto della Progettazione e Direzione lavori, i professionisti, per l' apertura porta o finestra chiedono: redazione della Scia e degli elaborati tra i1.000 e i 1500 €, deposito della Pratica strutturale tra i 500 e i 700 €, Direzione lavori tra i 400 e i 700. Infine, l'aggiornamento catastale sui 500 €.
Il costo dell'impresa (fornitura e posa in opera),varia tra i 2.000e i 6.000 €circa a cerchiatura (a seconda se la parete è di spessore “a una testa” o “due teste” cioè circa 15 cm o circa 30 cm).
In genere, il prezzo della cerchiatura realizzata con travi in acciaio, dette putrelle, varia in base ai kg.
Ma facciamo qualche esempio:
- Apertura di porta di dimensioni finali 1,00 x 2,10 m su parete di spessore 38 cm con HEB 180 accoppiate 6.000 €;
- Apertura di porta di dimensioni finali 1,80 x 2,40m su parete di spessore 16 cm con IPE 300 4.500 €;
- Apertura di porta di dimensioni finali 2,20 x 2,20 m su parete di spessore 12 cm con IPE 220 2.800 €;
- Apertura di porta di dimensioni finali 1,00 x 2,10 su parete di spessore 12 cm con IPE 180 2.400 €;
Questi prezzi riguardano interventi all'interno di ristrutturazioni più ampie. Qualora fossero opere uniche del cantiere, occorrerebbe aggiungere i costi dell'allestimento del cantiere e dell'eventuale ponteggio.
IMPORTANTE: a fine lavori richiedi la bolla e i certificati del "ferro" e della saldatura, che garantiscono la qualità del manufatto.
Spero che l'articolo ti sia stato utile. Vincenzo.
Se avessi bisogno di un progetto di cerchiatura, la sede dello studio è aFirenze,maoperiamo suPrato, Pistoia, Siena, Arezzo, Bologna, Livorno, Pisa e Lucca, Grosseto. Consideriamo anche commesse in tutta Italia. Potrai ottenere un preventivo via mailcontattandoci a
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Definizioni 2026. Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento ristrutturazione
L'art. 3 del testo unico sull'edilizia (DPR 380/01) definisce tra gli interventi edilizi: la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il restauro e di risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la nuova costruzione. Vediamo le differenze e alcuni esempi.

Definizioni aggiornate al DECRETO ENERGIA 2022 convertito in legge il 29 aprile 2022 (Legge 34/2022), indicate dall'art.3 del Testo Unico sull'Edilizia 380/01 e successive modifiche ed integrazioni.
Indice
1 Interventi di manutenzione ordinaria.
2 Interventi di manutenzione straordinaria.
3 Interventi di restauro e di risanamento conservativo.
a) interventi di manutenzione ordinaria:
Nella manutenzione ordinaria ricadono tutti:
"gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; "
Vediamo alcuni esempi:
- rinnovamento della pavimentazione o del bagno;
- tinteggiatura della facciata;
- installazione dell'antenna della TV;
- sostituzione degli infissi senza alterarne la struttura;
Sono "liberi" da adempimenti anche gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche senza realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.
Saliamo di livello:
b) interventi di manutenzione straordinaria:
Nella manutenzione straordinaria ricadono:
le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel
frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d' uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Anche in questo caso, vediamo degli esempi:
- l'abbattimento di muri divisori interni;
- la realizzazione di cerchiature;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo:
Mentre, nel restauro e risanamento conservativo ricadono:
gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia:
Ricadono in questa categoria:
"gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di
nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;"
e) interventi di nuova costruzione:
Passiamo agli interventi di nuova costruzione:
"quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli
che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;"
Interventi di ristrutturazione urbanistica:
gli “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. (ora art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 - ndr).
Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo
Demolire o costruire un muro: costi, permessi 2026
Guida sull'abbattimento, spostamento o costruzione di un muro interno in muratura, pietra, mattoni, foratelle o cartongesso. Caso di muro portante strutturale o semplice tramezzo. Permessi necessari (manutenzione ordinaria o straordinaria) e costi.

Demolire o realizzare una parete è un'operazione semplice, che tuttavia necessita di una comunicazione al Comune. In caso di demolizione, la questione potrebbe complicarsi qualora l'intervento riguardi murature portanti.
Partiamo dal caso più semplice, la costruzione di una parete.
Indice
- Costruzione di una parete divisoria
Come valutare se un muro è portante o è un tramezzo?
Permessi per demolizione di un muro non portante
Permessi per demolizione di un muro portante
Demolizione muro senza permessi e CILA
1. Costruzione di una parete divisoria
Costruzione di una parete divisoria = CILA + Aggiornamento Catastale
Qualora volessi dividere due ambienti, dovrai contattare un professionista che comunichi l'intervento e aggiorni la planimetria tramite una:
- Comunicazione di inizio lavori asseverata CILA, in quanto non si eseguono interventi strutturali, ma semplicemente si posa un muro divisorio "leggero";
- aggiornamento catastale;
Attenzione, non sempre è possibile far ciò. Difatti, nel dividere un ambiente devi comunque rispettare delle dimensioni minime degli stanze derivate. Inoltre, dovrai rispettare i rapporti aero-illuminanti degli ambienti derivati.
Passiamo a caso più complicato: la demolizione di un muro.
Pro e contro cartongesso e foratini in laterizio?
Personalmente, in passato preferivo i forati per via della miglior resistenza meccanica e all'urto. Negli ultimi anni sto cambiando idea, in quanto l'evoluzione del cartongesso sta portando ad ottimi risultati.
Difatti, è palese la semplicità di posa e la regolarità di esecuzione del cartongesso. Inoltre, è facile integrare elementi quali porte scorrevoli, lucernari, vetri a incasso o luci a parete. Sicuramente, qualora ti volessi spingere nel fai da te, il cartongesso sarebbe la migliore soluzione. Ottimo per contenere gli impianti.
Inoltre, il cartongesso può essere integrato con materiali isolanti acustici e termici.
Alternative: una via di mezzo tra il cartongesso e i forati in laterizio sono le tramezzature in pannelli prefabbricati in calcestruzzo cellulare laterogesso, gasbeton, syporex, la cui fornitura e posa in opera costa meno dei divisori in forati ed hanno caratteristiche di robustezza altrettanto valide. Generalmente, costano meno del cartongesso e non hanno il problema del "suono vuoto" che tanto infastidisce chi non apprezza il cartongesso.
2 Demolizione di un muro
Ormai, tutti vogliono demolire il muro tra cucina e soggiorno e realizzare un open-space.
A interporsi tra te e i tuoi sogni c'è solo quel maledetto muro.
Sappi che, i permessi richiesti per la demolizione di un muro variano in base alla natura della parete stessa. In pratica, prima di andare a demolire un muro interno, è necessario valutare se si tratta di una struttura portante o di un semplice divisorio.
2.1 Come valutare se un muro è portante o è un tramezzo?
Un professionista intuisce al volo la natura della muratura, per questo ti suggerisco di rivolgersi sempre a Ingegneri, Geometri, Periti o Architetti. Tuttavia, seguendo queste indicazioni, potresti individuare "in prima lettura" la natura del muro. Dovresti valutare dei dettagli visivi e uditivi:
- prova a bussare sulla muratura. Se percepissi una camera d'aria (suono cupo) ti potresti trovare di fronte a dei forati, al calcestruzzo cellulare o a del cartongesso. Si tratta di muri non portanti;

- se riuscissi ad individuare dei pilastri, il tuo appartamento potrebbe essere caratterizzato da una struttura in cemento armato e i muri di spessore inferiore o uguale a 10 cm potrebbero essere dei divisori non portanti;
- se vivessi in una casa di vetusta realizzazione in pietra o mattoni pieni, individua le travi. I muri perpendicolari realizzati in mattoni pieni o pietra sono portanti; le restanti murature potrebbero avere funzione di controvento. Occorre la valutazione di un ingegnere strutturista;
- una prova più invasiva, ma che offre la certezza, consiste nello picchettatura dell'intonaco fino a far emergere il grezzo del muro. A questo punto, molto dipenderà dal materiale che ti troverai davanti.
Cercando di generalizzare:
- Mattoni pieni o pietra = parete strutturale;
- Mattoni forati (superficie del foro maggiore rispetto alla superficie in laterizio), calcestruzzo cellulare o cartongesso = parete non portante
Insisto. Una volta analizzata la struttura, dovrai chiedere conferma ad un professionista.
Come mai ci interessa la natura del muro? Semplice, il muro portante, come dice la parola stessa, sostiene i carichi e se ci agiamo su di esso dovremmo "rinforzarlo".
Una volta individuata la natura del muro, strutturale o non, procediamo con la scelta della pratica da presentare. Dovrai presentare una pratica al Comune (Cila o Scia) e al Catasto per aggiornare la parte fiscale. Inoltre, potresti dover presentare la pratica strutturale al Genio civile.
2.2 Permessi per demolizione muro non portante
Demolizione di una parete divisoria = CILA + Aggiornamento Catastale
Oltre alla Comunicazione di inizio lavori asseverata CILA, dovrai aggiornare la planimetria catastale. L'intervento non necessita di depositare il progetto strutturale a firma di un ingegnere e non devi realizzare interventi per irrigidire la struttura.
Devi prestare particolare attenzione all'ambiente derivato, in quanto dovrà rispettare i requisiti igienico-sanitari. Tali requisiti sono contenuti, per lo più, all'interno del Regolamento edilizio comunale.
Inoltre, vanno rispettati i requisiti di illuminazione e aerazione. Per queste verifiche, occorre l'analisi di un geometra, architetto o ingegnere.
2.3 Permessi per demolizione di un muro portante
Demolizione muro portante = SCIA + Catasto + pratica strutturale
Il tecnico deve istruire una pratica differente: la Segnalazione certificata di inizio attività SCIA, più onerosa sia in termini di tempi che di costi.
Inoltre occorre depositare il Progetto strutturale a firma di uno strutturista e occorre realizzare interventi per irrigidire la struttura. Ad esempio, una cerchiatura (rinforzo di strutture attraverso elementi resistenti, tipo fasciature in acciaio o cemento armato) e/o il betoncino armato.


A differenza dei casi precedenti, è obbligatorio un direttore lavori che verifichi la corretta posa in opera.
Attenzione. Non è sempre possibile realizzare l'intervento o comunque un intervento economicamente conveniente.
E' il caso, ad esempio, della demolizione di un intero muro portante e non solo di parte di esso. In questo caso occorrebbe un'analisi strutturale globale dell'intero fabbricato, che comporta una sostanziosa parcella dell'ingegnere ed ulteriori interventi sul resto della struttura. Vedi regole.
O anche, la rimozione di una parte di muro rilevante potrebbe richiederti una cerchiatura di notevoli dimensioni, il cui costo proprio ma anche di movimentazione potrebbe far lievitare il preventivo.
Anche nel caso di abbattimento di muro portante, occorre rispettare i requisiti igienico-sanitari del locale derivato.
2.4 Demolizione muro senza permessi e CILA
L'unico intervento che non richiede la Cila e in assenza di autorizzazioni è la demolizione di un divisorio e la ricostruzione nel medesimo punto della parete.
Qual è il costo per demolire un muro?
Anche in questo caso bisogna trattare in modo diverso le due ipotesi: muro divisorio o portante. Difficile quantificare la seconda ipotesi (murature portante), in quanto il range di costi è molto variabile ed in alcuni casi non è assolutamente conveniente. Molto dipende dal costo della cerchiatura.
Nella seconda ipotesi (muratura in forati), è più semplice.
In caso di demolizione, il costo al metro cubo (circa 10 metri quadrati di muro da 10 cm) si aggira intorno agli 80 €. Occorre sempre considerare lo smaltimento e il trasporto dei calcinacci alla discarica: circa 100 € / metro cubo.
Qual è il costo per costruire un muro?
Il costo della realizzazione di un divisorio dipende dal materiale di cui è costituito:
- la fornitura e posa del cartongesso con una sola lastra (non troppo resistente): 60 €/mq, con due lastre 85 €/mq;
- la fornitura e posa di tramezzi con blocchi in laterizio normale 6 fori (foratini di spessore 8 cm) si attesta sui 60 euro. A questi occorre aggiungere una 30 € al mq per la realizzazione dell'intonaco e del velo.
Alle pareti, oltre all'aspetto meccanico, possono essere conferite prestazioni particolari in termini di: isolamento termico, isolamento acustico, resistenza al fuoco, che ne aumentano il costo. Vedi approfondimento.
Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.
Opere strutturali: interventi non soggetti al genio civile 2026 sismica
Elenco delle opere non considerate strutturali e che quindi che non necessitano di pratica al genio civile in zona sismica. Come si comportano gli ingegneri?

Secondo l'Art. 83, comma 1, del Testo unico sull'edilizia TUE, riguardante le opere disciplinate ed i gradi di sismicità:
"tutte le costruzioni, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche..., sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo 52 del TUE (Tipo di strutture e norme tecniche), da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata."
In pratica, per qualsiasi costruzione, che interessi la pubblica incolumità, a prescindere dal tipo di costruzione e dai materiali usati (calcestruzzo, legno, metallo, muratura in pietra ecc.) è necessario osservare gli adempimenti amministrativi previsti dalle norme tecniche.
Fortunatamente ci viene in soccorso l'art. 94-bis, comma 1, let. c), del TUE DPR 380/2001 (modificato dallo Sblocca Cantieri DL 32/2019) il quale chiarisce la questione, classifica gli interventi e segnalare le eventuali autorizzazioni da richiedere.
Semplificando, secondo l'art. 94 bis, alcuni interventi necessitano del Deposito del progetto strutturale presso l'ex Genio Civile, ora Settore Sismica, altri no.
Entriamo nel dettaglio:
Indice
Interventi di minore rilevanza
Elenco delle opere non considerate strutturali.
Tipologia di interventi
Secondo l'Art. 94-bis del TUE (introdotto dall'art. 3, c. 1, legge n. 55 del 2019) gli interventi si classificano in:
- "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;
- “di minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità;
- “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità;
Interventi rilevanti
Sono ritenuti interventi rilevanti:
- gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20g e 0,25g);
- le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
- gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
Ricadono tra gli edifici strategici: ospedali, case di cura, centrali operative 118, sedi di sale operative per la gestione delle emergenze.
Gli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso:scuole di ogni ordine e grado, sedi universitarie, accademie,uffici con notevole accesso al pubblico quali, ad esempio, uffici postali e bancari principali, uffici pubblici, centri civici, centri per convegni, mense, strutture fieristiche; edifici con elevato contenuto artistico o patrimoniale, quali ad esempio, musei, pinacoteche, edifici monumentali, biblioteche; edifici destinati al culto con superficie utile dell’aula superiore a 400 metri quadri; sale per lo spettacolo, teatri, cinema, ecc.
Questi interventi richiedono la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione, quindi occorre il permesso del Genio Civile.
Interventi di minore rilevanza
Sono ritenuti interventi di minore rilevanza:
- gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3);
- le riparazioni e gli interventi locali (apertura vani porte, intonaco armato..) sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui al numero 3 degli interventi rilevanti;
- le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera n. 2 degli interventi rilevanti;
3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;
Questi interventi non richiedono la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione. Occorre tuttavia comunicare al Genio Civile le opere. Per tali interventi, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.
Interventi privi di rilevanza
Si tratta di quegli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
Questi interventi possono essere posti in essere con preavviso scritto allo sportello unico comunale (no settore sismica), secondo modalità e contenuti disciplinati dalle regioni, eventualmente semplificati rispetto alle disposizioni di cui all’art. 93 del D.P.R. 380/2001, fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia;
In genera, oltre al modello deve essere presentata in Comune una relazione di calcolo e gli elaborati grafici esplicativi, a firma di tecnico abilitato, da presentare comunque prima dell’inizio dei lavori.

Fortunatamente, diverse le Regioni hanno implementato un elenco degli interventi considerati privi di rilevanza.
Elenco delle opere prive di rilevanza e senza deposito al genio civile
Regione Toscana
Vediamo l'elenco predisposto dalla Regione Toscana, ma preso come riferimento anche da molti colleghi residenti in altri luoghi:
A Nuove costruzioni
A.1 Tettoia con struttura portante propria ad uso deposito o rimessaggio aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente non superiore a 150 daN/mq ed altezza media non superiore a 3 m, con superficie coperta non superiore a 30 mq, comprensivo di eventuali aggetti laterali non superiori a 1,50 m.

A.2 Struttura temporanee (durata inferiore a 2 anni) o struttura di altezza media non superiore a 3 m, con copertura e chiusure in policarbonato o altri materiali leggeri adibite a ricovero o riparo materiali con presenza saltuaria di persone, e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, centine, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente < 50 daN/mq
A.3 Struttura di altezza massima non superiore a 7 m, con copertura e chiusura telonata adibite a ricovero o riparo materiali, serre di coltivazione con presenza saltuaria di persone, e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, centine, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente non superiore a 40 daN/mq
A.4 Opera di sostegno realizzate al di fuori di situazioni geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità geologica elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici, con fondazione diretta, con tutte le seguenti caratteristiche:
- altezza del terreno a tergo non superiore a 2 m, (l’altezza è valutata dall’estradosso della ciabatta di fondazione). In caso di muri in pietrame “a secco” nell’ambito di sistemazione agrarie, anche in caso di ricostruzione totale o ripristino, il limite è elevato a 2,50 m
- inclinazione media sull’orizzontale del terrapieno a monte non superiore a 15°;
- il cuneo di spinta del terreno non sia interessato da costruzioni o infrastrutture stradali di uso pubblico.
A.5 Gabbionata, muro cellulare, terra rinforzata o armata realizzata al di fuori di situazione geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità geologica elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici, con tutte le seguenti caratteristiche:
- altezza non superiore a 2 m,
- inclinazione media sull’orizzontale del terrapieno a monte non superiore a 15°,
- il cuneo di spinta del terreno non sia interessato da costruzioni o infrastrutture stradali di uso pubblico,
A.6 Locale tecnologico o serbatoio di volume non superiore a 30 metri cubi. Qualora nel locale sia presente una parte interrata, il volume di tale parte è computato al cinquanta per cento. Il volume “strutturale” del manufatto deve essere unico ovvero, non devono essere presenti solai di separazione tra la parte interrata e il piano terra. La copertura del manufatto non deve essere praticabile.
A.7 Serbatoio idrico, generalmente prefabbricati, per uso irriguo fuori terra con capienza non supeiore 300 mc ed altezza non superiore a 2,50 m ed eventuale copertura non praticabile, ad eccezione di situazione geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici.
A.8 Monoblocco prefabbricato ad uso deposito o locale tecnologico e relative opere di fondazione.
A.9 Piscina fissa con altezza delle pareti non superiore a 2 m ad eccezione di situazione geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici.
A.10 Loculi e cappella cimiteriale di superficie in pianta compresa non superiore a 20 mq, ad eccezione di situazione geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici
A.11 Nuova scala di collegamento, interna o esterna di larghezza utile non superiore a 1,20 m, con struttura portante autonoma e limitate ad un solo dislivello di piano;
A.12 Realizzazione di modesti tombini e attraversamenti di corsi idrici o per la realizzazione di fognature, realizzati con elementi prefabbricati, con luce netta interna non superiore a 3 m;
A.13 Portali, strutture di sostegno di pannelli pubblicitari, insegne e simili, di altezza non superiore a a 10 m o con superficie esposta non superiore a 20mq purché non necessitino di fondazioni profonde;
A.14 Rampe pedonali, pedane e passerelle con il piano più elevato di calpestio non superiore a 2,00 m rispetto al livello di base, anche per il superamento delle barriere architettoniche.
A.15 Altri opere di carattere strutturale assimilabili, per tipologia costruttiva, materiali, dimensioni e destinazione d’uso, a quelli descritti nelle precedenti voci.
B Costruzioni esistenti
B.1 Tettoie connesse con edifici esistenti aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente non superiore a 150 daN/mq, di altezza media non superiore a 3 m aventi superficie coperta non superiore a 10 mq comprensivo di eventuale aggetto non superiore a 1,20 m.
B.2 Pensiline a sbalzo, realizzate in opera, tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoni di ingresso, con sbalzi delle strutture portanti principali non superiori a 120 centimetri
B.3 Realizzazione, chiusura e modifiche alle aperture nel singolo campo di solaio o di copertura (botole, lucernari, ….) ciascuna di superficie non superiore a 5 mq, senza interferire con le strutture portanti principali e senza modifica significativa dell’orizzontamento in termini di resistenza e di rigidezza
B.4 Inserimento di travi rompitratta all’intradosso di solai o coperture o l’affiancamento delle travi esistenti con altre analoghe o in materiale diverso
B.5 Sostituzione di architravi su aperture in pareti murarie (portanti o controvento) con possibile riprofilatura e regolarizzazione delle mazzette.
B.6 Piccoli soppalchi a struttura lignea o comunque leggera, con peso proprio non superiore a 100 kg/mq, a destinazione non abitabile, ancorché praticabile, e superficie non superiore a 10 mq.
In caso di altezza utile non superiore a 1,20 m (palco morto) il precedente limite di superficie è elevato a 20 mq. In ambito industriale e produttivo i limiti di superficie sono elevati rispettivamente a 30 mq e 40 mq a condizione che:
- i soppalchi siano muniti di adeguati parapetti di protezione;
- non sia prevista l’istallazione di macchinari e/o strumenti produttivi;
- non sia previsto lo svolgimento abituale di alcuna attività produttiva

B.7 Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, di altezza non superiore a 10m (misurata tra la quota di sbarco del livello più basso e quello più alto), interni o esterni all’edificio ma ad esso ancorati, generalmente a struttura metallica, che non necessitano di aperture nei solai o nelle murature e che non alterino significativamente il comportamento statico e sismico dell’edificio.
B.8 la creazione di piccole aperture nelle pareti portanti, anche per passaggio di impianti, di dimensioni non superiori a 0,50 mq, purché debitamente architravate. Nel rispetto delle norme tecniche tali aperture per essere classificabili come “non rilevanti” devono essere sufficientemente distanti da altre aperture (indicativamente almeno 1 m) e dagli angoli perimetrali esterni dell'edificio.
B.9 semplici riparazioni localizzate di danni non causati da dissesti attivi, eseguite con rimpelli, risarciture con cuci-scuci, iniezioni;
B.10 la costruzione ovvero la sostituzione di abbaini in copertura di superficie in pianta non superiore a 2 mq, purché non interessino l’orditura principale;
B.11 la sostituzione di alcuni elementi dell’orditura secondaria dei solai in legno e dei tetti in legno o rifacimento localizzato e parziale;
B.12 Le scale di collegamento interne o esterne, realizzate in opera, per un solo piano e di larghezza utile non superiore a 0,90 m, purché:
- la necessaria eventuale demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticità della struttura né modifichi significativamente il suo comportamento sismico;
- siano limitate ad un solo dislivello di piano;
- siano solidali o comunque collegate strutturalmente all’edificio principale.
B.13 Altri opere di carattere strutturale assimilabili, per tipologia costruttiva, materiali, dimensioni e destinazione d’uso, a quelli descritti nelle precedenti voci.
Nota 1 Gli interventi descritti sono considerabili “privi di rilevanza” se eseguiti in modo non seriale e/o ripetitivo. Altrimenti il progettista dovrà valutare quale sia l’influenza degli interventi nel contesto nel quale si inseriscono e verificare se rimangono le condizioni per poterli ancora considerare “privi di rilevanza”.
Nota 2 Sono esclusi dal presente elenco le semplici installazioni di prodotti commerciali, di arredo, di finitura o di qualsiasi altro intervento che non sia riconducibile a quanto previsto dall’art. 93 del dPR 380/2001 e per i quali non ricorre l’obbligo del deposito ai sensi del medesimo articolo.
Regione Lombardia
Secondo la delibera di Giunta Regionale del febbraio 2021, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità:
1. Interventi puntuali di riparazione e sostituzione di singoli elementi strutturali finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza;
2. Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1.2 kN/m2 di altezza media ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 30 m2 , comprensivo di eventuale aggetto ≤ 1,50 m;
3. Strutture di sostegno, per coperture e tamponamenti con teli, di altezza media ≤ 4 m, aventi superficie coperta ≤ 30 m2;
4. Pergolati di altezza media ≤ 3 m e superficie ≤ 30 m2 , realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m2 ;
5. Manufatti ad uso servizi (quali spogliatoi, bagni, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e locali simili, ad un solo piano con superficie ≤ 30 m2 e altezza media ≤ 3 m, realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m2;
6. Sbarre, cancelli, cartelli stradali di limitate dimensioni, dissuasore, stallo biciclette e opere assimilate;
7. Strutture ad un piano, con copertura e chiusure in teli, adibite a deposito, realizzate con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/m2;
8. Opere di sostegno a gravita, in calcestruzzo armato, gabbionate, muri cellulari, terre rinforzate, rilevati ed argini di altezza complessiva fuori terra ≤ 2,50 m (anche tenuto conto di eventuali opere sovrapposte) e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta e il cui eventuale collasso non pregiudichi la stabilita e la funzionalità di infrastrutture esistenti a monte o a valle;
9. Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, di altezza ≤ 2,00 m prive di ancoraggi;
10. Piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature compresi i pozzetti di ispezione, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne (larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari) ≤ 2,50 m;
11. Locali per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie ≤ 30 m2 e altezza ≤ 3 m;
12. Vasche di raccolta, serbatoi chiusi, cisterne e silos, interrati o fuori terra, con altezza massima ≤ 3 m e volume ≤ 15 m3;
13. Cabine prefabbricate al servizio di stabilimenti balneari, di altezza ≤ 2,50 m, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all’intrattenimento;
14. Vani tecnici ed altri locali ad uso impiantistico nel sottosuolo, di altezza massima complessiva ≤ 3,50 m, comprensiva di un’altezza massima fuori terra ≤ 1 m, superficie in pianta ≤ 15 m2;
15. Piscine e vasche di altezza massima complessiva ≤ 2,50 m, comprensiva di una altezza massima fuori terra ≤ 1 m, di superficie massima 150 m2;
16. Tombe cimiteriali interrate e/o fuori terra di superficie ≤ 15 m2 e con la parte fuori terra di altezza ≤ 3 m;
17. Recinzioni (senza funzione primaria di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza ≤ 3,00 m, comprese le relative pensiline di copertura di ingresso di superficie ≤ 4 m2 . Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali;
18. Portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza ≤ 10 m ed una superficie ≤ 20 m2;
19. Altane per appostamenti fissi per attività venatoria, realizzate con elementi tubolari metallici, pianerottoli in pedane metalliche o ad assito in legno, stabilizzate con tiranti metallici ancorati ad elementi infissi nel terreno, provviste di scale a pioli o similari, con superficie di calpestio sommitale ≤ 4 m2 e con altezza totale ≤ 15 m;
20. Strutture di altezza ≤ 5 m per il sostegno di pannelli fonoassorbenti;
21. Coperture pressostatiche, comprese le fondazioni, prive di strutture intermedie di supporto con superficie ≤ 1.000 m2 ;
22. Macchine, organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi tipo e per qualsiasi funzione e quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie, comprese le parti accessorie e complementari al loro funzionamento, quali scalette, ballatoi e ponti di servizio, organi di collegamento fra macchinari;
23. Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra;
24. Realizzazione di rampe pedonali e scale con dislivello ≤ 1,50 m;
25. Locali, posti a piano terra, all’interno di edifici a destinazione d’uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza ≤ 4 m ed elementi di chiusura/copertura non praticabili aventi peso proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m2 ;
26. Realizzazione, chiusura e modifiche alle aperture nel singolo campo di solaio o di copertura, ciascuna di superficie ≤ 3 m2 , senza modifiche significative delle falde di copertura, della resistenza e della rigidezza degli orizzontamenti, purché non siano necessarie opere di rinforzo degli elementi strutturali principali;
27. Rifacimento, sostituzione o integrazione di singoli elementi dell’orditura di impalcati o della copertura, con eventuale incremento di peso complessivo ≤10% dello stato attuale;
28. Realizzazione o modifica di apertura in pareti murarie portanti, di superficie netta del foro ≤ 2.50 m2 e larghezza massima di 1.20 m, compresa la eventuale superficie dell’apertura esistente, purché debitamente cerchiata e distante almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari, ad esclusione di interventi sistematici che alterino in maniera sostanziale il comportamento della parete;
29. Realizzazione di superficie soppalcata all’interno di unità immobiliari, con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/m2 , con carico variabile ≤ 2 kN/m2 , di superficie totale ≤ 20 m2 e comunque < 15% della superficie di piano della singola unità immobiliare, e < 50% della superficie del locale ospitante;
30. Realizzazione di singolo soppalco all’interno di una singola unità immobiliare a destinazione d’uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendente e di altezza ≤ 3 m, superficie ≤ 30 m2 , carico variabile ≤ 3 kN/m2 ;
31. Antenne di altezza ≤ 8 m e impianti (pannelli solari, fotovoltaici, generatori eolici etc., anche su strutture di sostegno di altezza ≤ 2 m), gravanti sulla costruzione, il cui peso sia ≤ 0,25 kN/m2 e non ecceda il 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall’intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato);
32. Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all’edificio, anche con eventuali aperture nei solai, purché senza modifiche significative delle falde di copertura, della resistenza e della rigidezza degli orizzontamenti e senza alterare in maniera sostanziale il comportamento sismico dell’edificio;
33. Altri interventi di cui sia dimostrata la riconducibilità alla macrocategoria degli interventi “privi di rilevanza” in quanto non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità ai fini sismici, poiché non incidenti in modo significativo o permanente sull’assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità, oppure in ragione della temporaneità dell’installazione, oppure perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso e di utilizzo limitato, tali da non risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell'incolumità delle persone, ivi inclusi gli interventi di cui sia dimostrata l’assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nei precedenti punti purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento.
Per i soli interventi, sopra indicati, comprendenti strutture, come definite nel D.P.R. 380/2001, e ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni (ad oggi N.T.C. 2018, D.M. 17 gennaio 2018), gli elaborati progettuali inerenti alla pratica edilizia (disciplinata ai sensi del D.Lgs. 222/2016, del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e D.L. 76/2020), dovranno ricomprendere una relazione di calcolo ed elaborati grafici esplicativi, a firma di tecnico abilitato, da presentare comunque prima dell’inizio dei lavori.
Regione Marche
A Nuove costruzioni prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici
A.1. Tettoie, serre e opere assimilabili
A.1.1. Tettoie, strutture di sostegno leggere con copertura e chiusure in materiali aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m2 di altezza media ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 20 m2 , comprensivo di eventuale aggetto ≤ 1,20 m.
A.1.2. Serre, adibite esclusivamente a coltivazioni, con copertura e chiusure in materiali leggeri aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m2 di altezza media ≤ 4 m.
A.1.3. Pergolati di altezza media ≤ 3 m, realizzati con strutture leggere (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m2 .
A.1.4. Strutture ad un piano, con copertura e chiusure leggere in teli, adibite a deposito, realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi complessivamente peso proprio (G1) e permanente portato (G2) ≤ 0,50 kN/m2 .
A.2. Opere di sostegno con fondazione diretta e opere idrauliche
A.2.1. Opere di sostegno in c.a. a sbalzo di altezza fuori terra ≤ 3 m.
A.2.2. Opere di sostegno a gravità, in calcestruzzo, gabbionate, muri cellulari, terre rinforzate, rilevati ed argini di altezza fuori terra ≤ 3 m, e siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta ≤ 5 kN/ m2 .
A.2.3. Laghetti o invasi con rilevato o sbarramento di altezza fuori terra ≤ 2 m e volume < 5.000 m3 .
A.2.4. Opere idrauliche trasversali di altezza minore di 2 metri prive di ancoraggi;
A.2.5. Opere idrauliche longitudinali con funzione di sostegno di altezza minore di 3 metri prive di ancoraggi.
A.2.6. Piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature compresi i pozzetti di ispezione, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne (larghezza altezza o diametro in caso di sezioni circolari) ≤ 2,50 m.
A.2.7. Rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose.
A.3. Manufatti, strutturalmente autonomi, adibiti a servizi, impianti tecnologici, ricovero animali e simili comprese le relative fondazioni ad eccezione di situazione geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici
A.3.1. Manufatti leggeri ad uso servizi (quali spogliatoi, bagni, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e gazebi, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano con superficie ≤ 20 m2 e altezza media ≤ 3 m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m2 .
A.3.2. Locali per impianti tecnologici (sia in opera sia prefabbricati) ad un solo piano con superficie ≤ 30 m2 e altezza ≤ 3 m.
A.3.3. Serbatoi chiusi, cisterne, vasche e silos interrati o fuori terra, con altezza massima complessiva ≤ 3,50 m e di volume ≤ 30 m3 .
A.3.4. Cabine prefabbricate al servizio di stabilimenti balneari, di altezza ≤ 3,00 m, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all’intrattenimento.
A.3.5. Vani tecnici ed altri locali ad uso impiantistico nel sottosuolo, di altezza massima complessiva ≤ 3,50 m, comprensiva di un’altezza massima fuori terra ≤ 1 m, superficie in pianta ≤ 15 m2 .
A.3.6. Piscine e vasche di altezza massima complessiva ≤ 2,50 m.
A.3.7. Loculi, edicole e cappelline cimiteriali anche interrate di altezza ≤ 3,5 m. A.3.8. Pensiline per fermata autobus < 5,00m2 .
A.3.9. Campo da padel tennis.
A.4. Altre opere o manufatti, impianti comprese le fondazioni
A.4.1. Recinzioni (senza funzione di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza ≤ 2,50 m, comprese le relative pensiline di copertura di ingresso di superficie ≤ 4 m2 . Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali;
A.4.2. Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, torri faro, segnaletica stradale (quali pali, tralicci), pale eoliche, isolate e non ancorate agli edifici, aventi altezza massima ≤ 15m;
A.4.3. Portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza ≤ 10 m ed una superficie esposta al vento ≤ 20 m2 ;
A.4.4. Altane per appostamenti fissi per attività venatoria, realizzate con elementi tubolari metallici (tipo ponteggio o similari), pianerottoli in pedane metalliche o ad assito in legno, stabilizzate con tiranti metallici ancorati ad elementi infissi nel terreno, provviste di scale a pioli o similari, con superficie di calpestio sommitale ≤ 4 m2 e con altezza totale ≤ 12 m;
A.4.5. Strutture di altezza ≤ 5 m per il sostegno di pannelli fonoassorbenti.
A.4.6. Coperture pressostatiche prive di strutture intermedie di supporto.
A.4.7. Pannelli solari e fotovoltaici su strutture (quali pali, portali, etc) di qualsiasi altezza, posizionati in terreni o campi fotovoltaici recintati.
A.4.8. Macchine, organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi tipo e per qualsiasi funzione e quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie, comprese le parti accessorie e complementari al loro funzionamento, quali scalette, ballatoi e ponti di servizio, organi di collegamento fra macchinari.
A.4.9. Prefabbricati su ruote e container singoli.
A.4.10.Armadi shelter e cabinet per impianti di telefonia mobile ed impianti di distribuzione dell’energia elettrica.
A.5. Strutture temporanee
A.5.1. Strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli pubblici, mostre e attività commerciali, per le quali trovano applicazione norme specifiche. A.5.2. Opere strutturali destinate a svolgere funzioni provvisionali, temporanee e di cantiere, di qualunque tipologia e materiale, per le quali trovano applicazione le norme di sicurezza specifiche. A.5.3. Riutilizzo di prefabbricati per la gestione di emergenza nel medesimo sito di installazione (senza spostamento o movimentazione) di proprietà di Comuni, Provincie e Regione, ad un piano e per i quali, in assenza di variazione di classe d’uso è necessario effettuare una valutazione di sicurezza ai sensi del paragrafo 8.3 delle NTC2018 (raffigurandosi un cambio di destinazione d’uso al piano terra senza incrementi di carico). A.5.4. Installazione di prefabbricati per la gestione di emergenze, di proprietà di Comuni, Province, Regione e Stato, ad un piano.
A.6. Rampe e scale
A.6.1. Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra. A.6.2. Realizzazione di rampe pedonali con dislivello ≤ 1,50 m. A.6.3. Scala (comprese scale retrattili) o rampa leggera in legno o metallica, di larghezza ≤ 1 m, all’interno di una singola unità immobiliare.
A.7. Manufatti ed elementi assimilabili
A.7.1. Altri interventi di cui sia dimostrata l’assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento.
B. Interventi relativi a costruzioni o manufatti esistenti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici
B.1. Tettoie, portici, pensiline e opere assimilabili collegate alla costruzione esistente
B.1.1. Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m2 di altezza media ≤ 3 m aventi superficie coperta pari non superiore al 10% della superficie dell’unità immobiliare sul piano di riferimento e comunque non superiore 20,00m2 . La struttura di sostegno non deve risultare in falso. B.1.2. Pensiline sopra finestra o portoncini d’ingresso, con aggetto ≤ 1,20 m, aventi superficie coperta ≤ 6 m2 realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m2 . B.1.3. Pergole da terrazzo scoperti o provvisti di copertura con teli ombreggianti, di altezza ≤ 3 m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m2 . B.1.4. Chiusure di logge e portici con infissi di altezza ≤ 3,50 m dal piano di calpestio. B.1.5. Tende parasole retraibili di tutti i tipi.
B.2. Manufatti interni
B.2.1. Locali, posti a piano terra, all’interno di edifici a destinazione d’uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza ≤ 4 m ed elementi di chiusura non praticabili aventi peso proprio (G1) ≤ 0,8 kN/m2 . B.2.2. Celle frigorifere, camere di verniciatura e simili, realizzate con pannelli in lamiera coibentata appoggiate al suolo.
B.3. Interventi che comportano modifiche alle strutture orizzontali compresa la copertura
B.3.1. Realizzazione, chiusura e modifica di aperture nel singolo campo di solaio o di copertura, ciascuna di superficie ≤ 3 m2 , senza modifiche significative della resistenza e della rigidezza degli orizzontamenti, purché non siano necessarie opere di rinforzo degli elementi strutturali principali. B.3.2. Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m2 B.3.3. Sostituzione di manto di copertura, e rifacimento di elementi secondari (orditura minuta, tavolato) senza aumento di peso. B.3.4. Rifacimento di elementi dell’orditura “secondaria”, del tavolato, della pannellatura e del manto, di coperture in legno o in acciaio, con eventuale incremento di peso complessivo ≤ 10% dello stato attuale purché non siano necessarie opere di rinforzo strutturale. B.3.5. Rifacimento, sostituzione di elementi non strutturali negli impalcati, quali massetti, intonaci, isolamenti, pavimenti, con eventuale incremento di peso complessivo ≤ 5% dello stato attuale purché non siano necessarie opere di rinforzo strutturale. B.3.6. Sostituzione, modifiche di abbaini in copertura purché non interessino l’orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti. B.3.7. Realizzazione di abbaini in copertura purché non interessino l’orditura principale, di superficie ≤ 1 m2 purché non siano necessarie opere di rinforzo strutturale. B.3.8. Inserimento di travi rompitratta all’intradosso di solai o coperture collegate agli elementi strutturali portanti.
B.4. Interventi che comportano modifiche alle strutture verticali senza variazioni del comportamento globale della struttura
B.4.1. Sostituzione di architravi su vani di apertura senza variazione della larghezza del vano B.4.2. Trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, che non ne aumenti la larghezza originaria, e purché il sottofinestra non abbia funzione strutturale. B.4.3. Interventi su tamponature che non alterino la rigidezza del telaio ne aumentino i carichi. B.4.4. Realizzazione, modifica di elementi divisori interni privi di carattere portante, purché di altezza ≤ 4 m. B.4.5. Realizzazione di apertura in pareti murarie portanti, di superficie netta del foro ≤ 0.5 m2 e larghezza massima di 0,50 m non reiterata nell’ambito della stessa parete. B.4.6. Riparazioni localizzate (quali risarciture e cuciture di singole lesioni) e chiusure di nicchie nelle murature con interventi di cuci-scuci. B.4.7. Interventi di ripristino dei copriferri ammalorati su elementi in c.a. B.4.8. Consolidamento delle fondazioni eseguito per parti limitate in ogni caso non superiori al 5% dello sviluppo totale dell’intero impianto di fondazione.
B.5. Scale, soppalchi, rampe
B.5.1. Scala (comprese scale retrattili) o rampa leggera in legno o metallica, di larghezza ≤ 1 m, all’interno di una singola unità immobiliare. B.5.2. Realizzazione di singolo soppalco all’interno di unità immobiliari, connesso alla struttura principale, con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/m2 , con carico variabile ≤ 2 kN/m2 , di superficie totale ≤ 15 m2 e comunque < 15% della superficie di piano della singola unità immobiliare, e < 50% della superficie del locale ospitante. B.5.3. Realizzazione di singolo soppalco all’interno di edificio con struttura prefabbricata a destinazione d’uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendente e di altezza ≤ 3 m, di superficie ≤ 30 m2 no cumulabili, con carico variabile ≤ 2 kN/m2 .
B.6. Impianti, ascensori
B.6.1. Impianti (pannelli solari, fotovoltaici, antenne tv, generatori eolici etc.), gravanti sulla costruzione, il cui peso sia ≤ 0,35 kN/m2 purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale. B.6.2. Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all’edificio, anche con eventuali aperture nei solai, purché nel rispetto dei limiti di cui alla voce B.3.1. B.6.3. Installazione di canne fumarie e condotte tecnologiche senza intervento sulle strutture portanti.
B.7. Demolizioni, rimozioni
B.7.1. Demolizioni di pertinenze, di opere accessorie qualora la demolizione non rechi pregiudizio per la sicurezza e stabilità della costruzione principale. B.7.2. Demolizioni di edifici isolati
B.8. Manufatti ed elementi assimilabili B.8.1. Altri interventi di cui sia dimostrata l’assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci, purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento.
Altre opere non considerate strutturali.
Generalmente, non vengono depositati i calcoli presso il Settore Sismica nel caso di:
- interventi di manutenzione ordinaria, purché non alterino l’entità e la distribuzione dei carichi;
- demolizione o costruzione di tramezzi in cartongesso, calcestruzzo cellulare o forati;
- vespai appoggiati a terra e gattaiolati;

- posa di rampe prefabbricate per disabili o montascale;
- posa di scale prefabbricate in arredo;
- recinzioni con montanti in ferro;
- il consolidamento di terreni mediante resine;
- installazione di dehor temporaneo prefabbricato;
- installazione di ascensori prefabbricati per cui occorre il solo calcolo della fondazione;
- realizzazione di Barbecue, forni, arredo giardino, attrezzature ludiche e monumenti;
- riparazioni localizzate con interventi quali risarciture, cuci-scuci e chiusure di nicchie nelle murature;
- ripristino del copriferro nelle strutture in c.a. che non preveda modifiche delle armature (incremento, sostituzione) aventi lo scopo di ripristinare l’originaria rigidezza e resistenza;
- trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, che non ne aumenti la larghezza del vano, e laddove non venga modificata la risposta strutturale globale e locale della parete;
Elenco delle opere strutturali.
Mentre, necessita di deposito:
- la sostituzione di travetti secondari e principali;

- L'apertura di vani nei muri superiori al 0,5 mq, tramite l'utilizzo di cerchiature;

- il consolidamento di terreni mediante micropali;
- il consolidamento dei solai mediante connettori;
- posa di catene e tiranti;
- il consolidamento di pilastri, travi, volte e archi;
Qualora leggendo questo articolo, ti fossi accorto di non aver depositato la pratica, ti consiglio l'articolo sulla sanatoria strutturale.
Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto. Vincenzo.
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Assemblea condominiale 2026: Maggioranze e tabella quorum
Maggioranze necessarie per la validità dell'assemblea condominiale (quorum), in prima e in seconda convocazione, e per deliberare in merito a: nomina e revoca dell'amministratore, azioni legali e giudiziarie, risarcimenti danni, cause, ingiunzione di pagamento condomino moroso, impugnazione, manutenzioni straordinarie e ordinarie, approvazione delle tabelle millesimali.

Oggi è fondamentale conoscere le maggioranze necessarie per la validità e per deliberare nell'assemblea condominiale, in prima e in seconda convocazione.
In prima battuta bisogna accertarsi che siano presenti i "millesimi" e il numero di condomini necessari al solo fine di poter avviare l'assemblea. Qualora, una volta effettuato il conteggio, avessimo i "numeri" per rendere valida l'assemblea, potremmo procedere con le varie questioni all'ordine del giorno. Ogni questione a sua volta ha bisogno di maggioranze diverse in base alla sua natura.
Importante. L'assemblea non può deliberare, se tutti gli aventi diritto (proprietari, locatari etc.) non sono stati regolarmente convocati.
La legge ha previsto la possibilità di convocare due volte l'assemblea, assegnando maggioranza diverse nel caso di prima convocazione o di seconda convocazione.
Di solito (sempre) e per prassi la prima convocazione va deserta, in quanto sono richieste maggioranze più alte e difficili da raggiungere. Per questo focalizzeremo il nostro interesse solo sulla seconda convocazione.
Nel proseguo leggerai spesso la parola quorum e cioè il numero di condomini necessario affinché una votazione sia valida.
Indice
1Tabella riepilogativa delle maggioranze costitutive e deliberative
2 Maggioranza semplice: gestione ORDINARIA
Tabella riepilogativa delle maggioranze costitutive e deliberative.
A definire le maggioranze condominiali ci ha pensato l'art. 1136 del codice civile (c.c.). Vediamo una tabella riepilogativa:
| Delibere | Maggioranza |
|---|---|
| Manutenzioni ordinarie: es. pulizia scale, manutenzione annuale caldaia e ascensore, rottura tubazioni, sostituzione porte, serrature e cassetta delle lettere, manutenzione impianto videocitofono, verniciatura, portone, sostituzione infissi, etc. | ordinaria |
| Compenso amministratore. | |
| Ripartizione spese e rendiconto annuale | |
| Nomina, revoca e riconferma dell'amministratore o del revisore contabile | straordinaria |
| Liti attive e passive esorbitanti le attribuzioni dell'amministratore (azioni legali e giudiziarie, risarcimenti danni, cause, ingiunzione di pagamento al condomino moroso, impugnazione). | |
| Impianto di riscaldamento: trasformazione per contenimento energetico (L. n. 10/91), esempio valvole termostatiche. | |
| Manutenzione straordinaria: riparazioni di notevole entità (tinteggiatura facciate e scale, sostituzione caldaie e impianto termico, installazione ascensore, rifacimento lastrico solare, opere strutturali, sostituzione ringhiere, antenne satellitari, infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli, cavi fibra ottica, installazione di un impianto di videosorveglianza su parti condominiali) | |
| Ricostruzione dell'edificio perito per meno di 3/4. | |
| Regolamento condominiale: approvazione e modifiche. | |
| Redazione tabelle millesimali. | |
| Realizzazione di parcheggi sotterranei o al piano terreno. | |
| Scioglimento condominio: divisione in parti con caratteristiche di edifici autonomi (Att. c.c., art. 61) | |
| Abbattimento barriere architettoniche (rampe, ascensori o montascale) | |
| Richiesta di cessazione attività che incidono sulle destinazioni d'uso delle parti comuni | |
| Innovazioni: uso più comodo, miglioramento o maggior rendimento delle cose comuni | qualificata |
| Cambio di destinazione d'uso delle parti comuni. | |
| Portierato: soppressione, istituzione o modificazione del servizio | |
| Costituzione di ipoteca o altri diritti di garanzia | |
| Scioglimento condominio: modifiche allo stato attuale dell'edificio per rendere possibile la divisione in parti autonome (Att. c.c., art. 62, c. 2) | |
| Approvazione delle tabelle millesimali | unanimità |
| Costituzione di diritti reali su un immobile (es. servitù prediali) o transizioni di diritti | |
| Impianto di riscaldamento: rinuncia al servizio | |
| Innovazioni vietate dalla legge: gravose o voluttuarie | |
| Innovazioni: pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza; alterazione del decoro architettonico; inservibilità all'uso o al godimento di parti comuni | |
| Locazioni ultranovennali - affitto | |
| Regolamento contrattuale: modifiche comportanti variazioni nei diritti soggettivi sulle cose comuni o sul potere di disporre dei condomini sulle proprietà esclusive. | |
| Sopraelevazione: autorizzazione in caso di divieto. | |
| Vendita o cessione di beni comuni. | |
| Criteri di ripartizione delle spese in violazione della legge. | |
| Concessione in uso esclusivo di una parte comune. |
scarica la tabella riassuntiva in pdf
Maggioranza semplice: gestione ORDINARIA
Definiamo prima di tutto quali interventi ricadono nella gestione ordinaria del condominio: tutti quei lavori che bisogna eseguire periodicamente per evitare che un impianto o una componente dell’edificio si deteriori.

L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipati al condominio.
Semplificando, per poter iniziare l'assemblea, occorre che siano presenti più di 334 millesimi ed un 1/3 dei condomini. Se abbiamo questi numeri possiamo iniziare, altrimenti, l'assemblea deve essere rinviata.
Mentre, la deliberazione ordinaria è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
Quindi, per la gestione ordinaria, la questione all'ordine del giorno, è approvata se la maggioranza è favorevole e rappresenta almeno 334 millesimi.
Facciamo un esempio. Condominio di 7 unità immobiliari. Cinque garage e due appartamenti. Sono presenti solo i 2 condomini proprietari degli appartamenti che possiedono però 700 millesimi. Essendo solo due "teste" su 7, non raggiungono il terzo dei condomini. Occorre rinviare l'assemblea. Viceversa, con un condomino in più si sarebbe potuto procedere.
Passiamo ad un altro caso. Sei condomini. Sono presenti 3 condomini che possiedono 300 millesimi (300 è inferiore a 333). Occorre rinviare l'assemblea. Qualora si presentassero, ad esempio 400 millesimi (più di 333 millesimi), allora si potrebbe procedere con la gestione ordinaria. In questo caso, per approvare le delibere ordinarie bastano 334 millesimi di 400.
Maggioranza assoluta: gestione STRAORDINARIA
Se sei capitato in questo paragrafo, per iniziare l'assemblea avrai bisogno dello stesso quorum dell'ordinaria. Mentre, per approvare la delibera in seconda convocazione necessiterai della maggioranza numerica degli intervenuti e 1/2 del valore dell'edificio.

Quindi, per approvare la delibera dovranno essere presenti almeno di 501 millesimi di 1000 e dovrà essere d'accordo la maggioranza in numero dei condomini intervenuti (ad esempio 3 condomini su 5 intervenuti).
Facciamo un esempio. Condominio di 7 unità immobiliari. Quattro garage e tre appartamenti. Sono presenti solo i 4 condomini proprietari dei garage che possiedono però 350 millesimi. Non avendo raggiunto i 500 millesimi occorre rinviare l'assemblea oppure occuparsi delle sole gestioni ordinarie.
Qualora si presentasse un quinto condominio, per un totale di 700 "millesimi" (più di 500 millesimi) allora si potrebbe procedere con la gestione straordinaria. In questo caso, per approvare le delibere bastano 501 millesimi di 700 e che siano d'accordo 3 condomini su 5 intervenuti.
Maggioranza qualificata
Anche in questo caso, per iniziare l'assemblea avrai bisogno dello stesso quorum dell'ordinaria.
Le questioni deliberate necessitano della maggioranza dei partecipanti + 2/3 del valore dell’edificio. Quindi, per essere approvate avrai bisogno di 667 millesimi su 1000 + la maggioranza in numero dei condomini intervenuti.

Facciamo un esempio. Condominio di 7 unità immobiliari. Quattro garage e tre appartamenti. Sono presenti solo i 4 condomini proprietari dei garage che possiedono però 600 millesimi. Non avendo raggiunto i 667 millesimi occorre rinviare l'assemblea oppure occuparsi delle sole gestioni ordinarie.
Qualora si presentasse un quinto condomino, per un totale di 700 "millesimi" (più di 667 millesimi) allora si potrebbe procedere con la gestione straordinaria. In questo caso, per approvare le delibere bastano 667 millesimi di 700 totali e e che siano d'accordo 3 condomini su 5 intervenuti.
Unanimità
Le questioni che necessitano della unanimità, per essere approvate, devono raggiungere i 1000 millesimi su 1000.

Non è necessario fare un esempio. Basta un condomino assente o contrario e non si potrà deliberare la questione.
Peso che possa esserti utile l'articolo sul calcolo dei millesimi condominiali.
A presto, Vincenzo.
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