Perdita bonus: interventi difformi o immobili abusivi (anche in parte)

Tra i documenti che dovrai conservare e presentare per la fruizione delle detrazioni (bonus Agenzia delle Entrate) sono comprese le abilitazioni amministrative (CILA, SCIA, Permesso di Costruire, concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare.
Solo nel caso in cui la normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di “ristrutturazione edilizia” posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente (Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposta 1.5).
Bonus per interventi abusivi o difformi rispetto al progetto
Secondo l'art. 49 del Testo Unico sull'Edilizia non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici gli interventi abusivi realizzati:
- in assenza di titolo;
- sulla base di un titolo successivamente annullato,
- in contrasto con il titolo in caso di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, oppure il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione."
Secondo la circolare 17E del 2023, in merito alle opere edilizie difformi, si possono distinguere, in relazione all’eventuale decadenza dal beneficio, due situazioni:
- la realizzazione di opere edilizie non rientranti nella corretta categoria di intervento per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso quali, ad esempio, opere soggette a concessione edilizia erroneamente considerate in una denuncia d’inizio di attività ma, tuttavia, conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi. Questo caso non può essere considerato motivo di decadenza dai benefici fiscali, purché il richiedente metta in atto il procedimento di sanatoria previsto dalle normative vigenti;
- la realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo ed in contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi. Questo caso comporta la decadenza dai benefici fiscali in quanto si tratta di opere non sanabili ai sensi della vigente normativa (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 7).
Secondo l'art. 40 c.4 del Testo Unico sull'Edilizia:
"Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall’articolo 49 (vedi paragrafo sopra)."
Quindi, la sanatoria permette di preservare i bonus ottenuti realizzando degli interventi abusivi.
Secondo l'art. 49 del TUE, non è possibile ottenere i bonus in assenza di titolo. Su un immobile abusivo non è possibile ottenere un titolo. Fine della storia.
Restituzione dei bonus e prescrizione
Secondo l'art. 49 del Testo Unico sull'Edilizia:
In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.
Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune.
Spero che l’articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.