Bonus Ristrutturazioni 50 % e 36% 2026: guida e novità
Guida completa e aggiornata sulla ristrutturazione dell'Agenzia delle Entrate (detrazione fiscale 50% e 36%). Quali sono i lavori per cui spettano le agevolazioni? Qual è l'importo massimo detraibile e quale IVA applicare. Bonifico parlante e gli altri adempimenti richiesti.
Orientarsi tra detrazioni fiscali, percentuali variabili e adempimenti non è sempre semplice.
Il bonus ristrutturazioni resta uno degli strumenti più utilizzati per intervenire sugli immobili, ma negli ultimi anni ha subito modifiche importanti, soprattutto per quanto riguarda le aliquote.
In questa guida aggiornata vedremo in modo chiaro e operativo quando spetta il 50% e quando il 36%, quali lavori rientrano nelle agevolazioni, quali sono i limiti di spesa e quali adempimenti è necessario rispettare per non perdere il beneficio fiscale.
Ma vediamo il tutto in dettaglio:
Indice
- In cosa consiste il bonus ristrutturazioni?
- Interventi per cui spetta il bonus ristrutturazione?
- Chi può usufruire delle detrazioni?
- Quali spese sono detraibili?
- Come pagare? bonifico parlante
- Cosa far mettere in fattura?
- Cumulabilità con altri bonus
- Interventi che non richiedono permessi, come comportarsi?
In cosa consiste il bonus ristrutturazioni?
Vediamo in cosa consistono le detrazioni fiscali bonus ristrutturazioni (art. 16 - bis DPR 917/86).
Immagina di ristrutturare casa e di spendere 10.000 €. Oggi, l'Agenzia delle Entrate restituisce il 50 % (in alcuni casi il 36%) in detrazioni Irpef. Quindi, l'Agenzia, non ti verserà sul conto 5.000 € (50% di 10.000 €) ma ti restituirà la somma scalandola dalle tasse future, in più rate annuali.
Percentuale di spesa detraibile
Come ti accennavo, l'aliquota della detrazione non è sempre del 50%. Bensì, secondo la legge di bilancio la percentuale detraibile dipende:
- dall'anno in cui vengono liquidati i lavori (principio di cassa per i privati);
- dal fatto o meno che l'intervento riguardi un'abitazione principale (dimora abituale e luogo di residenza anagrafica). Si considera abitazione principale anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
- dal fatto o meno che il contribuente sia titolare, al momento di inizio dei lavori (o di sostenimento della spesa, se antecedente) di un diritto di proprietà (o nuda proprietà o proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione).
Di seguito una tabella da cui puoi desumere quale percentuale di spesa ti spetta:
| Anno | Abitazione principale (proprietari e titolari di diritti reali) | Altri immobili (o altri soggetti) | Massimale di spesa |
|---|---|---|---|
| 2025 e 2026 | 50% | 36% | 96.000 € |
| 2027 | 36% | 30% | 96.000 € |
| Dal 2028 al 2033 | 30% | 30% | 48.000 € |
| Dal 2034 | 36% | 36% | 48.000 € |

La maggiore detrazione al 50% spetta anche a condizione che lo stesso immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori?
Esempi pratici di percentuale detraibile
E' chiaro che i proprietari per interventi realizzati sulle abitazioni principali possono ottenere una detrazione maggiorata del 50%. Negli altri casi? Vediamo alcuni esempi:
Interventi realizzati su un'abitazione principale da parte del familiare convivente del proprietario.
Interventi realizzati su un'abitazione principale da parte di un locatario o comodatario.
Interventi realizzati su un'abitazione principale da parte di un usufruttuario o nudo proprietario.
Interventi realizzati su un'abitazione principale da parte di un soggetto che diventa proprietario dopo l'inizio lavori.
| Caso pratico | Aliquota bonus |
|---|---|
| Proprietario che ristruttura abitazione principale | 50% |
| Usufruttuario su abitazione principale | 50% |
| Nudo proprietario su abitazione principale | 50% |
| Familiare convivente che paga i lavori | 36% |
| Comodatario o locatario | 36% |
| Abitazione non principale del proprietario | 36% |
| Immobile acquistato dopo l'inizio lavori | No |
Vediamo ora gli interventi che ricadono nelle agevolazioni:
Per quali interventi spetta il bonus?
Si può sfruttare il bonus ristrutturazione su qualsiasi opera realizzata ricada in almeno una delle categorie seguenti:
- manutenzione ordinaria (lettera a articolo 3 del Dpr n. 380/2001), ad esempio: la tinteggiatura, la sostituzione della pavimentazione e/o della ringhiera, il trattamento del parquet, la sostituzione dei sanitari, delle finestre etc. Sugli appartamenti o sulle parti esclusive, gli interventi di manutenzione ordinaria sono agevolabili solo se viene eseguito contestualmente un intervento di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.
- manutenzione straordinaria (lettera b articolo 3 del Dpr n. 380/2001), ad esempio il frazionamento delle unità immobiliari, le cerchiature, il rifacimento dei solai ecc.;
- restauro e risanamento conservativo (lettera c articolo 3 del Dpr n. 380/2001), ad esempio, il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio ecc.;
- ristrutturazione edilizia (lettera d articolo 3 del Dpr n. 380/2001) ad esempio le demolizione e ricostruzione, cambio di destinazione d'uso ecc.;
- ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi dell’evento;
- eliminazione barriere architettoniche;
- installazione di montacarichi e ascensori nei condomini;
- opere finalizzate ad impedire il compimento di atti illeciti da parte di terzi (anche detto bonus sicurezza);
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica (realizzate sulle parti strutturali dell’edificio);
- interventi di bonifica dell’amianto e opere finalizzate ad evitare infortuni domestici;
- interventi di messa a norma degli impianti tecnologici (gas, elettrico ecc.) degli edifici;
- opere finalizzate al risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (anche in assenza di opere edilizie);
- sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. Per questi interventi la detrazione spetta sempre nella misura del 50% (art. 16-bis, comma 3.bis del Tuir)
Esclusioni: interventi di nuova costruzione e caldaie a combustibili fossili
Sono esclusi dal bonus (sia su parti comuni che su porzioni esclusive) gli interventi effettuati su:
- immobili di nuova costruzione o opere rientranti in tale intervento (ad esempio, la realizzazione di nuove piscine interrate);
- dal 2025, gli interventi di sostituzione o nuova installazione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (caldaie a condensazione e generatori d’aria calda a condensazione a metano o gpl).
Quali interventi permettono l'accesso su parti comuni a più unità o condominiali?
E' possibile accedere al bonus casa sulle parti comuni a più unità immobiliari (condominiali o meno) per qualsiasi tipologia di intervento!
Difatti, la detrazione fiscale viene concessa per interventi in manutenzione ordinaria, eseguiti singolarmente, sono detraibili solo quando le opere riguardano parti comuni (anche condominiali).
La detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale;

Quali interventi permettono l'accesso sulle parti ad uso esclusivo (appartamenti o villette)?
E' possibile accedere al bonus casa per interventi su parti ad uso esclusivo, come gli appartamenti, realizzando almeno un'opera di manutenzione straordinaria o superiore (chiamiamola "trainante").

Le opere di manutenzione ordinaria rientrano nel bonus ristrutturazione solo se realizzate contemporaneamente ad un'opera di manutenzione straordinaria o superiore. Difatti, secondo la Circolare 13/E/2019, “gli interventi che autonomamente sarebbero considerati di manutenzione ordinaria sono “assorbiti” nella categoria superiore se necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme”.
Semplificando, la manutenzione ordinaria rientra tra le opere agevolate sulle unità immobiliari ad uso esclusivo (appartamenti o ville unifamiliari), se l'intervento si configura come manutenzione straordinaria, risanamento, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia.
Elenco interventi trainanti per accesso al bonus su appartamenti e villette esclusive
Elenchiamo ora agli interventi che riguardano le parti esclusive e private. Per essere detratti gli interventi devono ricadere in manutenzione straordinaria (o superiori) oppure devono prevedere l'abbattimento delle barriere architettoniche (opere per disabili).
Vediamo alcuni esempi:
| Interventi | Modalità |
|---|---|
| Accorpamenti di locali o di altre unità immobiliari | Spostamento di alcuni locali da una unità immobiliare ad altra o anche unione di due unità immobiliari con opere esterne |
| Allargamento porte | Con demolizioni di modesta entità, realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio |
| Allargamento porte e finestre esterne | Con demolizioni di modeste proporzioni di muratura |
| Allarme finestre esterne | Installazione, sostituzione dell'impianto o riparazione con innovazioni |
| Ampliamento con formazione di volumi tecnici | Demolizione e/o costruzione (scale, vano ascensore, locale caldaia, ecc.) con opere interne ed esterne |
| Apertura interna | Apertura vano porta per unire due unità immobiliari o altri locali con opere interne o apertura sul pianerottolo interno |
| Ascensore | Nuova installazione o sostituzione di quello preesistente (esterno o interno) con altro avente caratteri essenziali diversi, oppure per adeguamento L. 13/89 |
| Balconi | Rifacimento con altro avente caratteri diversi (materiali, finiture e colori) da quelli preesistenti e nuova costruzione |
| Barriere architettoniche | Eliminazione |
| Box auto | Nuova costruzione (detraibile, purché reso pertinenziale di una unità immobiliare) |
| Cablatura degli edifici | Opere finalizzate alla cablatura degli edifici, a condizione che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali |
| Caloriferi e condizionatori | Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi. Installazione di macchinari esterni |
| Cancelli esterni | Nuova realizzazione o sostituzione con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimensioni e colori) da quelle preesistenti |
| Canna fumaria | Nuova costruzione interna o esterna o rifacimento modificando i caratteri preesistenti |
| Cantine | Effettuazione di suddivisioni interne con demolizioni e ricostruzioni tavolati. Opere esterne con modifiche delle caratteristiche delle pareti, porte e finestre |
| Centrale idrica | Riparazioni varie con modifiche distributive interne o esterne. Nuova costruzione (volume tecnico) nell'ambito di un'operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione |
| Centrale termica | Riparazioni varie interne ed esterne. Con modifiche distributive interne. Con modifiche esterne nell'ambito di un'operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione |
| Citofoni, videocitofoni e telecamere | Sostituzione o nuova installazione con le opere murarie occorrenti |
| Contenimento dell'inquinamento acustico | Opere finalizzate al contenimento realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette (detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge) |
| Cornicioni | Nuova formazione o rifacimento con caratteristiche diverse da quelle preesistenti |
| Davanzali finestre e balconi | Nuova realizzazione o sostituzione di quelli preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, finiture e colori) |
| Facciata | Rifacimento, anche parziale, modificando materiali e/o colori (o anche solo i colori) |
| Finestra | Nuova apertura o modifica di quelle preesistenti. Sostituzione con finestre di sagoma, materiale e colori diversi |
| Fognatura | Nuova costruzione o rifacimento con dimensioni e/o percorso diversi da quello preesistente, con opere interne o esterne |
| Garage | Riparazioni varie e sostituzioni di parti con caratteristiche diverse da quelle preesistenti. Nuova costruzione (detraibile, se reso pertinenziale ad una unità immobiliare) |
| Gradini scale | Sostituzione gradini interni e esterni, modificando la forma, le dimensioni o i materiali preesistenti |
| Grondaie | Nuova installazione o sostituzione con modifiche della situazione preesistente |
| Impianto di riscaldamento autonomo | Nuovo impianto, senza opere edilizie. Nuovo impianto con opere edilizie esterne. Riparazioni con ammodernamenti e/o innovazioni |
| Impianto elettrico | Sostituzione dell'impianto o integrazione per messa a norma |
| Impianto idraulico | Sostituzione o riparazione con innovazioni rispetto al preesistente |
| Inferriata fissa | Sostituzione con innovazioni rispetto alla situazione preesistente. Nuova installazione con o senza opere esterne |
| Infissi esterni | Nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori diversi (solo se riguarda l'intera facciata) |
| Interruttore differenziale | Sostituzione o riparazione con innovazioni |
| Intonaci esterni facciata | Intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o colori |
| Lastrico solare | Rifacimento con materiali diversi rispetto a quelli preesistenti |
| Locale caldaia | Riparazioni murarie varie con modifiche rispetto alla situazione preesistente. Nuova formazione (volume tecnico) o esecuzione di interventi esterni che modificano materiali-finiture-colori |
| Lucernari | Nuova formazione o sostituzione con altri aventi caratteri (sagoma e colori) diversi da quelli preesistenti |
| Mansarda | Modifiche interne ed esterne con opere edilizie, senza modificarne la destinazione d'uso |
| Marciapiede | Nuova realizzazione su suolo privato |
| Messa a norma degli edifici | Interventi di messa a norma degli edifici (detraibile, purché compresa nelle categorie di cui all'art. 1, L. 449/97 e siano presentate le certificazioni di legge) |
| Montacarichi | Nuova installazione e sostituzione di quello preesistente con altro avente caratteristiche diverse da quelle preesistenti |
| Muri di cinta | Realizzazione e sostituzione con modificazioni rispetto alla situazione preesistente |
| Muri esterni di contenimento | Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte esterna o nello stesso luogo, ma modificando dimensioni, sagoma, materiali e colori |
| Muri interni | Nuova costruzione o demolizione e ricostruzione in altra parte interna |
| Parapetti e balconi | Rifacimento o sostituzione con altri aventi caratteri diversi da quelli preesistenti |
| Parete esterna | Rifacimento anche parziale modificando materiali e colori (o anche solo i colori) |
| Parete interna | Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte interna |
| Pavimentazione esterna | Nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente modificando la superficie e i materiali |
| Pensilina protezione autovetture | Sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche diverse da quelle preesistenti |
| Persiana | Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma, materiale e colori diversi |
| Pianerottolo | Riparazione struttura con dimensioni e materiali diversi da quelli preesistenti |
| Piscina | Rifacimento modificando caratteri preesistenti |
| Porta blindata esterna | Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagoma o colori diversi |
| Porta blindata interna | Nuova installazione |
| Porta-finestra | Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma e colori diversi. Trasformazione da finestra a porta finestra |
| Porte esterne | Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagome o colori diversi e viceversa |
| Recinzioni | Realizzazione di nuova recinzione o sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche diverse |
| Ricostruzione | Demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'immobile preesistente |
| Risparmio energetico | Opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette (detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge) |
| Sanitari | Sostituzione di impianti (detraibile solo se integrata o correlata a interventi maggiori). Realizzazione di servizio igienico interno |
| Saracinesca | Nuova installazione di qualsiasi tipo o sostituzione di quella preesistente con innovazioni |
| Scala esterna | Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra di caratteri diversi dai preesistenti |
| Scala interna | Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra, modificando pendenza e posizione rispetto a quella preesistente |
| Serramenti esterni | Nuova installazione o sostituzione con altri aventi finiture e colori diversi dai precedenti |
| Sicurezza statica | Opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica |
| Solaio | Sostituzione dei solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti. Sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote. Adeguamento dell'altezza dei solai |
| Soppalco | Innovazioni rispetto alla struttura preesistente o nuova costruzione |
| Sottotetto | Riparazione modificando la posizione preesistente. Modifiche interne ed esterne senza modificarne la destinazione d'uso. Formazione di una unità immobiliare abitabile nel sottotetto (detraibile, purché già compreso nel volume) |
| Strada asfaltata privata | Per accesso alla proprietà |
| Tegole | Sostituzione con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti |
| Terrazzi | Rifacimento completo con caratteristiche diverse da quelle preesistenti (dimensioni o piano) |
| Tetto | Sostituzione dell'intera copertura. Modifica della pendenza delle falde con o senza aumento di volume |
| Tinteggiatura esterna | Rifacimento modificando materiali e/o colori |
| Travi (tetto) | Sostituzioni con modifiche. Sostituzione totale per formazione nuovo tetto |
| Veranda | Innovazioni rispetto alla situazione precedente. Nuova costruzione con demolizione del muro che dà sul balcone. Trasformazione di balcone in veranda |
| Vespaio | Rifacimento |
| Cambio di destinazione d'uso | Da qualsiasi categoria |
| Zoccolo esterno facciata | Sostituzione con altro avente caratteri essenziali diversi |
Rientrano anche:
- realizzazione e miglioramento dei servizi igienici (bagni e wc);
- apertura, chiusura, spostamento o allargamento di porte e infissi, comprese le cerchiature su muri portanti;
- installazione di pannelli fotovoltaici;
- frazionamento di interi appartamenti o di qualche stanza;
- cappotto termico;
- interventi di demolizione e ricostruzione rientranti in ristrutturazione edilizia.
Opere volte al risparmio energetico che permettono l'accesso al bonus casa
Elenchiamo ora agli interventi volti al risparmio energetico che permettono l'accesso al bonus casa e che richiedono la comunicazione all'ENEA:
| Componenti e tecnologie | Intervento |
|---|---|
| Strutture edilizie |
|
| Infissi |
|
| Impianti tecnologici |
|
Quali immobili interessa il bonus?
Il bonus casa può essere richiesto per interventi su tutte le unità residenziali. Quindi, abitazioni di qualsiasi categoria catastale, anche rurali;
Quindi le categorie catastali che possono beneficiare dell'incentivo sono: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11;
Rientrano gli immobili a destinazione non residenziale: ad esempio: negozi C1, laboratori C3, capannoni D7, uffici A10?
Come comportarsi con gli immobili a destinazione promiscua: ad esempio abitazioni utilizzate in parte come ufficio
Rientrano anche gli interventi sulle pertinenze?
Nel caso di condomini costituiti da abitazioni ma anche altre unità non residenziali, si ha diritto al bonus?
Qual è l'importo massimo detraibile?
L’importo massimo di spesa ammessa al beneficio delle detrazioni per ristrutturazione è di euro 96.000 € (IVA inclusa), sia che i lavori riguardino abitazioni principali che seconde case.
Per cui l’ammontare massimo della detrazione:
- nel caso di aliquota al 50%, è di 48.000 € in 10 rate annuali (massimo 4.800 euro di detrazione all'anno);
- nel caso di aliquota al 36%, è pari a 34.560 € in 10 anni.

Riprendendo l'esempio precedente (caso aliquota al 50%), in cui avevamo speso 10.000 € per la ristrutturazione. L'Agenzia delle Entrate ti scalerà dalle tasse 500 € ogni anno per 10 anni fino a raggiungere i 5.000 € (50% di 10.000 €).
Inoltre, è stato imposto, per i redditi alti (sopra i 75.000 €), un limite totale alle detrazioni in base al numero di figli.
Nei 96.000 € è comprensiva di iva?
Nei 96.000 € di spesa massima detraibile occorre considerare anche l'IVA, anch'essa detrabile. Ad esempio, qualora spendessi 90000 + iva al 10%, quindi 100.000 €, potresti detrarre solo 96.000 €.
Cosa accade se ho una capienza bassa e pago poche tasse?
La pertinenza di un appartamento aumenta il massimale?
Massimale per interventi su parti comuni o su edifici con più subalterni
Per quanto riguarda il bonus casa è possibile detrarre fino a 96.000 € di spesa per ogni unità immobiliare.
Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di più proprietari (quindi anche parti comuni di unità del medesimo proprietario).
Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del codice civile:
-
-
- Il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune
- i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune
- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera.
-
Le detrazioni per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici residenziali spettano a ciascun condomino in proporzione alla propria quota millesimale di proprietà o secondo diversi criteri applicabile in base agli articoli 1123 e seguenti del codice civile.
La pertinenza in un condominio aumenta il massimale?
Se fraziono un appartamento in due unità, il massimale raddoppia? Viceversa, se fondo due unità?
Chi può usufruire delle detrazioni fiscali?
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), residenti o meno nel territorio dello Stato. Ovviamente, anche se fossi residente all'estero ma non pagassi l'Irpef in Italia, la detrazione non avrebbe senso.
L’agevolazione spetta ai:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- detentori: locatari (affittuari) o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori);
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali (investimenti che l'azienda utilizza per il suo funzionamento) o merce;
- soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Hanno diritto alla detrazione anche:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado). La convivenza può essere attestata mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve verificarsi già alla data di inizio dei lavori e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse in detrazione, anche se antecedente il predetto avvio;
- coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- componente dell’unione civile;
- convivente di fatto del possessore o detentore dell’immobile, anche in assenza di un contratto di comodato, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016.
In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.
Inoltre può aderire anche il promissario acquirente, realizzando gli interventi a suo carico e a seguito di compromesso registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione. La detrazione al futuro acquirente spetta anche nel caso in cui non si perfezioni l’acquisto.
Quali spese sono detraibili?
Rientrano nel bonus:
- le spese necessarie per l’esecuzione dei lavori (fornitura e posa in opera);
- spese per l’acquisto dei materiali;
- prestazioni professionali (perizie e sopralluoghi, produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori da parte di architetti, geometri, ingegneri, periti etc.);
- l’imposta sul valore aggiunto IVA;
- l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori e gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

E' possibile detrarre le spese di trasloco e di custodia dei mobili ?
Posso detrarre materiali acquistati da me stesso?
Posso affidare gli interventi a più imprese?
Quali sono gli adempimenti richiesti per la detrazione?
Prima ancora di parlare di percentuali e importi detraibili, c’è un aspetto che spesso viene sottovalutato ma che, in realtà, è decisivo: gli adempimenti. Trascurare anche solo uno di questi elementi può compromettere, in tutto o in parte, il diritto alla detrazione. Vediamo quindi, in modo chiaro e operativo, quali sono gli adempimenti richiesti:
- Per poter richiedere la detrazione per ristrutturazione, per alcune opere, occorre presentare una pratica edilizia (CILA, SCIA, Permesso di costruire) in Comune a firma di tecnico abilitato prima dell’inizio dei lavori.
- Oltre alla comunicazione in comune, in alcuni casi potrebbe essere richiesta la notifica preliminare all'ASL (ad esempio in caso di presenza anche non contemporanea di due imprese - non autonomi - sul cantiere).
- Per cantieri privati il cui importo edile supera i 70000 € è necessario il durc di congruità.
- Per alcune opere ricadenti nel bonus ristrutturazione e nel bonus mobili, è necessario l’invio di una comunicazione all’Enea. L'invio dovrà avvenire entro 90 giorni dal termine dei lavori, in modalità telematica (sito Enea). Ho approfondito la questione in questo articolo.
- Per le agevolazioni è necessario effettuare i pagamenti tramite specifico bonifico bancario, da richiedere esplicitamente alla propria banca (vedi paragrafo successivo).
- La documentazione raccolta, comprese le asseverazioni a firma del tecnico incaricato, andrà poi consegnata al proprio consulente fiscale/CAF entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Semplificando:
- accertati, con il supporto del tuo professionista di fiducia, se devi ottenere o meno una pratica comunale, una notifica ASL, un durc di congruità e/o una comunicazione enea;
- paga tutto mediante bonifico parlante;
- consegna il tutto al commercialista prima della dichiarazione dei redditi;
Saltando uno di questi passaggi potresti perdere la detrazione o parte di essa!
Come pagare? Bonifico parlante
Quando ti appresterai a pagare l'idraulico, il muratore, l'elettricista, caldaista, ingegnere, architetto o geometra non pagare in contanti!
Occorre pagare il tutto tramite bonifico indicando precise causali. Fortunatamente molte banche hanno predisposto dei bonifici pre-compilati. Sicuramente attraverso la home-banking troverai questo servizio.
Causale bonifico bonus ristrutturazione

Lavori edilizi (articolo 16-bis del Dpr 917/1986) – Pagamento fattura n. ___ del___ a favore di ___ partita Iva ___, C.f. beneficiario detrazione_________”.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.
Cosa far mettere in fattura?
Ho voluto realizzare questo paragrafo in quanto la corretta descrizione della fattura è essenziale per non aver contestazioni dall'Agenzia delle Entrate, anche se non ci sono obblighi specifici da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Gli elementi da segnalare sono:
- tipo di opera (manutenzione straordinaria, ordinaria, risanamento, ristrutturazione);
- descrizione intervento;
- localizzazione dell'immobile (indirizzo ed estremi catastali);
- eventuale numero di protocollo della pratica edilizia (se presente).
Vediamo un esempio:
Descrizione
"Opere di manutenzione straordinaria eseguite presso l'immobile sito in via Roma 14 Firenze distinto al NCEU al foglio xx p.lla xx sub x consistenti nella demolizione di un tramezzo di cui alla CILA n°XXX del 202X."
Mentre l'architetto, il geometra o l'ingegnere potrebbero scrivere:
Descrizione
"Progettazione architettonica e direzione lavori. Cantiere sito in via Roma 14 Firenze distinto al NCEU al foglio xx p.lla xx sub x consistenti nella demolizione di un tramezzo di cui alla CILA n°XXX del 202X."
Posso pagare prima dell'inizio dei lavori? E dopo la fine dei lavori?
Posso pagare con carta di credito, bancomat, assegni, contanti o bonifico ordinario?
Se pago in anni differenti, che aliquota si applica?
Altro argomento da chiarire è l'IVA a cui vengono assoggettati i materiali e le prestazioni in una ristrutturazione:
Quale IVA si applica in caso di ristrutturazione?
L'Agenzia delle entrate, per favorire ulteriormente la riqualificazione del patrimonio immobiliare uso residenziale, ha ridotto l'iva da pagare su beni e servizi.
In particolare, si pagherà con:
- IVA al 4%:
-
- tutti i lavori che hanno come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche (messa a norma di un ascensore, installazione di servoscala montascale, abbattimento di gradini per la sostituzione con scivoli dei gradini, installazione rampe);
- IVA 22%:
-
- gli onorari dei professionisti eventualmente coinvolti nei lavori;
- acquisto di beni finiti, quando è diretto, da parte del committente, presso il negozio o il deposito di materiali edili.
- IVA 10%:
-
- prestazioni di servizi (manodopera) relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria;beni, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto. Quindi, l'aliquota agevolata al 10% dei beni, sarà applicata solo se questi prodotti saranno inclusi all'interno del contratto di appalto che il committente stipulerà con l'impresa. L'impresa, in questo caso, acquisterà i prodotti dal fornitore (mattonelle, pavimenti, sanitari, etc) con l'IVA al 22% e poi applicherà al committente l'IVA al 10% (andando quindi in "credito d'IVA" nei confronti dello Stato);
L'iva al 10%, se acquisti direttamente tu, puoi ottenerla solo se i tuoi lavori ricadono in restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Non in manutenzione straordinaria. Chiedi al tuo progettista!
| Aliquota IVA | Quando si applica |
|---|---|
| 4% | Barriere architettoniche |
| 10% | Manodopera e beni forniti nell'appalto per manutenzione ordinaria/straordinaria |
| 10% | Acquisto diretto di beni finiti solo per restauro, risanamento o ristrutturazione edilizia |
| 22% | Prestazioni professionali |
| 22% | Materiali acquistati direttamente in manutenzione ordinaria/straordinaria |
Quale IVA si applica in caso di ristrutturazione sui beni significativi?
Discorso a parte, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni (finestre e portefinestre) ed interni (porte e portoni);
- caldaie (a condensazione e non; a metano, GPL o pellet);
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza;

In questo caso, il 10% si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
Vediamo un esempio: Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui 4.000 euro è il costo per la prestazione lavorativa, 6.000 euro è il costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari).
L’IVA al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi: 10.000 - 6.000 = 4.000. Sul valore residuo degli stessi beni (pari a 2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.
Quali documenti conservare
Nel caso volessi ottenere il bonus ristrutturazione, non dovrai protocollare o inviare la documentazione a nessuno (a meno della comunicazione ENEA nei casi richiesti), ma solo esibirla in caso di controlli. I documenti da conservare sono:
- le fatture o le ricevute del bonifico parlante;
- ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta;
- domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito;
- abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, CILA, SCIA, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili;
- dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
- comunicazione preventiva all’Asl competente.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione necessaria, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione, oltre alla delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali
Cumulabilità con altri bonus
IMPORTANTE: non è possibile richiedere due detrazioni differenti sulla stessa opera di fornitura e/o posa.
Il bonus casa non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (ad esempio ecobonus o conto termico). Sono cumulabili i massimali ma realizzati su lavorazioni diverse!
Ad esempio, gli infissi possono essere detratti o come bonus ristrutturazione o come ecobonus o incentivati tramite conto termico. Se scegliessi di portare in detrazione gli infissi tramite ecobonus, potresti sfruttare gli altri 96.000 € di bonus casa per altre lavorazioni anche contemporanee.
Ti consiglio di sfruttare l'ecobonus solo in alcuni casi, tra cui lo sforamento dei 96.000 € di massimale del bonus casa.
Difatti, se dovessi sforare i 96.000 €, potresti considerare massimali di spesa per il risparmio energetico che variano in base alla tipologia di intervento. L’ammontare massimo della detrazione parte dai 30.000 € per gli impianti termici fino ai 60.000 per il cappotto, gli impianti solari e la sostituzione degli infissi. Addirittura, raggiunge i 100.000 euro nel caso di interventi più consistenti sull'intero immobile.
Sismabonus e bonus casa sono cumulabili?
La Circolare n. 17/E del 2023 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora sul medesimo immobile vengano eseguiti sia interventi antisismici sia interventi di recupero del patrimonio edilizio, il limite massimo di spesa agevolabile resta unico e pari a 96.000 euro per unità immobiliare.
Ciò in quanto gli interventi antisismici, pur beneficiando di una specifica aliquota di detrazione, non costituiscono una categoria autonoma ai fini del plafond di spesa, ma rientrano nell’ambito degli interventi agevolati sul medesimo immobile. Di conseguenza, non è possibile cumulare distinti limiti di spesa per le diverse tipologie di intervento.
Questo a meno che gli interventi antisismici vengano eseguiti su parti comuni di un edificio e gli interventi sulle parti esclusive del medesimo edificio e che tali opere non costituiscano una mera prosecuzione / conclusione degli interventi su parti comuni. Ad esempio, il condominio consolida le fondamenta e la signora dell'ultimo piano ristruttura il bagno. In questo caso, i plafond sono differenti.
E' possibile sfruttare il bonus mobili?
Aderendo al bonus ristrutturazione avrai diritto in automatico anche al bonus mobili!
In sintesi:
- non puoi usare due bonus sulla stessa spesa;
- puoi invece usare bonus diversi su lavorazioni diverse;
- per Sismabonus e bonus casa, sulla medesima unità immobiliare il plafond non si sdoppia automaticamente.
Se gli interventi sono agevolabili ma non richiedono permessi, cosa devo fare?
I Comuni creano confusione. Partiamo da un dato certo: secondo l'art. 6 del testo unico sull'edilizia DPR 380/01, la manutenzione straordinaria necessita di una comunicazione al Comune di inizio lavori, detta CILA, asseverata da un professionista. Ma ad esempio, opere come il rifacimento del bagno o dell'impianto elettrico, ricadono in manutenzione straordinaria, ma molti comuni non richiedono che si presenti tale pratica.
Nel caso in cui la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, secondo l'Agenzia delle entrate, il contribuente deve realizzare una autocertificazione sostitutiva di atto notorio in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili, da conservare in caso di accertamenti:
Sul tuo immobile, potrebbero esserci più comproprietari. Come dovrai comportarti:
A chi spetta la detrazione in caso di più proprietari (comproprietà)?
La detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia spetta a chi effettua il pagamento mediante bonifico parlante.
Come accennato in precedenza, questo soggetto deve essere titolare di un diritto reale sull'immobile.
Il soggetto, possessore o acquirente, anche di una porzione di unità abitativa, potrà beneficiare interamente dell’agevolazione, purché sia colui che sostenga la spesa e che sia intestatario delle fatture.
Se la spesa per i lavori di ristrutturazione è sostenuta da più soggetti, dovranno essere indicati nome, cognome e codice fiscale delle persone interessate alla detrazione fiscale.
Attenzione, se la fattura e il bonifico fossero intestati a un solo soggetto, ma le spese di ristrutturazione fossero state sostenute da entrambi, la detrazione spetterebbe anche al soggetto non indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. Ad esempio, Mario Rossi spesa sostenuta 30%, Claudia Verdi spesa sostenuta 70%.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, sarà necessario indicare il codice fiscale del condominio e quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.
In quali casi si perde il bonus?
Le detrazioni fiscali non sono riconosciute, e le somme eventualmente già fruite vengono recuperate dall’Amministrazione finanziaria, nei seguenti casi:
- mancata trasmissione della comunicazione preventiva all’ASL competente, ove prevista dalla normativa vigente;
- esecuzione dei pagamenti con modalità diverse dal bonifico bancario o postale “parlante”, ovvero utilizzo di un bonifico privo degli elementi richiesti (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, partita IVA o codice fiscale del soggetto destinatario del pagamento);
In relazione a tale ultimo adempimento, con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il diritto all’agevolazione non viene meno qualora il contribuente abbia utilizzato, per errore, un bonifico diverso da quello “dedicato” o lo abbia compilato in modo non corretto, tale da non consentire agli intermediari di applicare la ritenuta d’acconto.
In tali ipotesi, ai fini del mantenimento del beneficio, è tuttavia necessario acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il soggetto beneficiario del pagamento attesti di aver ricevuto le somme e di averle regolarmente contabilizzate ai fini d’impresa;
- mancata esibizione delle fatture o delle ricevute comprovanti le spese sostenute;
- mancata esibizione della ricevuta del bonifico, ovvero intestazione della stessa a soggetto diverso da quello che richiede la detrazione;
- realizzazione di opere edilizie in contrasto con la normativa urbanistica ed edilizia vigente;
- violazione delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli obblighi contributivi. In tali casi, il contribuente non perde il diritto all’agevolazione qualora sia in possesso di apposita dichiarazione dell’impresa esecutrice attestante il rispetto di tali obblighi (resa ai sensi del Dpr n. 445/2000).
Se dopo i lavori mi trasferisco o affitto l’immobile, perdo la detrazione maggiorata per abitazione principale?
No. Secondo la Risposta n. 119/2026 dell’Agenzia delle Entrate, la detrazione maggiorata per gli interventi di recupero edilizio sull’abitazione principale non viene persa se, dopo aver rispettato il requisito, il contribuente si trasferisce in un’altra abitazione o concede l’immobile in locazione. L’importante è che l’immobile sia stato effettivamente adibito ad abitazione principale all’inizio dei lavori oppure al termine degli stessi.
FAQ Domande frequenti
Posso dividere la spesa tra familiari? Sono un marito e padre. Parte della spesa la può detrarre mio figlio o mia moglie?
I requisiti di accesso occorre mantenerli per tutto il periodo di fruizione della detrazione (10 anni)?
La detrazione si perde se vendo casa prima dei 10 anni?
Se cambio impresa a metà lavori, perdo qualcosa?
Spese pagate tramite finanziamento
E' possibile aderire allo sconto in fattura o alla cessione del credito?
Su tutte le spese sostenute per la ristrutturazione, in alternativa alla detrazione, potresti richiedere all'impresa lo sconto in fattura. Cosa significa? L'impresa ti anticiperà i soldi che recupererà come creditore d'imposta. In pratica, l'impresa, diventando creditore d'imposta, è come se avesse pagato anticipatamente le tasse allo Stato, il quale negli anni stornerà le imposte anticipate.
Oppure potresti cedere il credito ad altri soggetti, come le banche.
Tuttavia, non puoi sfruttare tali alternative per i nuovi cantieri. Con il decreto-legge 11/2023, potrai beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito solo qualora avessi già avviato l'iter autorizzativo comunale (CILAS, CILA, SCIA o Permesso di costruire) prima del 17 febbraio 2023 e siano state sostenute delle spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati (DL 39/2024).
Serve il visto di conformità e congruità dei prezzi per l'accesso al bonus ristrutturazione?
Se avessi bisogno di un preventivo o di una consulenza personalizzata contattaci.
Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.
Frazionamento immobile: Come dividere una casa. Costi permessi 2025
Frazionamento immobile: guida completa su come dividere un appartamento o casa. Qual è il costo, i permessi (CILA o SCIA). Quali sono gli oneri e i requisiti minimi per frazionare. Quando è possibile e conveniente il frazionamento e come si ripartiscono i millesimi di condominio. In ultimo mi focalizzerò sui tempi e sui bonus.
Se stai leggendo questa guida è perché hai in mente o sei in procinto di frazionare e cioè di dividere un immobile in due o più unità immobiliari. Viceversa, accorpando, vorresti unire più porzioni di un edificio.
Ho notato che, specialmente negli ultimi anni, il frazionamento di un appartamento risulta molto conveniente. Difatti, questa nuova condizione, oltre a comportare un aumento del valore del bene (vengono a crearsi due unità abitative più piccole e maggiormente richieste sul mercato), potrebbe diventare un'ulteriore fonte di guadagno per chi ha troppo spazio in casa e vorrebbe affittare, oppure, un notevole risparmio per chi volesse una abitazione distinta per i propri cari. Inoltre, nel caso si volesse cedere una parte di un immobile troppo grande, si andrebbero ad abbattere i costi di gestione.
Di sicuro, nel pensare a questi interventi, ti sarai posto delle domande: come devo procedere, quanto mi costerà, devo contattare un tecnico? Non preoccuparti, con questa guida cercherò di semplificarti al massimo la questione, cercando di chiarirti ogni aspetto legato a questo intervento in modo di non incappare in sanzioni o abusi.
Indice:
- Quando è possibile realizzare un frazionamento?
- Quali permessi sono necessari per frazionare un immobile?
- Occorre pagare gli oneri di urbanizzazione?
- Frazionamento in condominio. Come comportarsi con i millesimi?
Non sempre è possibile il frazionamento. Vediamo di chiarire certi aspetti:
Quando è possibile realizzare un frazionamento?
Vorrei elencarti quali sono le possibili cause che escludono il frazionamento:
- se vivi in un condominio, la prima cosa da controllare è il regolamento condominiale. Potrebbe, difatti, vietare il frazionamento. Questo divieto è valido solo se è un regolamento di tipo contrattuale ovvero approvato con l’unanimità dei condomini (tipico è il regolamento approvato da ogni singolo proprietario all'atto dell’acquisto dell’immobile dalla ditta costruttrice). Se il regolamento è stato approvato con qualsiasi altra maggioranza (assoluta, relativa, qualificata), quest'ultimo non può contenere restrizioni all'uso dei singoli locali.
- Altri aspetti che potrebbero impedire il frazionamento sono legati alle caratteristiche intrinseche dell'immobile. In particolare, bisognerà rispettare precise prescrizioni igienico-sanitarie che variano da Comune a Comune e sono indicate nel regolamento edilizio. A titolo di esempio, gli ambienti residenziali devono rispettare delle superfici minime e i rapporti aero-illuminanti (cioè il rapporto tra le superfici finestrate e quelle dei locali).
- Ulteriori aspetti, di fondamentale importanza, sono quelli impiantistici e costruttivi. Non sempre gli elementi strutturali o la morfologia dell'immobile permettono un'agevole suddivisione dell'appartamento. A titolo esemplificativo, bisogna considerare le pendenze delle tubazioni per raggiungere gli scarichi idrici. Spesso diventa obbligatorio l'utilizzo di espedienti, quali "sanitrit" (pompe di rilancio dello scarico) o gradini etc. Inoltre, occorre sincerarsi della posizione delle canne fumarie, per poter scaricare a tetto i fumi di combustione di caldaie e piani cottura. Tante piccole accortezze da considerare, in quanto, potrebbero complicare la situazione in fase di realizzazione ed addirittura impedire il frazionamento.
Passiamo alla questione burocratica:
Quali permessi sono necessari per frazionare un immobile?
Essendo un'attività che ricade nella manutenzione straordinaria (art. 6 del Testo unico sull'Edilizia), nella maggior parte delle città (occorre controllare il regolamento edilizio comunale per conferma, il quale potrebbe variare la normativa nazionale), il frazionamento necessita di:
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- una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata da un tecnico (Architetto, Geometra, Perito o Ingegnere) detta CILA,
- o, in caso di contestuali interventi su elementi strutturali, quali muri portanti o solai, o di cambio di destinazione d'uso di una SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
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Sono due pratiche, da consegnare in Comune, differenti e che richiedono diversi carichi di lavoro per il progettista. Hai capito bene, se volessi frazionare, avresti bisogno di un tecnico che realizzi il progetto e che diriga i lavori.
Sia con la SCIA che con la CILA, non è necessaria l'approvazione del Comune. Potresti iniziare subito i lavori.
Quindi, una discriminante importante, che comporta l'uso della SCIA a discapito della CILA, sono gli interventi su elementi strutturali (muri portanti, solai, travi), per cui occorre il progetto strutturale redatto da un Ingegnere/Architetto e depositato al Genio civile. Esempio tipico è la cerchiatura di una porta su muro portante o il rifacimento del solaio.
FRAZIONAMENTO= PRATICA CILA O SCIA

Qualora si intervenisse si raddoppiasse l'impianto di riscamento sarebbe necessaria la relazione ex-legge 10.
Fine lavori: cosa occorre?
Inoltre, al termine dei lavori, occorre depositare l'aggiornamento catastale: bisogna aggiornare le planimetrie al Catasto oltre che in Comune e la visura catastale così da comunicare all'Agenzia delle entrate la diversa rendita su cui calcolare le tasse. Il nostro immobile, difatti, viene individuato dal catasto con foglio, particella e subalterno. Il Foglio indica la "zona", la particella l'edificio e il subalterno l'appartamento. La variazione catastale comporterà la soppressione del precedente subalterno e la costituzione di due nuovi (viceversa dalla fusione si creerà un unico subalterno).
Infine, avendo messo mano agli impianti, dovrai richiedere la i progetti e la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.
E' necessaria l'Agibilità?
Nel caso di frazionamento qualora venissero variate le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati sarebbe necessaria la Segnalazione Certificata di Agibilità SCA.a firma di un professionista iscritto all'albo.
A questo punto dovresti avere le idee più chiare. Arriviamo all'aspetto economico, che non è di poco conto.
Occorre pagare gli oneri di urbanizzazione?
Come accennato precedentemente, il Comune, per i servizi quali illuminazione, fognature, strade, parcheggi, acquedotti etc. ha speso dei soldi. Tutto ciò lo rivuole indietro attraverso gli oneri di urbanizzazione che pretende dal proprietario quando quest'ultimo realizza una nuova costruzione o cambia la destinazione d'uso e/o fraziona una unità esistente, in quanto aumenta il "carico urbanistico". Pensiamo al fatto che creando due unità, dovremmo realizzare due bagni e vivendoci due famiglie avranno bisogno di due parcheggi lungo la strada etc.
Per quanto riguarda il frazionamento vi è un aumento del carico urbanistico e quindi occorre pagare gli oneri. Anche se posto in essere senza la realizzazione di opere edilizie. Questo comporta l’obbligo di corrispondere al Comune gli oneri di urbanizzazione in misura ridotta, considerato quanto già versato in passato.
Capito? Se quando è stato costruito l'edificio erano già stati versati 100 € in oneri, e con il frazionamento, in caso di nuova costruzione, avresti dovuto pagare 150 €, il comune ti chiederà solo la differenza pari a 50 €.
Cosa che non avviene nel caso di accorpamento (dovrebbero restituirvi dei soldi, ma non lo faranno).
Frazionamento in condominio. Come comportarsi con i millesimi?
Nel caso in cui tu sia proprietario di un appartamento in un condominio, come dovrai comportarti?
In prima istanza, consiglio di confrontarsi con l'Amministratore condominiale.
La procedura corretta comporterebbe il ricalcolo di tutti i millesimi del condominio. Strada costosa e poco praticabile.
Di solito si preferisce frazionare le quote di possesso dell'appartamento indiviso in base ai criteri adottati per le tabelle condominiali e riassegnarli alle nuove unità. Un ulteriore metodo, ulteriormente semplificato, consiste nel dividere proporzionalmente le quote in base alla superficie. Prestate attenzione alle potenziali contestazioni.
Nel caso di contestuale cambio di destinazione d'uso, le cose si complicano ed occorre valutare il caso specifico.
Veniamo alle questioni più interessanti per il portafoglio.
Quali sono i tempi e le fasi per frazionare un immobile?
Come primo step nell'intraprendere tale intervento ti consiglio di cercare un buon tecnico nella tua zona. Per esperienza, non affidarti a chi ti propone un preventivo stracciato, naturalmente non ti dedicherà molto tempo in quanto anche le sue giornate durano 24 ore. Cosa ancor più inquietante, potrebbe farti realizzare degli abusi che si traducono in sanzioni o addirittura in demolizioni. Una volta scelto il professionista, sarà lui a guidarti. Per completezza ti elencherò le altre fasi:
Prima di tutto il professionista dovrà effettuare un rilievo di dettaglio dell'immobile e reperire gli atti abilitativi utilizzati in passato per la costruzione / trasformazione dell'immobile (agibilità, permesso di costruire, SCIA, CILA etc.): nel comune di Firenze, per poter visionare gli atti, occorrono circa 2 mesi.
Per far questo si procede con una richiesta di visura delle pratiche. Da questi documenti si potrà ricavare lo stato legittimo (ultima planimetria comunicata) e dopo che il tecnico avrà restituito su carta il rilievo, verificherà la regolarità urbanistica dell'unità immobiliare (assenza di abusi).
Una volta accertati i requisiti per poter frazionare, si procede con la redazione della CILA. Dal momento esatto in cui viene protocollata, l'attività edilizia può iniziare. A sorteggio, la pratica potrebbe essere istruita, nel caso mancassero dei documenti, il Comune richiederà delle integrazioni.
A questo punto è possibile dare inizio al cantiere dove il tecnico incaricato della Direzione lavori controllerà circa il rispetto del progetto e infine chiuderà lavori.
Se tutto dovesse andare liscio, in un paio di mesi potresti avere due unità, conformi e pronte per l'uso.
Quanto possono durare i lavori di frazionamento?
Qualora avessi presentato una CILA, non essendo prevista una scadenza per questa comunicazione, potresti proseguire ad oltranza. E' anche vero che prima o poi vorrai andarci a vivere all'interno dell'appartamento :)
Mentre, in caso di SCIA, i lavori dovranno terminare entro 3 anni. Altrimenti, dovrai ripresentare una nuova SCIA.
Quanto costa frazionare un appartamento?
Riuscire a generalizzare e quantificare un costo è difficile in quanto le variabili sono molteplici. Quello che posso fare è fornirvi un elenco delle diverse voci di spese:
- interventi edili: spesso nel frazionare occorrono degli interventi volti al rispetto dei requisiti normativi. Ad esempio, la messa a norma degli impianti, la realizzazione di finestre, l'allargamento dei vani etc. Sicuramente i muri divisori e i solai tra le due unità immobiliari dovranno rispettare un certo valore di prestazione acustica (legge 447/95) e quindi dovranno essere dotati di pannelli fono-assorbenti. Se volessi avere una idea su quali sono i costi in edilizia potresti consultare la mia guida;
- onorari dei professionisti, variabili a seconda che si debbano predisporre solo le pratiche urbanistiche e catastali o anche energetiche e impiantistiche. Inoltre, bisogna considerare anche la Direzione lavori e l'eventuale coordinamento della sicurezza necessario nel caso che intervengano due o più imprese nel cantiere. Anche in questo caso, ti consiglio l'articolo specifico;
- oneri di urbanizzazione (variabili da comune a comune)e i diritti di segreteria;
- allaccio nuove utenze (idrico 150 €, gas 200 €).
Ho diritto ai bonus?
Sì, in quanto il frazionamento e l'accorpamento ricadono all'interno della Manutenzione straordinaria.
E' possibile richiedere:
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- il conto termico;
- il bonus per le ristrutturazioni;
- nei casi previsti, anche la detrazione per il risparmio energetico Ecobonus. Attenzione, in caso di frazionamento di unità immobiliare, con aumento quindi del numero delle stesse, l'ecobonus è compatibile solo con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità (circolare 31.05.07 n.36). Non è detraibile il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l’edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.
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Massimale detraibile
Per il calcolo dell’importo massimo detraibile, nel caso di immobili frazionati, bisogna considerare il numero delle unità immobiliari presenti prima dell’inizio dei lavori. Difatti, secondo la Circolare del 11/05/1998 n. 121, ai fini dell'individuazione del limite di spesa su cui calcolare la detrazione, è necessario tener conto del numero iniziale di unità immobiliari sul quale si eseguono i lavori.
Quindi, in caso di frazionamento in due unità non raddoppia il massimale, viceversa ciò avviene nel caso di accorpamento di due o più appartamenti.
Frazionamento e comunicazione Enea
Mentre, la documentazione finale da inviare ad ENEA dovrà rispecchiare la situazione catastale post-intervento.
Quindi, dovrai compilare e trasmettere una scheda per ciascuna unità immobiliare, con gli interventi che la riguardano. Per gli interventi che riguardano le parti comuni di un condominio, invece, dovrai compilare una sola scheda.
Frazionamento occulto
Sappi che, realizzando alcuni interventi che comportano una sorta di "frazionamento occulto o abusivo" potresti incappare in sanzioni. Spesso mi ritrovo in appartamenti separati con doppia cucina e doppio ingresso che nella realtà sono un'unica unità.
E' il caso ad esempio della sentenza n. 8747/2021 del TAR Lazio ha esaminato un caso di frazionamento abusivo dove i proprietari di un duplex avevano rimosso una scala interna in muratura, sostituendola con una retrattile senza autorizzazione.
L’intervento aveva di fatto separato i due piani, trasformandosi in un frazionamento non autorizzato, con cambio d'uso e incremento del carico urbanistico, richiedendo quindi una comunicazione al Comune. I proprietari hanno contestato, sostenendo che tale modifica non alterava l'unità dell'immobile. Tuttavia, il TAR ha stabilito che l’eliminazione della scala ha generato due unità distinte, confermando l'irregolarità urbanistica e fiscale e respingendo il ricorso, con conferma dell'ordine di demolizione.
Sperando che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.
Collegamento funzionale o unione di fatto di due unità
Cosa si intende per collegamento funzionale o unione di fatto di due immobili?
Se due unità fossero di proprietari diversi, la fusione non si potrebbe realizzare finchè non si “uniforma” la proprietà.
In pratica, prima serve uno di questi passaggi:
- compravendita (una unità passa allo stesso proprietario dell’altra);
- donazione;
- permuta;
- costituzione di comproprieta (es. entrambi diventano proprietari di entrambe le unità con quote uguali o diverse).
Solo dopo si potrebbe fondere a livello catastale e urbanistico. A meno che non si realizzi un collegamento funzionale.
Concetto di collegamento funzionale
La Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13/06/2016 introduce di fatto la nozione di unione di fatto o collegamento funzionale.
Difatti, al punto 1.7 Accatastamento unico e unione di fatto ai fini fiscali:
D. E’ confermata l’impossibilità, in caso di due unità immobiliari contigue e autonomamente accatastate, di richiedere l’accatastamento unitario in presenza di distinta titolarità delle stesse (ad esempio, un’unità di proprietà del marito, l’altra di proprietà della moglie). Resterebbe pertanto l’unica possibilità di richiedere un’apposita annotazione negli atti catastali («porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali»)?
R. Occorre premettere che non è, di norma, ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l’autonomia funzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità. Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono meno i menzionati requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un'unica unità immobiliare i due originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell’unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare, con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni. Tali dichiarazioni di variazione prevedono, in particolare:
- l’utilizzo della causale di presentazione “Altre”, nel cui campo descrittivo deve essere riportata la dizione “DICHIARAZIONE DI PORZIONE DI U.I.”;
- l’inserimento, nel riquadro “Note relative al documento”, della dizione “Porzione di u.i.u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”;
- la rappresentazione, nelle planimetrie di ciascuna porzione, dell’intera unità immobiliare, con l'avvertenza di utilizzare il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente. Un tratteggio a linea e punto è riportato nella planimetria per meglio distinguere e delimitare ciascuna delle parti da associare alla ditta avente diritto;
- ai fini del classamento, l’attribuzione ai beni costituenti porzioni di unità immobiliare della categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristiche proprie dell’unità immobiliare intesa nel suo complesso (cioè derivante dalla fusione di fatto delle porzioni), mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza.
Non è pertanto sufficiente richiedere ai competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate solo l’inserimento di un’apposita annotazione negli atti catastali, senza che siano state presentate le dichiarazioni di variazione secondo le modalità sopra esposte.
L’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, immediatamente dopo la registrazione in banca dati catastale delle menzionate dichiarazioni di variazione, provvede ad inserire, negli atti relativi a ciascuna porzione immobiliare, la seguente annotazione “Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”.
Sperando che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.
Quanto costa tinteggiare le facciate al mq? 2026
Qual è il costo medio al metro quadro per tinteggiatura le facciate? Compresi di intonaci e primer

Se stai leggendo questo articolo è perché ti stai apprestando a dipingere la facciata della tua casa o del condominio, operazione non proprio economica, il cui costo al metro quadro varia in base:
- superficie da tinteggiare;
- località e posizione dell'edificio;
- stato di degrado dell'intonaco esistente;
- regolarità e sviluppo dell'edificio;
- presenza di ornamenti in facciata;
Sicuramente la voce più impattante del preventivo è la manodopera dell'impresa. Ma vediamo il perché.
Fasi Cantiere
Dopo aver predisposto l'area di cantiere e aver posizionato il wc chimico, l'impresa dovrà installate il ponteggio e il castello di tiro per sollevare i materiali.

La fase edile parte con l'asportazione dell'intonaco ammalorato e rigonfiato (di solito, per uno spessore di 3 cm). Si prosegue con il ripristino dell'intonaco nelle parti dove era stato asportato.

Potrebbe essere prevista anche la rimozione e il rimontaggio / sostituzione di pluviali o delle macchine esterne dei condizionatori.
In seguito, dovrà essere posato il primer per fissare la prima mano di vernice. Infine, si chiude con la seconda mano di vernice e l'eventuale omogeneizzante, qualora la vernice non risulti uniforme. Nella scelta del colore della facciata, l'impresa acquista due o più provini sulla base delle indicazioni della committenza.
A lavorazioni ultimate, si procede con lo smontaggio del cantiere e la chiusura lavori.
Qual è il prezzo al mq per il rifacimento delle facciate?
Quello che vorrei segnalarti all'interno di questo paragrafo è il prezzo delle singole voci e un costo totale indicativo al metro quadro.
Prendiamo come esempio una villettina, costituita dal piano terra e dal primo. Vediamo i costi unitari e le voci di capitolato delle singole lavorazioni:
| Lavorazioni | Costo unitario |
|---|---|
| Allestimento di cantiere: perimetrazione dell'area con reti zincate; illuminazione, cartellonistica e quant'altro necessario su strada pubblica; fornitura di quadro elettrico da cantiere certificato, allacciato dall’elettricista, compreso di messa a terra con redazione di dichiarazione di conformità e di quanto occorra a norma di legge per l'esecuzione delle opere descritte successivamente e per dare l'opera finita e a regola d'arte. Allacciamento di cantiere alla rete idrica, wc chimico ed allestimento guardaroba/pasti. Per 3 mesi | 2.000 € A corpo |
| Realizzazione di castello di tiro, in elementi tubolari, compreso trasporti nell'ambito del cantiere e mano d'opera per montaggio e smontaggio, ancoraggi, completo in ogni sua parte, dotato di argano ,impianto di messa a terra, piano di lavoro su ponteggio, di mantovana di protezione per eventuali cadute di oggetti e rete protettiva in materiale plastico applicata sulla totalità del suo sviluppo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, comunque inottemperanza alle norme antinfortunistiche e collocati in zona indicata dalla D.L. Dimensioni (1,8 + 1,8 +1,8) x h=8 m Montaggio e smontaggio + nolo 1 mese: 35 €/mq |
1.500 € A corpo |
| Allestimento di ponteggio completo, sistema tubo-giunto, compresi tavolati metallici, tavole fermapiede, chiusure di testate, ancoraggi ,scale, rete protettiva in materiale plastico applicata sulla totalità del suo sviluppo. Compreso maggior onere per accordi in merito agli appoggi su proprietà diverse, differenze di quota, passaggi a ponte sopra copertura dell'edificio contiguo (a dx facciata), passaggi degli elementi attraverso varco di cantiere eseguito sulla parete tergale al piano terra (conteggiato a parte). Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, comunque in ottemperanza alle norme antinfortunistiche. Relativamente al ponteggio su lato tergale dovrà essere prevista rete protettiva metallica al piano terra (l=14,3 m x h=1,80). Valutato a mq di proiezione prospettica di facciata. Compreso primo mese di nolo | 18 €/mq |
| Noleggio oltre il primo mese di utilizzo; ponteggio; metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. | 3 €/mq al mese |
| Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. | 7 €/mq |
| Demolizione di intonaci esterni fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura. Compresi il calo a terra, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta carico a mano o con qualsiasi mezzo fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte e lasciare le superfici pronte per la posa del nuovo intonaco. Sono inclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Superfici vuoto per pieno. | 15 €/mq |
| F.p.o. di intonaco civile per esterni formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo. Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Vuoto per pieno. | 35 €/mq |
| Tinteggiature murature esterne traspirante, doppia mano, compreso idonea preparazione delle superfici da trattare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate, stuccatura di fori e lesioni, incluso fissativo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Superficie vuoto per pieno. Compresa fornitura della vernice delle migliori marche produttrici ed approvata dalla Committenza/DD.LL. | tra i 20 e i 25 €/mq |
Sintetizzando: il costo dell'impresa, compreso di fornitura e manodopera, oltre che di installazione del ponteggio si aggira tra i 55 e ai 70 €/mq.
Tale valore potrebbe variare notevolmente in base alla quantità di intonaco ammalorato e alla presenza di ornamenti quali architrave, cornici, marcapiani, timpani e lesene.
Ad esempio:
Rifacimento e/o ripresa di fasce marcapiano esistenti a sezione rettangolare eseguito con malta di calce idraulica € 120 al metro quadro.
Infine, vista la delicatezza dell'opera, nel far dipingere la facciata ti consiglio vivamente di affidarti ad un professionista. E' necessaria difatti, una figura competente che verifichi la corretta realizzazione dell'opera, che predisponga il computo metrico e che curi gli aspetti legati alla sicurezza sui cantieri.
Quali sono i compiti del tecnico (ingegnere, architetto o geometra)?
Premetto come la nomina di un professionista non sia sempre necessaria ma, viste le cifre in gioco, è fortemente consigliata la presenza di un controllore esperto quale ingegnere, geometra, perito o architetto che verifichi l'esattezza della messa in opera e la qualità dei materiali. Tra i principali compiti del professionista abbiamo:
- redazione del computo metrico: è un documento che consente di stimare il costo per l’esecuzione dei lavori edili. Viene redatto in colonne. Nella prima colonna vengono segnalate le voci che descrivono la singola lavorazione, ad esempio la realizzazione del ponteggio. Nella seconda colonna vengono indicate le unità d misura (mq, mc, a corpo, a ore etc.). Nelle colonne successive le quantità, ad esempio, i metri quadri di ponteggio. Nella penultima colonna i prezzi unitari, ad esempio gli € al metro quadro per la posa del ponteggio. Quest'ultima voce verrà inserita dalle imprese. Moltiplicando le quantità per i prezzi unitari otterremo i totali parziali, che a loro volta, verranno sommati per dare il costo totale della ristrutturazione.
Questo documento viene preparato dal professionista che lo consegnerà alle imprese contattate, le quali prezzeranno le varie voci e calcoleranno il totale della spesa;

- predisposizione del capitolato: è un documento che regola i rapporti fra chi ristruttura (committente) e l'impresa esecutrice dei lavori, fissando le condizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per ottenere una esecuzione dei lavori perfetta. Sono le regole per evitare le "incomprensioni". Per semplificare, trattasi del contratto che la ditta dovrà rispettare, completo di tempi, modalità e prescrizioni;
- stesura del modello comunale relativo alle manutenzioni ordinarie;
- richiesta di occupazione del suolo pubblico, qualora il ponteggio o l'area di cantiere interessi un'area pubblica. Di solito, in un mese si ottiene la concessione. Non sottovalutare questa spesa, in quanto potrebbe essere consistente. In alcuni casi, potresti dover chiedere la chiusura della strada;
- direzione dei Lavori: in questa fase, il tecnico controlla che i lavori vengano realizzati a regola d'arte e nel rispetto del computo e del capitolato e nei tempi previsti. Potresti incappare in un'impresa che tende a risparmiare o a velocizzare le operazioni (fortunatamente sono poche) la quale, in assenza di un controllore, potrebbe provocare notevoli danni;
- se le opere interessassero immobili tutelati, dovresti richiedere l'autorizzazione della Soprintendenza e / o l'autorizzazione paesaggistica per salvaguardare il prestigio e la qualità dell'edificio. Per ottenere il nullaosta dalla Soprintendenza è necessario attendere i tempi tecnici dell'ente, dell'ordine dei 3 mesi;
- sicurezza sul cantiere: se ad eseguire le opere fossero due o più imprese, sarebbe obbligatoria la nomina di un coordinatore per la sicurezza che vigili sul rispetto dei piani di sicurezza e sulle interferenze. Per approfondire, ti consiglio l'articolo sulla sicurezza;
- invio notifica preliminare Asl: con questo documento si comunica all'Asl, l'inizio lavori. L'Asl potrebbe effettuare le verifiche sul rispetto delle prescrizioni di sicurezza e sulla regolarità delle imprese che intervengono sul cantiere (DURC, ecc.). Questo documento è obbligatorio solo qualora fossero previsti 200 uomini/giorno (semplificando per lavori con preventivo superiore agli 80.000 €) o in caso di presenza di due o più imprese sul cantiere.
Parcella professionista per tinteggiatura facciata
Quindi, al costo dell'opera potresti dover aggiungere la parcella del tecnico per
- la direzione lavori: circa il 4 / 6 % del costo complessivo dell'opera;
- il coordinamento per la sicurezza: tra il 2 / 3 % delle opere soggette a sicurezza.
Ritieni queste percentuali puramente indicative, in quanto variano in base alla complessità dell'opera. La stesura del computo metrico e del capitolato, di solito, si attesta attorno all'1% delle opere.

Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.
Riqualificazione globale - cos'è e come ottenere super e ecobonus
Cos'è la riqualificazione globale, in cosa consiste l'ecobonus ordinario e superbonus, quali sono i requisiti e i documenti da conservare?

Tra le agevolazioni sulla casa dell'Agenzia delle Entrate abbiamo la riqualificazione globale. Ad intuito, si tratta di un intervento corposo, ed in effetti lo è. Vediamo tutti gli aspetti legati a questa casistica:
Indice
Cosa si intende per riqualificazione globale?
In cosa consiste la detrazione?
Quali sono i requisiti per ottenere la detrazione?
Che cosa si intende per riqualificazione globale?
Per riqualificazione globale si intende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che faccia raggiungere determinate performance energetiche dell’edificio. Le prestazioni richieste possono essere conseguite anche mediante gli interventi detraibili singolarmente e autonomamente tramite ecobonus. Ad esempio:
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- installazione di impianti di cogenerazione;
- allaccio alla rete di teleriscaldamento;
- installazione di collettori solari termici;
- coibentazione delle strutture opache e di sostituzione delle finestre comprensive di infissi.
IMPORTANTE: la scelta di agevolare un intervento come riqualificazione, impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni (circolare 19/E dell’8 luglio 2020).
Lo so, questa frase è una bella mazzata! Se usi la riqualificazione, non puoi aderire agli altri ecobonus!
L'intervento può riguardare:
- edifici unifamiliari
- singole unità immobiliari.
In cosa consiste la detrazione?
E' possibile portare in detrazione dall’IRPEF o IRES il 50 o il 36% delle spese totali sostenute per riqualificare con un limite massimo di detrazione ammissibile: 100.000 euro. Questi interventi beneficiano dell'aliquota IVA ridotta al 10%.
L'aliquota della detrazione non è sempre del 50%. Bensì, secondo la legge di bilancio, subirà negli anni una riduzione:
| Anno | Abitazione principale (proprietari e titolari di diritti reali) | Altri immobili (o altri soggetti) | Massimale di spesa |
|---|---|---|---|
| 2025 e 2026 | 50% | 36% | 96.000 € |
| 2027 | 36% | 30% | 96.000 € |
| Dal 2028 al 2033 | 30% | 30% | 48.000 € |
| Dal 2034 | 36% | 36% | 48.000 € |
Per le spese sostenute negli anni, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, potresti optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Tutto ciò qualora avessi avviato l'iter autorizzativo comunale (CILAS, CILA, SCIA o Permesso di costruire) prima del 17 febbraio 2023 e avessi sostenuto spese documentate per lavori già effettuati con fattura entro il 30 marzo 2024.
Quali sono i requisiti per ottenere la detrazione?
Per ottenere il beneficio occorre agire su edifici “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, in regola con il pagamento di eventuali tributi e dotati di “impianto di climatizzazione invernale".
Inoltre, devono essere assicurati i requisiti previsti dal paragrafo 3.4 “Edifici ad energia quasi zero” dell’Allegato 1 del Decreto “Requisiti Minimi” del 26.06.2015, ossia:
- tutti i requisiti previsti dalla lettera b) del comma 2, del paragrafo 3.3, determinati con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;
- gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c) del decreto legislativo n. 28 del 3.03.2011;
- nel caso di installazione di generatori di calori a biomassa devono essere rispettati i requisiti indicati nel relativo vademecum.
Infine, devono essere rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Spese agevolabili
- Spese per interventi di riqualificazione energetica che incidono sulla prestazione energetica dell’intero edificio o dell’unità immobiliare (es. fornitura e posa in opera cappotto, generatore ecc.);
- Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria compresi gli Attestati di Prestazione Energetica A.P.E. dell’immobile per cui si richiedono le detrazioni, direzione dei lavori etc.);
- Opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (es. posa di ponteggi per installazione cappotto, rasatura cappotto ecc.).

Scarica il vademecum dell'ENEA sulla riqualificazione globale.
Quali documenti occorre conservare?
Di tipo tecnico:
- “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato. Questa scheda si ottiene compilando la comunicazione ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità);
- asseverazione redatta da un tecnico abilitato e congruità dei prezzi;
- copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) post-intervento;
- copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i.;
- schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi e tecnologici impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
- dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e libretto di impianto (se l’intervento riguarda l’impianto termico).
Di tipo amministrativo:
- dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;
- fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- ricevute dei bonifici parlanti;
- visto di conformità nel caso di cessione del credito o sconto in fattura(non obbligatoria in caso di semplice detrazione);
- stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.
Potrebbe esserti utile questo schema riepitolativo:

Superbonus: la riqualificazione globale può essere un intervento trainate?
No. Gli interventi indicati nell’articolo 1, comma 344 della legge n. 296 del 2006 di riqualificazione energetica di edifici esistenti, comprendendo qualsiasi intervento di efficienza energetica ed essendo intesi come un unicum, non distingue tra interventi trainanti e trainati come previsto dal Superbonus. Lo stesso può quindi essere ammesso esclusivamente come intervento a sé stante e non in combinazione con altri, come indicato anche nella circolare 19/E dell’8 luglio 2020, secondo cui la “scelta di agevolare un intervento, ai sensi del comma 344, impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni”.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.
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