Familiari: quali bonus (50% o 36%) e come ottenerli? 2024 e 2025

Il bonus casa e l'ecobonus possono essere richiesti da un componente del nucleo familiare, purchè ne sostenga le spese e conviva col possessore. Sia esso un figlio, un padre, una madre, sorella o fratello.

Familiari Superbonus bonus ristrutturazione ecobonus

La Circolare n. 121/E dell’11 maggio 1998, al punto 2.1, ha precisato che:

“ La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purchè ne sostenga le spese (i bonifici di pagamento devono quindi, essere da lui eseguiti e le fatture devono essere a lui intestate). …il titolo che legittima è costituito dall’essere “un familiare”…convivente con il possessore intestatario dell’immobile”.

Vediamo cosa si intende per familiari conviventi:

Cosa si intende per familiare convivente?

Come dicevo, la detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento.

Per familiari si intendono, a norma dell’art. 5, comma 5, del TUIR:

      • il coniuge;
      • i parenti entro il terzo grado;
      • gli affini entro il secondo grado.

Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.

Il figlio non convivente può aderire agli incentivi?

Purtroppo no. Il familiare del proprietario deve convivere con quest'ultimo!

Il figlio convivente può aderire agli incentivi su un immobile dove non si esplica la convivenza?

Immagina che tu viva con tuo padre in via Le Mani dal Naso 1080 e di voler ristrutturare l'immobile, sempre di proprietà tuo padre, ubicato in piazza La Bomba e Scappa 1080. Anche in questo caso, non potresti richiedere l'incentivo in quanto la convivenza non si esplica su tale immobile. Stesso dicasi qualora l'immobile di piazza La Bomba e Scappa 1080 fosse locato ad un terzo. Potrebbe tuttavia farlo tuo padre.

La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, indipendentemente dalla ubicazione della stessa, purché tale immobile risulti a disposizione. Ai fini della detrazione, si considera a disposizione anche l’immobile oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibile totalmente o parzialmente per cause di forza maggiore (ad esempio, a causa di un evento sismico o calamitoso).

La detrazione non compete, quindi, per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari (ad esempio, il marito non può fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi.

Non è invece richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del familiare convivente (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 1.10, e Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 5.1).

Le spese devono essere sostenute dal familiare convivente

Secondo l'Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 184 /E del 12 giugno 2002, il familiare convivente con il possessore o detentore dell’immobile può usufruire dell’agevolazione se risultino essere effettivamente a suo carico le spese dei lavori già al momento dell’avvio della procedura coincidente con l’invio della dichiarazione di inizio lavori all’Amministrazione finanziaria.

Solo sulle abitazioni principali, sulle prime o sulle seconde case?

Non è necessario invece che l’abitazione nella quale convivono “familiare” ed intestatario dell’immobile costituisca per entrambi l’abitazione principale, mentre è necessario che i lavori stessi siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza.

La casa oggetto di ristrutturazione può essere anche diversa da quella principale ma l’importante è che potenzialmente la stessa sia a disposizione del proprietario e del convivente, anche quale seconda casa non affittata e come tale a disposizione.

Titolo comunale intestato al proprietario

Secondo la risposta Fisco oggi del 16/02/2024, la detrazione spetta anche qualora le abilitazioni amministrative richieste (CILA; SCIA; Permesso di Costruire) vengano intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare.

Convivenza e pagamenti pre lavori!

Attenzione, per poter fruire dei bonus è necessario che lo status di convivenza si verifichi già al momento in cui si attiva la procedura o alla data di inizio dei lavori (risoluzione n. 136/2002) e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente lo stesso avvio dei lavori. 

Lo status di convivenza, nonché la disponibilità dell’immobile richiesti al momento del sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa.

Sconto in fattura e cessione del credito

Qualora tu potessi detrarre la spesa, rispettando tutto quanto detto in precedenza, potresti anche cedere il credito o chiedere lo sconto in fattura a fornitori o imprese. Infatti, si tratta di strade alternative perseguibili dal contribuente.

Tuttavia, con il decreto-legge 11/2023, potranno beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito soltanto i soggetti che hanno avviato l'iter autorizzativo comunale (CILAS, CILA, SCIA o Permesso di cotruire) prima del 17 febbraio 2023 e avvio dei lavori entro il 30 marzo 2024.

Familiare non convivente

Se il familiare non fosse "convivente", ma fosse locatario o comodatario, potrebbe accedere ai bonus alle medesime condizioni dei conviventi. 

Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.

 

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CHI SONO?

Ciao, sono Vincenzo e amo tutto ciò che riguarda l’edilizia.

Vincenzo MaderaFin da ragazzo, mio padre Gennaro mi portava sui cantieri. Quell'ambiente fatto di persone umili, gentili e simpatiche mi ha colpito. Proprio per questo motivo, ci passerei intere giornate, bevendo pessimi caffè e ascoltando le strabilianti avventure dei muratori, per poi tornare in studio a scrivere articoli.

Ecco la mia seconda passione. Mai avrei pensato di creare un blog. Eppure, a sorpresa le pagine del mio sito hanno raggiunto picchi di 60.000 volte ogni giorno. Parlo di edilizia, strutture, impianti, energetica e interior design e insieme a mia sorella Rosa portiamo avanti il nostro studio a Firenze.

Spero che, grazie al web, diventeremo amici:

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