Cambio di destinazione d'uso 2026: quando è consentito, costi, permessi
Cambio di destinazione d'uso: guida completa. Quali sono i permessi, le autorizzazioni (Scia, CILA o Permesso di costruire). Quando occorre pagare gli oneri di urbanizzazione? Quali sono i costi e i tempi?
Il DL 69 del 2024 (Salva casa + FAQ MIT) semplifica il cambio di destinazione d'uso, urbanistico e di conseguenza catastale.
In questa guida, capiremo quali sono le autorizzazioni e i permessi da richiedere, i costi da affrontare e, specialmente, quando è possibile realizzare il mutamento di destinazione d'uso, anche a seguito delle novità introdotte.
Non ti nego che il cambio resta comunque una delle operazioni più "complesse" in ambito urbanistico. Non sottovalutarla.
Una puntualizzazione doverosa, su cui noto molta confusione tra i miei clienti, sta nella differenza tra catasto e urbanistica. Spesso, mi viene richiesto un cambio di destinazione al catasto. Il mutamento avviene prima di tutto all'urbanistica chiedendo il "permesso" al Comune. Successivamente, viene aggiornata la parte fiscale e quindi il catasto. Ciò che permette o meno di realizzare il cambio è la pratica urbanistica comunale. Il simpatico catasto ha il solo fine di definire quante tasse dovrai versare.
Indice
- Quali sono le destinazioni d'uso?
- Cambio di destinazione d'uso rilevante o irrilevante?
- Quando è possibile cambiare la destinazione d'uso?
- Quale pratica è necessaria? SCIA, CILA o Permesso di costruire?
- Occorre pagare gli oneri di urbanizzazione?
- Quali sono i tempi e l'iter da seguire?
- E' richiesto il rispetto dei requisiti minimi acustici?
Premesso ciò, partirei con il definire quali sono le categorie di destinazioni d'uso, nozione fondamentale per comprendere la possibilità o meno di cambiare:
Quali sono le destinazioni d'uso rilevanti?
Per destinazione d'uso di un immobile si intende l'insieme delle finalità di utilizzo del manufatto edilizio.
La normativa definisce 5 categorie (art. 23-ter Testo Unico Edilizia DPR 380/01). Il tuo immobile ricadrà sicuramente in una di queste! Non confonderti con ciò che leggi sulla visura catastale, le categorie catastali sono differenti seppur collegate.

- residenziale: abitazioni di qualsiasi genere e natura. Sono comprese quelle utilizzate in modo promiscuo (abitazione - studio professionale o abitazione - affittacamere) quando la prevalente superficie dell'unità sia adibita ad uso abitativo; a.bis. turistico-ricettiva: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi ed aree di sosta, nonché le altre attività a carattere essenzialmente ricettivo, come ostelli, e le altre attività extra-alberghiere;
- produttiva e direzionale: industrie, laboratori artigiani, corrieri, magazzini ed imprese edili, laboratori di riparazione e simili, officine e carrozzerie e in genere ogni attività finalizzata alla produzione di beni o servizi, oppure alla trasformazione di beni o materiali, anche quando comprendono, nella stessa unità, spazi destinati alla commercializzazione dei beni prodotti dall'azienda; banche, assicurazioni, sedi preposte alla direzione ed organizzazione di enti e società fornitrici di servizi, centri di ricerca, fiere, uffici privati e studi professionali in genere;
- commerciale: all'ingrosso, negozi di vicinato, media distribuzione, le attività commerciali di grande distribuzione, le attività commerciali all'ingrosso, i mercati, le esposizioni merceologiche e le attività di somministrazione di alimenti e bevande come ristoranti, bar, pub ecc;
- agricola e funzioni connesse ai sensi di legge: produzione agraria, allevamento e forestazione, attività e servizi connessi e compatibili, campi coltivati, colture floro-vivaistiche, boschi, pascoli, abitazioni rurali, annessi agricoli e serre, costruzioni per allevamenti zootecnici, agriturismi, agri-campeggi.
Ti ricordo che i vari Comuni potrebbero modificare le varie categorie.
Se l'unità fosse interessata da diverse destinazioni d’uso?
Arriviamo ad un'altra definizione importante, che sarà fondamentale nel proseguo della lettura:
Cambio di destinazione d'uso rilevante/verticale e irrilevante/orizzontale.
È cambio destinazione d'uso urbanisticamente rilevante o verticale, ogni forma di utilizzo dell’immobile diversa da quella originaria, con o senza opere, che comporti il passaggio ad una diversa categoria funzionale, come sopra indicate. Se si restasse all'interno della medesime categoria, non si tratterebbe di mutamento di tipo rilevante, ma irrilevante o orizzontale.

Non è immediato. Provo a farti un esempio: immagina di voler trasformare una abitazione in affittacamere. Avendo entrambi una destinazione residenziale, non si tratta di cambio rilevante. Viceversa, se volessimo trasformare un locale destinato al commercio all'ingrosso (destinazione industriale) in un centro sociale (direzionale) dovremmo porre in essere un cambio di destinazione d'uso rilevante.
Ora che conosci le categorie, arriviamo al punto centrale. Quando puoi mutare la destinazione:
Quando è possibile cambiare la destinazione d'uso?
Capovolgiamo il quesito e ragioniamo al contrario, è più semplice. Il cambio di destinazione d'uso è sempre ammesso a meno che:

1 tu viva in un condominio e il regolamento condominiale vieti il cambio. Questo divieto è valido solo se il regolamento è di tipo contrattuale ovvero approvato con l’unanimità dei condomini. Tipico esempio è il regolamento approvato da ogni singolo proprietario all'atto dell’acquisto dell’immobile dalla ditta costruttrice. Se il regolamento fosse stato approvato con qualsiasi altra maggioranza (assoluta, relativa, qualificata), quest'ultimo non potrebbe contenere restrizioni all'uso dei singoli locali;
2 l'immobile non possegga le caratteristiche intrinseche obbligatorie per legge. In particolare, a seconda del tipo di destinazione d'uso, bisognerà rispettare precise prescrizioni igienico- sanitarie.
A titolo di esempio, gli ambienti residenziali devono rispettare:
- le superfici minime (monolocale 38 mq, soggiorno mq 14 ecc.);
- le altezze minime;
- i rapporti aero-illuminanti (cioè il rapporto tra le superfici finestrate e quelle dei locali).
Attenzione, ogni Comune ha le sue regole. Sullo stesso immobile, con le medesime caratteristiche, a Roma potrebbero concedere la mutazione, mentre, a Milano, Torino e Napoli potrebbero negarla. Ad esempio, a Firenze non è possibile mutare in abitazione una unità posta al piano terra se l'accesso è diretto sulla strada.
3 lo strumento urbanistico comunale indichi che sul tuo immobile non è possibile realizzare il cambio destinazione d'uso. Lo strumento è il Piano Regolatore Generale PRG, sostituito in alcuni comuni dal Piano strutturale e Regolamento urbanistico. Presentandoti all'ufficio tecnico del Comune e cercando il tuo immobile all'interno delle mappe, capirai a quali vincoli è sottoposto e quali sono gli interventi edilizi che potrai realizzare su di esso.
Per avere la certezza che si possa realizzare un cambio di destinazione d'uso, bisogna presentare la pratica? E se poi non venisse accettata?
Prima di presentare al Comune una pratica di cambio di destinazione d'uso occorre richiedere uno studio di fattibilità ad un professionista iscritto all'albo, quale architetto, geometra, ingenere o perito.
Quando è possibile il cambio di destinazione d'uso irrilevante o orizzontale (stessa categoria)?
Il cambio d'uso della singola unità immobiliare all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito. (art 23 ter c. 1bis TUE, DL 69 del 2024)
Tutto ciò, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
Ad esempio, si potrà sempre trasformare un'affittacamere in abitazione, caratteristiche intrinseche (altezze minime, superfici minime ecc.) permettendo.
Quando è possibile il cambio di destinazione d'uso rilevante (categorie diverse)?
Inoltre, sempre secondo l'art 23 c.1 -ter del Testo Unico sull'Edilizia TUE:
"Sono, altresì, sempre ammessi il mutamento di destinazione d’uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a -bis ), b) e c) , di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 -quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni."
Quindi, nelle zone A (centro storico), B (zone di completamento) e C (zone di espansione) in tutti gli immobili a meno di quelli agricoli è possibile passare da una categoria funzionale all'altra. Giusto per intendersi, il territorio comunale viene suddiviso in zone che hanno un carattere omogeneo (destinazioni uso, superfici coperte da fabbricati). Tale estratto della norma fa riferimento alle sole zone A, B e C o euqipollenti (spesso nei piani comunali non si trovano più queste suddivisioni. Per comprendere in che zona ricade il tuo immobile occorre visionare i piani urbanistici comunali.
Il DL Salva Casa introduce, anche nel caso di cambio d'uso rilevante, un principio molto chiaro: il cambio di destinazione d’uso deve essere favorito e semplificato, soprattutto nelle aree gia urbanizzate. Tuttavia, resta centrale il ruolo dei Comuni, che possono imporre specifiche condizioni urbanistiche e igienico-sanitarie.
Tutto ciò, rispettando il comma 1 - quater:
"Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d’uso di cui al comma 1-ter è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, inclusa la finalizzazione del mutamento alla forma di utilizzo dell’unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell’immobile. Nei casi di cui al comma 1-ter, il mutamento di destinazione d’uso non è assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, ove previsto, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria.
Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d’uso è disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi da 1-ter a 1-quinquies si applicano anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate."
Il Testo Unico, con il comma 1 quater, "chiede / segnala" che le scelte degli enti locali prestino attenzione:
- alla destinazione d’uso prevalente delle altre unità immobiliari vicine all'unità oggetto di cambio d'uso;
- alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate.
Cambio di destinazione d'uso con opere o senza
Il cambio di destinazione d'uso può avvenire con opere oppure senza opere (o comunque con opere rientranti nell'edilizia libera art. 6 del D.P.R. 380/2001). Tutto ciò sarà utile per comprendere la tipologia di pratica edilizia da presentare.
Quale pratica edilizia è necessaria? SCIA o Permesso di costruire?
Il cambio di destinazione d'uso non rilevante, quindi all'interno della medesima categoria funzionale, richiede la SCIA segnalazione certificata di inizio attività (art 23 comma 1-quinquies).
Mentre, in caso di cambio di destinazione d'uso rilevante con opere, potrebbe essere richiesto il Permesso di costruire o la SCIA alternativa al Permesso, qualora le opere realizzate ne chiedessero il deposito. Ad esempio, qualora si demolisse e ricostruisse un immobile con contestuale cambio d'uso, ad impattare sulla scelta del titolo sarebbe l'opera più "impattante" e cioè la demolizione e ricostruzione che richiede come minimo una SCIA alternativa.
Qualora contestualmente al cambio si eseguissero lavori minimi o addirittura nessuna opera, il titolo edilizio minimo rimarrebbe la SCIA.
| Tipo di intervento | Titolo |
|---|---|
| Assenza di interventi | SCIA art. 22 DPR 380/01 |
| Edilizia libera (ex articolo 6) | SCIA art. 22 DPR 380/01 |
| Interventi soggetti a CILA (ex articolo 6-bis) | SCIA art. 22 DPR 380/01 |
| Interventi soggetti a SCIA (ex articolo 22) | SCIA art. 22 DPR 380/01 |
| Interventi soggetti a SCIA alternativa al permesso di costruire Pdc (ex articolo 23) | SCIA altern. PdC art. 23 DPR 380/01 |
| Interventi soggetti al permesso di costruire Pdc (ex articolo 10) | PdC art. 10 DPR 380/01 |

Manutenzione straordinaria, risanamento o ristrutturazione edilizia?
Gli interventi edilizi si classificano in: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione. Ad esempio: sostituire le piastrelle del bagno ricade in manutenzione ordinaria, aprire una porta in un muro portante in manutenzione straordinaria etc.. Il piano regolare indica il livello di intervento massimo realizzabile su un determinato immobile.
Facciamo un esempio: possiedi un edificio in centro storico, il PRG indica come intervento massimo la manutenzione straordinaria. Non potrai demolire e ricostruire l'edificio o mutare il cambio di destinazione d'uso, perché sono interventi ricadenti in una categoria di intervento superiore! Se il limite massimo consentito sul tuo immobile è la ristrutturazione edilizia o superiore, potrai porre in essere il cambio di destinazione d'uso. Difatti:
Il cambio di destinazione d'uso, anche se attuato con lavori di modesta entità o senza opere, si configura come una ristrutturazione edilizia,in quanto, alla fine dell’intervento, l’organismo edilizio è diverso dal precedente. Il cambio d’uso, qualunque sia l’entità dei lavori, porta sempre alla ristrutturazione edilizia pesante.
Ma cominciamo a parlare di costi:
Occorre pagare gli oneri di urbanizzazione?
Quando si costruisce un nuovo edificio occorre pagare al Comune una quota della spesa che l'amministrazione ha investito in strade, acquedotti, fognature, illuminazione, giadini pubblici etc., attraverso i cosiddetti oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi alle seguenti opere: strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi alle seguenti opere: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo e strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, presidi per la sicurezza pubblica, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, cimiteri.
Il cambio destinazione uso ha per effetto il passaggio da una categoria ad un’altra. Ne segue un differente carico urbanistico (diversi consumo di acqua, di carico nella fognatura, di uso di parcheggi etc.).

Il mutamento di destinazione d’uso verticale o rilevante relativo ad una singola unità immobiliare non è assoggettato
- all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale
- al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi,
- al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, ma solo al pagamento di quelli di urbanizzazione secondaria.
Mentre, il cambio d'uso orizzontale o irrilevante non comporta variazioni significative sui rispondenti carichi urbanistici, ovverosia sul fabbisogno di dotazioni territoriali, inteso come maggiore richiesta di servizi secondari in termini, per esempio, di spazi pubblici destinati a parcheggio o a verde attrezzato, di smaltimento e riciclaggio di rifiuti o di infrastrutture viarie derivante dalla nuova destinazione d’uso del bene.
Nel caso di singola unità immobiliare, non è richiesto il pagamenti ne di oneri primari ne di secondari.
Negli altri casi, il cambio destinazione uso, anche se attuato senza opere edilizie, comporta l’obbligo di corrispondere al Comune gli oneri di urbanizzazione. In particolare, dovrai pagare la differenza tra quanto avresti dovuto corrispondere per la nuova destinazione e quello che hai già versato per la vecchia destinazione. Questo, solo nel caso in cui la nuova destinazione determini un aumento del carico urbanistico della zona.
Se in passato, per la destinazione attuale avessi pagato 100 € in oneri, e con la nuova destinazione, in caso di nuova costruzione, avresti dovuto pagare 150 €, il comune ti richiederà solo la differenza, 50 €.
Quindi, qualora diminuissi il carico, potrebbe configurarsi un cambio di destinazione d'uso "gratuito".
Quantificare gli oneri di urbanizzazione è difficile, in quanto, dipende dal tipo di mutazione e dal Comune. Anche in questo caso, ogni Comune ha i suoi criteri!
Adesso dovresti avere le idee chiare. Ma quanto tempo ci vuole:
Quali sono i tempi e l'iter da seguire?
Per quanto riguarda le fasi, il primo passo da intraprendere è contattare un professionista, il quale dovrà ritirare i documenti relativi all'immobile depositati presso gli archivi comunali: vecchi permessi di costruire, concessioni, SCIA, agibilità etc.
Per far questo, il professionista procederà con una richiesta di visura delle pratiche. Il comune di Firenze, ad esempio, fissa un appuntamento entro un mese dalla richiesta. Da questi documenti si potrà ricavare lo stato legittimo (ultima planimetria comunicata) e dopo il rilievo, il professionista verificherà la regolarità urbanistica e quindi, l'assenza di abusi.
Una volta fatto ciò, passerà alla verifica dei requisiti igienico-sanitari dell'intervento e all'eventuale progettazione degli spazi. Infine, compilerà il titolo (SCIA etc)..
Nel giro di un paio di mesi, potrai presentare la pratica urbanistica.

I tempi sono dovuti più che altro al reperimento dei documenti dell'immobile presso l'archivio comunale.
La pratica per il cambio di destinazione d'uso prevede, inoltre, che gli impianti siano tutti a norma e dotati di regolare certificato di conformità.
Come accennato in precedenza, successivamente sarà necessario effettuare una comunicazione di variazione anche dal punto di vista catastale (aggiornamento). Tutto questo comporterà una modifica della rendita e della categoria, quindi differenti tasse da pagare (Imu, Tari, etc.).
E' richiesto il rispetto dei requisiti minimi acustici?
Il progetto acustico nel caso in cui i requisiti inerenti la nuova destinazione d’uso siano più restrittivi di quelli iniziali, o anche nei casi in cui i nuovi requisiti non fossero contemplati nella destinazione d’uso iniziale e siano invece previsti nella finale.
E' richiesta l'agibilità a fine lavori?
In caso di cambio d'uso al termine dei lavori è richiesto il certificato di agibilità.
Tale aspetto è stato chiarito dal TAR Toscana Sez. III n. 635 del 7 maggio 2018:
L’esame della giurisprudenza pone in evidenza come gli interventi che rendono obbligatoria una nuova valutazione dell’agibilità sono sostanzialmente quelli che hanno carattere “strutturale” e quelli che danno adito ad un mutamento di destinazione d’uso. In tal senso TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 16.3.2011, n. 740, secondo cui appare legittima la richiesta di una nuova valutazione delle condizioni di agibilità di un immobile «a fronte di modifiche strutturali, che implicano anche un cambiamento dell'uso degli spazi»;

E' richiesto l'attestato di prestazione energetica APE?
Spesso, la certificazione energetica è richiesta in caso di:
- rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica
- o in casi specifici dettati dalle leggi regionali.
Per concludere, parliamo dell'aspetto economico:
Quali sono i costi di un cambio di destinazione d'uso?
Le variabili sono molteplici e riuscire a generalizzare e quantificare un costo è davvero difficile. Quello che posso fare è fornirti un elenco delle diverse voci di spese:
- interventi edili: spesso, nel cambiare l'uso, occorrono degli interventi volti al rispetto dei requisiti normativi. Ad esempio, la messa a norma degli impianti, la realizzazione di finestre, l'allargamento dei vani etc.
- onorari dei professionisti, variabili a seconda che si debbano predisporre solo le pratiche urbanistiche e catastali o anche energetiche e impiantistiche. Inoltre, bisogna considerare anche la direzione lavori, obbligatoria in questi casi e l'eventuale coordinamento della sicurezza sul cantiere.
- oneri di urbanizzazione e parcheggi (se dovuti), circa 1.000 € ogni 10 mq (variano da comune a comune).
Esempio di costo: passaggio da magazzino a commerciale.
Per farti capire meglio quali saranno le spese a cui potresti andare in contro, vorrei farti un esempio. Immagina di acquistare un magazzino a piano terra di circa 50 metri quadrati e di volerlo trasformare in negozio. Hai controllato i piani e i regolamenti locali. Il professionista, dopo un'attenta analisi, richiede il cambio di destinazione d'uso.
A questo punto, tutti gli impianti dovranno essere a norma. Spenderai circa 6.000 € per l'impianto elettrico, ulteriori 6.000 € per realizzare un bagno, ulteriori 3.000 € per fosse biologiche e degrassatore, per demolire e pavimentare tutto 6.000 €, altri 12.000 € per l'impianto di riscaldamento e condizionamento, oltre eventuali spese per tramezzi e tinteggiatura ( a forfait 7.000 €). Insomma, con circa 800 € al metro quadro dovresti cavartela. Arriviamo a circa 40.000 €. La parcella dei professionisti si aggirerà intorno al 12 / 15 %, quindi 5.000 €. Andiamo ad aggiungere ulteriori 5.000 € di oneri (1000 € per 5). In totale spenderai circa 50.000 €.
| LAVORAZIONI DELL'ESEMPIO | COSTO |
|---|---|
| Lavori edili ed impiantistici | 40.000 € |
| Parcella professionisti | 5.000 € |
| Oneri di urbanizzazione (se dovuti) | 5.000 € |
| TOTALE | 50.000 € |
Come avrai notato nell'esempio, la maggior parte dei costi è relativa a lavori edili e impiantistici. Qualora dovessi realizzare un cambio di destinazione d'uso senza opere e gli impianti fossero a norma o certificabili, risparmieresti circa l'80%.
I costi edili ed impiantistici possono essere detratti tramite i bonus dell'Agenzia delle Entrate. Scopri cosa è possibile detrarre in caso di cambio di destinazione d'uso.
FAQ MIT Linee guida
D.2.1.1.Cosa si intende per “specifiche condizioni”?
Le condizioni individuate dopo l’entrata in vigore del DL Salva Casa dai competenti enti territoriali con apposite determinazioni. Posto che i poteri pianificatori degli enti locali in materia di destinazioni territoriali e dei singoli edifici possono estrinsecarsi nell’imposizione di condizioni, limitazioni o divieti, si chiarisce preliminarmente che le “condizioni” menzionate all’articolo 23-ter, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, dovranno risolversi in criteri oggettivi e non discriminatori, tali, quindi, da non imporre arbitrarie limitazioni o restrizioni.
Tali condizioni, peraltro, potranno riferirsi ai soli aspetti concernenti il mutamento di destinazione d’uso e non anche alle modalità di realizzazione degli interventi nelle ipotesi di esecuzione di opere edilizie contestuale al mutamento stesso. In secondo luogo, le condizioni dovranno essere specifiche, e, quindi, non potranno essere implicitamente desunte dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, in considerazione del fatto che quanto disposto dal novellato articolo 23-ter del Testo unico prevale sulle previsioni restrittive o impeditive negli stessi contenute. Invero, nell’ambito del quadro normativo delineato dalla riforma, la facoltà di imporre o meno specifiche condizioni costituisce un meccanismo di flessibilità che consente all’ente locale di tenere conto delle esigenze concrete di ordinato assetto del territorio.
Invero, il legislatore statale esprime un chiaro favor per la semplificazione e l’agevolazione del mutamento di destinazione d’uso, nella consapevolezza, però, dell’esigenza di consentire i necessari adattamenti al modello regolatorio delineato dalla riforma al fine di poter considerare le specificità del contesto urbano di riferimento. Ne deriva che le condizioni fissate dovranno essere sorrette da adeguata motivazione, in punto, per esempio, della necessità, valutata in concreto dall’amministrazione, di salvaguardare il decoro urbano o la salute e la sicurezza pubblica. Pertanto, le “specifiche condizioni” potranno essere definite nelle forme ritenute idonee dal comune, nel rispetto del Testo unico degli enti locali, anche traendo dagli strumenti urbanistici vigenti le previsioni che si intendono far valere quali condizioni ai fini dell’attuazione delle novelle in esame. Alla luce di quanto precede, le condizioni possono rivestire una triplice finalità e, segnatamente:
a) possono limitare, in relazione a specifiche e motivate esigenze, l’operatività della legge statale, la quale, in loro assenza, consente senz’altro il mutamento di destinazione d’uso orizzontale (comma 1-bis) e il mutamento verticale (comma 1-ter) di una singola unità immobiliare, nel rispetto delle normative di settore;
b) possono consentire la piena operatività della legge statale, qualora gli strumenti urbanistici comunali siano abilitati a individuare specifiche zone ove applicare la disciplina in commento anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate (comma 1-quater);
c) possono modulare l’operatività della legge statale, nell’ipotesi di apposizione della speciale condizione volta a consentire il mutamento di destinazione d’uso verticale di una singola unità immobiliare soltanto in conformità alla forma di utilizzo prevalente nell’immobile.
D.2.1.2. Cosa si intende per prevalenza funzionale?
Il requisito della prevalenza funzionale può essere letto alla luce del parametro costituito dal numero assoluto delle unità immobiliari destinate ad un determinato uso all’interno dell’immobile. Si ritiene, infatti, che la prevalenza non debba necessariamente essere accertata sulla base della superficie complessiva occupata dalle singole unità immobiliari destinate ad un determinato uso all’interno dell’immobile. Ciò in quanto rilevare, per ogni unità immobiliare, la superficie esatta, imporrebbe oneri informativi eccessivamente gravosi, soprattutto laddove si trattasse di edificio condominiale. Resta ferma in ogni caso la possibilità per gli enti territoriali di declinare tale requisito secondo gli specifici criteri definiti nella legislazione regionale di settore.
D.2.1.3. Come è regolato il mutamento per unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate?
Il cambio di destinazione d'uso delle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate è disciplinato dalla legislazione regionale. La legislazione regionale dovrà prevedere i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni di semplificazione concernenti il mutamento di destinazione d’uso verticale introdotte dal DL Salva Casa si applicano anche a tali unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate.
Nell’ambito della pianificazione locale, la possibilità di disciplinare, mediante l’apposizione di specifiche condizioni, il mutamento di destinazione d’uso verticale delle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate, dovrà tenere conto della tipologia di zona territoriale omogenea, in quanto limitazioni o restrizioni al mutamento si giustificano tendenzialmente all’interno delle zone A), ove più spesso possono manifestarsi esigenze legate alla necessità di preservare il decoro urbano, mentre dovrebbero affievolirsi nelle altre zone, ove generalmente non si registrano esigenze di salvaguardia di pari intensità.
Quanto alla nozione di primo piano fuori terra, dovrà farsi riferimento alla voce n. 20 dell’Allegato A del Regolamento Edilizio Tipo che definisce “piano fuori terra” quale piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. A titolo esemplificativo, in presenza di una unità seminterrata, il primo piano fuori terra coinciderà con il cd. piano rialzato.
D.2.1.4 Come deve essere intesa la deroga dall’assolvimento degli oneri urbanistici?
Il mutamento di destinazione d’uso cd. verticale relativo ad una singola unità immobiliare di cui al comma 1-ter non è assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi, né al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, fermo restando il pagamento di quelli di urbanizzazione secondaria.
La disposizione del comma 1-quater, secondo periodo, va intesa come norma di principio contenente un esonero dal reperimento delle aree, per cui la non assoggettabilità all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale opera non solo in carenza, ma anche in presenza di specifiche disposizioni della pianificazione urbanistica dettate, per esempio, nell’ambito delle Norme tecniche di attuazione (N.T.A.) dei P.R.G. vigenti, rispetto alle quali la disposizione di livello statale in commento si impone.
La ratio della disposizione è quella di introdurre una semplificazione per agevolare i cambi d’uso rilevanti per singole unità immobiliari, ad esclusione di quelle rurali, giustificata dalla circostanza che nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444), il mutamento avviene tendenzialmente in un contesto già urbanizzato, ove l’incremento del carico urbanistico si presume compensato o ridimensionato.
Le considerazioni appena svolte giustificano la mancata previsione circa la debenza degli oneri di urbanizzazione primaria, che sono correlati alle opere di urbanizzazione necessarie all’utilizzo degli edifici. Invero, si è ritenuto che imporre la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria si risolverebbe in una sostanziale duplicazione di costi a fronte dell’unicità dei servizi già predisposti nella zona interessata (e.g. strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, pubblica illuminazione). Tali oneri, pertanto, nei casi di mutamento regolati dal comma 1-ter, non sono dovuti, neppure in presenza di diverse previsioni poste dalla normativa regolamentare comunale.
Al riguardo, si rammenta, infatti, che, ai sensi del primo periodo del comma 3 dell’articolo 23-ter in commento, i principi dallo stesso discendenti trovano applicazione diretta e, pertanto, impongono la disapplicazione della fonte regolamentare contraria.
Diversamente, ai sensi del terzo periodo del comma 1-quater, continua ad essere dovuto, ove previsto e nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria. Invero, si è ritenuto che le spese relative alle opere di urbanizzazione secondaria (e.g. asili nido e scuole materne, mercati di quartiere, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, attrezzature culturali e sanitarie) non possano automaticamente risolversi in una duplicazione di costi, in quanto funzionali alla vita di relazione degli abitanti della zona interessata. La disposizione discende dalla constatazione per la quale il mutamento d’uso, nei casi di cui al comma 1-ter, avviene, come accennato, solo tendenzialmente ad invarianza urbanistica.
Sul tema, occorre ulteriormente chiarire il regime cui sono soggetti i mutamenti di destinazione d’uso orizzontali di cui al comma 1-bis in punto di debenza degli oneri di urbanizzazione. Muovendo da un’interpretazione sistematica del complesso dell’articolo 23-ter, si ricava che nelle ipotesi di cui al comma 1-bis non è dovuto il pagamento né degli oneri di urbanizzazione primaria né di quelli di urbanizzazione secondaria. In tali ipotesi, l’equivalenza del carico urbanistico viene valutata a priori dalla legislazione statale e, pertanto, il mutamento di destinazione d’uso non comporta la necessità di adeguare la dotazione esistente di aree per servizi pubblici o di uso pubblico o l’esecuzione di opere di urbanizzazione.
D.2.2.2 Come si procede nei casi che non rientrano nelle semplificazioni del DL Salva Casa?
La disciplina relativa al mutamento dovrà rinvenirsi nella fonte di livello regionale o locale. Per i casi non rientranti nelle semplificazioni introdotte con il DL Salva Casa, resta fermo quanto previsto in generale dall’articolo 10, comma 2, del Testo unico che demanda alla legge regionale l’individuazione del titolo necessario. In particolare, in caso di mutamento di destinazione d’uso verticale di un intero immobile si evidenzia che l’intera disciplina relativa al mutamento dovrà rinvenirsi nella fonte di livello regionale o locale, senza che, in tal caso, siano previste eccezioni quanto alla disciplina dei titoli richiesti per il mutamento.
D.2.4.1 Cosa si intende per “intero immobile”?
Per immobile deve intendersi “l’elemento minimo inventariabile che ha autonomia reddituale e funzionale, esistente su una particella nell’ambito del Catasto dei Fabbricati, ferma restando l’ipotesi di fabbricati costituiti da un’unica unità immobiliare”. Conseguentemente, ne discende che, per il caso di immobile costituito da un’unica unità immobiliare, non possono ritenersi applicabili le disposizioni di cui all’articolo 23-ter, comma 1-bis.
Sentenze di riferimento
Sentenza 61/2026: Cambio destinazione d’uso e Salva Casa - Limiti per Regioni e Comuni?
Cosa ha stabilito la Corte Costituzionale?
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 61/2026, ha confermato che le semplificazioni introdotte dal DL Salva Casa sul cambio di destinazione d’uso prevalgono sulle norme regionali e comunali contrastanti.
Si devono pagare gli oneri di urbanizzazione primaria?
No. Nei cambi di destinazione d’uso “verticali” tra categorie diverse relativi a singole unità immobiliari, il Salva Casa esclude gli oneri di urbanizzazione primaria. Restano eventualmente dovuti quelli secondari, se previsti dalla normativa regionale.
Occorre reperire nuovi parcheggi o standard urbanistici?
No. La Corte conferma che non è obbligatorio reperire ulteriori parcheggi o aree a standard nei casi agevolati dall’art. 23-ter del DPR 380/2001.
I Comuni possono bloccare il cambio d’uso?
I Comuni possono imporre specifiche condizioni motivate e non arbitrarie, ma non possono svuotare o impedire le semplificazioni previste dalla normativa statale.
Le nuove regole valgono subito?
Sì. La Corte chiarisce che la disciplina del Salva Casa è immediatamente applicabile, senza necessità di recepimento da parte di Regioni o Comuni.
Il cambio di destinazione d’uso è sempre libero?
No. Restano comunque da rispettare:
- requisiti igienico-sanitari;
- norme urbanistiche;
- vincoli paesaggistici;
- regolamenti condominiali;
- normative di settore.
Qual è l’effetto pratico della sentenza?
La sentenza rafforza il principio secondo cui il cambio di destinazione d’uso deve essere favorito nelle aree già urbanizzate, limitando richieste comunali o regionali contrastanti con il DL Salva Casa.
Spero che l'articolo ti sia stato utile. Vincenzo.
Proposta di acquisto casa: cos'è, fac-simile e consigli
Proposta di acquisto irrevocabile di un immobile. Cos'è, consigli su: tempi, caparra e vincolo di acquisto con mutuo. Qual è la differenza con il preliminare. Download gratuito del modello fac-simile.

Prima o poi, tutti ci troveremo di fronte ad un agente immobiliare per firmare una proposta di acquisto irrevocabile per una casa. Dopo mesi di ricerche, finalmente hai trovato la casa dei tuoi sogni. Sicuramente sarai al settimo cielo, ma, considerando l'investimento, avrai anche qualche timore.
Molti acquirenti scoprono troppo tardi che la proposta irrevocabile è già un contratto vincolante, spesso firmato a cuor leggero.
Proprio per questo motivo bisogna arrivare pronti e decisi. L'agente proverà a farti cambiare idea su alcuni punti. Vai dritto per la tua strada, detta tu le condizioni.
Sei tu a fare la proposta, non l'agente immobiliare.
Per il prosieguo, io ti illustrerò un modello di contratto standard. Ne esistono diversi, ma la sostanza è la stessa.
Controlla che ci siano tutti gli elementi che ti elencherò perchè:
- potresti perdere la caparra;
- firmare qualcosa di vincolante;
- comprare una casa con problemi;
- restare senza mutuo.
Inoltre, se avessi particolari richieste, aggiungile nel contratto. Puoi personalizzare il modello secondo le tue esigenze.
Esaminiamo tutti i paragrafi della proposta di acquisto:
Indice
Cos'e la proposta di acquisto immobiliare?
Documenti da richiedere prima della proposta.
Atto notarile e consegna dell'immobile.
Termine di validità della proposta.
Cos'e la proposta di acquisto immobiliare?
La proposta di acquisto immobiliare è il documento con cui un soggetto manifesta formalmente la volontà di acquistare un immobile a determinate condizioni economiche e contrattuali.
L'acquirente propone al venditore un prezzo, le modalità di pagamento, i tempi del rogito e le eventuali condizioni, come ad esempio l’ottenimento del mutuo. Una volta firmata dal proponente, la proposta diventa irrevocabile!
Nella pratica, la proposta di acquisto viene spesso predisposta dall’agenzia immobiliare e accompagnata dal versamento di una somma a titolo di deposito fiduciario o futura caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.). Tuttavia, le clausole possono essere personalizzate in base alle esigenze delle parti, ad esempio inserendo una condizione sospensiva legata alla concessione del mutuo.
| Documento | Quando si firma | È vincolante? | Serve il notaio? |
|---|---|---|---|
| Proposta di acquisto | Prima fase | Sì, dopo accettazione | No |
| Compromesso/preliminare | Dopo accordo | Sì | Non obbligatorio |
| Rogito | Atto finale | Trasferisce proprietà | Sì |
Documenti da richiedere all'agenzia prima della proposta.
Non aver fretta, potresti avere delle sorprese. Partirei con il chiedere
- la planimetria catastale. E' una prima verifica della conformità degli ambienti. Spulciala e verifica se manca qualche porta, finestra, lucernario, stanza. Inoltre, gli ambienti potrebbero essere invertiti ecc. Si tratta di un documento sottoposto a privacy, teoricamente potrebbero rifiutarsi di consegnartela.
- l'ultimo atto di compravendita. All'interno vengono elencate le eventuali servitù attive o passive. E' un atto pubblico, puoi visionarlo tranquillamente. Importante, chiedi eventuali contratti di affitto, comodato, uso etc.
- il regolamento condominiale. All'interno vengono elencate le cosa potrai o non potrai fare. Se avessi intenzione di eseguire dei cambi di destinazione d'uso o dei frazionamenti, il regolamento potrebbe impedirtelo.
- In molte regioni (Toscana , Emilia Romagna ecc.), i notai non procedono all'atto senza una relazione tecnica di conformità urbanistico catastale. Chiedi di poterla visionare, se già realizzata e se "obbligatoria" nella tua regione..
Al fine di individuare le spese straordinarie deliberate, richiedi anche l'ultimo verbale di assemblea condominiale e i millesimi condominiali di competenza dell'appartamento e il riparto delle spese dell'ultimo anno.
Vediamo ora la prima parte della proposta di acquisto:
Dati del proponente e del venditore.
Come in tutti i contratti, la prima sezione è dedicata alle generalità dei soggetti interessati dall'accordo. In questo caso, il venditore e il promittente acquirente.

La proposta può essere fatta da un unico proponente, difatti, non occorre farla a nome di tutti coloro che vogliono acquistare. Bensi, andrà indirizzata e controfirmata da tutti i proprietari.
Spett.le_______________
Indirizzo________ n_____
città_________ __
c.f.________
Dati del proponente e del venditore
"Il sottoscritto _________ nato a_______ il____ residente a__________ Via___________ n_______ tel __________ codice fiscale ____________ in di seguito denominato “proponente”
tramite l’agenzia di mediazione immobiliare ________ regolarmente iscritta presso ______ con sede in ____________ Via _________ n_______ in seguito denominata “agente immobiliare”, con la presente proposta
promette irrevocabilmente di acquistare
a corpo e non a misura, l’immobile sotto descritto, comprensivo della proporzionale quota delle parti comuni, alle condizioni di seguito indicate:"
Fino a questo punto, non ci sono questioni su cui prestare particolare attenzione.
Passiamo al paragrafo successivo.
Descrizione dell'immobile
L'immobile deve essere identificato con certezza.

a) Ubicazione: Comune________ Via________ n_____
b) Composizione: _________
c) Proprietà intestata a _________________
d) Atto di provenienza _______________
e) Destinazione d’uso ________________
f) Edificato in edilizia _____________
g) Dati Catastali ____________
h) Libero da ipoteche e/o pignoramenti ad eccezione di ___________
Riporta tutti gli estremi catastali: foglio, particella e subalterni e i relativi dati in visura catastale. Qualora ci fossero garage, cantine, giardini controlla se sono contenuti nella planimetria catastale. Potrebbero essere identificati con altri subalterni.
La descrizione deve essere accurata e devono essere inseriti tutti i vani: ripostigli, soggiorno, cucina, camere, sottotetto, terrazze etc.
Dichiarazioni del venditore
Questo è il paragrafo fondamentale. Il proprietario dovrà trasferire l'immobile privo di abusi, quindi conforme alle norme edilizie ed urbanistiche. Viceversa, non è obbligato a trasferire l'immobile con gli impianti a norma.
Il VENDITORE mediante l'accettazione della seguente proposta garantisce che:
con riguardo alla conformità dell’immobile alle norme edilizie ed urbanistiche: ______________
con riguardo alla conformità degli impianti alle normative vigenti: _____________
con riguardo all'esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli __________
con riguardo alle spese condominiali:
- le spese condominiali ordinarie dell’ultimo esercizio chiuso ammontano ad € _____
alla data odierna:
- non sono state deliberate spese straordinarie
- sono state deliberate spese straordinarie per circa € _________ che saranno a carico di _____________________
e con l’accettazione della presente proposta conferma integralmente dette dichiarazioni.
In molte regioni, come la Toscana e l'Emilia Romagna, i notai non trasferiscono gli immobili senza che un professionista, architetto, geometra o ingegnere abbia dichiarato la conformità urbanistica e catastale tramite una relazione tecnica di compravendita. Spero, si diffonda al più presto in tutta Italia, in quanto, evita rogne in futuro. Comunque, potresti richiederla.
Prezzo di acquisto offerto
Questo paragrafo necessita di pochi commenti.
Euro ____________
Il prezzo è pattuito a corpo e non a misura.
Condizioni di pagamento e caparra.
Per compilare questo paragrafo dovrai fare due calcoli, specialmente se hai richiesto un mutuo.

Di solito, alla proposta si rilascia all'agenzia un assegno semplice di importo pari a circa 5.000 €. Non consegnare caparre troppo elevate!
La proposta di acquisto è un atto che poduce effetti solo tra le parti che firmano il contratto ma normalmente non viene trascritta nei registri immobiliari. Per questo motivo nonoffre le stesse tutele di un preliminare trascritto davanti al notaio, non è opponibile a terzi. Se devi attendere l'esito dall'accettazione del mutuo, o il venditore necessita di tempo per cercare una nuova casa, ti consiglio di proporre un preliminare di compravendita (o compromesso) davanti un notaio. In questo modo, renderai la proposta opponibile a terzi e non avrai sorprese. In caso contrario, puoi fissare direttamente il rogito.
Al preliminare, potresti versare circa un 10 / 15 % del totale, comprensivo di quanto già versato in caparra. A mio parere, più offri al preliminare e più il venditore è invogliato ad accettare.
Facciamo un esempio. Prezzo offerto per l'acquisto della casa 190.000 €. Il 10% di 190.000 è 19.000 €. Alla proposta consegni un assegno da 5.000 e al compromesso 19.000 - 5.000 = 14.000 €. In questo caso con assegno circolare, non ti basterà il blocchetto degli assegni! Il resto al rogito.
Comunque, essendo un accordo, si può proporre di tutto. Ad esempio, pagamenti in più rate etc. Potresti addirittura non rilasciare alcun assegno e pagare tutto al rogito o anche dopo.
a) Alla presente proposta
€ ________________ vengono versate alla firma della presente proposta, a mani dell’agente immobiliare che rilascia ricevuta a titolo di deposito con assegno _________ n° ______ non trasferibile, intestato al venditore, tratto sulla Banca____________Agenzia n______________ .
L’agente immobiliare è autorizzato fin d’ora dal proponente a consegnare tali somme al venditore nel momento in cui il proponente avrà comunicazione dell’accettazione del venditore medesimo e cioè alla conclusione del contratto.
In tal caso la somma da deposito fiduciario diverrà caparra confirmatoria.
b) Pagamenti successivi € ______ entro e non oltre il ______ con le medesime modalità del punto precedente.
c) All'atto notarile € ___________ con assegno circolare non trasferibile € ___________ salvo conguaglio, quale accollo debito residuo mutuo alle condizioni stabilite dall'istituto mutuante € ___________ con intervento di un ente finanziatore scelto dal proponente.
L’importo del finanziamento verrà messo a disposizione del venditore dal notaio rogante, esperite le formalità necessarie.
Atto notarile di compravendita e consegna dell'immobile
Non è obbligatorio indicare il nome del notaio. Hai ancora un pò di tempo per trovarlo.
Qualora avessi bisogno del contratto preliminare, ti consiglio di indicare sia i limiti temporali relativi a questo accordo, sia quelli riguardanti il rogito.

In genere, per le analisi finalizzate al rilascio del mutuo la banca impiega 45 giorni. Quindi, proponi il compromesso o il rogito almeno due mesi dopo la proposta. Ad esempio, se firmi la proposta il primo di ottobre, fissa l'atto entro il primo dicembre.
L’atto notarile verrà stipulato entro il ______ dal proponente o da persona fisica e/o giuridica da nominarsi all’atto, presso lo Studio Notarile ___________ con sede in ___________ Via ___________n ___________
Ogni spesa, imposta o tassa inerente l’acquisto sarà a carico del proponente, escluse quelle per legge a carico del venditore. L’immobile in oggetto al momento dell’atto notarile dovrà essere libero da oneri e pesi, trascrizioni pregiudizievoli, pignoramenti, iscrizioni ipotecarie, essere in regola con la normativa edilizia ed urbanistica. Dovrà essere trasferito nello stato di fatto in cui si trova, come visto e gradito, con tutte le servitù attive e passive.
Il possesso dell’immobile libero da cose e persone, salvo il caso in cui sia occupato da persona munita di titolo opponibile a terzi, verrà trasferito alla stipula dell’atto notarile.
In molti mi chiedono, ma come faccio ad essere certo che il proprietario abbia "liberato" realmente l'appartamento?
La certezza non può dartela nessuno, ma potresti prendere delle precauzioni.
Difatti, la legge permette all’acquirente, la mattina prima del rogito, di accedere all'immobile per assicurarsi che sia stato realmente svuotato e quindi, ovviamente, non abitabile.
Qualora il venditore ti sembri poco affidabile e non abbia sgomberato potresti optare per il deposito del prezzo. Il notaio potrà trattenere una somma fino alla liberazione dell’immobile. L' opzione estrema è spostare il rogito.
Penso possa interessarti anche l'articolo sul costo del notaio in una compravendita.
Altro aspetto, nei modelli delle agenzie immobiliari, si trova la dicitura: "L’atto notarile verrà stipulato entro il". Se volessi che la scadenza fosse categorica, dovresti aggiungere "entro e non oltre il___".
Termine di validità della proposta
La presente proposta è irrevocabile per __ giorni da oggi, ovverosia sino al giorno ____ compreso.
Anche questo termine è a discrezione del proponente. Se hai fretta possono bastare 7 giorni. Oppure, potresti proporre 15 giorni. Scegli tu.
Compenso di mediazione dell'agenzia immobiliare.
Secondo l'art. 1755 del codice civile, il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. Su questo punto ci sono delle dispute.
Io consiglio sempre ai miei clienti di pagare al compromesso. L'agenzia li vorrà subito alla proposta. Scopri la percentuale di commissione che può richiedere l'Agenzia.

In genere, l'agenzia immobiliare prende una percentuale compresa tra l'uno e il tre percento al venditore, e tra l'uno e il tre percento all'acquirente.
a) il proponente dichiara di riconoscere ed accettare la mediazione dell’agente immobiliare, a favore del quale si impegna a versare la provvigione del __ % ( ______ per cento) + IVA sul prezzo di acquisto alla data prevista per il primo versamento (preliminare o vedi articolo sulle modalità di pagamento) e in mancanza di questo, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’accettazione della presente proposta.
b) in caso di mancata accettazione della presente proposta da parte del venditore il proponente avrà diritto alla immediata restituzione da parte dell’agente immobiliare delle somme consegnategli a titolo di deposito.
Proposta vincolata alla concessione del mutuo.
L'art. 1353 del c.c. permette di stipulare un contratto ponendo una condizione sospensiva. Tale condizione potrebbe portare alla risoluzione del contratto nel caso non si realizzasse.

Una clausola tipica della proposta di acquisto è l'ottenimento del mutuo. In poche parole, la vendita avviene solo se la banca rilascia il mutuo. Altrimenti, la proposta è inefficace.
Ricordati che gli agenti immobiliari sono tenuti ad accettare qualsiasi proposta dell'acquirente.
In caso non venisse rilasciato il mutuo, la somma versata dall'acquirente al venditore tramite la proposta dovrà essergli restituita, e l’agente immobiliare non avrà diritto alla provvigione.
Di solito, ai miei clienti faccio inserire tra le note del contratto la seguente clausola:
Vincolo alla concessione del mutuo
“ La presente proposta di acquisto è da ritenersi nulla e priva di efficacia qualora l’istituto di credito prescelto per l’erogazione del mutuo a sostegno dell’acquisto non deliberi un finanziamento. In caso di mancata delibera, resta inteso sin da ora ed ora che l’assegno da me depositato presso l’agenzia immobiliare xxxxxx dovrà essermi restituito entro giorni 2 lavorativi, senza penali e/o richiesta di danno alcuna. Allo stesso modo, la mancata delibera comporterà farà venir meno il diritto alla provvigione nei riguardi dell’agenzia immobiliare”.
Il contratto si conclude con la data e le firme.
Esempio pratico
Marco firma una proposta da 220.000 € versando 5.000 € di caparra.
Inserisce una clausola sospensiva legata all’ottenimento di un mutuo da 180.000 €.
La banca respinge il finanziamento. In questo caso la proposta perde efficacia e la caparra deve essere restituita.
Modello fac-simile della proposta di acquisto.
Tutti i capitoli a monte li troverai nel modello in word che ti ho allegato. Ho preferito condividere un file doc, invece di un pdf, così che tu possa editarlo.
Modello word della proposta di acquisto con Agenzia immobiliare
Modello word della proposta di acquisto senza agenzia immobiliare e tra privati
Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.
Certificato agibilità vecchi immobili ante 67 '34 '42 '94
Come comportarsi nel caso di assenza di certificato di agibilità o abitabilità per i vecchi immobili costruiti ante 1967 ('34 '42 '94). Caso di compravendita e rogito.

Hai appena scoperto che il tuo immobile o la casa che hai appena acquistato è senza certificato di agibilità / abitabilità? Mantieni la calma! Specialmente per i vecchi immobili non era previsto tale adempimento. Cerchiamo di capirne di più!
Indice
- Immobili Ante 1934 privi di certificato di abitabilità
- Immobili realizzati tra il 1934 e il 1942 privi di certificato di abitabilità
- Immobili realizzati tra il 1942 e il 1967 privi di certificato di abitabilità
- Immobili realizzati dopo il 1967
Cos'è il certificato di abitabilità o agibilità, autocertificazione di abitabilità, SCA?
L'obiettivo del certificato di agibilità (art. 24 TUE) è;
"attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e, dove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale valutate secondo la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.".

In soldoni, per poter utilizzare un nuovo immobile o un'unità oggetto di intervento (commerciale, residenziale, industriale, artigianale, agricola), occorre asseverare a fine lavori il rispetto di un numero spropositato di requisiti. Tutto ciò, si traduce nel certificato di agibilità.
Questo documento sta provocando non pochi disagi nel caso di compravendita e rogito, specialmente in quelle regioni dove è diventata necessaria la stesura della relazione di conformità e la verifica da parte di un professionista della regolarità urbanistica (assenza di abusi).
In passato, l'abitabilità di un immobile era rilasciata dal Sindaco su istanza del tecnico. Con il Decreto del Fare, legge n. 69/2013, è possibile ottenere il certificato di agibilità mediante un’autocertificazione nota come SCA segnalazione certificata di agibilità del Direttore dei Lavori o di un altro tecnico incaricato, che attesti la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini di rilascio dell'agibilità. In pratica, tutta le responsabilità del rilascio passano dalla Pubblica amministrazione al direttore lavori.
Immobili Ante 1934 privi di certificato di abitabilità
Riferendosi all'agibilità, molti professionisti citano il 1967 o il 1934. Ma cosa è successo in questi anni?

Partiamo dall'introduzione dell'agibilità. Il certificato è stato introdotto con il Regio Decreto n.1265 del 1934. Di conseguenza, i vecchi edifici realizzati e costruiti prima del 1934 non possiedono questo documento, a meno che, non sia stato depositato a seguito di interventi successivi per cui la norma vigente ne richiedeva il deposito.
Ad esempio, un immobile costruito nel 1800 che nel 2010 ha subito una sopraelevazione, deve essere dotato di certificato di agibilità.
Fondamentalmente, a mio parere, non è obbligatorio che le costruzioni edificate prima del 1934 abbiano l'agibilità (o abitabilità), a meno di regolamenti, anche locali, che ne stabilissero l'obbligo.
Difatti, anche per edifici realizzati precedentemente al 1934, in alcuni grossi Comuni è possibile trovare il relativo certificato di agibilità sotto altre nomenclature. Ad esempio, per un immobile del 1929 su cui abbiamo eseguito uno studio, nell'archivio abbiamo reperito un documento chiamato "Visita di abitabilità".
Immobili realizzati tra il 1934 e il 1942 privi di certificato di abitabilità
Vediamo ora come comportarsi con gli immobili post 1934. Secondo il Regio Decreto n.1265 del 1934:
"Art. 218. — I regolamenti locali di igiene e sanita` stabiliscono le norme per la salubrita` dell’aggregato urbano e rurale e delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal ministro per l’interno.
2. I detti regolamenti debbono contenere le norme dirette ad assicurare che nelle abitazioni: a) non vi sia difetto di aria e di luce; b) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie escementizie e di altri rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo; c) le latrine gli acquai e gli scaricatoi siano costruiti e collocati in modo da evitare esalazioni dannose o infiltrazioni; d) l’acqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture sia garantita da inquinamento.
3. I regolamenti predetti debbono, inoltre, contenere le norme per la razionale raccolta delle immondizie stradali e domestiche e per il loro smaltimento
Art. 220. I progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o rurali, quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, che comunque possono influire sulle condizioni di salubrita’ delle case esistenti, debbono essere sottoposti al visto del podesta’, che provvede previo parere dell’ufficiale sanitario e sentita la Commissione edilizia.
Art. 221. Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del podestà, il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità."
Come vedi, questo documento prevedeva un'ispezione (oggi non eseguita) e il rispetto di pochi requisiti: conformità al progetto, muri asciutti e la non presenza di fenomeni insalubri come le muffe. Non si trattava di un'autorizzazione "edilizia" ma di un "via libera sanitario". Non esisteva l'obbligo del deposito di un "progetto comunale".
Immobili realizzati tra il 1942 e il 1967 privi di certificato di abitabilità
Nel 1942 (Legge n. 1150) vengono istituiti i Piani Regolatori Generali (PRG) e introdotto l'obbligo di licenza edilizia nei centri abitati e nelle zone di espansione della città. Nessun riferimento all'agibilità o documenti dal medesimo concetto ma chiamati in maniera differente!
Art. 31. Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al Sindaco.
Dal 1934 e prima del 1 settembre 1967 (ante '67), l'autorizzazione all'abitabilità veniva concessa a cura del Podestà / Sindaco.
Immobili realizzati dopo il 1967
Con la legge Ponte n°765 del 6/8/1967 appare la dicitura “dichiarazione di abitabilità o di agibilità”.
Quindi, ogni immobile (commerciale, residenziale, industriale ecc.) edificato post 1967 deve essere dotato di agibilità!
Immobili realizzati dopo il 1994
Dal 1994 con il DPR 425, la procedura per il rilascio del certificato di agibilità è stata soggetta al silenzio assenso. In pratica, se il Comune non avesse risposto entro 45 giorni dalla richiesta, l'agibilità sarebbe stata concessa tramite il silenzio assenso. All'istanza di abitabilità, si allegavano collaudo statico, ricevuta di accatastamento, dichiarazione di prosciugatura dei muri e dichiarazione del direttore dei lavori della conformità dell'opera al progetto.
Tale agibilità era richiesta per le opere di cui all'art. 220 regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378): "I progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o rurali, quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, che comunque possono influire sulle condizioni di salubrità delle case esistenti debbono essere sottoposti al visto del podestà, che provvede previo parere dell'ufficiale sanitario e sentita la commissione edilizia."
Secondo l'art. 4 del DPR 425 1994:
"1. Affinché gli edifici, o parti di essi, indicati nell’art. 220 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possano essere utilizzati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile, restituita dagli uffici catastali con l’attestazione dell’avvenuta presentazione, e una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.
2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco rilascia il certificato di abitabilità; entro questo termine, può disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi l’esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabil
3. In caso di silenzio dell'amministrazione comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l'abitabilita' si intende attestata. In tal caso, l'autorita' competente, nei successivi centottanta giorni, puo' disporre l'ispezione di cui al comma 2 del presente articolo, e, eventualmente, dichiarare la non abitabilita', nel caso in cui verifichi l'assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.
4. Il termine fissato al comma 2 del presente articolo, può essere interrotto una sola volta dall’amministrazione comunale esclusivamente per la tempestiva richiesta all’interessato di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione, e che essa non possa acquisire autonomamente.
5. Il termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli stessi."
Immobili realizzati dopo il 2001
Il certificato di agibilità, secondo l'art.24 c.2 del testo originario DPR 380/2001, veniva rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale e doveva essere presentato nei seguenti casi:
- nuove costruzioni;
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
Immobili realizzati dopo il 2013
Come già accennato, dal 2013, gli interventi per cui deve essere presentato il certificato restano i medesimi del testo unico 2001 originario, mentre il certificato venne sostituito da un'autocertificazione del Direttore dei Lavori SCA segnalazione certificata di agibilità.
Come certificare a quando risale l'immobile?
Per scoprire a quando risale il nostro immobile, viene in soccorso il DL 69/2024 che ha di fatto aggiornato il Testo Unico sull'Edilizia DPR 380/01. L'art. 9 bis, comma 1 bis del TU recita:
"1 -bis) Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello la stessa o da quello, rilasciato o assentito che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare l’intero immobile o l’intera unità immobiliare a condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 34-ter,36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare concorrono, altresì il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all’articolo 34-bis.
Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo al quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia non siano disponibili la copia o gli estremi.
In pratica, per certificare che l'immobile sia ante '67 o ante '34 occorre spulciare ogni tipo di documento alla ricerca della prova che fermi l'edificazione dello stabile ad un determinato periodo. Facciamo un esempio: immagina di reperire in conservatoria un atto di compravendita del 1960 in cui risulti che l'immobile sia stato edificato nel 1905, oppure che dagli estratti cartografici del 1950 risulti vuoto il lotto di terra su cui insiste il tuo fabbricato e così via. O anche riprese fotografiche.
Immobili ante '67 o ante '34 senza requisiti di agibilità
Immagina di vivere in una casa del 1800 con i soffitti alti 2,30 m. Dal 1975 è obbligatorio che i vani principali abbiano altezze minime di 2,7 m. Cosa succede in questo caso? La tua casa è a tutti gli effetti agibile in quanto, nel 1800 il signore del tempo che ha fatto erigere la tua dimora non poteva sapere che quasi due secoli dopo il governo avrebbe emanato questi obblighi.
E se volessi realizzare degli interventi edili su questi edifici? Molti di questi immobili, ad oggi, non avrebbero i requisiti (altezze, rapporti aereo-illuminanti etc.) per ottenere l'abitabilità, quali interventi di manutenzione o ristrutturazione potresti realizzare per non perdere questo "privilegio"?
E' presto detto: ad esempio, nel caso di interventi su edifici esistenti è ammesso il mantenimento di altezze inferiori (ed altri requisiti) rispetto a quelle prescritte dalla vigente disciplina, nel rispetto del generale criterio che vieta il peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie presenti. Quindi, se non peggiorassi queste condizione, potresti realizzare nuovi interventi. Ad esempio, qualora l'immobile avesse un'altezza inferiore a 2,70 non potresti abbassare il solaio, in quanto, perderesti l'agibilità. Di solito, ciò viene segnalato nei regolamenti edilizi locali.
Compravendita immobili senza agibilità.
Per quanto detto nel paragrafo precedente, se ti stessi apprestando ad acquistare un immobile ante '34, quasi sicuramente l'edificio sarà privo di agibilità (a meno di interventi successivi realizzati sull'immobili per cui era prevista l'agibilità). In pratica, nella gran parte degli edifici, specialmente quelli in zona A centro storico, questo documento è assente e gli immobili vengono trasferiti liberamente.

Quindi, è possibile compravendere o affittare gli immobili ante '34 privi di certificato di agibilità, purché, non abbiano subito degli interventi successivi che richiedessero il deposito dell'agibilità. Viceversa, in caso di assenza ingiustificata, le ultime sentenze in materia hanno disposto la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno per il ripristino della conformità e della legittimità urbanistica dell'unità immobiliare.
Prima di firmare il preliminare, al fine di evitare questioni legali, ti consiglio di far valutare l'assenza del titolo ad un professionista.
Video riepilogativo
Oggi, quando va presentato il Certificato di agibilità o abitabilità?
In Italia, le linee guida generali vengono indicate all'interno del Testo unico dell'edilizia DPR 380-2001. Saranno poi le Regioni ed il Comune ad implementarle. Vediamo cosa prescrivono i vari livelli gerarchici.
Il certificato di agibilità, secondo l'art.24 c.2 del DPR 380/2001, deve essere presentato nei seguenti:
- nuove costruzioni;
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

Deve essere presentato anche nel caso di sanatoria volta a regolarizzare interventi abusivi ricadenti in uno dei casi a monte.
Saranno poi le amministrazioni locali (Regioni, Province autonome, Comuni, Città Metropolitane) a definire con più chiarezza quali siano gli interventi soggetti al rilascio dell'abitabilità. Ogni comune impone differenti prescrizioni.
Sanzioni e conseguenze in caso di mancata presentazione.
La mancata presentazione della domanda entro 15 giorni dalla data di fine lavori comporta di una sanzione compresa tra 77 e 464 euro. In particolare:
- € 77,00 (dal 16° al 30° giorno dall'ultimazione dei lavori),
- € 232,00 (dal 31° al 60° giorno dalla fine dei lavori),
- fino a € 464,00 (dopo il 61° giorno dall'ultimazione dei lavori).
Quindi, le conseguenze sono relativamente minime. Il problema potrebbe presentarsi in caso di:
- compravendita
- verifica della conformità urbanistica e catastale.
Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto. Vincenzo.
Certificato di agibilità 2026: cos'è, obbligo e costi
Il certificato di agibilità o abitabilità è un documento fondamentale per la regolarità urbanistica dell'immobile. Cos'è, quando presentarlo, dove richiederlo, il costo.

Se avessi presentato una Scia o richiesto un Permesso di Costruire, in molti casi, dovresti depositare anche il certificato di agibilità.
In questo articolo scopriremo quando è necessario presentare il certificato, cosa occorre allegare.
Ti premetto che, i termini "abitabilità" e "agibilità" edilizia, riferiti ad una unità immobiliare o ad un edificio, sono in realtà il medesimo documento. O meglio, in passato l'abitabilità era concessa agli immobili a uso abitativo, mentre, l’agibilità riguardava gli immobili non residenziali. Dal 2013 i certificati sono stati fusi nella Segnalazione Certificata di Agibilità SCA.
Vediamo in dettaglio quali sono le caratteristiche di questo documento e le domande più frequenti.
Indice
- Cos'è?
- Obbligo agibiltà: rogito, mutuo o locazione
- Entro quanto deve essere presentato?
- Quali sono i documenti da allegare?
- Quando scade il certificato di agibilità?
- Sanzioni
Cos'è il certificato di abitabilità o agibilità, autocertificazione di abitabilità, SCA?
L'obiettivo della segnalazione certificata agibilità (art. 24 testo unico edilzia TUE) è
"attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e, dove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale valutate secondo la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.".

In pratica, per poter utilizzare un nuovo immobile o un'unità oggetto di interventi, occorre asseverare a fine lavori il rispetto di un numero spropositato di requisiti. Tutto ciò, si traduce nella segnalazione certificata agibilità.
Ma quando è necessario:
Quando va presentato il Certificato di agibilità o abitabilità?
In Italia, le linee guida generali vengono indicate all'interno del Testo unico dell'edilizia DPR 380-2001. Saranno poi le Regioni ed il Comune ad implementarle. Vediamo cosa prescrivono i vari livelli gerarchici.
Il certificato di agibilità, secondo l'art.24 c.2 del DPR 380/2001, deve essere presentato nei seguenti:
- nuove costruzioni;
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

Ovviamente, deve essere presentato anche nel caso di sanatorie che regolarizzano interventi abusivi ricadenti in uno dei casi a monte.
Saranno poi le amministrazioni locali (Regioni, Province autonome, Comuni, Città Metropolitane) a definire quali siano gli interventi soggetti al rilascio dell'abitabilità. Ogni comune avrà differenti prescrizioni.
Esempio Regione Toscana e Firenze
Prendiamo ad esempio la Toscana, nello specifico il caso di Firenze.
La legge regionale Toscana vigente è la 65/2014. Secondo quest'ultima: "la certificazione di agibilità è necessaria, oltre che per gli edifici derivanti da interventi di nuova edificazione, anche:
a) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di sostituzione edilizia o di sopraelevazione, totali o parziali;
b) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia, o di ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edifici;
c) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, oppure di ampliamento, contestuali a mutamento della destinazione d'uso;
d) per ogni altro intervento edilizio che introduca modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità immobiliari."
Il comune di Firenze, all'interno del regolamento edilizio, ha ulteriormente precisato che la SCA deve essere consegnata nel caso di:
- nuove costruzioni;
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- interventi sugli edifici esistenti che possano alterare le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e dei relativi impianti, quali quelli che riguardino parti strutturali degli edifici ovvero quelli che comportino la realizzazione di opere con cambio di destinazione d'uso.
In conclusione, sugli edifici esistenti di Firenze, l'agibilità va rielaborata nel caso di interventi di "notevole impatto" che interessino parti strutturali, oppure, che comportino il cambio di destinazione d'uso.
Ogni Comune ha le sue prescrizioni! Ti consiglio di verificare i regolamenti locali!
Obbligo agibiltà rogito, mutuo o locazione
L'agibilità è obbligatoria nei casi elencati in precedenza.
Quindi, sia in caso di rogito, che mutuo, che locazione si potrebbe procedere anche senza tale documento. Questo nel caso in cui in passato non siano state realizzate opere che ne richiedessero il deposito e/o l'immobile fosse "vecchio".
E' inutile, ad esempio, pretendere l'agibilità dal venditore se in passato, sull'immobile oggetto di compravendita, non fossero stati attivati interventi con obbligo di agibilità!
Chi può presentare la Segnalazione certificata di Agibilità?
Secondo l'art. 24 c.2 del Testo Unico sull'Edilizia, possono presentare la SCA:
- il soggetto titolare del permesso di costruire;
- il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività SCIA;
- i loro successori o aventi causa.
In questo articolo elenco tutti soggetti che possono presentare una pratica edilizia.
Nella pratica, è sempre il direttore lavori a presentarlo su procura del richiedente (proprietario, successori etc.).
Entro quanto deve essere presentato?
Il deposito del certificato di agibilità deve essere presentato da un professionista abilitato (ingegnere, geometra, architetto, perito edile), presso lo Sportello Edilizia e Urbanistica, entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori. In alcuni comuni, la fine lavori viene indicata direttamente nella SCA.
Entro 180 giorni dalla data in cui è pervenuto il deposito dell’agibilità, il Comune, tramite la ASL, dispone le ispezioni, al fine di verificare i requisiti di abitabilità e/o agibilità delle costruzioni.

Può essere presentato un certificato di agibilità parziale?
Secondo l'art. 24 comma 4 del Testo unico sull'Edilizia, Può essere depositata anche una SCA "parziale" riferita a:
- singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
- singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

Quali sono gli allegati?
Oltre al modello:
tra gli allegati alla SCA, non sempre obbligatori, abbiamo:
- Dichiarazione di rispondenza o di conformità dell'impianto elettrico, gas cottura, riscaldamento, idrico-sanitario e radiotelevisivo ai sensi del DM 37/08.
- Elaborato tecnico di copertura e linee vita.
- Attestato di avvenuta variazione catastale.
- Certificato di collaudo dell'eventuale ascensore.
- Dichiarazione di conformità in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.
- Impianto di protezione antincendio.
- Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche.
- Estremi della dichiarazione di regolare esecuzione per gli interventi strutturali locali.
- Certificato di collaudo statico, qualora necessario.
- Certificazione energetica APE.
- Fascicolo del fabbricato ai sensi del D. Lgs 81/2008.
- Attestazione di edificio predisposto alla banda ultra larga.
- Attestazione conclusiva del rispetto dei requisiti acustici degli edifici.
Ovviamente, se non si intervenisse sul tetto, non sarebbe necessario l'elaborato di copertura, così come se non fosse presente un ascensore non sarebbe necessario il relativo certificato di collaudo.
Ma quanto potrebbe costare un certificato di agibilità? Vediamolo:
Qual è il costo del certificato di abitabilità?
Di solito, il deposito dell'agibilità è solo una voce di un preventivo riferito a più prestazioni. Prendiamo ad esempio il cambio di destinazione d'uso. Il professionista (geometra, architetto, ingegnere o perito), oltre al deposito dell'agibilità, dovrà protocollare la SCIA, l'aggiornamento catastale, l'eventuale pratica strutturale ecc. In questi casi, il costo si aggira intorno agli 800 - 1.500 €.
E' raro trovarsi di fronte ad una richiesta di redazione di certificato di abitabilità puntuale e isolata. Per questo caso, è difficile la quantificazione del costo.
Oltre al tecnico, dovrai pagare i diritti per il deposito al Comune. In genere, si attestano tra i 50 e i 100 €.
Sanzioni
Secondo l'art. 24 comma 3 del Testo unico sull'Edilizia:
La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.
Ma non è tanto la sanzione applicata, quanto l'immobile per il quale non è stata depositata la Segnalazione Certificata di Agibilità risulta essere difforme urbanisticamente.
Quando scade il certificato di agibilità?
Il certificato non ha una scadenza e, quindi, non prevede un rinnovo. A meno che, si intervenga influenzando le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell'appartamento. In questo caso, occorre presentare una nuova segnalazione.
Come comportarsi in caso di smarrimento?
Qualora avessi smarrito o non fossi a conoscenza circa la presenza o meno dell'agibilità sul tuo immobile, potresti presentarti presso l'archivio comunale e richiederne una copia. In genere, l'accesso agli atti, richiede un appuntamento e il pagamento dei diritti di segreteria, variabili da Comune a Comune.
Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto. Vincenzo.
Migliori valvole termostatiche WiFi 2026: Tado vs Netatmo vs Meross
Confronto tra le migliori valvole termostatiche digitali wifi: Tado vs Netatmo vs Meross.

Non appena nel mio condominio hanno deliberato la contabilizzazione del calore e la sostituzione delle vecchie valvole dei termosifoni, mentre tutti gli altri condomini hanno scelto le valvole manuali, io non ho esitato: "su ogni radiatore ho montato le valvole termostatiche digitali Wi-Fi".
Ti assicuro che, considerata la spesa, si è rivelato un ottimo investimento, sia per il portafoglio ma specialmente per la comodità. Poter programmare gli orari in base alle esigenze, anche a distanza, senza dover accendere e spegnere manualmente il termosifone è indubbiamente vantaggioso.
Ovviamente, una valvola digitale rispetto alla valvola manuale costa qualche decina di euro in più. Ma è l'unico svantaggio che assolutamente non intacca il mio giudizio.
Sono diverse le soluzioni che offre il mercato, e secondo me le migliori valvole termostatiche digitali sono marcate: Tadoo, Netatmo, Honeywell, Caleffi e Meross.
Vediamole a confronto:
Tado
Con Tado, tramite l'app dedicata (Tado home) per la gestione da remoto è possibile:
- impostare le modalità intelligenti Home o Away. Sfruttando la modalità Home sarà possibile programmare le temperature in base ai giorni della settimana e personalizzare ogni fascia oraria mentre, la modalità Away, farà in modo che la temperatura della casa non scenda al di sotto della temperatura da te impostata.

- eseguire modifiche della temperatura richiesta in tempo reale;
- visualizzare la temperatura attuale delle stanze;
- monitorare se l‘impianto di riscaldamento presenta un comportamento insolito;
- impostare una durata predefinita del controllo manuale. Come puoi intuire da quest'ultimo punto, è possibile gestire il tutto manualmente direttamente dalla testina. Basta ruotarla per cambiare la temperatura impostata.

Su Amazon, con più di 2.000 recensioni guadagna 4,5 stelle su 5.
Sono presenti le funzioni antigelo, finestra aperta e blocco bambini. La compatibilità con le valvole dei radiatori avviene tramite un set di 6 adattatori per i sistemi più comuni in commercio.
Netatmo
Passiamo alla valvola intelligente Netatmo. Anche in questo caso è possibile utilizzare la valvola manualmente o da remoto tramite l'app Netatmo Energy. Le valvole sono fruibili anche tramite Siri su iPhone/iPad, oppure Alexa o Amazon Echo.

La modalità intelligente permette di programmare in base alle abitudini dell'utente (temperatura, orari ecc.).
Queste valvole sono dotate di 2 sensori integrati per un monitoraggio costante della temperatura, un elemento motorio graduale per una regolazione precisa del flusso di acqua calda e il PID, un algoritmo avanzato utile a regolare il riscaldamento.

Presenta opzioni molto interessanti:
- rilevamento Finestra Aperta: qualora la valvola rilevasse una finestra aperta, spegne temporaneamente il riscaldamento nella stanza per evitare sprechi di energia.
- regolazione intelligente: le valvole analizzano l’ambiente della stanza e regolano il riscaldamento in funzione del livello di luce solare e dell’uso della stanza.
- modalità Assente e Antigelo con temperature programmate (per default: 12°C per la modalità Assente e 7°C per la modalità Antigelo).
Gli altri punti di forza sono la compatibilità con il 90% dei termosifoni ad acqua calda. Come per il Tado sono inclusi nel kit 6 adattatori per l'installazione sui termosifoni.
Infine, le valvole possono essere posizionate sui termosifoni in verticale o in orizzontale.
Su Amazon, la valvola con 500 recensioni guadagna 4,3 stelle su 5.
Meross
Passiamo alla valvola intelligente Meross. Ho valutato questa valvola in quanto è tra le più economiche del mercato e gli acquirenti di Amazon sembrano gradirla (1.500 recensioni 4,0 stelle su 5). Inoltre, trovando poco in rete, diversi visitatori del mio canale YouTube mi chiedono delle informazioni in merito.
Attenzione, questo dispositivo richiede un termostato smart HUB Meross per il collegamento WiFi. Quindi, occorre considerare un costo aggiuntivo!

Anche in questo caso è possibile utilizzare la valvola manualmente o da remoto tramite Meross App. E' possibile settare la modalità riscaldamento o economy.
Fruibile anche tramite Siri su iPhone/iPad, oppure Alexa o Google e compatibile con Apple HomeKit.
E' presente un sensore nel caso in cui venga lasciata la finestra aperta. In questo caso, il riscaldamento si arresta automaticamente per 30 minuti.
A mio parere, si tratta di un dispositivo meno performante del Netatmo e del Tado, da acquistare solo se si volesse risparmiare (non tantissimo). Inoltre, si trova poco in italiano ed ho come l'impressione che, in caso di problemi, ci si debba attaccare al tram (ma potrebbe essere una mia impressione).
Riepilogo e conclusioni
Vediamo un confronto finale:
| Marca | Compatibilità | Funzioni principali | App | Recensioni Amazon | Prezzo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| Tado° | Alexa, Google, HomeKit | Geolocalizzazione, finestra aperta, blocco bambini | Tado Home | 4.5/5 | €80-100 |
| Netatmo | Alexa, Siri, Google | Sensori luce e temperatura, PID, antigelo | Netatmo Energy | 4.3/5 | €70-90 |
| Meross | Alexa, Siri, Google | Modalità eco, finestra aperta | Meross App + Hub | 4.0/5 | €50-70 |
FAQ: domande frequesti
Compatibilita e montaggio
Le valvole smart funzionano senza Wi-Fi?
Come si alimentano? Servono batterie?
Posso usarle su un impianto centralizzato o esclusivo?
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.
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