Etichetta e attestato edificio predisposto banda ultra larga

In quali casi vige l'obbligo di etichetta e attestato di edificio predisposto alla banda ultra larga? Cosa sono e quali requisiti deve avere l'impianto.

Certificato edificio predisposto alla banda ultra larga

Cos'è l'infrastruttura fisica multiservizio passiva e il punto di accesso?

Secondo l'Art. 135-bis del TUE, gli immobili di nuova costruzione, o comunque le unità sottoposte a Permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), devono essere equipaggiate di:

    • un'infrastruttura fisica multiservizio passiva (cavidotti, canalizzazioni, spazi tecnici) interna all'edificio costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete;

Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.

    • di un punto di accesso (anche nel caso di ristrutturazione urbanistica). Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.

Un sistema distributivo a fibra ottica è lo standard di riferimento.

Obbligo infrastruttura e punto di accesso

Secondo l'Art. 135-bis del TUE, in caso di:

    • nuova costruzione
    • o opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire 

gli edifici devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva e di un punto di accesso. 

Etichetta e attestato di edificio predisposto alla banda ultra larga

Con il Decreto legislativo 207 del 2021, dal 1° gennaio 2022 le nuove costruzioni o gli edifici sottoposti a ristrutturazione importante dovranno dotarsi anche del così detto "bollino blu", l'etichetta di edificio predisposto alla banda ultra larga.

Inoltre, con il decreto n.130 del 17 luglio 2025 del MIMIT (Ministro delle Imprese e del Made in Italy), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.216 del 17 settembre e in vigore da giovedi 2 ottobre è stato modificato il DM 37/2008 e in particolare l'art. 5 bis che oltre a modificare le responsabilità, ha introdotto l'attestato.

Per quali interventi sono obbligatori l'etichetta e l'attestato di edificio predisposto alla banda ultra larga?

Ai sensi dell'art. 135-bis del Testo unico sull'edilizia, l'etichetta e l'attestato dovranno essere predisposte nel caso di:

      • nuova costruzione;
      • ristrutturazioni che richiedono il Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 10 del DPR 380/01;

ove la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata successivamente al  1° gennaio 2022.

Chi è il responsabile di tali adempimenti?

Secondo il nuovo art. 5 bis del DM 37/2008, aggiornato dal decreto n.130 del 17 luglio 2025 del MIMIT:

1. Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) , si consulta con il progettista edile per l’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.;

Quindi, il responsabile tecnico dell'impresa deve coordinarsi con il progettista edile per inserire nel progetto tutte le infrastrutture.

Chi rilascia etichetta e attestato di edificio predisposto alla banda ultra larga?

Secondo il nuovo art. 5 bis del DM 37/2008, aggiornato dal decreto n.130 del 17 luglio 2025 del MIMIT:

"2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell'impresa di cui al comma 1 rilascia, ai fini dell’adempimento degli obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici, l’attestazione, con apposita etichetta, di “edificio predisposto alla banda ultra larga” ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva."

Agibilità

Secondo il nuovo art. 5 bis del DM 37/2008, aggiornato dal decreto n.130 del 17 luglio 2025 del MIMIT:

"3. Tale attestazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell'edilizia della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)."

All'agibilità occorre allegare un'attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata dal tecnico abilitato ai sensi del DM 37/2008 e corredata da apposita etichetta.

Tale attestazione è necessaria e indispensabile ai fini della segnalazione certificata. Quindi, agli allegati richiesti dalla Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) dovrà essere aggiunto il progetto dell’impianto multiservizio per la predisposizione alla banda larga e, se obbligatorio, l'avvenuto rispetto degli oneri di infrastrutturazione digitale attraverso il bollino "edificio predisposto alla banda ultra larga".

Comunicazione al SINFI

Secondo il nuovo art. 5 bis del DM 37/2008, aggiornato dal decreto n.130 del 17 luglio 2025 del MIMIT:

3 -bis . Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) , su istanza del privato, comunica i dati relativi agli edifici infrastrutturati ai sensi dell’articolo 135 -bis , comma 2 -bis , del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;

Il responsabile tecnico dell’impresa, e non più il Comune, è obbligato a comunicare al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture SINFI  i dati relativi agli edifici infrastrutturati entro 90 giorni dalla presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità.

A cosa serve l'etichetta?

Alcune tipologie di edificio dovranno essere dotate di un determinato equipaggiamento digitale completo di reti di accesso cablate in fibra ottica.

Equipaggiamento comprovato attraverso il rilascio dell’etichetta obbligatoria di "edificio predisposto alla banda ultra larga" da parte di un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere), e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.

La Guida CEI 306-22 contiene le disposizioni per l’infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica ed è uno strumento utile all'applicazione del DPR 380/01.

Esempio di etichetta – edificio predisposto alla banda ultra larga

Ai sensi di:

art. 135-bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380

art. 5-bis del DM 22 gennaio 2008, n. 37

Guide CEI 306-2, CEI 306-22, CEI 64-100/1-2-3

Si attesta che l’edificio sotto indicato e dotato di infrastruttura fisica multiservizio passiva idonea alla predisposizione dei servizi di comunicazione elettronica a banda ultra larga.

Dati dell’edificio

Indirizzo: ______________________________

Comune: ______________________________

Destinazione d’uso: ____________________

Titolo edilizio: ________________________

Data presentazione titolo: ______________

Caratteristiche dell’infrastruttura

Infrastruttura fisica multiservizio passiva: ☐ si

Punto di accesso all’edificio: ☐ si

Rete di distribuzione interna in fibra ottica: ☐ si

Spazi installativi e canalizzazioni dedicate: ☐ si

Tecnico / Impresa

Impresa: ______________________________

Responsabile tecnico: __________________

Abilitazione DM 37/2008 art. 1 c.2 lett. b)

P. IVA / CF: ___________________________

 

Data: ___________

Firma e timbro del responsabile tecnico

Esempio di infrastruttura fisica multiservizio

L'impianto multiservizio dovrà essere costituito da:

      • Adeguati spazi installativi.
      • Punti di accesso (dal tetto e dalla base dell’edificio).
      • Rete di distribuzione del segnale con cavi in fibra ottica monomodali.

Vediamo un esempio tratto dalla guida Ance, in particolare uno schema di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio rispettosa della “neutralità tecnologica”. Da notare la necessità di prevedere accessi e spazi tecnici nel sottotetto e alla base dell’edificio per assicurare sia la ricezione dei segnali provenienti dalla rete terrestre, sia quelli provenienti dall’etere.

impianto multiservizio banda larga fibra

Facoltà per gli interventi ante 2022

Per gli interventi la cui domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022 e nel caso di edifici equipaggiati in conformità all'art. 135 bis è possibile beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di "edificio predisposto alla banda larga" rilasciata  sempre da parte di un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.

L'istanza rimane in testa al soggetto che ha richiesto il rilascio del Permesso di costruire o al soggetto interessato.

Quali edifici interessa il cablaggio strutturato?

La norma non specifica la destinazione d'uso dei locali soggetti all'art. 135 bis del TUE. Ne segue che, qualsiasi edificio, qualora ricada in una delle casistiche sopracitate, dovrà equipaggiarsi. A titolo di esempio, le unità residenziali, commerciali, industriali ed artigianali.

Vantaggi fiscali

All'interno delle circolari dell’Agenzia delle Entrate (27/E del luglio 2016 e 18/E del giugno 2017) è stato chiarito come le
infrastrutture destinate ad ospitare gli impianti di comunicazione elettronica non devono essere considerate nella determinazione catastale dell’immobile. Inoltre, essendo gli impianti assimilabili ad opere di urbanizzazione primaria, sono soggetti ad IVA agevolata al 10%.

Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.

 

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