Isolanti in aerogel: usi, pro e contro e prezzi 2026
Aerogel: quando utilizzarlo (cappotto, isolante interno, ponte termico)? pro - contro e prezzi.

Che cos'è l'Aerogel?
Si tratta del materiale isolante più leggero composto da aerogel di silicio, costituito dal 3% da silicio SiO2 e dal 97% di aria intrappolata e contenuta in nanopori.

In commercio potresti trovare anche dei pannelli in aerogel accoppiati a diversi materiali di supporto (poliestere, lana di roccia/vetro o cartongesso).
Pannelli in aerogel presenti sul mercato
L’aerogel non è costituito da un unico prodotto: ciò che chiamiamo “aerogel” in edilizia e quasi sempre aerogel di silice integrato in un supporto fibroso o accoppiato ad altri materiali, per renderlo lavorabile e resistente.
Ecco le categorie principali presenti oggi sul mercato.
Aerogel in feltro/fibra (materassini flessibili)
Si tratta della forma più diffusa in edilizia. Il materiale e costituito da una matrice fibrosa (di vetro, poliestere o silice) impregnata con aerogel di silice.
Caratteristiche:
- Flessibile e adattabile alle superfici irregolari.
- Disponibile in spessori molto ridotti: 5–20 mm.
- Conduttività tipica: 0,014–0,018 W/mK.
- Ottimo per ponti termici e nicchie di finestre.
- Facile da tagliare, leggero, ma richiede attenzione in posa per evitare rotture e dispersione di polvere.
Applicazioni aerogel in feltro
- Ponti termici
- Cappotti interni a basso spessore
- Intradossi, travi, pilastri
- Dettagli architettonici complessi
Aerogel accoppiato
Per migliorare la rigidità e facilitarne la posa, molti produttori propongono pannelli compositi dove l’aerogel viene accoppiato a:
- cartongesso;
- lana di roccia;
- fibra di vetro;
- pannelli in poliestere:
- pannelli minerali rigidi.
Quali sono i vantaggi?
Si tratta di un materiale:
- a conducibilità termica bassissima (la più bassa del mercato), compresa tra 0.014- 0.019 W/mK, che garantisce le medesime prestazioni degli altri isolanti in pochissimi centimetri. Performance migliori vengono attribuite ai soli intonaci nanotecnologici, "tecnologia agli albori". La grande resistenza termica è provocata dall’elevata porosità del gel. Giusto per comprendere, un cappotto in aerogel da 5 cm garantisce le medesime performance di un cappotto in EPS da 14 cm.
- ad elevata traspirabilità che riduce notevolmente il rischio di muffe;
- idrofobico;
- che sopporta altissime temperature (-200°C +200°C);
- Classe di resistenza al fuoco A2.
Performance: confronto con gli altri materiali
Vediamo un confronto tra aerogel e altri materiali isolanti:
| Materiale | λ (W/mK) | Spessore tipico per cappotto | Costo |
|---|---|---|---|
| Aerogel | 0.014–0.019 | 3–7 cm | molto alto |
| Poliuretano / PIR | 0.021–0.025 | 6–10 cm | medio |
| EPS | 0.031–0.035 | 10–14 cm | basso |
| Lana di roccia | 0.034–0.040 | 12–14 cm | medio |
| Intonaco termico con aerogel | 0.028–0.034 | 5–14 cm | alto |
Quali sono i contro? Prezzi alti
L'aspetto negativo principale, oltre alla difficoltà nell'incollarlo e rasarlo, è sicuramente il costo al metro quadro della fornitura che, ovviamente, cambia al variare dello spessore richiesto e della quantità acquistata:
- il prezzo al metro quadro di un pannello da 1 cm di aerogel varia tra i 110 € e i 180 €;
- il prezzo al metro quadro di un pannello da 2 cm di aerogel varia tra i 180 € e i 300 €;
- il prezzo al metro quadro di un pannello da 5 cm di aerogel varia tra i 600 € e gli 800 €;
Mentre, l'installazione del cappotto si aggira tra i 50 e gli 80 €/mq.
Quali sono gli impieghi dell'Aerogel?
L'aerogel può essere utilizzato per:
- cappotto esterno: utilizzato su immobili di pregio il cui prospetto non può essere modificato;

- cappotto interno: utilizzato su immobili dove non è consentito / possibile realizzare il cappotto esterno e al fine di non ridurre eccessivamente gli spazi interni;
- correzione ponti termici (utilizzo principale): sfruttato per isolare quegli elementi che non possono essere "protetti" dagli isolanti classici per mancanza di spazio. Ad esempio, negli imbotti delle finestre dove, un cappotto da 14 centimetri andrebbe a ridurre troppo le dimensioni del vano finestra stesso;

- intradosso copertura e controsoffitti: utilizzato su immobili dove non è consentito / possibile ridurre eccessivamente l'altezza.
A cosa fare attenzione durante la posa?
I pannelli isolanti devono essere incollati ad un supporto con resistenza allo strappo di almeno 0,25 N/mm² e fissati meccanicamente con i tasselli ad espansione (minimo 6 ogni mq) e con di lunghezza adeguata a garantire il fissaggio per almeno 40 mm all’interno della muratura, e comunque fino a raggiungere uno strato meccanicamente affidabile. Il numero minimo di tasselli viene incrementato in corrispondenza degli angoli ed in funzione dell'altezza dell'edificio e della sua collocazione geografica.
Il supporto deve essere preliminarmente pulito, consistente, asciutto, portante e privo di efflorescenze, film di sinterizzazione, residui di prodotti distaccanti nonché alghe e muschi. Il supporto deve presentarsi con sufficiente planarità,
L'aerogel va protetto da pioggia e umidità e occorre applicare al più presto lo strato di rasatura.
Ricordati, specialmente durante il taglio, occorre utilizzare i dispositivi di protezione individuale: occhiali, mascherina e guanti.
L’aerogel è pericoloso per la salute?
Durante la posa e il taglio può generare polveri sottili. E quindi necessario usare DPI (guanti, occhiali, mascherina).
Una volta installato e rasato, non presenta rischi.
Conclusioni
Si tratta di un isolante eccezionale, ma purtroppo, il costo eccessivo rende l'aerogel "l'ultima spiaggia", da sfruttare solo qualora gli altri isolanti non siano utilizzabili.
Spero che l'articolo vi sia stato utile, a presto, Vincenzo e Rosa.
Pompa di calore per appartamento di 50, 80, 100, 120, 150, 200 mq
Quale pompa di calore scegliere per un appartamento di 50, 80, 100, 120, 150, 200 mq? Prezzi e potenze pompe splittate e monoblocco, aria aria, aria acqua.

Scegliere la tipologia e la potenza di una pompa di calore per un appartamento dipende da diversi fattori:
- dimensioni della casa;
- tipologia involucro esterno (pareti, tetto, pavimento): ad esempio, una casa in pietra ha dispersioni doppie o triple rispetto ad una casa in cemento armato. O ancora, una casa isolata termicamente richiede potenze delle macchine inferiori (fino ad 1/4 rispetto alla medesima casa priva di coibentazione);
- esposizione dell'appartamento. Un appartamento esposto a sud richiede pompe di calore meno potenti sul riscaldamento ma più potenti sul raffrescamento rispetto ad una casa esposta a nord;
- uso della pompa di calore: per raffrescare e/o per riscaldare gli ambienti e/o produrre acqua calda sanitaria per i rubinetti;
- tipologia di terminali: radiatori, fancoils, riscaldamento radiante;
- condizioni climatiche del tuo comune;
Un consiglio? Specialmente se dovessi installare una pompa di calore per riscaldare un appartamento, ti consiglio vivamente il progetto del termotecnico che ti dica con esattezza la taglia della pompa di calore da installare. Se dovessi sovradimensionare il sistema, butteresti via soldi, mentre, se addirittura dovessi sottodimensionare l'impianto, richiesti di restare al freddo.
Tuttavia, per darti una stima di massima, di seguito ti segnalo un range di potenze al variare della superficie dell'appartamento.
Potenze per abitazioni non coibentate termicamente
Vediamo una pompa di calore non utilizzata per produrre acqua calda sanitaria per i rubinetti, ma solo per riscaldare e raffrescare installata su abitazioni non coibentate termicamente.
| Superficie | Potenza |
|---|---|
| 50 mq | 4-7 kW |
| 80 mq | 6-8 kW |
| 100 mq | 9-11 kW |
| 120 mq | 11-14 kW |
| 150 mq | 13-16 kW |
| 200 mq | 17-20 kW |
Potenze per abitazioni coibentate termicamente
Vediamo una pompa di calore non utilizzata per produrre acqua calda sanitaria per i rubinetti, ma solo per riscaldare e raffrescare installata su abitazioni coibentate termicamente.
| Superficie | Potenza |
|---|---|
| 50 mq | 2-4 kW |
| 80 mq | 4-7 kW |
| 100 mq | 5-8 kW |
| 120 mq | 7-11 kW |
| 150 mq | 8-12 kW |
| 200 mq | 10-15 kW |
Pompa di calore splittata o monoblocco
Per quanto riguarda le conformazioni, le pompe di calore possono essere splittate o monoblocco. Leggi l'approfondimento.
Pompa di calore aria/aria o aria/acqua?
Inoltre, le pompe di calore possono essere aria/aria (per gli split) o aria/acqua (per il radiante, i fancoils o i termosifoni), in base al fluido termovettore e alla sorgente da cui attingono il calore. In questo articolo valuto i pro e i contro dei due sistemi.
In realtà, se avessi un budget più consistente, potresti valutare anche una pompa di calore geotermica terra/acqua.
Temperature di funzionamento
Quando si acquista una pompa di calore occorre prestare attenzione anche alle temperature di funzionamento del generatore. Se volessi installare una pompa di calore a Cortina, dovresti sincerarti che la macchina resti in funzione anche qualora la temperatura scenda sotto zero. In questo articolo ho approfondito l'argomento.
Quanto costa una pompa di calore al variare della potenza?
La sola fornitura di una pompa di calore costa mediamente attorno ai:
| Potenza | Prezzo |
|---|---|
| 4-6 kW | 2.000 - 4.000 € |
| 6-8 kW | 4.000 - 5.000 € |
| 9-11 kW | 5.000 - 7.000 € |
| 11-14 kW | 6.000 € - 9.000 € |
| 13-16 kW | 7.000 € - 10.000 € |
| 17-20 kW | 9.000 € - 12.000 € |
Ovviamente, ci sono macchine più economiche ma anche prodotti che possono costare fino al doppio di quanto indicato.
A tutto ciò occorre aggiungere il:
- costo del trasporto,
- carico in cantiere e installazione,
- oltre alle opere accessorie.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.
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Modello asseverazione requisiti tecnici ecobonus ordinario
Modello asseverazione requisiti tecnici ecobonus ordinario: caldaia, coibentazione, pompa di calore, serramenti e infissi, schermi solari, solare termico, building automation.

Di seguito il modello di asseverazione dei requisiti tecnici richiesto per l'accesso agli ecobonus ordinari, redatto e firmato da un tecnico abilitato. Il modello riguarda gli interventi avviati successivamente al 06/10/2020.
Modello di asseverazione
Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 6.08.2020, il sottoscritto ___________________ regolarmente iscritto all'Ordine degli _________della provincia di __________ al n°________ con studio in ___________________________, in qualità di Tecnico Abilitato
ASSEVERA
che nell'immobile ubicato in _____________ (__) Via ______________n°__ Piano ____ (Foglio __ — Particella ____ —Subalterni __), di proprietà del Sig. ________________, è stata effettuata un’opera di (scegliere solo l'intervento eseguito):
- coibentazione di strutture opache rispettando i valori limite previsti dalla G.U. n° 246 del 05.10.2020, Allegato E. Trasmittanza precedente solaio: ___ W/mqK;
- coibentazione di strutture opache e l’intervento riguarda parti comuni dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell’edificio verso l’esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno; i valori delle trasmittanze termiche degli elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti) ante e post intervento rientrando nei valori limite previsti dalla G.U. n° 246 del 05.10.2020, Allegato E.
- sostituzione di finestre, lucernari e porte comprensivi di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati rientrando nei valori limite previsti dalla G.U. n° 246 del 05.10.2020;
- acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata, rispettando i requisiti previsti dalla G.U. n° 246 del 05.10.2020;
- installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda rispettando i requisiti previsti dalla G.U. n° 246 del 05.10.2020;
- sostituzione o nuova installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili rispettando i requisiti previsti dalla G.U. n° 246 del 05.10.2020;
- sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione - Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione rispettando i requisiti previsti dalla G.U. n° 246 del 05.10.2020;
- sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a a bassa entalpia, rispettando i requisiti previsti dalla G.U. n° 246 del 05.10.2020;
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria rispettando i requisiti previsti dalla G.U. n° 246 del 05.10.2020;
- installazione e messa in opera di sistemi di building automation, che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali rispettando i requisiti previsti dalla G.U. n° 246 del 05.10.2020.
come da progetto depositato al Comune di ______________ protocollato con N° ____________ del __/__/____
Luogo, data
Oltre a tale asseverazione, occorre un tecnico che asseveri la congruità delle spese.
Spero che il modello ti sia utile, a presto, Vincenzo
Conto Termico 3.0 Privati e Condomini: guida 2026
Conto termico 3.0 per privati (persone fisiche) e condomini: cos'è, potenziali beneficiari, interventi agevolabili, modalità di pagamento, massimali, percentuale riconosciuta, procedura e scadenza.

Il Conto Termico CT 3.0 (DM 07/08/2025) è uno degli strumenti più efficaci a disposizione di privati (persone fisiche) che vogliono migliorare l'efficienza energetica dei propri edifici e ridurre in modo strutturale i costi legati ai consumi.
Grazie a un contributo a fondo perduto, erogato direttamente sul conto corrente. Non si tratta quindi di una detrazione fiscale dalle tasse come l'ecobonus.
La versione 3.0 introduce maggiore chiarezza normativa, un ampliamento degli interventi ammessi e procedure più snelle, rendendo l'incentivo ancora più accessibile per il mondo produttivo e del terziario.
Indice
Fino a quando si può sfruttare? Scadenza
Quali interventi sono agevolabili?
Percentuale e incentivo massimo erogabile
Quali spese sono ammesse all'incentivo?
Operazioni da eseguire per accedere al Conto Termico 3.0
Qual è la procedura su PortalTermico?
Cos'è il Conto Termico 3.0 per privati e condomini?
Il Conto Termico 3.0 è un meccanismo di incentivazione statale.
A fronte di interventi:
- di efficientamento energetico
- e produzione da fonti rinnovabili,
lo Stato restituisce una percentuale della spesa in funzione della tipologia di opera e di altri parametri.
Macrointerventi incentivabili
L'incentivo sostiene economicamente interventi mirati a:
- Titolo II: interventi di piccole dimensioni finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica degli edifici esistenti (o unità immobiliari);
- Titolo III: interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza su edifici esistenti (o unità immobiliari).
Gli interventi previsti dal Titolo II sono incentivabili esclusivamente se realizzati da persone fisiche e condomini su edifici destinati ad uso produttivo o terziario.
Mentre, gli interventi previsti dal Titolo III sono incentivabili dai soggetti privati su edifici destinati ad uso produttivo o terziario e anche su edifici ad uso residenziale.

A differenza dei bonus fiscali, il beneficiario non deve attendere anni per recuperare il beneficio, ma riceve un contributo diretto.
Fino a quando si può sfruttare? Scadenza
Non è prevista una scadenza per il conto termico. Il GSE stanzia 900 milioni annui fino ad esaurimento fondi. Di cui:
- 400 milioni per le Pubbliche Amministrazioni (di cui 20 milioni per le diagnosi energetiche);
- 500 milioni per privati con un massimo 150 milioni €/anno per le imprese.
Da quando è operativo?
Il conto termico è operativo dal 25 dicembre 2025.
Chi può accedere?
Il conto termico è rivolto a:
- Pubbliche Amministrazioni e ETS non economici
- persone fisiche / privati cittadini (e condomini). Se un ETS non è registrato al RUNTS si tratta di una persona fisica. Quindi una onlus o un ente ecclesiastico non iscritto al RUNTS, è un privato.
- le imprese private e gli ETS economici di ogni dimensione, senza limitazioni legate al fatturato o al settore specifico.
Possono aderire (Titolo IV art. 10 c.1 DM 07/08/2025) i soggetti con la disponibilità dell'edificio o unità immobiliare ove l'intervento viene realizzato:
- i proprietari dell'immobile;
- un altro soggetto che abbia la disponibilità dell'immobile in quanto titolare di altro diritto reale o personale di godimento, previa autorizzazione da parte del proprietario, come un contratto di affitto o di comodato d'uso.
Requisiti principali degli immobili
Per poter beneficiare dell'incentivo gli edifici devono essere già esistenti (non sulle nuove costruzioni, a parte per gli impianti solari termici) e dotati di un impianto termico funzionante, che verrà migliorato o sostituito attraverso l'intervento incentivato.

I principali requisiti richiesti per quanto riguarda gli immobili oggetto di intervento sono:
- edificio esistente e regolarmente accatastato al momento della richiesta dell'incentivo, comprese le pertinenze. Sono escluse le categorie catastali F;
- presenza di un impianto di climatizzazione invernale al momento dell'entrata in vigore del decreto (Titolo IV art. 10 c.2 DM 07/08/2025);
- ricadere in determinate categorie catastali:
Categorie catastali ammesse: ambito residenziale
Ricadono in ambito residenziale (Titolo I art. 1 lett.a DM 07/08/2025) le seguenti categorie:
- A/1 – abitazioni signorili;
- A/2 – Abitazioni civili;
- A/3 – Abitazioni economiche;
- A/4 – Abitazioni popolari;
- A/5 – Abitazioni ultrapopolari;
- A/6 – Abitazioni rurali;
- A/7 – Villini;
- A/11 – Abitazioni tipiche dei luoghi.
Restano quindi escluse le categorie:
- A/8 – abitazioni in ville
- A/9 – castelli, palazzi di pregio
- A/10 (uffici e studi privati) che ricade nel terziario;
Categorie catastali ammesse: ambito terziario
Ricadono in ambito terziario (Titolo I art. 1 lett. b DM 07/08/2025) gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale:
- A/10 (uffici e studi privati);
Gruppo B;
- B/1 – collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi;
- B/2 – case di cura, ospedali e poliambulatori senza fine di lucro;
- B/3 – prigioni e riformatori;
- B/4 – uffici pubblici;
- B/5 – scuole e laboratori scientifici;
- B/6 – biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie ecc.;
- B/7 – cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti;
Gruppo C ad esclusione di C/6 (stalle, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse od aperte);
- C/1 – negozi e botteghe – locali adibiti alla vendita di beni o servizi;
- C/2 – magazzini e locali di deposito – Locali usati per il deposito di merci, cantine e soffitte;
- C/3 – laboratori per arti e mestieri – Locali destinati allo svolgimento di attività artigianali o professionali;
- C/4 – fabbricati e locali per esercizi sportivi – Edifici o locali utilizzati per attività sportive;
Gruppo D ad esclusione di D/9 (edifici galleggianti);
- D/1 – opifici
- D/2 – alberghi e pensioni;
- D/3 – teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili;
- D/4 – case di cura ed ospedali;
- D/5 – istituti di credito, cambio ed assicurazione;
- D/6 – fabbricati e locali per esercizi sportivi;
- D/7 – fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
- D/8 – fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
- D/10 – fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole;
Gruppo E
- E/1 – stazioni di trasporto;
- E/3 – fabbricati esigenze pubbliche;
- E/5 – fortificazioni e loro dipendenze;
- E/7 – fabbricati per culto pubblico;
- E/8 – costruzioni nei cimiteri;
- E/9 – altri edifici a destinazione particolare.
Categorie catastali miste
Agli interventi realizzati su interi edifici, nella proprietà o disponibilità di un unico Soggetto Ammesso, caratterizzati da categorie catastali miste (residenziale e terziario) ai fini dell'ammissibilità agli interventi è attribuito l'ambito catastale prevalente per l'edificio, calcolato in millesimi.
Interventi ammessi dal Conto Termico 3.0 per privati
Il Conto Termico 3.0 copre una gamma ampia di interventi. Dalla sostituzione degli impianti di climatizzazione fino all'efficientamento dell'involucro edilizio.
Titolo II: interventi di efficienza energetica (privati solo su produttivo o terziario)
Questa categoria di interventi è tra le più richieste dai privati, poichè consente:
| Intervento | Rifer. norma | Descrizione intervento | Recupero in |
|---|---|---|---|
| Isolamento termico | Art. 5, comma 1, lett. a) - Sigla II.A | Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all'eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica | 5 anni |
| Serramenti | Art. 5, comma 1, lett. b) - Sigla II.B | Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato | 5 anni |
| Schermature solari | Art. 5, comma 1, lett. c) - Sigla II.C | Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est–Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili | 5 anni |
| Edifici nZEB | Art. 5, comma 1, lett. d) - Sigla II.D | Trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (nZEB), compresa demoricostruzione, ampliamenti max 25% | 5 anni |
| Relamping | Art. 5, comma 1, lett. e) - Sigla II.E | Sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione | 5 anni |
| BACS | Art. 5, comma 1, lett. f) - Sigla II.F | Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, inclusi sistemi di termoregolazione, contabilizzazione, trasmissione ed elaborazione dati | 5 anni |
| Colonnine di ricarica | Art. 5, comma 1, lett. g) - Sigla II.G | Installazione di infrastrutture per la ricarica privata (anche aperta al pubblico) di veicoli elettrici, se realizzata congiuntamente alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche | Come Art. 8, c.1 lett. a) |
| Fotovoltaico | Art. 5, comma 1, lett. h) - Sigla II.H | Installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo / allaccio, se realizzata congiuntamente alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche | Come Art. 8, c.1 lett. a) |

Nel caso dei privati e di accesso diretto, con valore dell'incentivo minore uguale a 15.000 €, l'erogazione avviene in un'unica rata.
Titolo III: produzione di energia termica da fonti rinnovabili
Il Conto Termico sostiene la produzione di calore rinnovabile. Rientrano in questa categoria:
| Intervento | Rif. norma | Descrizione intervento | Recupero in |
|---|---|---|---|
| Pompe di calore | Art. 8, comma 1, lett. a) | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompe di calore elettriche o a gas (aerotermiche, geotermiche o idrotermiche), anche per ACS. Obbligo di contabilizzazione del calore per impianti >200 kW | 2 anni se Pn ≤ 35 kW — 5 anni se 35 kW < Pn ≤ 2 MW |
| Sistemi ibridi | Art. 8, comma 1, lett. b) | Sostituzione di impianti esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, con obbligo di contabilizzazione del calore per impianti >200 kW | 2 anni se Pn ≤ 35 kW — 5 anni se 35 kW < Pn ≤ 2 MW |
| Biomasse | Art. 8, comma 1, lett. c) | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento di serre e fabbricati rurali, o per processi produttivi o reti di teleriscaldamento, con generatori a biomassa (anche sistemi ibridi) | 2 anni se Pn ≤ 35 kW — 5 anni se 35 kW < Pn ≤ 2 MW |
| Solare termico | Art. 8, comma 1, lett. d) | Installazione di impianti solari termici per ACS, integrazione al riscaldamento, solar cooling, processi produttivi o reti di tele riscaldamento. Obbligo di contabilizzazione per superfici >100 m² | 2 anni se S ≤ 50 m² — 5 anni se 50 m² < S ≤ 2.500 m² |
| Scaldacqua a pompa di calore | Art. 8, comma 1, lett. e) | Sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore | 2 anni |
| Tele-riscaldamento efficiente | Art. 8, comma 1, lett. f) | Allaccio a sistemi di tele riscaldamento efficienti in sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti | 5 anni |
| Micro-cogenerazione rinnovabile | Art. 8, comma 1, lett. g) | Sostituzione totale o parziale di impianti esistenti con unità di micro-cogenerazione alimentate da fonti rinnovabili | 5 anni |

Nel caso dei privati e di accesso diretto, con valore dell'incentivo minore uguale a 15.000 €, l'erogazione avviene in un'unica rata.
Percentuale e incentivo massimo erogabile
L'incentivo riconosciuto varia in funzione di diversi fattori, tra cui la:
- tipologia di intervento e le prestazioni energetiche conseguite;
- destinazione d'uso catastale;
- zona in cui avviene l'intervento;
- complessità dell'opera: gli interventi combinati godono di percentuali più alte;
- assoggettamento beneficiari agli aiuti di stato.
Incentivo massimo per interventi di efficienza energetica
| Intervento | Incentivo massimo | Note / Maggiorazioni |
|---|---|---|
| Isolamento termico | 40% | • 55% se in zona climatica E o F • 55% se realizzato con interventi art. 8, c.1 lett. a), b), c) o e) (sostituzione impianti) |
| Serramenti | 40% | • 55% se realizzato con interventi art. 8, c.1 lett. a), b), c) o e) (sostituzione impianti) |
| Schermature solari | 40% | — |
| Edifici nZEB | 65% | — |
| Relamping | 40% | — |
| BACS (Building Automation) | 40% | — |
| Colonnine di ricarica | 30% | — |
| Fotovoltaico | 20% | • 25% se conforme art. 12 DL 181/2023, c.1 lett. a) • 30% se conforme art. 12 DL 181/2023, c.1 lett. b) • 35% se conforme art. 12 DL 181/2023, c.1 lett. c) |
Sono previste maggiorazioni (sempre restando nei limiti massimi):
- se vengono utilizzati componenti prodotti nell'UE e dotati di certificazione di origine non preferenziale per tutti i componenti dell'intervento. Non basta, ad esempio, il certificato per una sola lampadina;
- per moduli fotovoltaici iscritti al registro ENEA.
Incentivo massimo per interventi sulle rinnovabili
| Intervento | Incentivo massimo |
|---|---|
| Pompe di calore | 65% |
| Sistemi ibridi | 65% |
| Biomasse | 65% |
| Solare termico | 65% |
| Scaldacqua a pompa di calore | 40% |
| Teleriscaldamento | 65% |
| Microcogenerazione | 65% |
Modalità di erogazione dell'incentivo
L'erogazione del contributo avviene:
- in un'unica soluzione per importi sotto i 15.000 €;
- in rate annuali costanti da 2 a 5 anni per incentivi di importo più elevato.
Quali spese sono ammesse all'incentivo?
Tutte le spese strettamente connesse all'intervento. Ad esempio, nel caso di installazione di una pompa di calore, oltre alla fornitura e posa in opera della stessa, sono ammesse all'incentivo anche le opere edili accessorie e le assistenze all'idraulico, i collegamenti elettrici, l'eventuale ponteggio utile all'installazione, le spese professionali, ecc.

L'IVA è compresa se essa costituisce un costo.
Per quanto riguarda i professionisti, in alcuni casi, è prevista anche la redazione della diagnosi energetica ( pompe di calore sopra i 200 kW). In questi casi è prevista la restituzione del 50% della tariffa (secondo regole applicative).
Operazioni da eseguire per accedere al Conto Termico 3.0
Di seguito i passaggi principali per ottenere il conto termico 3.0:
- in alcuni casi, è necessaria una diagnosi energetica pre-intervento (vedi nel paragrafo successivo gli interventi per cui è necessaria la diagnosi);
- realizzazione dell'intervento;
- pagamenti non antecedenti a 90 giorni rispetto alla data di presentazione della richiesta;
- in alcuni casi, certificazione APE post-intervento;
- invio della richiesta entro 90 giorni dalla fine dei lavori sul portale PortalTermico;
- verifica tecnica e amministrativa;
- erogazione dell'incentivo.
Quando è obbligatoria la diagnosi energetica?
La diagnosi energetica richiesta ai fini del Conto Termico 3.0 può essere redatta esclusivamente da soggetti qualificati, ovvero:
- Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati secondo UNI CEI 11339;
- Società di servizi energetici (ESCO) certificate secondo UNI CEI 11352.
Come accennato, secondo l'art. 15 del DM 07/08/2025, solo in alcuni casi è obbligatoria la diagnosi energetica e l'attestato APE:
| Intervento | Diagnosi energetica obbligatoria |
|---|---|
| Isolamento termico | Sì |
| Sostituzione infissi | Sì, in caso di interventi con impianti con potenza > 200 kW |
| Schermature solari | Sì, in caso di interventi con impianti con potenza > 200 kW |
| Ristrutturazione profonda in nZEB | Sì |
| Relamping a LED | No |
| Sistemi di building automation (BACS) | No |
| Impianto fotovoltaico | No |
| Stazioni di ricarica elettrica | No |
| Pompe di calore elettriche o a gas | Sì, in caso di impianti con potenza > 200 kW (P > 100 kW per Dec. Req. Min.) |
| Generatori a biomassa | Sì, in caso di impianti con potenza > 200 kW (P > 100 kW per Dec. Req. Min.) |
| Impianti solari termici | Sì, in caso di impianti con potenza > 200 kW |
| Scaldacqua a pompa di calore | Sì, in caso di impianti di riscaldamento > 200 kW |
| Sistemi ibridi | Sì, in caso di impianti con potenza > 200 kW (P > 100 kW per Dec. Req. Min.) |
| Allaccio a teleriscaldamento efficiente | Sì, in caso di impianti con potenza > 200 kW (P > 100 kW per Dec. Req. Min.) |
| Microcogenerazione da fonti rinnovabili | Sì, in caso di impianti con potenza > 200 kW (P > 100 kW per Dec. Req. Min.) |
Qual è la procedura su PortalTermico?
Secondo l'art. 14, l'accesso agli incentivi avviene solo tramite accesso diretto;
Dopo aver effettuato l'intervento ed aver pagato le fatture, per presentare istanza di incentivo occorre:
- individuare il Soggetto Responsabile, Ammesso ed eventuali Soggetti Delegati;
- registrarsi e gestire il proprio account nell'Area Clienti GSE;
- sottoscrivere il PortalTermico nella sezione "Richiesta servizi" dell'Area Clienti GSE;
- inserire i dati dei Soggetti coinvolti nell'istanza;
- inserire i dati dell'edificio (ubicazione, dati catastali, destinazione d'uso ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i. ecc.);
- selezionare gli interventi da incentivare e inserire i dati tecnici relativi. Ad esempio, per le pompe di calore: potenza termica utile; COP/GUE; marca, modello, numero matricola; emissione e regolazione (tipologia emissione, temperatura media del fluido termovettore, tipologia regolazione). Inoltre andrà allegato:
- asseverazione del tecnico abilitato;
- certificazione del produttore degli elementi impiegati che attestino il rispetto dei requisiti del DM 07/08/2025 (non necessaria se il generatore è inserito nel Catalogo degli apparecchi pre-qualificati);
- relazione tecnica illustrativa con schemi funzionali d'impianto (se ≥ a 100 kW);
- documentazione fotografica (come indicato nelle Regole Applicative)
In questa interfaccia andranno inserite anche le informazioni relative all'impianto di riscaldamento preesistente;
7. inserire dati amministrativi, fiscali e informazioni per la corrispondenza;
8. allegare la documentazione richiesta. Ad esempio:
- delega del Soggetto Responsabile al Soggetto Delegato (se necessario);
- fatture e bonifici che dimostrino i pagamenti effettuati;
9. generare e inviare la richiesta.
Per la verifica del rispetto dei costi massimi ammissibili, è obbligatorio caricare sul portale il computo metrico estimativo?
No, il caricamento del computo metrico estimativo (CME) non è obbligatorio. Il portale CT 3.0 effettua in forma automatica una verifica di rispondenza ai requisiti minimi e di congruità dei costi dell'intervento. Il calcolo dell'incentivo è basato sul costo specifico sostenuto rispetto al costo massimo ammissibile.
A tal fine, il Soggetto Responsabile è tenuto a caricare la documentazione attestante le spese effettuate (fatture e ricevute dei bonifici).
Si ricorda, inoltre, che per le richieste da trasmettere in modalità prenotazione, i prezziari regionali possono costituire un riferimento utile al fine della identificazione delle spese ammissibili da preventivare per la realizzazione degli interventi.
Chi effettua la richiesta di incentivo?
Tutti i soggetti ammessi possono fare richiesta di incentivo al GSE direttamente o delegando un tecnico (soggetto delegato). Ove gli interventi siano stati realizzati nel quadro di un contratto di prestazione energetica (EPC), sarà la ESCO titolare del Contratto a richiedere l'incentivo.
Come pagare?
Per poter ottenere l'incentivo, è necessario dimostrare che si stanno sostenendo i costi in prima persona e che il pagamento sia eseguito in maniera tracciabile.
Quindi è importante che colui che richiede l'incentivo (soggetto responsabile) sia il titolare del conto corrente da cui parte il bonifico.
Cosa deve contenere il bonifico?
Occorre un bonifico "ordinario", inviato esclusivamente dal Soggetto Responsabile, anche da un conto corrente cointestato, e la causale deve contenere:
- regole applicative GSE (es. Conto Termico "DM 07 08 2025);
- estremi fattura da pagare;
- codice fiscale del Soggetto Responsabile;
- partita IVA del rivenditore/installatore.
La ricevuta di bonifico da allegare deve essere una ricevuta di pagamento eseguito e non una disposizione di pagamento. Occorre garantire il buon esito del bonifico.

Cosa deve contenere la fattura?
Colui che richiede l'incentivo deve essere l'intestatario delle fatture.
Nelle fatture bisogna far riferimento al "DM 07 08 2025", anche nelle note.
Qualora il Soggetto Responsabile beneficiasse di un finanziamento, dovrà allegare il contratto stipulato tra le parti.
Per l'acquisto dei materiali come privato occorre un bonifico, basta uno scontrino?
È obbligatorio presentare fattura e ricevuta del bonifico bancario o postale. Il bonifico deve essere ordinario (non per detrazioni fiscali) e riportare la dicitura del DM 7 agosto 2025. In fattura deve essere riportato il riferimento all'intervento oggetto della richiesta.
Quando pagare?
I pagamenti, inoltre, non possono essere datati più indietro di 90 giorni dalla data di presentazione dell'incentivo.
Come avviene la liquidazione dell'incentivo?
A seguito dell'attivazione del contratto, si avvia la procedura per l'erogazione degli incentivi, tramite bonifico bancario, all'IBAN comunicato in fase di presentazione dell'istanza.
L'erogazione dell'incentivo sarà avviata entro i 30 giorni successivi al bimestre in cui ricade la sottoscrizione della scheda-contratto.
In quanti anni / rate avviene la restituzione?
Secondo l'art. 1 c.3 DM 07/08/2025, per importi superiori saranno erogati in rate annuali, a seconda della durata prevista del periodo di incentivazione:
- due rate annuali in caso di durata biennale;
- cinque rate annuali in caso di durata quinquennale.
| Intervento | Durata |
|---|---|
| Isolamento termico | 5 anni |
| Serramenti | 5 anni |
| Schermature solari | 5 anni |
| Edifici nZEB | 5 anni |
| Relamping | 5 anni |
| BACS | 5 anni |
| Colonnine di ricarica | Come intervento abbinato Art. 8, c.1 lett. a) |
| Fotovoltaico | Come intervento abbinato Art. 8, c.1 lett. a) |
| Intervento | Durata |
|---|---|
| Pompe di calore | 2 anni se Pn ≤ 35 kW — 5 anni se 35 kW < Pn ≤ 2 MW |
| Sistemi ibridi | 2 anni se Pn ≤ 35 kW — 5 anni se 35 kW < Pn ≤ 2 MW |
| Biomasse | 2 anni se Pn ≤ 35 kW — 5 anni se 35 kW < Pn ≤ 2 MW |
| Solare termico | 2 anni se S ≤ 50 m² — 5 anni se 50 m² < S ≤ 2.500 m² |
| Scaldacqua a pompa di calore | 2 anni |
| Teleriscaldamento efficiente | 5 anni |
| Micro-cogenerazione rinnovabile | 5 anni |
In caso di multi-intervento, i pagamenti sono uniformati alla durata massima prevista dagli interventi che lo costituiscono.
Per importi fino a 15.000 € e soggetti privati che accedono all'incentivo tramite una ESCO è prevista l'erogazione dell'incentivo in un'unica rata.
Inoltre, il Soggetto Responsabile deve possedere un conto corrente personale ove farsi accreditare l'incentivo.
Calcolo parcella del professionista per il conto termico
Per determinare la parcella del professionista consiglio di sfruttare il DM 2016 e s.m.i.
Cumulabilità con altri incentivi
Secondo l'art. 17 del DM 07/08/2025, il CT non è cumulabile con altri incentivi di natura statale (fondi gestiti direttamente dallo stato centrale), ad eccezione dei fondi di rotazione, di garanzia e i contributi in conto interesse.
Con riferimento alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche rinnovabili, gli incentivi del presente decreto sono cumulabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414.
A chi rivolgersi?
È possibile richiedere direttamente l'incentivo tramite:
- un professionista: ingegnere, architetto, geometra o uno studio tecnico (chiedici pure un preventivo);
- una ESCO, una società che opera l'analisi energetica di impianti ed edifici.
FAQ Domande frequenti
Ci sono costi di istruttoria?
Gli importi dell'incentivo vengono erogati al netto del corrispettivo per la copertura dei costi di istruttoria, specificati nel contratto, indicativamente pari all'1% del valore del contributo totale riconosciuto, fino a un massimo di 150 euro di imponibile.
È obbligatoria la manutenzione dell'impianto?
Ricordati che per 5 anni sarai responsabile della manutenzione dell'impianto incentivato, pena il dovere restituire il contributo ricevuto.
Conviene l'Ecobonus o il conto termico?
Attualmente, le detrazioni fiscali Ecobonus, alternative al conto termico, sono l'incentivo più diffuso. A mio parere, in quanto il Conto Termico richiede una procedura più complessa.
Tuttavia, il conto termico prevede tempi di recupero dell'incentivo più brevi (2 o 5 anni rispetto ai 10 anni dell'Ecobonus) e la possibilità di cedere l'incentivo alle ESCO.
Inoltre, il conto termico è una sorta di fondo perduto, mentre l'ecobonus è una detrazione dalle tasse. In caso di contribuenti in regime forfettario è un'ottima soluzione.
Come dimostrare la presenza di un impianto di riscaldamento esistente?
Per ottenere l'incentivo (Titolo II e del Titolo III) occorre dimostrare la presenza di un impianto di riscaldamento esistente e funzionante alla data di entrata in vigore del Decreto (25 dicembre 2025).
Un edificio privo di impianto di riscaldamento, oppure dotato di impianto non funzionante, non soddisfa i requisiti di ammissibilità.
Quindi, occorre conservare una copia del libretto d'impianto.
La norma stabilisce che l'edificio debba essere dotato di impianto di climatizzazione invernale esistente e funzionante, ma non richiede esplicitamente la registrazione del vecchio generatore al catasto.
Per gli interventi che prevedono la sostituzione dell'impianto, l'impianto installato nella configurazione post operam deve essere registrato presso il catasto regionale degli impianti, ove presente.
Posso intervenire sulle opere incentivate anni dopo?
No, gli interventi incentivati devono mantenere i requisiti che hanno consentito l'accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei cinque anni successivi al periodo di erogazione degli incentivi, decorrenti dalla data di corresponsione dell'ultima rata. Altrimenti avviene il recupero delle somme già erogate.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.
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Conto Termico 3.0 Imprese / Società ETS economici: guida
Conto termico 3.0 per imprese / società e ETS economici: cos'è, potenziali beneficiari, interventi agevolabili, modalità di pagamento, massimali, percentuale riconosciuta, procedura e scadenza.

Possono aderire al Conto Termico CT 3.0 ( DM 07/08/2025 ) anche:
- le aziende e imprese (titolari di reddito d'impresa o agrario)
- gli ETS economici iscritti al RUNTS.
Cos’è il Conto Termico 3.0 per privati e imprese?
Il Conto Termico 3.0 è un meccanismo di incentivazione statale.
A fronte di interventi:
- di efficientamento energetico
- e produzione da fonti rinnovabili,
lo Stato restituisce una percentuale della spesa in funzione della tipologia di opera e di altri parametri. A differenza dei bonus fiscali, il beneficiario non deve attendere anni per recuperare il beneficio, ma riceve un contributo diretto.
L'incentivo sostiene economicamente interventi mirati a:
- Titolo II : interventi di piccole dimensioni finalizzati all'incremento dell' efficienza energetica degli edifici esistenti (o unità immobiliari);
- Titolo III : interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza su edifici esistenti (o unità immobiliari).
Gli interventi previsti dal Titolo II sono incentivabili esclusivamente se realizzati da imprese ed ETS economici su edifici destinati ad uso produttivo o terziario .
Mentre, gli interventi previsti dal Titolo III sono incentivabili da imprese ed ETS economici su edifici destinati ad uso produttivo o terziario e anche su edifici ad uso residenziale .

Cosa si intende per Impresa?
Per Impresa si intende qualsiasi entità che esercita un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro.
In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica.
Rientrano nelle imprese anche le aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale. Tra le imprese sono incluse anche quelle costituite in forma aggregata, quali a titolo non esaustivo associazioni temporanee di impresa, i raggruppamenti di imprese, le società di scopo e i consorzi.
ETS economici
Gli ETS economici sono assimilati alla Pubblica Amministrazione in relazione alle disposizioni che disciplinano le
- modalità di accesso agli incentivi: prenotazione solo per titolo III impiantistica ;
- modalità di erogazione degli incentivi (100% diagnosi energetica).
Il resto è assimilato alle imprese in quanto gli ETS di carattere economico sono tenuti al rispetto delle previsioni di cui al Titolo V (imprese) recante le disposizioni specifiche per le imprese. Quindi:
- è necessaria a richiesta preliminare di accesso;
- interventi di cui al titolo II solo in ambito terziario;
Nella richiesta di accesso agli incentivi (da redigere secondo il modello 1 e 2), l’ETS deve dichiarare di ricadere nel cluster di “ETS non economico” o di “ETS economico”.
Il GSE si riserva, durante l’istruttoria per l’accesso agli incentivi e/o nel corso di verifiche e controlli, di accertare la natura dell’ETS e l’eventuale carattere economico o meno dell’attività svolta, potendo richiedere ogni documentazione idonea a dimostrare l'inclusione dell’ente nel RUNTS e il carattere dell'attività svolta.
Requisiti principali degli immobili
Per poter beneficiare dell’incentivo gli edifici devono essere già esistenti (non sulle nuove costruzioni, a parte per gli impianti solari termici) e dotati di un impianto termico funzionante, che verrà migliorato o sostituito attraverso l’intervento incentivato.

I principali requisiti richiesti per quanto riguarda gli immobili oggetto di intervento sono:
- edificio esistente e regolarmente accatastato al momento della richiesta dell'incentivo, comprese le pertinenze. Sono escluse le categorie catastali F;
- presenza di un impianto di climatizzazione invernale al momento dell'entrate in vigore del decreto (Titolo IV art. 10 c.2 DM 07/08/2025);
- ricadere in determinate categorie catastali:
Categorie catastali ammesse: ambito residenziale
Ricadono in ambito residenziale (Titolo I art. 1 lett.a DM 07/08/2025) le seguenti categorie:
- A/1 – abitazioni signorili;
- A/2 – Abitazioni civili;
- A/3 – Abitazioni economiche;
- A/4 – Abitazioni popolari;
- A/5 – Abitazioni ultrapopolari;
- A/6 – Abitazioni rurali;
- A/7 – Villini;
- A/11 – Abitazioni tipiche dei luoghi.
Restano quindi escluse le categorie
- A/8 – abitazioni in ville
- A/9 – castelli, palazzi di pregio
- A/10 (uffici e studi privati) che ricade nel terziario;
Categorie catastali ammesse: ambito terziario
Ricadono in ambito terziario (Titolo I art. 1 lett. b DM 07/08/2025) gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale:
- A/10 (uffici e studi privati);
Gruppo B;
- B/1 – collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi;
- B/2 – case di cura, ospedali e poliambulatori senza fine di lucro;
- B/3 – prigioni e riformatori;
- B/4 – uffici pubblici;
- B/5 – scuole e laboratori scientifici;
- B/6 – biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie ecc.;
- B/7 – cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti;
Gruppo C ad esclusione di C/6 (stalle, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse od aperte);
- C/1 – negozi e botteghe – locali adibiti alla vendita di beni o servizi;
- C/2 – magazzini e locali di deposito – Locali usati per il deposito di merci, cantine e soffitte;
- C/3 – laboratori per arti e mestieri – Locali destinati allo svolgimento di attività artigianali o professionali;
- C/4 – fabbricati e locali per esercizi sportivi – Edifici o locali utilizzati per attività sportive;
Gruppo D ad esclusione di D/9 (edifici galleggianti);
- D/1 – opifici
- D/2 – alberghi e pensioni;
- D/3 – teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili;
- D/4 – case di cura ed ospedali;
- D/5 – istituti di credito, cambio ed assicurazione;
- D/6 – fabbricati e locali per esercizi sportivi;
- D/7 – fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
- D/8 – fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
- D/10 – fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole;
Gruppo E
- E/1 – stazioni di trasporto;
- E/3 – fabbricati esigenze pubbliche;
- E/5 – fortificazioni e loro dipendenze;
- E/7 – fabbricati per culto pubblico;
- E/8 – costruzioni nei cimiteri;
- E/9 – altri edifici a destinazione particolare.
Interventi ammessi dal Conto Termico 3.0 per imprese e ETS economici
Il Conto Termico 3.0 copre una gamma ampia di interventi, pensati per rispondere alle diverse esigenze del mondo aziendale. Dalla sostituzione degli impianti di climatizzazione fino all’efficientamento dell’involucro edilizio.
Titolo II: interventi di efficienza energetica (solo su produttivo o terziario)
Questa categoria di interventi è tra le più richieste dalle aziende, poichè consente:
| Intervento | Rifer. norma | Descrizione intervento | Recupero in |
|---|---|---|---|
| Isolamento termico | Art. 5, comma 1, lett. a) - Sigla II.A | Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica | 5 anni |
| Serramenti | Art. 5, comma 1, lett. b) - Sigla II.B | Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato | 5 anni |
| Schermature solari | Art. 5, comma 1, lett. c) - Sigla II.C | Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est–Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili | 5 anni |
| Edifici nZEB | Art. 5, comma 1, lett. d) - Sigla II.D | Trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (nZEB), compresa demoricostruzione, ampliamenti max 25% | 5 anni |
| Relamping | Art. 5, comma 1, lett. e) - Sigla II.E | Sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione | 5 anni |
| BACS | Art. 5, comma 1, lett. f) - Sigla II.F | Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, inclusi sistemi di termoregolazione, contabilizzazione, trasmissione ed elaborazione dati | 5 anni |
| Colonnine di ricarica | Art. 5, comma 1, lett. g) - Sigla II.G | Installazione di infrastrutture per la ricarica privata (anche aperta al pubblico) di veicoli elettrici, se realizzata congiuntamente alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche | Come Art. 8, c.1 lett. a) |
| Fotovoltaico | Art. 5, comma 1, lett. h) - Sigla II.H | Installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo / allaccio, se realizzata congiuntamente alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche | Come Art. 8, c.1 lett. a) |

Nel caso dei privati e di accesso diretto, con valore dell'incentivo minore uguale a 15.000 €, l'erogazione avviene in un'unica rata.
Titolo III: produzione di energia termica da fonti rinnovabili
Il Conto Termico sostiene la produzione di calore rinnovabile, particolarmente vantaggiosa per aziende con elevati fabbisogni di acqua calda o calore di processo. Rientrano in questa categoria:
| Intervento | Rif. norma | Descrizione intervento | Recupero in |
|---|---|---|---|
| Pompe di calore | Art. 8, comma 1, lett. a) | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompe di calore elettriche o a gas (aerotermiche, geotermiche o idrotermiche), anche per ACS. Obbligo di contabilizzazione del calore per impianti >200 kW | 2 anni se Pn ≤ 35 kW5 anni se 35 kW < Pn ≤ 2 MW |
| Sistemi ibridi | Art. 8, comma 1, lett. b) | Sostituzione di impianti esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, con obbligo di contabilizzazione del calore per impianti >200 kW | 2 anni se Pn ≤ 35 kW5 anni se 35 kW < Pn ≤ 2 MW |
| Biomasse | Art. 8, comma 1, lett. c) | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento di serre e fabbricati rurali, o per processi produttivi o reti di teleriscaldamento, con generatori a biomassa (anche sistemi ibridi) | 2 anni se Pn ≤ 35 kW5 anni se 35 kW < Pn ≤ 2 MW |
| Solare termico | Art. 8, comma 1, lett. d) | Installazione di impianti solari termici per ACS, integrazione al riscaldamento, solar cooling, processi produttivi o reti di tele riscaldamento. Obbligo di contabilizzazione per superfici >100 m² | 2 anni se S ≤ 50 m²5 anni se 50 m² < S ≤ 2.500 m² |
| Scaldacqua a pompa di calore | Art. 8, comma 1, lett. e) | Sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore | 2 anni |
|
Tele - riscaldamento efficiente |
Art. 8, comma 1, lett. f) | Allaccio a sistemi di tele riscaldamento efficienti in sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti | 5 anni |
| Micro - cogenerazione rinnovabile | Art. 8, comma 1, lett. g) | Sostituzione totale o parziale di impianti esistenti con unità di micro - cogenerazione alimentate da fonti rinnovabili | 5 anni |

Nel caso di accesso diretto, con valore dell'incentivo minore uguale a 15.000 €, l'erogazione avviene in un'unica rata.
Percentuale e incentivo massimo erogabile
L’incentivo riconosciuto alle imprese varia in funzione di diversi fattori, tra cui la:
- tipologia di intervento e le prestazioni energetiche conseguite;
- destinazione d'uso catastale;
- zona in cui avviene l'intervento;
- complessità dell'opera: gli interventi combinati godono di percentuali più alte;
- assoggettamento beneficiari agli aiuti di stato.
Incentivo massimo per interventi di efficienza energetica
| Intervento | Incentivo massimo | Note / Maggiorazioni |
|---|---|---|
| Isolamento termico | 40% |
• 55% se in zona climatica E o F • 55% se realizzato con interventi art. 8, c.1 lett. a), b), c) o e) (sostituzione impianti) |
| Serramenti | 40% | • 55% se realizzato con interventi art. 8, c.1 lett. a), b), c) o e) (sostituzione impianti) |
| Schermature solari | 40% | — |
| Edifici nZEB | 65% | — |
| Relamping | 40% | — |
| BACS (Building Automation) | 40% | — |
| Colonnine di ricarica | 30% | — |
| Fotovoltaico | 20% |
• 25% se conforme art. 12 DL 181/2023, c.1 lett. a) • 30% se conforme art. 12 DL 181/2023, c.1 lett. b) • 35% se conforme art. 12 DL 181/2023, c.1 lett. c) |
Sono previste maggiorazioni (sempre restando nei limiti massimi):
- se vengono utilizzati componenti prodotti nell'UE e dotati di certificazione di origine non preferenziale per tutti i componenti dell'intervento. Non basta, ad esempio, il certificato per una sola lampadina;
- per moduli fotovoltaici iscritti al registro ENEA.
Incentivo massimo per interventi sulle rinnovabili
| Intervento | Incentivo massimo |
|---|---|
| Pompe di calore | 65% |
| Sistemi ibridi | 65% |
| Biomasse | 65% |
| Solare termico | 65% |
| Scaldacqua a pompa di calore | 40% |
| Teleriscaldamento | 65% |
| Microcogenerazione | 65% |
Modalità di erogazione dell’incentivo
L’erogazione del contributo avviene:
- in un’unica soluzione per importi sotto i 15.000 €;
- in rate annuali costanti da 2 a 5 anni per incentivi di importo più elevato.
Come pagare?
Per poter ottenere l’incentivo, è necessario dimostrare che si stanno sostenendo i costi in prima persona e che il pagamento sia eseguito in maniera tracciabile .
Quindi è importante che colui che richiede l’incentivo (soggetto responsabile) sia il titolare del conto corrente da cui parte il bonifico.
Cosa deve contenere il bonifico?
Occorre un bonifico “ordinario” , inviato esclusivamente dal Soggetto Responsabile, anche da un conto corrente cointestato, e la causale deve contenere:
- regole applicative GSE (es. Conto Termico “DM 07 08 2025);
- estremi fattura da pagare;
- codice fiscale del Soggetto Responsabile;
- partita IVA del rivenditore/installatore.
La ricevuta di bonifico da allegare deve essere una ricevuta di pagamento eseguito e non una disposizione di pagamento. Occorre garantire il buon esito del bonifico.

Cosa deve contenere la fattura?
Colui che richiede l’incentivo deve essere l' intestatario delle fatture.
Nelle fatture bisogna far riferimento al “DM 07 08 2025”, anche nelle note.
Qualora il Soggetto Responsabile beneficiasse di un finanziamento, dovrà allegare il contratto stipulato tra le parti.
A chi rivolgersi?
E' possibile richiedere direttamente l'incentivo tramite:
- un professionista: ingegnere, architetto, geometra o uno studio tecnico (chiedici pure un preventivo);
- una ESCO, una società che opera l'analisi energetica di impianti ed edifici.
Richiesta preliminare di accesso per le Imprese
Per gli interventi realizzati dalle società o dagli ETS economici occorre eseguire una richiesta preliminare di accesso.
Secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 3 Titolo V del DM, le imprese sono tenute a trasmettere, prima dell’avvio dei lavori, una richiesta preliminare di accesso agli incentivi comprensiva di almeno le seguenti informazioni:
- nome e dimensioni dell’impresa
- descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine
- ubicazione del progetto
- elenco dei costi del progetto
- tipologia dell’aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.
Sino all’entrata in esercizio del nuovo Portaltermico all’indirizzo preliminare impreseCT è possibile presentare la richiesta preliminare di accesso tramite
Da cosa dipende la percentuale di spesa incentivata?
Secondo quanto previsto dall’art. 27 del DM, le imprese sono soggetti alle disposizioni del Titolo V che detta le percentuali di intensita degli incentivi spettanti determinate sulla base di:
- Tipologia di interventi (Titolo II e Titolo III);
- Dimensione dell’impresa: Piccola, media, Grande;
- Aiuti di Stato;
- Specifiche premialità per zone assistite.
Miglioramento delle prestazioni energetiche
Alle Imprese è consentita l’eleggibilità agli interventi di riqualificazione energetica di cui al Titolo II, esclusivamente nel caso in cui si consegua una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all’investimento e del 20% in caso di interventi combinati.



FAQ Domande frequenti
L'APE ante e post operam è obbligatorio per gli interventi effettuati dalle imprese su edifici terziari?
Sì. L'APE ante e post operam è obbligatorio per gli interventi del Titolo II (efficienza energetica) realizzati da imprese ed ETS economici su edifici in ambito terziario, al fine di verificare la riduzione della domanda di energia primaria.
Si ricorda, inoltre, che l'APE post operam è obbligatorio per interventi del Titolo III realizzati su interi edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale maggiore o uguale a 200 kWt.
Per le imprese, come si applicano i massimali in caso di multi-intervento?
Per le imprese, i massimali di incentivo sono disciplinati dal Titolo V del Decreto e dipendono dalla dimensione dell'impresa, dalla tipologia di intervento e dalle eventuali premialità applicabili.
In particolare:
- -per gli interventi del Titolo III (sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale), l'intensità massima di aiuto è pari al 45% dei costi ammissibili, incrementabile del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese;
- per gli interventi di efficienza energetica del Titolo II, l'intensità massima non supera il 25% dei costi ammissibili, che sale al 30% in caso di multi-intervento; tale percentuale può essere ulteriormente incrementata, fino a un massimo del 65%, in funzione della dimensione dell'impresa e delle premialità previste (ad esempio per interventi in zone assistite e/o per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio). Per le grandi imprese, l'intensità massima è del 60% dei costi ammissibili.
Per imprese ed ETS economici per interventi del Titolo II: obbligo di trasmissione della visura catastale per interventi su edifici in ambito terziario
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.
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