Conto termico 3.0 per PA e terzo settore ETS: guida 2026

Conto termico 3.0 per pubblica amministrazione e terzo settore ETS: cos'è, potenziali beneficiari, interventi agevolabili, modalità di pagamento, massimali, percentuale riconosciuta, procedura e scadenza.

conto termico pubbliche amministrazioni

 

Tramite il Conto Termico CT 3.0 si ottengono degli incentivi per interventi volti:

    1. all'incremento dell'efficienza energetica;
    2. alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili di edifici o singole unita immobiliari.

Questo meccanismo è stato introdotto nell’ordinamento italiano tramite il D.M. 28/12/2012 (conto termico) e profondamente rivisto con il D.M. 16/2/2016 (conto termico 2.0) e il DM 07/08/2025 (conto termico 3.0) in vigore dal 25 dicembre 2025.

Oggi approfondiremo l'accesso al conto termico da parte di Pubbliche amministrazioni PA Enti del Terzo Settore (“ETS”),

 

Tra i beneficiari del conto termico: PA e ETS

Oltre ai privati, il Conto Termico 3.0 è pensato anche per

      • Pubbliche amministrazioni PA;
      • gli Enti del Terzo Settore (“ETS”) che sono assimilati alle Pubbliche Amministrazioni ai fini dell’accesso agli incentivi del Conto Termico per gli interventi previsti al Titolo II o Titolo III a seconda del carattere commerciale o meno dell’attività da loro svolta. In particolare:
        • se non svolgono attività economica, possono richiedere incentivi per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti sia dal Titolo II sia dal Titolo III;
        • se svolgono attività economica, possono richiedere incentivi per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti dal Titolo III.

Chi sono considerati enti del terzo settore?

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera n) del DM 07/08/2025, sono definiti “Enti del Terzo Settore” gli enti di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che sono inclusi, ai sensi dell’articolo 11 del citato decreto Legislativo, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito, “RUNTS”), ricomprendenti:

      • le organizzazioni di volontariato OdV;
      • le associazioni di promozione sociale APS;
      • gli enti filantropici;
      • le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
      • le reti associative;
      • le società di mutuo soccorso SMS;
      • le associazioni, riconosciute o non riconosciute;
      • le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per la natura dell’attività svolta dall’ETS fa fede l’identificazione della stessa nell’ambito della registrazione al RUNTS.

ETS non economici

Gli ETS non economici sono assimilati alla Pubblica Amministrazione in tutto, quindi in relazione alle disposizioni che disciplinano il perimetro:

        • contributo anticipato Diagnosi energetica e APE(100%)
        • interventi incentivabili (titolo II e titolo III), medesimi massimali, costi ammissibile, percentuale intensità incentivo etc.;
        • le modalità di accesso agli incentivi (prenotazione e accesso diretto),
        • le modalità di erogazione degli incentivi,
        • l’intensità incentivo: possibilità di accedere all'incentivo fino al 65% e al 100% nei casi specifici (utilizzatore edificio di proprietà di un comune sotto 15.000 abitanti /scuola / ospedale) 
        • e la cumulabilità degli incentivi (incentivi conto capitale, di natura statale e non statale).

L'assimilazione con il PPE è esclusa.

ETS economici

Gli ETS economici sono assimilati alla Pubblica Amministrazione in relazione alle disposizioni che disciplinano le

        • modalità di accesso agli incentivi: prenotazione solo per titolo III impiantistica;
        • modalità di erogazione degli incentivi (100% diagnosi energetica).

Il resto è assimilato alle imprese in quanto gli ETS di carattere economico sono tenuti al rispetto delle previsioni di cui al Titolo V (imprese) recante le disposizioni specifiche per le imprese. Quindi:

        • è necessaria a richiesta preliminare di accesso;
        • interventi di cui al titolo II solo in ambito terziario;

Nella richiesta di accesso agli incentivi (da redigere secondo il modello 1 e 2), l’ETS deve dichiarare di ricadere nel cluster di “ETS non economico” o di “ETS economico”.

Il GSE si riserva, durante l’istruttoria per l’accesso agli incentivi e/o nel corso di verifiche e controlli, di accertare la natura dell’ETS e l’eventuale carattere economico o meno dell’attività svolta, potendo richiedere ogni documentazione idonea a dimostrare l'inclusione dell’ente nel RUNTS e il carattere dell'attività svolta.

Requisiti principali degli immobili

requisiti immobile conto termico

Per poter beneficiare dell’incentivo gli edifici devono essere:

      • esistenti e regolarmente accatastati al momento della richiesta dell'incentivo, comprese le pertinenze;
      • dotati di un impianto di climatizzazione invernale al momento dell'entrate in vigore del decreto (Titolo IV art. 10 c.2 DM 07/08/2025);
      • ricadere in determinate categorie catastali:

Categorie catastali ammesse: ambito residenziale

Ricadono in ambito residenziale (Titolo I art. 1 lett.a DM 07/08/2025) le seguenti categorie:

      • A/1 – abitazioni signorili;
      • A/2 – Abitazioni civili;
      • A/3 – Abitazioni economiche;
      • A/4 – Abitazioni popolari;
      • A/5 – Abitazioni ultrapopolari;
      • A/6 – Abitazioni rurali;
      • A/7 – Villini;
      • A/11 – Abitazioni tipiche dei luoghi.

Restano quindi escluse le categorie

      • A/8 – abitazioni in ville
      • A/9 – castelli, palazzi di pregio
      • A/10 (uffici e studi privati) che ricade nel terziario;

Categorie catastali ammesse: ambito terziario

Ricadono in ambito terziario (Titolo I art. 1 lett. b DM 07/08/2025) gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale:

      • A/10 (uffici e studi privati);

Gruppo B;

      • B/1 – collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi;
      • B/2 – case di cura, ospedali e poliambulatori senza fine di lucro;
      • B/3 – prigioni e riformatori;
      • B/4 – uffici pubblici;
      • B/5 – scuole e laboratori scientifici;
      • B/6 – biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie ecc.;
      • B/7 – cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti;

Gruppo C ad esclusione di C/6 (stalle, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse od aperte);

      • C/1 – negozi e botteghe – locali adibiti alla vendita di beni o servizi;
      • C/2 – magazzini e locali di deposito – Locali usati per il deposito di merci, cantine e soffitte;
      • C/3 – laboratori per arti e mestieri – Locali destinati allo svolgimento di attività artigianali o professionali;
      • C/4 – fabbricati e locali per esercizi sportivi – Edifici o locali utilizzati per attività sportive;

Gruppo D ad esclusione di D/9 (edifici galleggianti);

      • D/1 – opifici
      • D/2 – alberghi e pensioni;
      • D/3 – teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili;
      • D/4 – case di cura ed ospedali;
      • D/5 – istituti di credito, cambio ed assicurazione;
      • D/6 – fabbricati e locali per esercizi sportivi;
      • D/7 – fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
      • D/8 – fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
      • D/10 – fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole;

Gruppo E

      • E/1 – stazioni di trasporto;
      • E/3 – fabbricati esigenze pubbliche;
      • E/5 – fortificazioni e loro dipendenze;
      • E/7 – fabbricati per culto pubblico;
      • E/8 – costruzioni nei cimiteri;
      • E/9 – altri edifici a destinazione particolare.

Interventi ammessi dal Conto Termico 3.0 per PA e ETS

L’art. 4, comma 2, del Decreto assimila alle Amministrazioni Pubbliche solo gli enti del terzo settore che non svolgono attività di carattere economico quando realizzano gli interventi di cui al Titolo II.

Titolo II: interventi di efficienza energetica per PA, ETS non economici, ETS economici solo in ambito terziario

Tab - Conto termico: interventi di efficienza energetica per PA e ETS non economici
Intervento Rifer. norma Descrizione intervento Durata
Isolamento termico Art. 5, comma 1, lett. a) - Sigla II.A Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica 5 anni
Serramenti Art. 5, comma 1, lett. b) - Sigla II.B Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato 5 anni
Schermature solari Art. 5, comma 1, lett. c) Sigla II.C Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est–Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili 5 anni
Edifici nZEB Art. 5, comma 1, lett. d)Sigla II.D Trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (nZEB), compresa demoricostruzione, ampliamenti max 25% 5 anni
Relamping Art. 5, comma 1, lett. e) Sigla II.E Sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione 5 anni
BACS Art. 5, comma 1, lett. f) Sigla II.F Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, inclusi sistemi di termoregolazione, contabilizzazione, trasmissione ed elaborazione dati 5 anni
Colonnine di ricarica Art. 5, comma 1, lett. g) Sigla II.G Installazione di infrastrutture per la ricarica privata (anche aperta al pubblico) di veicoli elettrici, se realizzata congiuntamente alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche Come Art. 8, c.1 lett. a)
Fotovoltaico Art. 5, comma 1, lett. h) Sigla II.H Installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo / allaccio, se realizzata congiuntamente alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche Come Art. 8, c.1 lett. a)

 

Conto termico interventi di efficienza energetica PA  e ETS

Titolo III: produzione di energia termica da fonti rinnovabili per PA e per qualsiasi ETS

Mentre, l’art. 7, comma 2, del Decreto assimila alle Amministrazioni Pubbliche tutti gli enti del terzo settore quando realizzano gli interventi di cui al Titolo III. Rientrano in questa categoria:

Tab: Conto termico - interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili
Intervento Rif. norma Descrizione intervento Durata
Pompe di calore Art. 8, comma 1, lett. a) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompe di calore elettriche o a gas (aerotermiche, geotermiche o idrotermiche), anche per ACS. Obbligo di contabilizzazione del calore per impianti >200 kW 2 anni se Pn ≤ 35 kW5 anni se 35 kW < Pn ≤ 2 MW
Sistemi ibridi Art. 8, comma 1, lett. b) Sostituzione di impianti esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, con obbligo di contabilizzazione del calore per impianti >200 kW 2 anni se Pn ≤ 35 kW5 anni se 35 kW < Pn ≤ 2 MW
Biomasse Art. 8, comma 1, lett. c) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento di serre e fabbricati rurali, o per processi produttivi o reti di teleriscaldamento, con generatori a biomassa (anche sistemi ibridi) 2 anni se Pn ≤ 35 kW5 anni se 35 kW < Pn ≤ 2 MW
Solare termico Art. 8, comma 1, lett. d) Installazione di impianti solari termici per ACS, integrazione al riscaldamento, solar cooling, processi produttivi o reti di tele riscaldamento. Obbligo di contabilizzazione per superfici >100 m² 2 anni se S ≤ 50 m²5 anni se 50 m² < S ≤ 2.500 m²
Scaldacqua a pompa di calore Art. 8, comma 1, lett. e) Sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore 2 anni

Tele - riscaldamento efficiente

Art. 8, comma 1, lett. f) Allaccio a sistemi di tele riscaldamento efficienti in sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti 5 anni
Micro - cogenerazione rinnovabile Art. 8, comma 1, lett. g) Sostituzione totale o parziale di impianti esistenti con unità di micro - cogenerazione alimentate da fonti rinnovabili 5 anni


Conto termico interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili

Percentuale e incentivo massimo erogabile

L’incentivo riconosciuto alle imprese varia in funzione di diversi fattori, tra cui la:

      • tipologia di intervento e le prestazioni energetiche conseguite;
      • destinazione d'uso catastale;
      • complessità degli interventi:gli interventi combinati godono di percentuali più alte;
      • assoggettamento beneficiari agli aiuti di stato.

Incentivo massimo per interventi di efficienza energetica

Tab : Conto termico - Incentivo massimo per interventi di efficienza energetica
Intervento Incentivo massimo Note / Maggiorazioni
Isolamento termico 40%

• 55% se in zona climatica E o F

• 55% se realizzato con interventi art. 8, c.1 lett. a), b), c) o e) (sostituzione impianti)

• 100% per scuole e ospedali

• 100% per comuni ed edifici comunali ≤ 15.000 abitanti

Serramenti 40% • 55% se realizzato con interventi art. 8, c.1 lett. a), b), c) o e) (sostituzione impianti)
Schermature solari 40%
Edifici nZEB 65%
Relamping 40%
BACS (Building Automation) 40%
Colonnine di ricarica 30%
Fotovoltaico 20%

• 25% se conforme art. 12 DL 181/2023, c.1 lett. a)

• 30% se conforme art. 12 DL 181/2023, c.1 lett. b)

• 35% se conforme art. 12 DL 181/2023, c.1 lett. c)

Sono previste maggiorazioni se vengono utilizzati componenti prodotti nell'UE e per moduli fotovoltaici iscritti al registro ENEA.

Incentivo massimo per interventi sulle rinnovabili

Tab : Conto termico - Incentivo massimo per interventi sulle rinnovabili
Intervento Incentivo massimo Note
Pompe di calore 65%

• 100% per scuole e ospedali

• 100% per comuni ed edifici comunali ≤ 15.000 abitanti

Sistemi ibridi 65%
Biomasse 65%
Solare termico 65%
Scaldacqua a pompa di calore 40%
Teleriscaldamento 65%
Microcogenerazione 65%

Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.

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