Canna fumaria: norme scarico caldaia a condensazione 2026
Canna fumaria: qual è la normativa per lo scarico a parete o tetto della caldaia a condensazione, gas e i costi.

Specialmente in passato, quando non venivano emanate in loop nuove normative, i costruttori non prestavano particolare attenzione agli scarichi dei fumi. Giustamente, non era necessario.
Con l'evoluzione della tecnologia, ci siamo ritrovati a dover smaltire i fumi della caldaia a condensazione (metano, gpl, pellet), o del legno, dei vapori del gas cottura della cucina e degli sfiati delle tubazioni. Insomma, i vecchi cavedi non bastano più.
Ma dove li infiliamo tutti questi tubi nelle vecchie case?
Come fare a conciliare la mancanza di spazio con quei delicatissimi odori di metano o di fritto che, quotidianamente, alle 6 di mattina, la nonna decide di liberare nell'aria?
Ci ha pensato la normativa a mettere una pezza. Più che pezza, ha messo un lenzuolo. Leggendo, ti accorgerai di quanto sia rigida la normativa vigente.
Indice
Camera stagna, camera aperta e condensazione
Scarico a parete o a tetto? Deroghe
Con quali apparecchi si può scaricare a parete?
Distanze delle canne fumarie dalle finestre degli altri condomini?
Per capirci qualcosa dei paragrafi successi, ti invito a leggere il paragrafo su:
Classificazione caldaie: camera stagna, camera aperta e condensazione.
Sono sicuro che, in terza superiore, stavi attento alla lezione del prof. di fisica tecnica. Nel dubbio, ti rinfresco la memoria. Le caldaie si possono classificare in base al tipo di camera di combustione / evacuazione fumi:
- caldaie a camera aperta, in cui l’aria necessaria alla combustione viene aspirata dall'ambiente, in cui è installata la caldaia. Mentre, i fumi di scarico vengono evacuati all'esterno tramite la canna fumaria;
- caldaie a camera stagna, nelle quali tutto il circuito di combustione risulta stagno rispetto all'ambiente ove essa è installata e anche l’aria comburente viene prelevata dall’esterno e opportunamente canalizzata, impedendo così qualunque contaminazione dell’ambiente abitato;
- caldaie a condensazione: particolari caldaie a camera stagna, che sfruttano la condensa, per aumentare i rendimenti e quindi l'efficienza.
I generatori a camera stagna sono più efficienti di quelli a camera aperta, ma decisamente inferiori rispetto a quelli a condensazione. Oggi, puoi acquistare solo caldaie a condensazione!
Fatte queste premesse, arriviamo al punto:
Scarico fumi a parete o canna fumaria a tetto? Normativa e deroghe.
Mettiamo le cose in chiaro, in sostituzione del c.9 art- 5 DpR 412/93:
Dal 31 agosto 2013, con la legge 90 (art. 17 bis), gli impianti termici devono scaricare i fumi della combustione (tramite camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione) al di sopra del tetto nel rispetto della normativa vigente (UNI 7129).

Quindi, se stavi pensando di fare un foro nel muro e infilarci il tubo, fermati. A meno che non rientri nelle deroghe previste dalla normativa.
Deroghe allo scarico a tetto
In particolare, sempre secondo l'art 17 bis della legge 90/2013,, lo scarico a parete, situato subito sopra la caldaia o portato al muro, è consentito nei seguenti casi:
- sostituzione di una caldaia individuale, di qualsiasi tipo, che già scaricava a parete o in una canna collettiva ramificata prima del 31 agosto 2013.
Occorre fare una precisazione su questo punto. Molti miei clienti mi dicono: " Vincenzo, questo scarico è qui da anni, da prima che io nascessi." "Perfetto, ma è segnalato in qualche planimetria? E' presente in qualche documento che lo renda legittimo." Di solito, dopo le verifiche del caso, questo benedetto foro non è indicato da nessuna parte, quindi non è legittimo. Il problema è che, in passato, nessun tecnico indicava lo scarico nelle pratiche.
Ti consiglio di effettuare qualche ricerca, prima di riutilizzarlo;

- installazione di una canna fumaria a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale. Quindi, su edifici "vincolati" dove non sono permessi comignoli a tetto, si può scaricare a parete;
- impossibilità tecnica di andare a tetto con lo scarico fumi, asseverata da un professionista abilitato.
Permettimi, un approfondimento. Nulla è impossibile, se ci credi. E' davvero difficile non arrivare a tetto. Magari costoso, laborioso, intricato, ma non impossibile. E' più difficile trovare un tecnico che asseveri ciò.
Dal 2014, inoltre, con il D.lgs 102 (art. 14 c. 8 e 9), è possibile realizzare questo intervento anche per:
- installazione di apparecchi a condensazione, nell’ambito di ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in un stabili plurifamiliari (condominio), qualora nella versione iniziale non siano già presenti: camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili all'applicazione dei suddetti generatori;
Secondo il DPR n. 412/93 per «ristrutturazione di un impianto termico», gli interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
- installazione di pompe di calore a gas (Dl Energia 17/2022) o uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore, dotati di specifica certificazione di prodotto.

Per ottenere le deroghe occorre rispettare le seguenti distanze.
Ricordati che, a fine lavori, dovrai sempre richiedere la dichiarazione di conformità dell'impianto installato!
Con quali apparecchi si può scaricare a parete?
Per ottenere queste deroghe, i generatori installati dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- nei casi di cui alle lettere a) e b), vanno installati generatori di calore a gas a camera stagna, il cui rendimento sia superiore a quello previsto dal D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59, art. 4, comma 6, lettera a), quindi maggiore a (90 + 2 log Pn), dove Pn è la potenza termica del generatore. Per esempio, un generatore da 24 KW dovrà avere un rendimento minimo del 93%;
- nei casi di cui alle lettere c), d), e) ed f), si possono installare generatori di calore a gas a condensazione, i cui prodotti della combustione abbiano emissioni di ossidi di azoto (NOx) non superiori a 70 mg/kWh (Classe 5).
In tutti gli altri casi e, in particolare, per la sostituzione della vecchia caldaia con una nuova non ecologica e per impianti nuovi di edifici pluri-familiari, è obbligatoria la canna fumaria a tetto.
Importante! Oltre alle normative sopracitate, occorre controllare le prescrizioni dei Regolamenti edilizi comunali, oltre che le Direttive regionali, solitamente più stringenti. Ad esempio, Firenze, non ammette deroghe nel caso di frazionamento o cambi di destinazione d'uso!
Si possono sfruttare canne fumarie utilizzate per altri scarichi?
Altro aspetto da sottolineare: secondo la UNI 71:29 del 2015 è possibile evacuare i fumi di più caldaie con la stessa canna fumaria solo se i generatori allacciati hanno caratteristiche simili.
Per poterlo fare, le caldaie devono essere:
- tutte a camera stagna o tutte a camera aperta o a condensazione;
- utilizzare lo stesso combustibile (metano, GPL, pellet, gasolio);
- avere portate compatibili (rapporti tra le portate superiore a 0,7).
Ad esempio, le caldaie a condensazione, anche se sono del tipo a camera stagna, non possono essere allacciate alla medesima canna fumaria sfruttata da altri generatori a camera stagna tradizionali. Questo perché i fumi delle caldaie a condensazione sono acidi e devono viaggiare all'interno di condotti di materiale plastico-metallico, per evitare la corrosione.
Nel caso in cui tu ricada tra i fortunati che possono scaricare a parete, non è ancora finita. Per poterlo fare, dovrai rispettare anche le distanza minime dalle finestre e dai balconi dei vicini. Ti conviene prendere un metro a nastro e fare due conti.
Quali sono le distanze delle canne fumarie dalle finestre degli altri condomini?
Nel caso di caldaie autonome, dove sia concesso lo scarico a parete, i terminali di scarico fumi della canna fumaria dovranno essere posizionati in maniera da garantire le "aree di rispetto".
In pratica, dovranno rispettare le distanze minime da finestre, balconi, terrazze, suolo e gronda previste dalla norma UNI 7129/15.
In questo, ti sarà utile l'immagine in basso.

Cerchiamo di fare un esempio, altrimenti la tabella potrebbe essere incomprensibile.
Sfiato di una caldaia a condensazione di 24 kw posto al primo piano. Dobbiamo rifarci all'ultima colonna della tabella precedente.
Il bocchettone dello sfiato dovrà essere posizionato ad una distanza superiore a 60 cm dal davanzale della finestra più vicina. A minimo 60 cm dall'apertura di ventilazione di una cucina o di un bagno. Ad almeno un metro dal fianco del balcone. E così via..
Inoltre, sono previsti dei vincoli per l’installazione dello sfiato sotto al balcone:

In pratica, la distanza X+Y+Z+W dovrà essere superiore a 2,00 metri. Inoltre, X deve comunque rispettare la quota D1 (X=> 30cm);
Naturalmente, il parapetto dovrà essere chiuso per poter considerare W. Se il parapetto è aperto, allora diventa X+Y+Z =>2,00 m con X, che deve comunque rispettare la quota D1 (X=> 30 cm);
Nel caso in cui il terminale sporga dal balcone soprastante, si dovrà comunque calcolare e sommare alle altre anche la distanza Y “all'indietro” fino al bordo balcone.
Importante, non è consentita l’installazione con scarico a parete all'interno di balconi chiusi su 5 lati.
Sei riuscito a rispettare anche queste prescrizioni?
Limitazioni allo scarico da Codice civile
Non è colpa mia, ma ci si mette anche il codice civile con l'art. 844, che recita:
"Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni....derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi."
Il codice civile, ha pensato bene di buttare lì un termine "normale tollerabilità" senza indicare alcun parametro. Ho detto tutto. Penso che chiuderò il paragrafo qui.
Consigli sull'installazione e tiraggio.
I prodotti della combustione, una volta svolta la loro funzione, dovranno essere espulsi attraverso la canna fumaria. Affinché tale miscela possa procedere nei condotti, che compongono il camino, è necessario che si inneschi una differenza di pressione tra l’ingresso e l’uscita della canna fumaria. Questa differenza di pressione viene definita “tiraggio” della canna fumaria.
E' fondamentale quindi una corretta posa in opera della canna fumaria. Alcuni concetti, per aver un buon tiraggio, sono:
- Una maggiore differenza tra la temperatura interna ed esterna ed una maggiore altezza del camino determineranno un miglior tiraggio della canna fumaria.
- Più bassa è la temperatura dei fumi e minore è la “forza” di tiraggio (la canna fumaria dev'essere convenientemente isolata e coibentata, per non raffreddare i fumi e quindi causare difficoltà di tiraggio).
Anche se la canna fumaria ha un percorso pressoché verticale, potrebbe non riuscire ad espellere i fumi. Difatti, i prodotti della combustione, nel loro percorso lungo la canna fumaria, incontrano resistenze per attrito lungo le pareti interne dei condotti, perdite di carico (spinta) generate dalle varie ostruzioni (curve, restringimenti etc.).
Risulta quindi fondamentale, per il buon funzionamento di un qualsiasi impianto termico, la corretta progettazione della canna fumaria e che le pareti interne del camino siano lisce e impermeabili, per favorire lo scorrimento dei fumi e scongiurare la formazione di condensa.
L’esigenza di far raggiungere quote maggiore ai fumi, o far compiere a questi ultimi percorsi orizzontali, fa sì che il tiraggio naturale non sia sufficiente. Spesso, è necessario l’ausilio del tiraggio meccanico con il ricorso a ventilatori, realizzando così il tiraggio forzato.
Materiali utilizzati per le canne fumarie, caratteristiche e costi.
A seconda del tipo di generatore e dalle disponibilità economiche è possibile optare per le canne fumarie in plastica, acciaio, rame, conglomerato cementizio, mattoni o refrattario.

Il costo a sua volta dipenderà dal materiale, dalla lunghezza e dalla posizione della canna fumaria. Per risponderti a queste domande, ho preferito realizzare un articolo ad hoc.
Spero che l'articolo ti sia stato utile. Vincenzo.
Certificato di idoneità statica CIS: cos'è, guida e costi 2026
Certificato di idoneità statica CIS: cos'è, costi, guida, quando è obbligatorio, quali sono le verifiche da eseguire e a chi rivolgersi.

Ultimamente, è tornato di moda il certificato di idoneità statica, specialmente per i residenti di Milano. Difatti, l'art. 11 del regolamento edilizio ha introdotto l’obbligo per tutti gli edifici che hanno 50 anni di vita, di effettuare dei controlli sia sull'idoneità statica delle parti strutturali dell’edificio, sia sulle parti secondarie e accessorie. Ma vediamo in dettaglio di cosi si tratta:
Indice
Che cos'è il certificato di idoneità statica di un edificio?
Immobili ante 1967 e ante 1942
Quali sono i contenuti del Cis?
Quali sono le verifiche da eseguire?
A chi rivolgersi? Chi può redigere il cis?
Differenze tra il certificato di idoneità statica e collaudo statico
Che cos'è il certificato di idoneità statica di un edificio?
Il certificato di idoneità statica di un edificio è un documento che attesta le condizioni di sicurezza delle strutture portanti di un fabbricato, secondo le norme in vigore al momento della costruzione. In pratica, la sicurezza di un fabbricato dal punto di vista strutturale.
Viene redatto ai sensi di:
- DD.MM. 15/05/1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47);
- DD.MM.20/09/1985 (Modificazione al decreto ministeriale 15 maggio 1985 recante disposizioni per gli accertamenti da eseguirsi ai fini della certificazione dell'idoneità statica delle costruzioni abusive).
Quando è richiesto il CIS?
Il certificato di idoneità statica è richiesto:
- per il rilascio dell’agibilità;
- se non esiste o non è reperibile il certificato di collaudo statico rilasciato ai sensi della Legge 1086/71;
- in alcuni casi di accertamento di conformità o sanatoria edilizia;
- per il perfezionamento di una domanda di condono edilizio (sanatorie ex L. 47/85). In questo caso è previsto il deposito al Genio Civile, a differenza del primo.
Per gli immobili realizzati ante '67 naturalmente non è richiesto, in quanto non erano previste normative di tipo "strutturale" all'epoca. A meno che successivamente non sia stata eseguita un'opera che rientri nel raggio d'azione del CIS.
Oggi, anche il Comune di Milano richiede il Cis per tutti gli immobili con più di 50 anni di vita. A mio parere, se utilizzata correttamente, questa parte di regolamento potrebbe essere uno strumento molto valido per la prevenzione dei dissesti.
Immobili ante 1967 e ante 1942
Per gli immobili realizzati ante '67, o addirittura ante 1942, naturalmente non è richiesto, in quanto non erano previste normative di tipo "strutturale" all'epoca.
A meno che successivamente, su tale immobile, non sia stata eseguita un'opera che rientri nel raggio d'azione del CIS. Ad esempio, qualora sia stato richiesto sull'immobile ante '67 un condono ex L. 47/85.
Ovviamente, occorre dimostrare l'epoca di edificazione e l'assenza di interventi nel tempo che rientrino sotto CIS. Il tutto può essere dimostrato tramite un ricarca presso gli archivi comunali dei titoli che hanno legittimato l'immobile, o in assenza tramite informazioni catastali di primo impianto, oppure tramite altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato.
Ma vediamo qual è il contenuto di questo certificato:
Quali sono i contenuti del certificato di idoneità statica?
In genere, il CIS è diviso in paragrafi:
- Descrizione immobile: all'interno di questo paragrafo, il professionista dovrà individuare l'edificio ed elencare tutte le caratteristiche utili ad inquadrare lo stabile;
- acquisizioni preliminari: Il tecnico incaricato dovrà preliminarmente acquisire la documentazione progettuale presente in Comune al fine di ricostruire la storia dell'edificio. Vecchi Permessi di Costruire, DIA, Cila, Autorizzazioni, Concessioni edilizie etc.;
- caratterizzazione dei materiali: per conseguire un’adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali e del loro degrado, il professionista si dovrà basare sulla documentazione già disponibile, su verifiche visive in situ e su indagini sperimentali. Le indagini dovranno essere motivate, per tipo e quantità. Ove non siano disponibili certificati di prove sui materiali impiegati, oppure i certificati siano in numero insufficiente a valutare la resistenza, dovrà eseguire indagini complementari. Una volta fatto ciò, il valore della resistenza determinata dovrà confrontarlo con la resistenza prevista nella relazione di calcolo dell'epoca, qualora presente, o, con i valori delle norme vigenti al momento di realizzazione dell’opera;
- prove di carico e verifiche statiche: le indagini di cui al paragrafo precedente potranno essere integrate, a giudizio del tecnico incaricato, con prove di carico. Ad esempio, il professionista potrebbe richiedere la prova di carico su solaio per determinare la resistenza e la risposta elastica mediante la valutazione degli abbassamenti. Dovrà simulare le massime sollecitazioni possibili in accordo con i carichi di esercizio. Questo avviene riempiendo dei serbatoi d’acqua come in figura. Oppure, potrebbe valutare lo sfondellamento mediante una termocamera;
- Individuazione dello schema statico, verifica della congruità dei carichi con la destinazione d'uso, verifica del rischio sfondellamento dei solai per luci superiori a 6 metri, ecc.
- dichiarazione di idoneità statica: finalmente, dopo aver effettuato i calcoli, il tecnico dichiarerà la struttura idonea dal punto di vista statico. Qualora il tecnico ritenesse di dover intervenire su alcuni elementi, sospenderà il rilascio del certificato in attesa della posa in opera dei consolidamenti.
Il modello pdf di esempio potrebbe esserti utile per capire meglio di cosa si tratta.
Quali sono le verifiche da eseguire?
Il tecnico dovrà studiare la geometria del fabbricato, conoscere l’epoca di costruzione a cui risale e tutti gli interventi, da cui è stato interessato nel corso degli anni, come modifiche, sopraelevazioni ed ampliamenti. Dovrà compiere, poi, in sito, una serie di indagini, per conoscere le condizioni del terreno di fondazione, avvalendosi eventualmente della consulenza di un geologo, esaminare i materiali delle strutture e valutarne le resistenze.
Per prima cosa, quindi, bisognerà analizzare il tipo di strutture portanti che caratterizzano il fabbricato, che potranno essere in cemento armato, muratura, acciaio, legno o strutture miste. Il tecnico dovrà esaminare l’eventuale quadro fessurativo presente, verificando se sono presenti fessurazioni, lesioni, assestamenti strutturali. Tutti elementi che possono essere indice di un eventuale dissesto presente.
In definitiva dovrà certificare sotto la propria responsabilità che le strutture non presentano evidenti vizi o difetti costruttivi, lesioni, dissesti o cedimenti fondali, che pregiudichino lo stato del fabbricato, e che l’immobile:
- possiede fondazioni in grado di sopportare i carichi ed i sovraccarichi in relazione alle caratteristiche fisiche e meccaniche del terreno;
- possiede strutture in elevazione in grado di reggere i carichi ed i sovraccarichi previsti dalle normative di settore;
- possiede orizzontamenti in grado di reggere i carichi ed i sovraccarichi previsti dalla normativa di settore;
- è staticamente idoneo per l’uso al quale è destinato.
-
Nel caso in cui ci fossero in atto dissesti, cedimenti o ci fosse il pericolo che si manifestino, il professionista dovrà indicare gli interventi di rinforzo o di adeguamento antisismico.
Ma chi sono questi professionisti?
A chi rivolgersi? Chi può redigere il certificato di idoneità sismica?
Per ottenere questo documento è necessario rivolgersi ad un professionista, in genere ingegnere civile o edile specializzato in strutture, iscritto al proprio ordine professionale.
A differenza del collaudo statico, per la redazione del quale è richiesto che il professionista sia iscritto all'albo da almeno 10 anni, per la dichiarazione di idoneità statica, non ci sono limiti.
Per il certificato di idoneità statica non occorre alcuna anzianità di iscrizione all'albo.
Quali sono i costi del certificato di idoneità statica di un tecnico (parcella)?
I costi dipendono dalla tipologia, dalle condizioni, dall'estensione e dal luogo dove è situato l'immobile. Proverò comunque a darti un ordine di grandezza. Prendiamo ad esempio una villetta bifamiliare anni '70 in buono stato strutturale e che non necessita di approfondimenti, se non di qualche saggio. Un giusto prezzo per il certificato potrebbe aggirarsi attorno ai 2.500 € / 3.500 €, escluso Iva e oneri. Per un condominio di una ventina di appartamenti, anche sui 12.000 €. E' un prezzo indicativo, ogni caso necessita di approfondimenti.
Considera anche le spese che si rendessero necessarie per le prove di carico. Ad esempio, una prova di carico su solaio potrebbe costarti intorno ai 1.000 €. Oppure, qualora le fondazioni risultassero sottodimensionate, dovresti sobbarcarti questi costi.
Insomma, come avrai capito non è affatto semplice valutare la spesa a cui andrai incontro. Ma la sicurezza non ha valore.
Bonus per il rilascio del CIS?
Essendo l'Italia un territorio vulnerabile dal punto di visto sismico, l'Agenzia delle entrate spinge, tramite i bonus, i proprietari delle abitazione a consolidare i propri fabbricati. Di per sè, la redazione del CIS non è agevolabile, tuttavia gli eventuali interventi di consolidamento potrebbero rientrare nel:
Differenze tra il certificato di idoneità statica e collaudo statico
Le principali differenze tra il certificato di idoneità statica e il collaudo statico riguardano il momento in cui vengono effettuati, gli scopi e la documentazione prodotta.
Difatti, il collaudo statico viene richiesto durante la costruzione di un nuovo edificio, ampliamento, demolizione e ricostruzione o a seguito di interventi strutturali significativi su edifici esistenti (interventi di miglioramento o adeguamento sismico) allo scopo di verificare che la struttura sia stata realizzata correttamente rispetto al progetto approvato e sia sicura dal punto di vista statico, il tutto come stabilito dalle Normative Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018).
Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul CIS
Riporto integralmente la nota Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul numero minimo di controlli sui materiali.
Oggetto: Richiesta di parere rispetto alla interpretazione delle NTC 2018 parte degli uffici del Genio Civile, del numero minimo di controlli sui materiali nelle idoneità statiche e nelle Relazioni a strutture ultimate.
Con pec del 3.09.2023 ribadita nella sostanza con mail del 22.03.2024 Codesta Associazione ha fatto presente che sempre più spesso riceviamo dai nostri associati la segnalazione che, in coincidenza della presentazione di pratiche in sanatoria, il collega che interviene come Tecnico verificatore estensore del certificato di idoneità statica in possesso dei requisiti di legge (laurea in ingegneria o architettura ed iscrizione al relativo Albo Professionale), ma senza alcun ruolo nel prelievo, acquisisce come coerenti con la struttura provini cubici di calcestruzzo e barre di acciaio ad aderenza migliorata, la cui tracciabilità e provenienza è garantita dalla semplice asseverazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/200 rilasciata quasi sempre dal proprietario dell'immobile.
Il quesito posto, riferito alla estensione del certificato di idoneità statica per pratiche in sanatoria, parrebbe specificamente riferito ad adempimento previsto ai sensi dell'art. 35 della legge 47/85. In proposito, ai sensi di tale Norma, il certificato di
idoneità statica è da intendersi come atto connesso a legge speciale e, come tale, oggetto di propria regolamentazione specifica stabilita nel D.M. 15 maggio 1985 che per i materiali fa riferimento all'art. 2 del citato decreto. Ciò premesso, l'occasione si considera utile per un chiarimento di carattere più generale riferito all'utilizzo di campioni prelevati da lungo tempo e di cui si chiede ad un Laboratorio Autorizzato l'esecuzione delle prove per allegarne i relativi certificati alla relazione a strutture ultimate ovvero ad un certificato di idoneità.
È del tutto evidente che in assenza della corretta tracciabilità dei provini, siano cubi barre profilati o altro, rappresentata dalla certificazione del prelievo effettuato dal direttore lavori fino alla consegna dei provini al laboratorio prove, il laboratorio deve emettere un rapporto di prova che dovrebbe riportare in evidenza la seguente dicitura:
I provini di cui al presente Rapporto di prova sono privi di identificazione e della tracciabilità previste dalla normativa, e pertanto i risultati non possono fare parte dell'insieme statistico previsto della normativa per i relativi controlli di accettazione previsti dalla legge.
Quando le prove sono eseguite e certificate con evidente ed ingiustificato ritardo rispetto alla data di prelievo, pur asseverata da dichiarazione del direttore dei lavori, come già anticipato, le NTC 2018 prescrivono esplicitamente il ricorso a ulteriori indagini ed accertamenti, tra i quali anche prelievi in opera ( Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2009, tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera NTC 2018 par.11.2.5.3), questi ultimi da eseguirsi da parte di laboratori autorizzati. Nello specifico,
data la loro importanza e delicatezza, i prelievi devono essere previsti nel piano delle indagini specifiche dell'opera, che possono essere meglio valutati, ed in caso integrati, in funzione dell'effettiva situazione riscontrata.
Si precisa che la circolare allegata alle NTC, al par. C11.2.6 prescrive, per la stima attendibile della resistenza di un area di prova, che debbano essere prelevate e provate almeno tre carote, oltre che a fornire tutta una serie di ulteriori avvertenze e riferimenti normativi ( tra le quali le Linee guida per la valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo in opera emanate dal Servizio Tecnico Centrale) circa le esatte modalità di estrazione e compressione dei provini in argomento.
Nel caso di costruzioni non oggetto di condono edilizio per le quali nessun progetto strutturale sia stato depositato in ossequio all'art. 65 del DPR 380/2001, per le quali si intenda procedere ad un processo di regolarizzazione previsto dalle norme
vigenti, si ritiene che in generale si debba fare riferimento alle indicazioni riportate nel Capitolo 8 (Costruzioni esistenti) ed in particolare a quelle delle Tabelle C8.5.IV (Livelli di conoscenza in funzione dell'informazione disposnibile e conseguenti metodi di analisi ammessi e valori dei fattori di confidenza per edifici di c.a. o in acciaio) e C8.5.V (Definizione orientativa dei livelli di rilievo e prova per edifici di c.a.) delle Norme Tecniche sulle Costruzioni NTC 2018, rispettivamente per la determinazione dei vari fattori di confidenza da utilizzare nei calcoli di verifica ai fini della valutazione della sicurezza e per avere un orientamento circa il numero di prelievi da dover eseguire per ogni elemento primario ai fini del raggiungimento di un prefissato livello di conoscenza. Ciò, sulla base di un piano delle indagini specifico sugli elementi strutturali dell'opera, , che deve tenere conto sia delle effettive condizioni di esercizio e del corrispondente livello di conoscenza che della consistenza del quadro fessurativo e della caratterizzazione e quantificazione del degrado dei materiali.
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A presto,
Vincenzo e Rosa
Costi ristrutturazione casa al metro quadro 2026 o per voce
Quali sono i prezzi metro quadro voce per voce per ristrutturare una casa completa. Calcolo online della spesa per la ristrutturazione del tuo appartamento o villetta. Inoltre, vedremo un esempio di preventivo.

Se sei capitato sul mio blog è perché stai sudando freddo all'idea di dover ristrutturare casa e non hai la più pallida idea di quanti soldi dovrai spendere. Ma di una cosa sono certo: sei entusiasta all'idea di rendere la tua casa stupenda e accogliente.
Non preoccuparti, leggendo l'articolo ti elencherò tutti i potenziali costi di una ristrutturazione e ti darò dei consigli sulla scelta del preventivo.
Indice
Prezzi medi di una ristrutturazione al metro quadro
Costo totale ristrutturazione casa da 50, 70, 100, 120, 150, 200 mq
Costi unitari singole lavorazioni
Occorre un permesso al comune?
Prezzi medi di una ristrutturazione completa al metro quadro mq

Qualora volessi quantificare una spesa di massima:
- per un intervento "localizzato" a porzioni di casa, il prezzo al metro quadro è variabile. Proprio per questo motivo, ho segnalato i prezzi unitari delle varie lavorazioni nel paragrafo successivo. In questo caso, dovrai rispolverare la vecchia calcolatrice :(;
- per una ristrutturazione leggera, che comporta lo spostamento di qualche muro divisorio non portante, il rifacimento di qualche impianto o di quote, il prezzo al mq varia tra i 350 € e i 500 €;
- per una ristrutturazione media, le cui lavorazioni sono una via di mezzo tra la ristrutturazione pesante e quella leggera, il prezzo al mq varia tra i 600 € e i 900 €;
- per una ristrutturazione pesante completa, che comporta il rifacimento strutturale di solai e tetto, il rifacimento di tutti gli impianti (elettrico, gas, riscaldamento e condizionamento ecc.), la posa di tutte le finiture e la sostituzione degli infissi, il prezzo al mq varia tra i 1.200 € e i 1.500 €;
- per una ristrutturazione pesante "tecnologica", in cui è prevista anche l'installazione della domotica, di impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare), l'uso di materiali naturali ecc., il prezzo al mq può superare i 2.500 €;
Inoltre, i costi indicati dipendono dalla:
- posizione geografica;
- dai mq complessivi oggetto di intervento (più è grande una casa ristrutturata e minore sarà il costo unitario al mq);
- dalla tipologia di finiture (economiche, standard o di lusso) etc.:
Costo totale ristrutturazione casa da 50, 70, 100, 120, 150, 200 mq
Vediamo i prezzi per una ristrutturazione completa di una vecchia casa, compresi di fornitura e posa in opera e iva. Ad esempio:
- per un monolocale di 30 mq, per una ristrutturazione "media", spenderesti tra i 22.000 e i 28.000 €;
- per una casa di 50 mq, per una ristrutturazione "media", spenderesti tra i 30.000 e i 42.000 €;
- per una casa di 70 mq, per una ristrutturazione "media", spenderesti tra i 42.000 e i 65.000 €;
- per una casa di 100 mq, per una ristrutturazione "media", spenderesti tra i 60.000 e i 85.000 €;
- per una casa di 120 mq, per una ristrutturazione "media", spenderesti tra i 75.000 e i 110.000 €;
- per una villetta indipendente di 150 mq, per una ristrutturazione "media", spenderesti tra i 90.000 e i 120.000 €;
- per una villetta indipendente di 200 mq, per una ristrutturazione "media", spenderesti tra i 120.000 e i 150.000 €;
Mentre, nel caso di una ristrutturazione pesante che interessa la gran parte degli elementi strutturali (rifacimento tetto, solai, vespai ecc.) i prezzi sopraelencati devono essere incrementati di almeno un 30%.

Costi unitari di una ristrutturazione
Qualora non ti bastasse un range di prezzi al mq, ma volessi avvicinarti alla spesa reale che andrai a sostenere, penso possa esserti utile questo paragrafo. Vediamo i prezzi indicativi che possono variare in base a diversi fattori:
| Lavorazioni (fornitura + manodopera) | Unità | Costo medio € |
|---|---|---|
| MURATURE | ||
| Tinteggiatura pareti e soffitti | al mq | 8 |
| Demolizione pavimento in piastrelle (esclusi carichi, scarichi e smaltimenti) | al mq | 10 - 13 |
| Demolizione rivestimento in piastrelle (esclusi carichi, scarichi e smaltimenti) | al mq | 10 - 15 |
| Demolizione massetto porta-impianti 4 cm (esclusi carichi, scarichi e smaltimenti) | al mq | 15 |
| Realizzazione controsoffitto in cartongesso | al mq | 50 - 70 |
| Demolizione tramezzi in forati (esclusi carichi, scarichi e smaltimenti) | al mq | 15 |
| Demolizione muro portante (esclusi carichi, scarichi e smaltimenti) | al mc | 220 |
| Demolizione controsoffitto in cartongesso (esclusi carichi, scarichi e smaltimenti) | al mq | 10 |
| Demolizione intonaci fino a trovare la muratura (esclusi carichi, scarichi e smaltimenti) | al mq | 15 |
| Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati | al mc | 65 |
| Posa pavimento in piastrelle | al mq | 15 - 40 |
| Posa rivestimento in piastrelle | al mq | 20 - 40 |
| Realizzazione di tramezzi (in foratini o cartongesso) | al mq | dai 50 ai 70 |
| Realizzazione bagno intero | al mq | 1.200 |
| Fornitura e posa porta interna | cadauna | dai 300 ai 1000 € |
| Fornitura e posa finestre | al mq | 400 - 600 € |
| Arredamento completo | al mq | 300 |
| Cerchiatura vano porta o finestra cadauna | cadauna | tra 2.500 e 6.000 |
| Demolizione solaio strutturale (esclusi carichi, scarichi e smaltimenti) | al mq | 25 |
| Realizzazione completa solaio in laterocemento (solo strutture) | al mq | 100 |
| Realizzazione di vespaio aerato (solo strutture) | al mq | 50 |
| Realizzazione di cappotto termico esterno in materiali plastici | al mq | da 70 a 120 € |
| IMPIANTI | ||
| Posa e fornitura caldaia a condensazione (entry level 24 kW) | cadauno | 1.500 - 2.000 |
| Impianto di riscaldamento a radiatori | mq | 70 |
| Impianto elettrico | al mq | 70 |
| Impianto gas per cottura e riscaldamento | a corpo | 1.000 - 1300 |
| Impianto di climatizzazione (condizionatore) per due stanze | a corpo | 1.800 - 2.500 |
| PROFESSIONISTA (prezzi solo per ristrutturazioni importanti) | ||
| Progettazione architettonica | % su tutti lavori | tra 3 e 4 |
| Progettazione strutturale | % sui lavori strutturali | variabile |
| Progettazione impiantistica | % sui lavori impiantistici | variabile |
| Direzione architettonica completa di coordinamento globale | % sui lavori | tra 3 e 6 |
| Sicurezza: Progettazione e coordinamento | % sui lavori soggetti a sicurezza | tra 3 e 5 |
| Direzione strutturale | % sui lavori strutturali | tra 3 e 6 |
C'è da puntualizzare che i lavori potrebbero anche essere svolti in economia: il proprietario di casa, o chi ne ha diritto (committente), in prima persona potrebbe realizzare i lavori edili. Trattandosi di lavori di modesta entità, non è prevista la sicurezza sui cantieri né la presentazione di tutti i documenti obbligatori che devono produrre le imprese.
Quali bonus sfruttare?
Anche per quest'anno, nel ristrutturare potresti sfruttare:
- bonus ristrutturazione: bene o male ci rientrano tutti gli interventi, dagli edili agli impiantistici. Occorre realizzare almeno un intervento rientrante nella manutenzione straordinaria (le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici quali ad esempio gli impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitario, elettrico, gas cottura ed evacuazione fumi), a meno che non si intervenga su parti comuni;
- ecobonus / risparmio energetico: rientrano alcuni interventi che lo Stato ha ritenuto da incentivare. Ad esempio, il cappotto termico, la sostituzione della caldaia con la pompa di calore, la sostituzione degli infissi, l'installazione del solare termico (non del fotovoltaico che rientra solo nel bonus ristrutturazione), ecc.;
- bonus mobili e elettrodomestici;
- conto termico.
Mi occorre un permesso al comune?
Alcuni interventi, come le opere ricadenti in manutenzione ordinaria, potresti realizzarli in edilizia libera. In pratica, senza comunicare alcunchè al Comune. Mentre, per altre operazioni più "consistenti", penso possa interessarti l'articolo sulla guida alle pratiche edilizie necessarie, che variano dalla CILA, SCIA fino ad arrivare agli interventi più invasivi soggetti a Permesso di Costruire.
Prezzi a corpo o a misura
Come hai potuto notare, non tutti i prezzi possono essere forniti per unità di superficie, volume o metro lineare. Pensiamo alla fornitura della caldaia. Quindi, nel preventivo potresti trovare:
- Opere a corpo: il compenso per ogni opera è visto nella sua globalità. E' fisso e invariabile. Ad esempio, il prezzo per l'installazione di una porta 80 x 200 cm viene stabilito in 150 €. Se l'impresa monterà 4 porte, allora il compenso totale sarà di 600 €. Non si utilizzano prezzi parziali per la preparazione della superficie, l'installazione del telaio etc., ma si pone un prezzo omnicomprensivo. Si indica con l'unità di misura "cadauno".
- Opere a misura: il compenso della ditta per la lavorazione è funzione delle quantità effettivamente realizzate (metro quadrato, metro cubo, metro lineare) e sulla base dell’elenco dei prezzi unitari sottoscritto in sede di contratto d’appalto. Ad esempio, il costo per la realizzazione di un muro è 40 € al metro quadro. A fine lavori si misureranno i reali mq costruiti dalla ditta e si moltiplicheranno per 40 €.
A proposito di opere a misura. Sai come si calcolano i metri quadri di casa, vero?
Attrezzati di calcolatrice, regolo, libro di geometria, cugina ragioniera e partiamo:
Calcolo delle superfici degli ambienti (non odiarmi)
Purtroppo, per stimare il costo della tua ristrutturazione sulla base dei prezzi unitari dovrai calcolare le superfici su cui vuoi intervenire. Sicuramente avrai nel cassetto la planimetria catastale della tua casa e un righello. Ti ricordo che la planimetria catastale è in scala 1:200, ciò significa che un centimetro sulla carta misurato con il righello corrisponde a due metri nella realtà. Stanza per stanza, calcola la superficie in metri quadri. Se non avessi a disposizione una piantina, dovresti prendere il metro a nastro che ti è parso di aver intravisto in fondo al cassetto. Eccoti un esempio:

Una volta fatto ciò, grazie alla tabella in alto, potrai calcolare il costo di ogni lavorazione moltiplicando i prezzi unitari al mq per la superficie delle stanze.
Ora dovresti sapere di quanti soldi necessiti per procedere alla ristrutturazione. Spero non ti sia dovuto privare della cucina con penisola o della stanza cinema.
Consiglio fondamentale: come pagare i lavori di ristrutturazione.
Passiamo allo step successivo: la richiesta dei preventivi. Esatto, preventivi, nel senso che conviene sempre interfacciarsi con più imprese per evitare fregature. L'impresa potrebbe inviarti un preventivo oneroso oppure troppo basso, per il quale ci saranno sicuramente dei costi "imprevisti".
Volevo sottolineare un aspetto fondamentale nella scelta del preventivo: le modalità di pagamento. Di solito, i pagamenti alle imprese vengono riconosciuti sotto forma di percentuale di avanzamento fisico di ogni corpo d’opera (stati di avanzamento, da definire nel capitolato, vedi in seguito). Ad esempio, pensiamo ad una ristrutturazione di 100.000 €. La ditta potrebbe chiedervi il 20% del costo totale dell'intervento in anticipo, il 10 % alla fine delle demolizioni, il 30% una volta installati gli impianti, il 20% alla fine di tutti i lavori e il restante a 60 giorni del termine delle lavorazioni.
Importante, ti consiglio di non pagare tutto a fine lavori, ma di lasciare fuori un 10 / 20% da versare dopo 1 o 2 mesi. Questo nel caso che dovessero emergere eventuali difetti, che potrebbero essere oggetto di contestazione. Recuperarli sarebbe davvero difficile.

Per scongiurare e ridurre al massimo gli imprevisti e le contestazioni con l'impresa consiglio, più che di un preventivo, di far realizzare un computo metrico e un capitolato dal tecnico. Consiglio questi documenti anche per piccoli interventi.
Cosa sono il computo metrico e il capitolato?
Adesso, vorrei spiegarti l'importanza di questi due documenti fondamentali, senza i quali, non dormiresti sonni tranquilli.
Prima di tutto, fai predisporre un Computo metrico e cioè, un documento che consente di stimare il costo per l’esecuzione di lavori edili. Costituito dalle descrizioni degli interventi, dalle quantità e dai prezzi unitari. Moltiplicando le quantità per i prezzi unitari otterremo i totali parziali, che a loro volta, verranno sommati per dare il costo totale della ristrutturazione. Questo documento viene preparato dal professionista che lo consegnerà alle imprese contattate, le quali prezzeranno le varie voci e calcoleranno il totale della spesa.

Allegaci un capitolato e contratto d'appalto: un documento che regola i rapporti fra chi ristruttura (committente) e l'impresa esecutrice dei lavori, fissando le condizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per ottenere una esecuzione dei lavori perfetta. Sono le regole per evitare "incomprensioni". Ti lascio il link al modello di contratto d'appalto che faccio firmare alle imprese dei miei cantieri. Puoi anche scaricare il modello in word così che tu possa modificarlo. E' un po' più corposo rispetto agli altri, ma preferisco puntualizzare tutto.
Un ulteriore consiglio è quello di richiedere alle imprese contattate il fatturato e le opere realizzate nell'anno precedente. In genere, un'impresa che fattura molto, oltre ad essere più robusta dal punto di vista economico (minor probabilità di fallire), possiede capacità (più operai che magari possono dedicarsi a settori specifici) e organizzazione superiori rispetto alla piccola ditta. Se per una commessa viene stimato un costo di centinaia di migliaia di euro, non ti consiglio di chiamare un artigiano edile unico, in quanto certamente dovrà sub-appaltare e quindi non potrà garantire circa il risultato finale. Mentre, le lavorazioni più contenute, in genere, non interessano alle grandi imprese.
Ovviamente, tali principi non sempre rispettano la realtà, ma in linea di principio, io seguo questo schema mentale. Inoltre, conviene controllare se recentemente l'impresa ha realizzato lavori simili a quelli commissionati.
Sembrerebbe che io voglia demonizzare le imprese, ma non è così. Semplicemente ho cercato di illustrare quelli che sono i potenziali punti critici del rapporto impresa/committente. Come in ogni settore, ci sono moltissimi professionisti onesti e piccole percentuali di furbetti.
A proposito di costi, visto che il tempo è denaro, ti consiglio la lettura dell'articolo sui tempi di una ristrutturazione.
Mi scuso se mi sono dilungato ma le cose da dire sono tante.
Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.
Legge 10 - cos'è, obbligo e costi relazione energetica 2026
La relazione energetica, detta ex Legge 10 del 1991, è un elaborato richiesto in caso di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamenti volumetrici e sostituzione impianti di climatizzazione (caldaia, pompa di calore etc.). In questo articolo vedremo quando è obbligatoria, le deroghe e i costi.

La relazione ex Legge 10 è un documento obbligatorio (art. 8 D.Lgs. 192/2005) che verifica il rispetto dei requisiti energetici degli edifici. Serve prima dell’inizio lavori in caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni rilevanti e interventi sugli impianti.
Nella guida risponderò alle seguenti domande: cos'è la legge 10, quando è obbligatoria, esistono delle deroghe e qual è il costo della pratica.
Indice
1 Che cos'è la Relazione Energetica, ex-legge 10?
2 Quando è obbligatoria la Relazione Energetica, ex legge 10?
- Ristrutturazioni importanti di primo livello
Partiamo con il capire di cosa si tratta:
Che cos'è la Relazione Energetica, ex legge 10?
Tramite la relazione energetica - ex-legge 10, il professionista dichiara che l'intervento posto in essere sarà conforme alle normative riguardanti il risparmio energetico. Si tratta di un progetto, quindi da presentare prima dell'inizio lavori.
Ad esempio, che l'isolante del cappotto termico sarà abbastanza spesso o che il nuovo impianto di riscaldamento sarà sufficientemente efficiente.
Il documento, previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i., è comunemente conosciuto con il nome di “ex Legge 10”, in quanto introdotto dalla Legge 10 del 1991.
Altre norme che caratterizzano la legge 10 sono:
- DM Requisiti Minimi 26/06/2015;
- DM 28/10/2025.

Contenuti della legge 10
All'interno della legge 10 vengono definiti:
- i dati tecnici, le tipologie e i dettagli costruttivi dell’edificio (stratigrafia del tetto, delle pareti, delle fondazioni, degli infissi ecc.);
- le caratteristiche degli impianti (riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria ACS ecc.);
- le prescrizioni da rispettare in materia di contenimento del consumo energetico in fase di costruzione (spessori minimi degli isolanti, correzione ponti termici, rendimenti minimi degli impianti, fonti rinnovabili ecc.).
Chi può redigere la Relazione ex legge 10?
Possono redigere la relazione energetica gli ingegneri, gli architetti, i geometri e i periti edili iscritti agli albi professionali e abilitati a realizzare tali calcoli.
Ma quando dovrai contattare un professionista per far redigere la legge 10?
Quando è obbligatoria la Relazione Energetica, ex legge 10?
La relazione tecnica energetica è obbligatoria per tutti i lavori che prevedono la costruzione o l'intervento sul sistema involucro-impianto (isolamento o impianti).

Quindi, la legge 10 è obbligatoria in caso di:
- nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni o ampliamenti;
- installazione o ristrutturazione dell'impianto termico;
- isolamento termico di ambienti climatizzati;
- sostituzione del generatore di calore con potenza maggiore uguale di 50 kW o cambio di combustibile / tipologia. Ad esempio, qualora sostituissi una caldaia con una pompa di calore.
| Intervento | Obbligo Legge 10 |
| Nuova costruzione o ampliamenti maggiori 15% | Sì |
| Demolizione e ricostruzione | Sì |
| Isolamento ambienti riscaldati | Sì |
| Sostituzione caldaia < 50 kW (stesso combustibile) | No |
| Sostituzione combustibile generatore | Sì |
| Manutenzione ordinaria impianto | No |
La legge 10 serve in caso di CILA, SCIA o edilizia libera?
La legge 10 deve essere depositata a prescindere dal titolo abilitativo comunale. Potrebbe essere necessario il deposito della legge 10 in caso di edilizia libera e, di contro, non obbligatori in caso di SCIA o Permesso di Costruire.
Cosa occorre verificare?
Per semplificare, nel momento in cui interverrai su strutture che incidono sui consumi della tua casa, dovrai far redigere la "legge 10". Ovviamente, più strutture coinvolgerai, più saranno restrittive le prescrizioni da verificare. Ad esempio, se intervenissi sul solo impianto di riscaldamento dovrai verificare meno elementi che nel caso in cui tu costruisca un intero edificio. Inoltre, la verifica riguarderà il solo l'impianto e non interesserà le pareti e l'involucro della tua casa.
La normativa prevede 4 livelli di verifiche a seconda della consistenza degli interventi.
Vediamo i 4 livelli di verifiche previste dalla normativa e che ci obbligano al deposito della "legge 10":
1 livello di verifiche: nuove costruzioni
In questa casistica (all. 1 art. 1.3 DM 28/10/2025) ricadono:
-
-
- edifici di nuova costruzione;
- edifici sottoposti a demolizioni e ricostruzioni (sia che venga presentato il Permesso di Costruire sia che si utilizzi la SCIA alternativa al Permesso o la SCIA ordinaria);
- ampliamenti volumetrici (climatizzati) superiori al 15% della volumetria climatizzata preesistente o, comunque, superiori a 500 metri cubi. E' indifferente se la nuova zona viene climatizzata tramite l'estensione dell'impianto esistente oppure tramite un nuovo impianto;
-
Inoltre, sono assimilati ad ampliamenti volumetrici con nuovi impianti tecnici:
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-
- il recupero di volumi esistenti precedentemente non climatizzati;
- il cambio di destinazione d’uso, ad esempio avvenuto tramite il recupero sottotetti, depositi, magazzini, se dotati di nuovi impianti tecnici;
-

L’ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume pre-esistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare.
Le verifiche e i requisiti, a meno che vengano eseguiti dei meri ampliamenti, dovranno essere rispettate sull'intero edificio!
Mentre, nel caso in cui l’ampliamento, la verifica del rispetto dei requisiti previsti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Se le zone ampliate fossero servite mediante l’estensione di sistemi tecnici pre-esistenti (a titolo di esempio non esaustivo l’estensione della rete di distribuzione e nuova installazione di terminali di erogazione) il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti.
E' inutile sottolinearti che, se l'intervento ricadrà in queste casistiche, le verifiche da realizzare saranno maggiori e più stringenti.
2 livello di verifiche: ristrutturazioni importanti di primo livello
Ricadiamo in questa casistica (all. 1 art. 1.4.1 DM 28/10/2025) quando si prevede contemporaneamente:
-
-
- un intervento che interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio. Mi preme sottolineare che la ristrutturazione dell'impianto deve riguardare l'intero edificio. Quindi, qualora in un condominio venisse ristrutturato l'impianto relativo ad un unico appartamento, l'opera non ricadrebbe in ristrutturazione dell'impianto dell'intero edificio.
-

Anche in questo caso, le verifiche e i requisiti dovranno essere rispettate sull'intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati!
Concetto di superficie disperdente
Per comprendere al meglio le casistiche seguenti, occorre definire il concetto di superficie disperdente complessiva dell'edificio: "superficie lorda degli elementi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti (vespaio), i tetti e le coperture. La superficie su cui calcolare la percentuale di intervento è quella dell’involucro dell’intero edificio, costituito dall'unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono."
Ma facciamo un esempio: pensiamo ad un condominio di 7 piani. L'intervento previsto consta del rifacimento e quindi dell'isolamento del solo vespaio al piano terra. Per superficie disperdente complessiva dell'edificio si intende la somma della superficie del vespaio, delle facciate dell'intero condominio e della copertura. La superficie del vespaio rispetto all'intera superficie disperdente rappresenterà una percentuale del totale. A seconda di questa percentuale, dovremmo rispettare prescrizioni più o meno stringenti. Maggiore sarà la superficie interessata dall'intervento, maggiori saranno gli oneri normativi.
3 livello di verifiche: ristrutturazioni importanti di secondo livello
Passiamo agli interventi più leggeri. Per ricadere nel secondo livello, l’intervento dovrà interessare l’involucro edilizio, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.

Quindi non devono avvenire contemporaneamente gli interventi su impianto e involucro come nel caso del primo livello.
Le verifiche e i requisiti dovranno essere rispettate solo sugli elementi interessati dagli interventi! Ad esempio, se realizzi il cappotto solo sulla parete nord e ovest, dovrai verificare solo queste murature. Occorre rispettare i limiti sulla trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici.
4- Riqualificazioni energetiche
Ti premetto che, la maggior parte degli interventi ricadono nella riqualificazione energetica definita nell'all. 1 art. 1.4.2 del DM 28/10/2025. Rientrano in questa casistica:
-
-
- gli interventi coinvolgono una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o
- consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, compresa la sostituzione del generatore (caldaia, stufa, pompa di calore).
-

Anche in questo caso, le verifiche e i requisiti dovranno essere rispettate solo sugli elementi interessati!
Quali indici occorre verificare?
Esistono delle deroghe alla stesura della legge 10?
Esistono delle deroghe al deposito della legge 10, indicate nell'all. 1 art. 1.4.3 del DM 28/10/2025 "requisiti minimi". Difatti, alcuni interventi non richiedono il deposito della relazione energetica.
Risultano esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:
- gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico, o rifacimento di porzioni di intonaco, che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti;
- nel caso di sostituzione dei generatori di calore, di potenza nominale del focolare inferiore a 50 kW, gli obblighi di redigere la legge 10 sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore (diverso vettore energetico o tecnologia di combustione). Ad esempio, non occorre in caso di passaggio da caldaia standard a condensazione.
Non occorre la legge 10 per la sostituzione di caldaie con potenza inferiore a 50 kW, dove non venga cambiato il combustibile (metano, gpl, pellet, fonti rinnovabili etc.).
Inoltre, la legge 10 non è obbligatoria su tutti gli immobili.
Casistica: rifacimento impianto di riscaldamento
Una richiesta frequente chiarimento riguarda il rifacimento dell'impianto di riscaldamento. Ma se sostituissi la sola caldaia, dovresti presentare la legge 10? E se sostituissi solo i termosifoni? La risposta passa per la definizione di ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento, per cui è obbligatorio il deposito della Legge 10.
Si ricade in ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento qualora si modifichi in maniera sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di distribuzione ed emissione del calore. Gli elementi dell'impianto sono il generatore (caldaia, pompa di calore, stufa), i tubi (o i canali) di distribuzione e i terminali (radiatori, fancoil, split, pannelli radianti etc.). Secondo le FAQ del Mise del 1 agosto 2016, per ricadere in ristrutturazione di un impianto occorre realizzare delle modifiche sostanziali e quindi:
- sostituire contemporaneamente tutti i sottosistemi (generazione, distribuzione ed emissione);
- sostituire in maniera combinata la tipologia del sottosistema di generazione, anche con eventuale cambio di vettore energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e/o emissione.
Casistica: frazionamento o accorpamento
Questa regola vale anche nel caso di accorpamento o frazionamento immobiliare. Se separi l'impianto, interverrai indubbiamente sulla distribuzione. In una delle due unità dovrai per forza inserire un nuovo generatore. A quel punto è necessaria la legge 10. Se nella seconda unità, lasci il vecchio generatore, a mio parere, non è necessaria. Se sostituisci il generatore anche nella seconda unità, occorrono due relazioni.
Casistica: cambio di destinazione d'uso
Mentre, per quanto riguarda il cambio di destinazione d’uso, qualora avvenga senza interventi che ricadono nelle casistiche 1,2,3 e 4, non vi sono requisiti da rispettare e ,quindi, non occorre il deposito della legge 10. Mentre, qualora siano previsti interventi, si applicano i requisiti in base alla tipologia in cui si ricade. Ovviamente, il cambio di destinazione d'uso senza opere non necessita della relazione energetica. Se il cambio di destinazione d’uso avvenisse contestualmente all’annessione a un'unità immobiliare esistente, tale situazione si configurerebbe come ampliamento di quest’ultima e quindi comporterebbe il rispetto dei relativi requisiti a seconda del tipo di ampliamento (FAQ del Mise del 1 agosto 2016).
Casistica: pompa di calore o condizionatore
Nel caso di installazione di pompa di calore, climatizzatore o condizionatore, la relazione deve essere redatta solo in caso di potenza (o somme di potenza) superiore a 15 kW (art.8 Dlgs 192/05 e FAQ 2.56).
In pratica, se installassi 4 condizionatori da 4 kW, per un totale di 16 kW, allora dovresti depositare la relazione. Clicca qui per approfondire.
Isolamento interno o in intercapedine
Nel caso di interventi di riqualificazione energetica dell’involucro opaco, che prevedano:
- l’isolamento termico dall’interno,
- o l’isolamento termico in intercapedine,
indipendentemente dall’entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze indicati nelle tabelle da 1 a 4 dell’Appendice B del DM 28/10/2025, devono essere verificati incrementandoli del 30%;
Impianto a pavimento e deroga sulle altezze
Su edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetiche, nel caso di installazione di:
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- impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto,
- o di intervento di isolamento dall’interno,
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è possibile derogare alle altezze minime dei locali di abitazione indicate nel DM 75, fino a un massimo di 10 centimetri (all. 1 art. 2.3 DM 28/10/2025). Eccezioni sui comuni montani al di sopra dei metri 1000 sul livello del mare.
Quando deve essere consegnata la relazione ex-legge 10?
Secondo l'art. 8 del Dlgs 192 del 2005, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo.
Documentazione da conservare e fine lavori
Occorre conservarne una copia in cantiere per tutta la durata delle lavorazioni ed esibirla in caso di ispezione. Dopodiché, ti consiglio di conservarne una copia cartacea e una digitale.
Al termine dei lavori, il direttore lavori dovrà dichiarare la conformità delle opere con le indicazioni contenute all'interno della relazione.
Qual è il costo della Relazione ex-legge 10?
Il prezzo medio di una relazione ex legge 10 varia in base a molti aspetti:
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- tipologia di intervento;
- complessità dell'opera;
- tipologia di immobile;
- tempi di consegna;
- distanza tra il cantiere e l'ufficio tecnico.
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Non è semplice fornirti un prezzo. Bensì, potrei segnalarti un range. In genere, il professionista richiede un minimo di 700 € per il deposito della relazione relativa ad una ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento di un appartamento. La parcella potrebbe raggiungere i 3.000 €, ad esempio, per la pratica relativa ad una villetta di nuova costruzione. Naturalmente, al tecnico dovrà essere fornita la planimetria in formato editabile DWG, altrimenti sarà necessario aggiungere alla parcella il costo del rilievo e della restituzione digitale. Esclusa iva e contributo pensionistico del professionista.
Questo per quanto riguarda il residenziale unifamiliare. Il condominio, l'edificio industriale o artigianale comportano un maggiore sforzo e costi davvero variabili.
Il comune potrebbe richiederti anche il pagamento dei diritti per il protocollo della relazione. L'entità dipende dall'Amministrazione locale. Si tratta al più di 50 €.
E' inoltre obbligatorio l'aggiornamento dell'attestato APE nel caso di atto di compravendita o di affitto dell'immobile, oppure di redazione del certificato di agibilità, oggi chiamato segnalazione certificata di agibilità.
Bonus e mancato deposito legge 10
Mettiamo il caso che avessi realizzato delle opere dimenticandoti di depositare relazione energetica al Comune. Opere agevolabili, ad esempio, tramite ecobonus, conto termico o bonus ristrutturazione.
Purtroppo tale dimenticanza, comporterebbe delle difformità, e sarebbe motivo di perdita del beneficio, oltre che di sanzione. Difatti, secondo l'art. 49 del TU sull'edilizia: "gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici."
FAQ domande frequenti
Qual è la differenza tra APE e Legge 10
Con la legge 10 bisogna verificare il rispetto dei requisiti di legge. Mentre con l'APE si attesta in quale classe energetica ricade l'immobile.
La legge 10, essendo un progetto, si presenta a inizio lavori, l'APE, essendo un'attestazione, a fine lavori.
La Legge 10 serve in edilizia libera?
il deposito dela legge 10 non dipende dal titolo edilizio richiesto (o non richiesto), ma dalla tipologia di intervento realizzato.
Si può depositare dopo l'inizio o la fine lavori?
Trattandosi di un progetto, occorre depositarlo prima o contestualmente all'inizio dei lavori. Viceversa, se non fosse stato presentato prima della fine lavori sarebbe necessaria una sanatoria.
Si può depositare dopo i lavori?
Trattandosi di un progetto, occorre depositarlo prima o contestualmente all'inzio dei lavori. Viceverse, dopo la fine lavori sarà necessaria una sanatoria.
La legge 10 è necessaria per sostituire la caldaia?
Solo se si ristruttura l'impianto o se si modifica il combustibile
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