Fosse biologiche: norme da rispettare e obbligo
Quando sono obbligatorie le fosse biologiche Imhoff, bicamerali e tricamerali, norme da rispettare e dimensionamento in base al numero degli abitanti.

La norma di riferimento sullo smaltimento dei reflui è il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006). In particolare, secondo l'art. 124 "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati."
Le autorizzazioni, gli obblighi e le modalità di smaltimento vengono prescritti per lo più all'interno del regolamento edilizio comunale.
Vediamo le regole a carattere generale, anche se successivamente ti toccherà approfondire nel regolamento del tuo Comune.
Per comprendere al meglio è fondamentale conoscere le tipologie di fosse biologiche:
Tipologie di fosse biologiche
Anche il tipo di fossa biologica da installare viene specificato nel regolamento edilizio comunale! In commercio, esistono tre principali tipologie di fosse biologiche, al variare del funzionamento e degli scomparti:
- Imhoff

- Fossa settica Bicamerale e tricamerale:

Per il corretto funzionamento, nelle fosse biologiche non devono essere convogliate le cosiddette “acque grigie o saponose” e “acque bianche”, provenienti da lavandini, lavatrici, lavastoviglie ma solo le "acque nere" provenienti dal wc. Difatti, a causa della forte presenza di detersivi e schiume verrebbe compromesso il funzionamento della fossa. Le “acque grigie” e “acque bianche” devono essere incanalate verso un altro dispositivo, il degrassatore, necessario per l’abbattimento dei grassi.
Autorizzazione per lo scarico
L’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche è sempre ammessa “purché si osservino i regolamenti emessi dal gestore del servizio idrico integrato e vengano approvati dal rispettivo Ente di Governo dell’ambito” (art. 117 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
Sappi che se vorrai intervenire sulle fosse, dovrai segnalarlo alle autorità. O meglio, nel caso di sostituzione e/o riparazioni delle tubazioni senza apportare modifiche al tragitto o alle dimensioni dei dispositivi, non occorre nessuna comunicazione al Comune, in quanto, l'intervento ricade in manutenzione ordinaria.
Mentre, nel caso di nuovi allacci, rifacimento delle fognature o dell'impianto di trattamento, variazioni delle caratteristiche quantitative e di percorso dei componenti, occorre presentare la pratica CILA, Comunicazione di inizio lavori asseverata, in quanto, si ricade in manutenzione straordinaria. Avrai bisogno di un tecnico, ingegnere, geometra o architetto, che prepari la documentazione e diriga i lavori (la direzione lavori non è obbligatoria ma comunque fortementi consigliata).

Quando è obbligatoria la fossa biologica?
L'obbligo di posa di una fossa biologica dipende dal regolamento comunale così come le regole da rispettare.
Ad esempio, nel regolamento di Firenze:

Normativa da rispettare
Generalmente, le fosse devono essere:
- posizionati esternamente alle abitazioni e almeno ad un metro dai muri di fondazione, e non meno di 10 metri da pozzi, condotte e serbatoi destinati ad acqua potabile. Possono essere posate in giardino o in una corte.
Spesso, nei regolamenti edilizi comunali, sono previste delle deroghe per gli interventi sugli edifici esistenti. Spesso, qualora fosse impossibile installare le fosse all'esterno, si permette la posa all’interno della casa, in un distinto locale riservato esclusivamente a tale scopo;
- completamente interrate e con accesso dall’alto;

- completi di condotta d’ingresso e d’uscita delle acque, in cemento, in pvc o in pead, con diametro min. di cm 15 - 20;
- provvisti di tubazione di ventilazione con sfocio sopra il tetto;
Dimensionamento della fossa biologica
La fossa deve essere dimensionata in base agli abitanti equivalenti (art. 74 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e cioè il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BODS) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno.
Attraverso il calcolo degli abitanti equivalenti, si cerca di quantificare il volume di acqua che verrà immessa, in un certo periodo, dall'abitazione nella fogna e quindi la dimensione della fossa biologica o del pozzetto degrassatore.
Calcolo abitanti equivalenti
Gli Abitanti Equivalenti vengono assegnati in base alle regole dei regolamenti comunali. Ad esempio, il regolamento di Firenze prevede:
- Casa di civile abitazione: 1 A.E. ogni 35 mq
- Alberghi, case di riposo, ospedali: 1 abitante equivalente/2 posti letto
- Esercizi di somministrazione 1 abitante equivalente/5 posti mensa
- Uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione 1 abitante equivalente/5 addetti
- Scuole 1 abitante equivalente/5 posti alunno
- Musei, teatri, impianti sportivi ed in genere per tutti gli edifici adibiti ad uso diverso da quelli specificati o ad essi assimilabili 4 abitanti equivalenti/wc installato
A Firenze, ad ogni abitante equivalente, vengono assegnati minimo 225 litri di capacità utile della fossa.

Ad esempio, per una casa costituita da "5 abitanti equivalenti", dovremmo adibire una fossa da 5 x 225 litri= 1.125 litri.
Frazionamento: fossa biologica va adeguata?
Essendo che il dimensionamento della fossa biologica dipende dagli abitanti equivalenti e che a loro volta dipendono dalla superficie, in caso di frazionamento, la superficie non aumenta. Tuttavia, aumenterà il carico. Consiglio di verificare la capacità della fossa!
Pendenza dello sfiato della fossa biologica
La tubazione di sfiato di una fossa biologica deve essere completamente verticale o con pendenza (1%) tale da non creare sacche di condensa e per garantire un flusso lento e uniforme.
Difatti, negli sfiati i gas che risalgono sono umidi e caldi e, soprattutto d’inverno, raffreddandosi possono creare condensa che potrebbero creare sacche d’acqua e ostruire parzialmente il tubo fino ad a bloccare la ventilazione della fossa. La condensa deve potersi scaricare verso il basso senza ostacoli.
Schemi di corretto smaltimento tramite fossa biologica
Penso possano esserti utili degli schemi di corretto smaltimento:


Inoltre, le fosse non si possono installare ovunque, scopri di più.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.
Unità collabente F2: cosa sono? Accatastamento

Quando un fabbricato è talmente degradato da non poter essere utilizzato e da non produrre più reddito, può essere censito in Catasto come unità collabente, categoria catastale F/2.
Si tratta di immobili in condizioni di grave fatiscenza, spesso privi di impianti, finiture o parti strutturali essenziali, per i quali non è possibile un normale utilizzo senza interventi edilizi importanti.
In questa guida vedremo cosa significa unità collabente, quando è possibile accatastare un fabbricato in F/2, quali dichiarazioni servono, se è dovuta l’IMU, qual è la differenza con il fabbricato diruto e cosa occorre fare in caso di vendita o recupero dell’immobile.
Cos'è un'unità collabente per definizione normativa?
Un'unità collabente (categoria catastale fittizia F2) è un edificio definito dall'articolo 6, comma 1, lettera c), D.M. 28/1998:
"non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile e' censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilita' non e' conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria."

Si tratta di immobili che non devono essere allacciati alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas (come vedremo successivamente è richiesta una dichiarazione in sede di accatastamento in F2).
Ma ad aggiungere dettagli fondamentali è la Circolare Prot. 2013/29439, secondo la quale:
"l’iscrizione nella categoria F/2 prevede la presenza di un fabbricato che abbia perso del tutto la sua capacità reddituale. Ne consegue che la stessa categoria non è ammissibile, ad esempio:
- quando l’unità che si vuole censire, risulta ascrivibile in altra categoria catastale (ad esempio magazzino C2);
- oppure, non è individuabile e/o perimetrabile. Si considerano catastalmente né individuabili, ne’ perimetrabili, le costruzioni ed i manufatti:
- privi totalmente di copertura e della relativa struttura portante o di tutti i solai;
- delimitati da muri che non abbiano almeno l’altezza di un metro.
Pertanto, se non sono verificati entrambi detti ultimi requisiti, non è ammessa la dichiarazione al catasto fabbricati (di seguito CF), in categoria F/2, degli immobili censiti al catasto terreni (di seguito CT) come:
- 280 “fabbricato diruto”,
- 281 “fr div sub",
- 277 “fa div sub”,
- 278 “fabb promis”,
- 279 “fabb rurale”,
- 283 “fu d accert”,
- 284 “porz ace fr",
- 285 “porz acc fu”
- 286 “porz di fa”
- 287 “porz di fr”
- 288 “porz rur fp”,
- 290 “porz di fu”."
Ad esempio, la cascina nella foto di seguito non può essere un'unità collabente: si tratta di un edificio dotato di copertura, solai, privo di lesioni.

Iter e dichiarazioni per aggiornamento catastale Unità Collabenti (categoria F/2)
Secondo la Circolare Prot. 2013/29439 e per il decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, art. 3, comma 2 le unità collabenti, ai soli fini dell’identificazione, “possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d ’uso”. Per tali immobili sussiste quindi la possibilità e non l’obbligo dell’aggiornamento degli atti catastali.
Sempre secondo la Circolare Prot. 2013/29439, ai fini delle dichiarazioni di unità collabenti è necessario che il professionista che predispone la dichiarazione su incarico della committenza:
- rediga una specifica relazione, datata e firmata, riportante lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle strutture e alla conservazione del manufatto, che deve essere debitamente rappresentato mediante documentazione fotografica;
- alleghi l’autocertificazione, resa dall’intestatario dichiarante, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’assenza di allacciamento dell’unità alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.
Per tali dichiarazioni, le unità devono essere individuate esclusivamente nell’elaborato planimetrico (Cfr. Circolare n. 9 del 26 novembre 2001 dell’Agenzia del Territorio e successive disposizioni).
Unità collabente privi di rendita
Le unità collabenti sono incapaci di produrre ordinariamente un reddito proprio.
Difatti, secondo il decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, art. 3, comma 2, 4, possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso, i seguenti immobili:a)...b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado;
Pagamento imu
Secondo le istruzioni del MEF contenute nella risoluzione 4/2023; non è dovuta l’Imu sulle unità collabenti non avendo tali fabbricati una propria rilevanza impositiva in quanto privi di rendita.
In quanto privi di autonomia reddituale, si esclude l’applicazione dell’Imu.
Differenze con il fabbricato diruto
Il fabbricato diruto presenta crolli delle strutture verticali e/o orizzontali il cui recupero prevede la totale demolizione. Non è individuabile o perimetrabile in quanto privo totalmente di copertura e di tutti i solai e delimitato da muri che non abbiano l'altezza di un metro. Mentre, il collabente è un fabbricato attualmente inagibile ma recuperabile con interventi di straordinaria manutenzione. Il fabbricato diruto viene segnalato al catasto terreni, il collabente al catasto fabbricati.
Passaggio da unità collabente ad abitazione
Per poter eseguire un passaggio da unità collabenti in abitazione, ufficio, negozio ecc. occorre realizzare un cambio di destinazione d'uso. Dopodichè un aggiornamento catastale ed infine depositare l'agibilità.
Non è detto che sia possibile farlo, occorre verificare i piani urbanistici comunali.
I fabbricati rurali si possono vendere?
La risposta è no. Non si può cedere la proprietà o un altro diritto reale su fabbricati rurali che siano ancora censiti al Catasto Terreni! A meno che la costruzione non esista più o sia diruta!
Quindi, i possessori sono tenuti alla presentazione del Tipo Mappale (art. 8 della Iegge 1 ottobre 1969 n.479) e sono soggetti all'obbligo di dichiarazione al catasto edilizio urbano con la procedura Docfa (art. 28 del ROL 13 aprile 1939 n.652).
Dichiarazioni improprie diruto-collabenti
Secondo la Circolare Prot. 2013/29439, qualora venga impropriamente dichiarata al Catasto Fabbricati CF, con procedura Docfa, una costruzione, già iscritta al Catasto terreni con destinazione “fabbricato diruto” come accertato a seguito di verifica in sopralluogo, si procede con variazione d’ufficio alla soppressione dell’unità immobiliare al CF, assicurando la corretta continuità storica dei vari stadi dell’immobile e al censimento del cespite al solo CT nella richiamata qualità 280, o in altra più idonea, in capo alla ditta già iscritta agli atti del catasto.Può essere indentificato solo al Catasto terreni.
Altre fattispecie
Sempre secondo la Circolare Prot. 2013/29439:
- altra fattispecie meritevole di particolare attenzione in sede di controllo delle dichiarazioni Docfa, è costituita dai fabbricati dichiarati come collabenti “ex novo”, ossia privi al CF ed al CT di un precedente censimento come costruzione (ad esempio nel caso di particella preesistente al tipo mappale con qualità “seminativo”), successivamente dichiarata in F/2 al CF. Per tali casi, in cui non si riscontra la preesistenza del fabbricato (“279 fabb. rurale”, “283 fu d accert”, etc.), è necessario apporre per ciascun oggetto immobiliare dichiarato come collabente la seguente annotazione di immobile: “Nessun fabbricato censito in catasto antecedentemente alla dichiarazione prot. n…. …. del … … ”.
- Analoga annotazione è apposta negli atti del CT, quando viene dichiarata per un immobile la destinazione 280, in assenza di qualità pregressa riconducibile ad una costruzione.
In ultimo, si segnala la necessità di effettuare - per le fattispecie di unità collabenti dichiarate agli atti del catasto, censite con pratiche di afflusso Docfa - le attività di sopralluogo, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni, avendo cura di rispettare il seguente ordine di priorità:
- fabbricati a cui è stata attribuita la rendita presunta con le attività di “alta valenza fiscale”, variate in categoria F/2 in sede di regolarizzazione della parte;
- unità già censite in categorie diverse (gruppi A, B, C, D), variate in categoria F/2;
- fabbricati rurali, oggetto di dichiarazione ai sensi dell’art. 13, comma 14-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2013, ed “ex rurali” Variati in categoria F/2.
Il numero di sopralluoghi da effettuare dovrà tener conto della rilevanza del fenomeno riscontrato a livello locale, compatibilmente con le risorse già a disposizione nel processo di aggiornamento CEU e quelle che eventualmente si dovessero rendere disponibili nel corso dell’anno. Al riguardo, si evidenzia che le richiamate verifiche, coerentemente con le modalità di consuntivazione del relativo indicatore, non concorrono al conseguimento dell’obiettivo relativo, previsto a budget, per i controlli delle rendite proposte con la dichiarazione Docfa.
Pertanto, gli Uffici Provinciali, per il corretto monitoraggio delle unità trattate, dovranno comunicare mensilmente il numero di uiu in categoria F/2 oggetto di verifica in sopralluogo, utilizzando l'apposita procedura “Rilevazione non automatizzata della produzione - Data Entry Web”, disponibile sul portale SIGMA-Territorio. A tal fine, nella maschera “Attività ordinaria - Cartografia e Catasto” della procedura stessa è stato introdotto il nuovo prodotto “UIU in Cat F/2 verificate in sopralluogo”, che sarà visualizzato sulla reportistica Hyperion con il codice P01270.
All’esito della verifica in sopralluogo, qualora lo stato di fatto del cespite sia incoerente con il censimento nella categoria F/2, si deve procedere come segue:
- se l’unità è produttiva di reddito, l’Ufficio attiva la procedura prevista dall’art. 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- se l’unità è stata erroneamente censita al CF, si procede al ripristino della qualità/destinazione del CT, con variazione d’ufficio, come sopra indicato ed alla relativa attività di notifica;
- se l’unità dichiarata in F/2 è da censire in altra categoria del gruppo F, si procede alla rettifica della categoria d’ufficio ed alla relativa attività di notifica.
Per l'unità collabente è presente una planimetria catastale?
Quando un immobile viene accatastato come collabente, l'Agenzia delle Entrate non richiede obbligatoriamente la planimetria dell'unità specifica. È però necessario allegare una perizia tecnica e una relazione fotografica che ne certifichino il degrado e lo stato di rudere.
Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.
Quale commissione può chiedere un'agenzia immobiliare per legge 2026
Quale percentuale può essere richiesta per legge da un'Agenzia immobiliare nel caso di compravendita e affitto? Esempio di come si calcola

Quando si vende, si acquista o si affitta un immobile, una delle prime domande che ci si pone riguarda la commissione dell’agenzia immobiliare: quanto può chiedere per legge? esiste una percentuale massima? è obbligatoria?
Su questo tema regna spesso molta confusione. In molti pensano che la provvigione dell’agenzia immobiliare sia fissata dalla legge o da tabelle ufficiali, ma in realtà la normativa non stabilisce alcuna percentuale obbligatoria, né per la compravendita né per la locazione.
Indice
Che cos'è la provvigione dell'agenzia immobiliare?
A quanto ammonta la provvigione dell'agenzia immobiliare?
Quali sono le percentuali richieste nel caso di compravendita?
Che cos'è la provvigione dell'agenzia immobiliare?
La provvigione dell’agenzia immobiliare è il compenso economico che spetta all’agente immobiliare per l’attività di mediazione svolta nella compravendita o nella locazione di un immobile.
In pratica, la somma che si paga all’agenzia quando, grazie al suo intervento, venditore e acquirente (o locatore e conduttore) concludono l’affare.
In genere, la provvigione proposta nei contratti delle Agenzie immobiliare è stabilita in percentuale rispetto al prezzo di vendita, ma potrebbe anche essere proposta una cifra fissa (forfeit). Di solito, il fisso si utilizza qualora il prezzo di vendita dell'oggetto traferito fosse basso. E' il caso del trasferimento di un garage, di una cantina o di piccoli appezzamenti di terreno, il cui prezzo di vendita potrebbe attestarsi attorno a poche migliaia di euro.
Chi deve pagare la provvigione dell'Agenzia immobiliare?
Secondo l'art. 1755 codice civile:
"Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità."
Quindi, la provvigione, da codice civile, deve essere liquidata sia dal venditore che dall'acquirente perchè entrambi ne fruiscono (a meno che non si tratti di una intermediazione atipica, molto rara).
A quanto ammonta la provvigione dell'agenzia immobiliare?
Premetto fin da subito che l'importo della provvigione dell'Agenzia immobiliare non è definito dalla legge, ma è lasciato alla libera determinazione delle parti.
Ci muoviamo all'interno del mercato libero e quindi l'Agenzia Immobiliare può richiedere le percentuali che desidera, ovviamente espressamente stabilite all'interno di un contratto tra le parti. In sede di contratto, si può giustappunto contrattare.
Qualora non fosse presente un contratto, secondo il codice civile, si fa riferimento alle tariffe professionali o agli usi della zona e, qualora fosse complicato raggiungere un accordo, occorre richiedere ad un giudice un compenso equo (art. 1755 codice civile).
Quali sono le percentuali richieste nel caso di compravendita?
In genere, per la gran parte delle vendite di abitazioni a cui ho assistito, le Agenzia Immobiliari attestano la provvigione attorno al 4% oltre iva al 22% (a meno che l'agente non aderisca al regime forfettario, in quel caso non occorre liquidare l'IVA). Cercando di comprende tutte le fattispecie italiche, un range medio si attesta tra i 3 e il 5% del prezzo di vendita.
Considerando un 4%, generalmente, le Agenzie richiedono l'1% al venditore e il 3% agli acquirenti. Ma non è raro che gli agenti richiedano la medesima percentuali alle due parti (2%). Al contrario, dove il mercato è fermo, per invogliare l'aquirente ad acquistare, le agenzie richiedono una maggiore percentuale al venditore rispetto al compratore.
Ma ripeto, la percentuale può variare notevolmente, l'importante è pattuirla tramite un contratto in anticipo.
Per esempio, una nota società attiva a livello internazionale, che tratta prettamente immobili di lusso, attesta la percentuale del compenso attorno al 10%, nonostante il prezzo di vendita degli immobili sia molto elevato. Questo in quanto si tratta di immobili che richiedono lunghi periodi per la cessione.
Quali sono le percentuali richieste nel caso di compravendita di terreni, garage e cantine
Mentre, per quanto attiene le pertinenze (cantine e garage) e i terreni dal basso valore economico, la richiesta delle Agenzie sale attorno al 10%.
Sappi che, queste percentuali variano da città a città. Per ottenere una percentuale indicativa, potresti scaricare la raccolta provinciale degli usi della Camera di commercio della tua città e ricercare la mediazione media applicata in zona. Purtroppo, queste tabelle non vengono aggiornate spesso e non sempre rispecchiano la realtà.
Esempio di calcolo della provvigione in caso di vendita
- Città: Firenze;
- appartamento di 80 mq in un buon quartiere;
- Richiesta 300.000 €
In genere, le Agenzie di zona richiedono agli acquirenti il 3%.
Nel nostro caso:
300.000 € x 0,03= 9.000 € + iva al 22%= 10.980 €.
A questi, andrà aggiunta la quota versata del venditore pari a 300.000 € x 0,01= 3.000 € + iva al 22%= 3.660 €.
E' sempre necessario pagare l'iva?
La provvigione dell’agenzia immobiliare è soggetta a IVA al 22%, salvo che l’agente operi in regime forfettario, nel qual caso l’IVA non è dovuta. E sempre opportuno verificare in fattura il regime fiscale applicato, perchè incide in modo significativo sul costo finale.
Quali sono le percentuali richieste nel caso di locazione?
In genere, per le locazioni, la provvigione richiesta si attesta attorno ad una mensilità di affitto. Una mensilità richiesta al proprietario e una mensilità richiesta al locatario. Negli utlimi tempi sento spesso richieste attorno al 10% / 12% dell'affitto annuo.
Quando occorre pagare la provvigione?
Secondo l'art. 1755 del codice civile, il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. In genere, al compromesso nel caso di compravendita e al momento di firma del contratto tra le parti nel caso di locazione.
Quando la provvigione non è dovuta?
La provvigione è dovuta solo se l’affare si conclude. Se la proposta non viene accettata, il preliminare non viene firmato non devi nulla all’agenzia (attenzione però alle pronunce della Cassazione in merito). Inoltre, la provvigione non è dovuta se l'agente non è regolare.

La provvigione può essere detratta?
SSe acquisti un immobile da adibire ad abitazione principale, puoi detrarre parte della provvigione pagata all’agenzia immobiliare.
Detrazione prevista:
- 19% della spesa;
- su un importo massimo di 1.000 euro;
- detrazione massima: 190 euro;
- Vale solo per l’acquirente, non per il venditore.
Nel caso di compravendita, oltre ai costi dell'Agenzia immobiliare dovrai sostenere i costi del notaio.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.
Malta strutturale e classi di resistenza
Malte strutturali: prestazione garantita e prescritta - classi di resistenza M5 M10 M15 M20.

Secondo la norma armonizzata EN 998-2, le malte per muratura (miscela di uno o più leganti inorganici, aggregati, acqua ed eventualmente aggiunte e/o additivi, per il riempimento, il collegamento e l’allettamento della muratura) devono essere certificate e classificate secondo la resistenza media a compressione fm.
Secondo la UNI EN 998-2, le malte per muratura possono essere suddivise:
- a prestazione garantita;
- a composizione prescritta.
Malte a composizione prescritta
Secondo le NTC 2018 (11.10.2.2) nelle malte a composizione prescritta le proporzioni dei componenti di composizione in volume o in massa di tutti i costituenti devono essere dichiarate dal fabbricante.
Per le composizioni in volume è possibile associare la classe di resistenza specificata:

Malte a prestazione garantita
La malta a prestazione garantita deve essere specificata per mezzo della classe di resistenza a compressione (NTC 2018 11.10.2.1), tramite la sigla “M” seguita dalla classe di resistenza a compressione in N/mm2:
- malta cementizia o a base di calce in classe M1 (non strutturale);
- malta cementizia o a base di calce in classe M2.5 (non strutturale);
- malta cementizia o a base di calce in classe M5;
- malta cementizia o a base di calce in classe M10;
- malta cementizia o a base di calce in classe M15;
- malta cementizia o a base di calce in classe M20;
- malta cementizia o a base di calce in classe Md dove d è una resistenza a compressione > 20 N/mm2 , come multiplo di 5, indicata dal produttore.

Ad esempio, la malta M10, ad indurimento avvenuto, garantiscono una resistenza a compressione a 28 gg maggiore di 10 N/mm2.
Sopra la classe M5, le malte possono essere utilizzate sia come intonaco che per realizzare murature portanti.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.
Terzo responsabile impianto: obbligo, nomina e compiti
Chi è il terzo responsabile dell'impianto? Quando è obbligatorio, da chi è nominato e quali sono gli obblighi e i compiti.

La gestione di un impianto termico non si limita alla semplice accensione della caldaia: comporta obblighi precisi in materia di sicurezza, manutenzione, efficienza energetica e rispetto delle normative vigenti.
Per tutto ciò, la legge prevede la possibilità, e in alcuni casi l’obbligo, di nominare un terzo responsabile dell’impianto, una figura professionale che subentra al proprietario, all’amministratore o all’utilizzatore nell’esercizio e nella conduzione dell’impianto.
Ma chi può essere nominato terzo responsabile? Quando è obbligatorio? Quali requisiti deve possedere e quali compiti deve svolgere?
In questo articolo analizziamo le principali norme di riferimento, chiarendo in modo semplice ciò che prevedono il DPR 74/2013, il D.Lgs. 192/2005, il D.M. 37/2008, il DPR 146/2018, il D.Lgs. 28/2011 e le disposizioni che regolano la conduzione degli impianti più potenti.
Norme nomina terzo responsabile dell'impianto?
Secondo l'art. 6, comma 1 del DPR 74/2013:
L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. Quindi, un soggetto (responsabile dell'impianto), come ad esempio un proprietario, può delegare ad un terzo le responsabilità che riguardano il proprio impianto.
Chi è il terzo responsabile dell'impianto?
L’allegato A, punto 52 del D.Lgs. 192/2005 fornisce la seguente definizione di “Terzo Responsabile dell’impianto termico”: “l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici”.
In base alla definizione data nell’allegato A al D.Lgs 192/05, sopra detta, Il “Terzo Responsabile dell’impianto termico” deve obbligatoriamente essere un'impresa iscritta alla Camera di Commercio o all'Albo degli Artigiani, di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitata con riferimento alle lettere c) e d), e per gli impianti a gas anche lettera e), dell'art. 1, comma 2 del suddetto Decreto. 2.2.
Qualora l'impianto fosse composto anche da macchine frigorifere o pompe di calore, contenenti gas fluorurati, il Terzo Responsabile deve anche essere in possesso del patentino e certificazione FGAS, come previsto dal DPR 146/2018.
Se l'impianto utilizza Fonti di Energia Rinnovabili (caldaie e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici o termici, sistemi geotermici e pompe di calore), il Terzo Responsabile deve anche aver frequentato i corsi abilitanti o di aggiornamento FER di cui all’art. 15 del D.Lgs 28/2011.
Essendo anche il responsabile della conduzione dell’impianto termico (Art. 6, comma 1 del DPR 74/2013), e tenuto conto di quanto specificato dall’art. 287, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, il Terzo Responsabile di impianti termici civili aventi una potenza termica nominale al focolare complessiva superiore a 232 kW, deve essere anche in possesso dello specifico “patentino da conduttore di secondo grado”, rilasciato dall’Ispettorato Provinciale del Lavoro o da altra autorità individuata dall’eventuale specifica legge regionale (art. 287, comma 3 del D.Lgs. 152/2006). 2.5.
In base all’art. 6, comma 8 del DPR 74/2013, il Terzo Responsabile di impianti termici aventi una potenza nominale al focolare complessiva superiore a 350 kW deve essere anche in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 o attestazione SOA nelle categorie OG 11 o OS 28.
Da chi viene nominato?
Il “Terzo Responsabile dell’impianto termico” (delegato) deve essere nominato dal responsabile iniziale dello stesso impianto (delegante), che può essere:
- il proprietario dell’immobile servito dall’impianto;
- l’occupante in caso di immobile dato in locazione;
- l’amministratore di condominio in caso di impianto centralizzato al servizio di più unità immobiliari dello stesso condominio. Nel caso di impianti centralizzati al servizio di condomini, senza l’obbligo del “Responsabile di condominio”, la responsabilità dell’impianto è da intendersi ugualmente distribuita tra tutti i condòmini. Nel caso di edifici o unità immobiliari di proprietà o date in locazione a soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti pubblici o privati, ecc.), il responsabile iniziale dell’impianto termico è il rappresentante legale (amministratore delegato, presidente, Sindaco, Direttore, ecc.).
Quando è obbligatorio il terzo responsabile dell'impianto?
Secondo l'art. 6, comma 1 del DPR 74/2013 il terzo responsabile è obbligatorio per gli impianti superiori a 232 kW (in quanto si deve trattare di un'azienda specializzata). Tuttavia, è indispensabile anche per gli impianti con potenza superiore a 35 kW.
In base all’art. 6, comma 1 del DPR 74/2013 la nomina del Terzo Responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali (la casa di abitazione) in cui il/i generatore/i (caldaie, pompe di calore, ecc.) non siano installati in un locale dedicato solo per questa funzione.
In base all’art. 6, comma 1 del DPR 74/2013 non è possibile nominare più Terzi Responsabili di impianti i cui generatori sono posti nello stesso locale tecnico, anche se gli impianti sono separati (obbligo di un unico Terzo Responsabile per ogni centrale termica).
Quali sono i compiti del terzo responsabile
Il Terzo Responsabile dell’impianto termico subentra nella responsabilità dell’esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell’impianto al responsabile iniziale e risponde altresì del rispetto delle norme in materia di sicurezza e tutela dell’ambiente.
In tale veste, tra l’altro, è tenuto a:
3.1. Condurre l’impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all’art. 4 del DPR 74/2013;
3.2. Eseguire le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto, nonché i controlli di efficienza energetica, con le modalità e le tempistiche stabilite dagli art. 7 e 8 del DPR 74/2013 e dagli art. 4 e 5 della L.R. 19/2015;
3.3. Versare il contributo previsto dall’art. 10, comma 3, lettera c) del DPR 74/2013 e dagli art.11 e 14 della L.R. 19/2015 (bollino);
3.4. Versare il contributo dovuto per le ispezioni con addebito di cui agli art. 7, 8 e 14 della L.R. 19/2015 e il rimborso spese per l’impossibilità di effettuare l’ispezione di cui all’art. 8, comma 7 della stessa Legge;
3.5. Compilare, firmare ed inviare, quando previsto, all’Autorità Competente o all’Organismo Esterno:
a) Il rapporto di controllo di efficienza energetica e la dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui all’articolo 4, commi 4 e 8 della L.R. 19/2015;
b) La dichiarazione della frequenza ed elenco delle operazioni di manutenzione come previsto all’art. 4, comma 1 della L.R. 19/2015;
c) Il libretto di impianto come previsto all’art. 4, comma 7 della L.R. 19/2015;
d) Copia del rapporto di prova cartaceo che l’ispettore ha l’obbligo di redigere al termine di una eventuale ispezione dell’impianto termico;
e) La dichiarazione di disattivazione dell’impianto termico di cui all’art. 9, comma 2 della L.R. 19/2015;
f) La dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico di cui all’art. 7, comma 2 della L.R. 19/2015;
g) La comunicazione della sostituzione del generatore di calore di cui all’art. 8, comma 19 della L.R. 19/2015.
3.6. In caso di rescissione contrattuale, consegnare al responsabile iniziale (delegante) o all’eventuale terzo subentrante il libretto di impianto cartaceo comprensivo degli allegati, debitamente aggiornati.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.
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