Migliori marche materassi e letti: recensioni 2026
Recensioni e opinioni dai forum sui migliori materassi e letti in commercio ma anche sui prodotti "economici". In lattice, memory foam e molle insacchettate.

Dovendo comprare un letto matrimoniale (esatto, mi sono sposato) ho dovuto studiare e farmi una cultura sulle tipologie e le migliori marche di materassi e letti. Ho scoperto che le scelte da prendere sono davvero tante e specialmente che esistono molti competitors sul mercato.
Nonostante le richieste folli di mia moglie Valentina (letto contenitore, piedini alti per permettere il passaggio dell'aspirapolvere, testiera non in tessuto per paura della polvere, struttura facile da sollevare ecc.), difficilmente attuabili contemporaneamente, per aggravare la situazione, ho voluto aggiungere un requisito anche io: la comodità.
Come sempre, non potendo testare tutti i materassi che offre il mercato, ho spulciato sui forum e nei gruppi di internet per ottenere delle recensioni e delle opinioni da parte degli amanti del riposo.
Ho compreso una grande lezione: "un materasso può essere perfetto per te ma scomodo per un altro. Quindi è fondamentale provarlo prima di acquistare!"
Ma ho scoperto che anche i materassi più "economici" spesso soddisfano maggiormente rispetto ai prodotti delle marche più blasonate.
Ma non perdiamoci in chiacchiere. Vediamo cosa ne pensano delle varie marche coloro che hanno provato i materassi!
Indice produttori recensiti
Classifica rapida
Se non hai tempo di leggere tutta la guida, qui sotto trovi una selezione sintetica delle migliori marche di materassi, basata su recensioni reali, opinioni dai forum e rapporto qualità/prezzo.
| Marca | Fascia prezzo | Tipologia | Recensioni |
|---|---|---|---|
| Dorelan | Medio-alta | Memory / molle | 4 / 5 |
| Tempur | Alta | Memory (tecnologia NASA) | 5 / 5 |
| Emma | Bassa-media | Hybrid / memory | 4 / 5 |
| Simmons | Alta | Molle insacchettate | 5 / 5 |
| Perdormire | Media | Tutte | 4 / 5 |
| Eminflex | Media | Memory / molle | 4 / 5 |
| Ikea | Bassa | Memory / molle | 3 / 5 |
| Mondo Convenienza | Bassa | Memory | 3 / 5 |
Se vuoi un consiglio veloce:
- budget basso: Emma / Ikea;
- qualita/prezzo: Dorelan / Perdormire;
- top assoluto: Tempur / Simmons.
Dorelan
Partiamo con Dorelan. Mi ha stupito in quanto si tratta della marca più recensita e per molti aspetti più apprezzata. Nasce nel 1968 grazie a Diano Tura e Pietro Paolo Bergamaschi. Oggi conta oltre 2.000 punti vendita in Italia e all’estero. Visitando il sito, il primo aspetto che colpisce è la varietà di soluzioni proposte.
Io ho avuto un'esperienza diretta. Ho acquistato nel 2023 un materasso comodo (modello Gioia), tuttavia dopo un paio di anni mi si è sfondato. L'assistenza me lo ha sostituito. Ottima assistenza

Recensioni Dorelan
Su Trustpilot, Dorelan ottiene ben 6.000 recensioni con una media di 4,0 stelle su 5. Le recensioni negative sono relative per lo più alle spedizioni.
Per quanto riguarda i costi, il materasso Dorelan più economico parte da 350 €.
Come ti dicevo, ho trovato diversi feedback, tutti positivi:
Emanuela: "Dorelan in memory HD: ce l'abbiamo da 8 anni e quando andiamo in ferie ci manca."
Nicoletta: "Dorelan e non sbagli. Oppure Morfeus"
Chiara: "Se scegli il Memory di Dorelan..una bomba!"
Giuseppina: "Materasso in memory Dorelan a vita. Non riscalda ed è traspirante . E' solo questione di prezzo, ma secondo me si può risparmiare in tutto ma non sul materasso e consiglio anche i cuscini. Per noi è un altro modo di affrontare la giornata!"
Nunzia: "Io ho acquistato il modello Luce della Dorelan e sono soddisfatta."
Jennifier: "Dorelan, arrivato venerdì e lo trovo meraviglioso. Si sta da Dio."
Lamu: "Ciao, io posso esprimere il mio parere in merito ai materassi Dorelan. Mi trovo molto bene."
Pierpaolo: "Tempur o Dorelan e vai sul sicuro. Ovviamente devi recarti in un punto vendita e scegliere quello più adatto alle tue esigenze. Inoltre ricorda di abbinare il giusto guanciale perché può fare la differenza."
Marco: "Sono entrambe due ottime aziende, Tempur è il più grosso produttore mondiale di materassi. Utilizza un materiale unico, appunto il Tempur, che attraverso la riduzione della forza cinetica riduce i micromovimenti notturni fino all'80%.Dorelan è un eccezionale prodotto italiano. Produce materassi in memory foam e a molle. Ma se potessi spendere quei soldi in più, Tempur ti offrirebbe una sensazione di benessere unica."
Annalisa: "Per me il Dorelan in lattice è insuperabile. E' il materasso migliore che abbia mai avuto."
Nicoletta: "Io ho dormito su un Dorelan per 5 anni ma poi si è completamente sformato. Sprofondavo e mi svegliavo con la schiena bloccata. Non un materasso da poco, più di 1.500 € letteralmente buttati. Per risparmiare, ho acquistato un materasso Ikea. Dormo benissimo ma non so dire quanto possano durare."
Rita: "Prima dormivo su un Eminflex, terribile! Poi ho comprato un Dorelan con la fascia delle spalle in Memory perché mi si intorpidivano le braccia. Finalmente ho cominciato a dormire come si deve!"
Rita: "Dorelan e non te ne pentirai."
Dan: "Dorelan. The best."
Gioia: "insacchettate a portata differenziata, marca Dorelan. Ti dico solo che ora dormo veramente. Prima con un Eminflex mi si addormentavano braccia e gambe."
Permaflex
Passiamo a Permaflex, che realizza esclusivamente materassi dal 1953.

Recensioni Permaflex
Su Trustpilot ottiene solo 150 recensioni con una media di 3,2 stelle su 5." Troppo poche per essere rappresentative.
Vediamo le opinioni del web.
Tina: "Io ho acquistato un Permaflex qualche anno fa, precisamente il modello Hill. Dormiamo bene ma purtroppo il materasso ha assunto le forme delle nostre sagome fin da subito."
Chiara: "Io 22 anni fa ho comprato un Permaflex ed è ancora perfetto."
Valentina: "Molle insacchettate una ad una. Io ho un Permaflex gold bello rigido ed ho buttato l'odioso memory che avevo in una seconda casa su cui non riuscivo a dormirci neanche due settimane l'anno."
Morena: "Permaflex a molle è il più comodo (dopo aver acquistato un memory)."
Eminflex
Passiamo all'azienda che fino a poco tempo era leader assoluta. Difatti, quando vivevo con i miei genitori, in casa avevamo solo materassi a molle Eminflex. Duravano parecchio, ma l'ultimo materasso che ho acquistato si è sfondato lateralmente dopo 5 / 6 anni. Per pigrizia non ho sfruttato la garanzia di 10 anni.

Ma non parliamo del passato. Oggi, spulciando il loro sito, mi sembra che offrano un'ampia scelta e alcuni prodotti siano davvero concorrenziali.
Ma lasciamo da parte le impressioni e leggiamo alcuni commenti:
Recensioni Eminflex
Su Trustpilot ottiene 2.050 recensioni con una media di 3,9 stelle su 5.
Silvia: "Io dormo su un Eminflex Rigenera da dicembre e lo consiglio. Mi trovo molto bene."
Simona: "Ho provato diversi materassi negli anni, anche di fascia alta. Secondo me, Eminflex è il più adatto per me."
Vincenzo: "Ho comprato Eminflex e sono molto soddisfatto. Inoltre, ho avuto una stabilizzazione alla colonna vertebrale. Te lo consiglio."
Hristina: "Io ho acquistato Eminflex Rigenera matrimoniale e due singoli. Mi trovo bene."
Debora: "Io ho acquistato 2 anni fa il memory di Eminflex. Ottimo acquisto assolutamente."
Tempur
Sembrerebbe che Tempur sia un prodotto fantastico, ma più caro degli altri. Tempur, non è solo il nome dell'azienda ma anche del materiale che utilizzano per i materassi, una sorta di schiuma basata su una tecnologia sviluppata inizialmente dalla NASA e usata a bordo delle navicelle spaziali.

L'azienda punta solo su questo prodotto, come biasimarla, e quindi non propone ad esempio materassi a molle insacchettate. Minima anche la proposta di letti. Insomma, se passi da Tempur è per acquistare un materasso in Tempur!
Io, personalmente, ho un cuscino della Tempur che mi ha cambiato la vita! Non soffro più di cervicale! Ma qui si parla di materassi, quindi non conta!
Piuttosto, contano le opinioni di chi possiede questo materasso:
Recensioni Tempur
Manu: "Le 2.000 € spese meglio in assoluto."
Corinna: "Tempur tutta la vita!"
Enza: "Tempur è un mondo a parte. Costa una fucilata ma li vale tutti."
Vivi: "Tempur, senza pari! Soldi spesi benissimo."
Al commento di Vivi, Eugenio ribatte: "indubbiamente ottimo prodotto, ma se volessi un materasso con molle non sarebbe l'azienda giusta. Tempur è il top ma non per le molle."
Conte: "Ti consiglio Tempur. Costa di più rispetto ai materassi commerciali, ma ne vale davvero la pena."
Pierpaolo: "Tempur o Dorelan e non sbagli…"
Leggendo i commenti positivi e considerato il giovamento che il cuscino Tempur ha apportato alla mia cervicale, mi sono recato al punto vendita più vicino a casa mia, sicuro al 100% di acquistare il materasso miracoloso. Nel 2022 mi chiesero 3.000 €. Ho desistito. Ma non saprei dirti se ho sbagliato o meno. Di contro, ho comprato un secondo cuscino a 170 € per la mia casetta di campagna.
Emma
Spulciando sul sito web di Emma, salta all'occhio il prezzo dei prodotti, sia in memory foam sia con molle insacchettate. Davvero competitivo. Tutto a meno di 500 €. Inoltre, sembrerebbe un prodotto pluripremiato. Tutto fantastico. Ma sarà davvero così? Sono andato a controllare su Trustpilot ed ottiene ben 12.000 recensioni con una media di 3,6 stelle su 5." Nessun'altra azienda ha cosi tante recensioni e con una media così alta. Sembrano proprio buoni questi materassi!
Se proprio vogliamo trovare una pecca: la scelta dei letti è piuttosto limitata!

Vediamo sui forum:
Recensioni Emma
Laura: "Emma! promosso come miglior prodotto dell'anno per ben 3 anni di fila!"
Cinzia: "Io ho acquistato un materasso Emma e mi trovo benissimo, molle insacchettate più memory. Si acquista on Line. Ho comprato anche cuscini e topper."
Ginevra: "Emma hybrid: molle insacchettate + Memory. Ci dormo da due settimane e mi trovo bene. Puoi anche sostituirlo entro 100 giorni. Unica pecca, rispetto ai materassi tradizionali, il suo Memory sembra emani calore."
Ilda: "Emma materassi, ottimo prodotto."
Simmons
Passiamo a Simmons, azienda attiva fin dal 1870. Sul sito sostengono che i loro prodotti sono i preferiti da 18 delle 20 principali catene alberghiere internazionali e da un vastissimo numero di hotel indipendenti di prestigio.
Conoscendo il prodotto, sono andato a provarlo. Che dire, alla prova mi è sembrato comodo e robusto.
Passiamo agli utilizzatori del materasso Simmons:
Monia: "Io ho un Simmons, mi è costato più il materasso dell'intera camera matrimoniale ma ne è valsa la pena."
Eugenio: "Due ottime aziende di materassi sono Simmons e Tempur. Se volessi un letto con molle ti direi Simmons, altrimenti Tempur."
Annarita: "Simmons. Costa un po', ma credimi, sono soldi benedetti! Ho comprato da loro anche la rete, anch'essa è importante."
Cristian: "Il re indiscusso è Simmons constellation elite climatizzato. Costa una follia ma vai a provarlo e capirai il perché, anzi non ti rialzerai più dal benessere."
Perdormire
Sono passato a fare un giro anche da Perdormire. Offrono materassi in lattice, memory, molle insacchettate e schiuma waterfoam. Devo dire che la scelta è ampia.

Recensioni Perdormire
Su Trustpilot ha 22.000 recensioni e una valutazione oltre i 4,3 su 5. Niente male.
Passiamo alle opinioni dei forum:
Maria: "Io acquistai un "PerDormire" circa 10 anni fa, era un materasso basic e l'anno scorso ho deciso di acquistare la stessa marca, sempre un modello base (costo circa 300 euro). Attualmente è in memory foam e sono soddisfatta dell'acquisto."
Chiara: "L'anno scorso ho comprato un materasso PerDormire. Ci troviamo molto bene, sia col singolo sia col matrimoniale."
Emilia: "Ottimo acquisto. Fantastico."
Fabricatore
Chi non ricorda le pubblicità Fabricatore che da ragazzino affollavano i canali tv. Anche in questo caso, dal sito web, emergono dei prezzi molto concorrenziali. Inoltre, l'azienda propone un pagamento a rate a interessi zero, 14 giorni di prova e 10 anni di garanzia.
Su Trustpilot riceve 2,5 stelle su 5.
Vediamo alcune recensioni dai gruppi Facebook:
Gabriella: "Il modello di Fabricatore con molle insacchettate, 500 euro circa e mi trovo benissimo."
Oriana: "Io dormo su un materasso Fabricatore, non il modello base. Quattro anni fa l'ho pagato 2.600 euro. Non saprei dirti se mi hanno infinocchiata o meno, ma si dorme da dio!"
Annalisa: "In ogni caso vi sconsiglio Fabricatore. Io l'ho preso circa 4 anni fa e non mi trovo per niente bene. Vero è che prima avevo il Dorelan, quindi differenza abissale chiaramente anche nel prezzo, ma in quel momento non potevo spendere 1.500 euro ed ho dovuto accontentarmi pensando di doverlo cambiare a breve. In conclusione, se devi cambiare materasso ogni 5 anni e spendere in totale 1.000 euro, conviene spendere di più, dormire meglio e avere un materasso perfetto per 10 anni."
Danila: "Io possiedo un Fabricatore, 2.000 € santi e benedetti! Avevo provato di tutto, palestra, cuscini. Non sapevo più a cosa dare la colpa del mio mal di schiena. Alla fine ho cambiato il materasso, non puoi capire. Sono rinata."
Miasuite
Miasuite, offre 15 anni di garanzia. Non sembra esistano dei luoghi dove testarli (è tutto online), ma l'azienda offre 100 notti di prova.
Andrea: "Miasuite! Puoi acquistare sul loro sito e anche su Amazon. Il catalogo è esagerato, lo scegli e ti arriva a casa in 5 giorni! Ottimi prezzi e ottima qualità (made in Italy)."
Elena: "Noi abbiamo acquistato da Miasuite. Fantastici e a prezzi accessibili. Abbiamo preso tutti memory."
Su Trustpilot ottiene solo 420 recensioni ma con una buona media di 4,1 stelle su 5."
Mondo Convenienza
Tu mi dirai, cosa ci incastrano questi prodotti tra i migliori? Nei commenti comparivano spesso opinioni su letti e materassi firmati Mondo Convenienza. Riporto quanto ho scovato e sappi che ci saranno non poche sorprese.

Maria Anna: "Non prendetemi per matta ma io ho due materassi di Mondo convenienza, uno in camera da letto e l'altro nella stanza degli ospiti. Chiunque ci dorme, li trova comodissimi! Pensa che io sono in dolce attesa e soffro di mal di schiena costantemente, in vacanza ogni volta che mi poggiavo sul letto era una tragedia, dolori assurdi. Da quando sono tornata a casa, almeno a letto, non ho più disturbi!"
Samantha: "Io ho comprato American Top Memory e mi trovo da Dio, è una nuvola."
Veronica: "Io ho un materasso di Mondo Convenienza da quasi 7 anni e mi ci trovo bene. Lo porterò con me con il prossimo trasloco."
Giulia: "Preso un anno fa. All'inizio mega comodo. Adesso iniziano a formarsi bozzi e a gonfiare magicamente in alcuni punti. La stessa cosa è successa ad altri due miei amici. Spendi di più, ne vale la pena."
Paola: "Il materasso più comodo della mia casa è stato acquistato a Mondo Convenienza."
Francesca: "Mondo convenienza, modello Dubai. Fantastico."
Carla: "Io ho un materasso super performante ortopedico costosissimo che mi fa venire mal di schiena. Dormo da Dio sul materasso per gli ospiti, in Memory comprato da Mondo Convenienza."
Facciamoci due risate. Leggo che tutti comprano il letto di Mondo Convenienza per gli ospiti ma poi lo preferiscono al loro. Gli sta bene. Poveri ospiti.
Ikea
Passiamo all'azienda svedese più conosciuta al mondo:

Manuela: "Con Memory IKEA mi trovo benissimo. È sfoderabile e la fodera la lavi in lavatrice."
Laura: "I materassi di IKEA sono scomodi. Addirittura, io ho comprato il più costoso. Mai più."
Berry: "Ikea. Buon materasso ad un costo ragionevole. Ampia scelta."
Cristina: Ikea? I materassi non sono il massimo ma il rapporto qualità prezzo secondo me è corretto."
Valentina: "non ho esperienza sui materassi Mondo convenienza, ma se intendi valutare IKEA, sappi che mio fratello ce l'ha da 5 anni e si trova bene, sia letto che materasso. Io ho un letto, sempre Ikea, di 8 anni con 2 traslochi alle spalle. Mentre per il materasso abbiamo investimento qualcosina in più. Ognuno fa le proprie scelte e penso sia consapevole che non si può comparare un Mondo Convenienza con un materasso Dorelan. Una mia amica ha speso un botto da Perdormire, in meno di un anno lo ha buttato e ne ha acquistato uno da IKEA.
Adriano: "Confermo, ottimo Dorelan. Ikea buttato."
Fabio: "Io sono passato da Ikea a Ennerev e devo dire che non so come facevo a dormirci prima. Comunque è molto soggettivo, io ho dormito bene anche su materassi Mondo Convenienza."
Altri produttori meno recensiti
Pensando potesse essere utile, ho aggiunto alcune recensioni di prodotti meno recensiti:
Luca: "Confermo! Manifattura Falomo, ottimi materassi, sia in lattice che a molle insacchettate!"
Virna: "Molle indipendenti di Manifattura Falomo. Si possono sfoderare e lavare, fantastici."
Daniela: "Ti consiglio Falomo o Ennerev con molle indipendenti"
Camilla: "Dormo su un materasso Morfeus. Mi trovo bene, ma non è proprio economico."
Italia: "per quanto riguarda la qualità, due prodotti eccellenti sono Simmons e Morfeus."
Conclusioni
Cosa ho capito? Scegliere il materasso giusto non significa comprare il più costoso, ma trovare quello più adatto al tuo corpo e alle tue abitudini.
Il vero errore? Comprare senza capire cosa ti serve davvero.
Se vuoi evitare errori (e buttare soldi), ti consiglio di:
- provare sempre il materasso;
- valutare postura e temperatura;
- non scegliere solo in base al prezzo.
Penso possa esserti utile l'articolo sul confronto tra i materassi in memory e a molle insacchettate.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, buonanotte. Vincenzo.
Comunicazione ENEA condizionatore / pompa di calore: procedura 2026
Pompa di calore / condizionatore / climatizzatori: procedura online passo passo sulle comunicazioni Enea Ecobonus e bonus casa.
Per ottenere la detrazione / cessione del credito, nel caso di:
- sostituzione di generatori di calore esistenti con pompe di calore o condizionatori / climatizzatori;
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore;
é obbligatorio comunicare all’ENEA alcune informazioni sugli oggetti installati. Anche perché, questi oggetto devono garantire determinate performance per poter detrarre la spesa sostenuta. Performance da segnalare all'interno della comunicazione.
A meno che tu non sia un professionista, potrai inviare le comunicazioni che riguardano solo gli interventi che intendi detrarre in prima persona.
Le fasi da realizzare per comunicare gli interventi effettuati sono:
Indice
2. Inserimento dati del beneficiario
3. Inserimento dati dell’immobile
4. Inserimento dati dell’intervento
4b sostituzione con pompe di calore / climatizzatore / condizionatore

Ovviamente, partiamo dalla registrazione:
1. Registrazione al sito ENEA
Dopo aver concluso i lavori ed aver liquidato fornitori, installatori ed impresa, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, dovrai registrarti nel portale.

E' possibile registrarsi solo tramite SPID, cliccando sul tasto “Registrati” nella sezione “Non sei ancora registrato/a”. Successivamente, dopo aver cliccato su “Entra o Registrati con SPID solo persone fisiche” nel menu in alto a destra, dovrai inserire le credenziali.
Se non avessi le credenziali SPID, potresti attivarle contattando una delle seguenti aziende: Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Poste Italiane, Register, Sielte, Tim o Lepida.
Al primo accesso dovrai scegliere in quale veste intendi comunicare all'Enea:
- beneficiario, in questo caso potrai comunicare solo gli interventi per i quali usufruisci della detrazione fiscale in prima persona;
- intermediario, qualora fossi un soggetto che intende compilare la dichiarazione per conto di un cliente o di una società. Optano per questa casistica i tecnici, gli amministratori di condominio o i legali rappresentanti delle società;
Dopodiché, occorre seguire la procedura di registrazione inserendo i dati personali.
2. Inserimento dati del beneficiario
Una volta terminata la procedura di registrazione, occorre effettuare il login, sempre tramite credenziali SPID. Successivamente, dovrai scegliere se effettuare una comunicazione per ecobonus o per bonus casa (anche detto bonus ristrutturazione). Immagino che tu sappia le differenze. Nel caso ti consiglio la lettura dell'articolo sull'ecobonus e sul bonus casa.
Procediamo con l'ecobonus.
Nell'interfaccia successiva dovrai selezionare l'anno in cui sono terminati i lavori, che coincide con l'anno in cui dovrai effettuare la comunicazione.
Inoltre, nella stessa pagina troverai il riepilogo di tutte le eventuali pratiche inviate in quell'anno.
Clicca su nuova scheda descrittiva.
Nella prima parte della scheda descrittiva occorre specificare la tipologia del beneficiario, cioè se comunichi in veste di “persona fisica” o di persona giuridica (condominio o società). Facciamo un esempio che riguarda una persona fisica. Inserisci i dati anagrafici del beneficiario della detrazione fiscale.
Ti verrà richiesto:
- nome e cognome;
- sesso;
- data e luogo di nascita;
- luogo e indirizzo di residenza;
- codice fiscale;
- recapito telefonico.
Qualora aveste pagato in due e anche un secondo soggetto, ad esempio il tuo partner, intendesse aderire al bonus, dovresti inserire anche i dati di quest'ultimo.
Poi clicca su Salva e passiamo alla seconda schermata.
3. Inserimento dati dell’immobile
Proseguendo ti verranno richieste le informazioni sull’immobile interessato dall'intervento, tra cui i dati catastali. Le informazioni catastali potresti ricavartele dall'atto di acquisto della casa o dalla visura catastale (scopri come scaricarla gratuitamente).
A titolo informativo, tra i dati catastali, viene richiesta anche la sezione, che la gran parte delle volte non è presente. In questo caso sarà sufficiente lasciare il campo relativo in bianco. Inoltre, specialmente qualora l'edificio oggetto di intervento fosse composto da un'unica unità, potrebbe accadere che il fabbricato non possieda il subalterno, ma solo foglio e particella.
A seguire, Enea richiede ulteriori dati dell'immobile:
- Anno di costruzione, anche stimato;
- Superficie utile e cioè la superficie netta calpestabile dell’immobile, escluse le pareti interne. Il computo include la superficie utile del vano scala soltanto se quest’ultimo fosse riscaldato. In tal caso, la superficie del vano scala andrebbe considerata una sola volta e non per ogni piano;
- titolo di possesso: proprietario o comproprietario; detentore o co-detentore, familiare convivente con il possessore o con il detentore, condominio;
- numero unità immobiliari che compongono l’edificio che siano autonomamente individuate al Catasto;
- destinazione d’uso generale: residenziale, non residenziale o mista;
- tipologia edilizia:
- Edifici in linea e condominio oltre i tre piani fuori terra;
- edificio a schiera e condominio fino a tre piani;
- costruzione isolata (mono e plurifamiliare);
- altro;
Clicca su salva e passiamo alla scheda successiva.
4 Inserimento dati dell’intervento
Finora abbiamo scherzato, passiamo alle cose serie: bisogna definire se l'intervento ha riguardato una singola unità o un intero condominio, il numero di unità interessate dall'intervento e se durante i lavori ci fossero state delle fusioni di unità.
Successivamente occorre definire la data di inizio e fine dei lavori. La data di fine lavori è fondamentale poiché da tale istante avrai tempo 90 giorni per comunicare all’ENEA gli interventi eseguiti. Qualora ti fossi dimenticato e non avessi comunicato entro 90 giorni, nulla è perduto. Scopri come risolvere.
Per “data di fine lavori” si può considerare:
- la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori quando prevista,
- la data di collaudo anche parziale,
- la data della dichiarazione di conformità quando prevista.
A questo punto occorre decidere la fattispecie in cui ricade l'opera agevolata.
Scegliamo la sostituzione del generatore. La prima parte della compilazione (definizione dell'impianto esistente) è la medesima qualsiasi intervento si scelga.
4a Impianto termico esistente
Partiamo nel definire l'impianto esistente prima dei lavori. Questi dati non vengono richiesti nel caso di bonus casa.

Dovrai scegliere:
- il tipo di impianto: autonomo o centralizzato, con uno o più generatori (ad esempio tre caldaie che lavorano in serie), dotato o meno di contabilizzazione.
- Tipo di terminali:
- radiatori;
- termoconvettori;
- ventilconvettori;
- bocchette d’aria;
- pannelli radianti isolati dalle strutture;
- pannelli radianti annegati nelle strutture;

3. Tipo di distribuzione: a colonne montanti condominiali (ad esempio, impianti dove la mandata collega radiatori posti su piani diversi e sulla stessa verticale) o ad anello / orizzontale (tipico degli appartamenti con impianto autonomo, dove i radiatori dello stesso piano sono collegati dalla medesima mandata);

4. Combustibile utilizzato per generare calore: metano; gasolio; GPL; teleriscaldamento; energia elettrica; biomassa; altro;
5. regolazione: centralizzata (impianto condominiale non gestibile dal singolo condomino), su terminale di erogazione (ad esempio, i radiatori gestiti tramite testine termostatiche oppure gli appartamenti gestiti tramite un cronotermostato per ogni stanza), regolazione ad ambiente o zona (uno o più termostati), altro;
6. Presenza di impianto di condizionamento estivo.
Infine, dovrai inserire il tipo e il numero di generatori prima dell'inizio dei lavori, la potenza (o se più generatori, la somma delle potenze) e il rendimento. Per le caldaie ad acqua occorre inserire il rendimento nelle condizioni di temperatura di mandata e ritorno rispettivamente di 80°C e 60°C. Per caldaia standard si intende le caldaie non a condensazione.
Per reperire tali informazioni dovrai sfogliare il libretto della caldaia e cercare la marca e il modello della caldaia stessa. In caso di caldaia condominiale, dovrai chiedere il libretto dall'amministratore. Spesso, la marca e il modello vengono segnalati sulla caldaia stessa. Una volta fatto ciò, dovrai scrivere su internet marca e modello seguito dalla scritta "scheda tecnica". Nel riepilogo della scheda tecnica potrai estrapolare i dati di cui necessiti:

Nel caso che il generatore sostituito fosse una pompa di calore, dovresti inserire la P.E.A.: potenza elettrica assorbita (kW). Anch'essa ricavabile dalla scheda tecnica scaricabile da internet.
Clicca su salva e prosegui.
4b sostituzione con pompe di calore / climatizzatore / condizionatore
A questo punto, dovrai aggiungere le caratteristiche della pompa di calore (i climatizzatori e i condizionatori di oggi sono quasi tutti delle pompe di calore e cioè dei generatori che producono sia il caldo che il freddo), cliccando su aggiungi.

Le prime informazioni richieste riguardano il generatore sostituito, ed in particolare se si tratta di una caldaia a condensazione, non a condensazione (standard) o a bassa temperatura, di una pompa di calore, di un impianto di teleriscaldamento o a biomassa (pellet, cippato, legno..) e la sua potenza utile nominale in kW. Per conoscere questo dato, ti sarà sufficiente leggerlo sul libretto del generatore sostituito o cercare il modello su internet.

A seguire, ti verrà richiesto il mezzo esterno da cui la pompa estrae il calore, detto pozzo freddo, che potrebbe essere l'aria esterna, l'acqua di falda o il terreno. Inoltre dovrai segnalare il fluido da riscaldare, detto pozzo caldo.
Il sistema potrebbe essere del tipo aria / aria, acqua / acqua, acqua / aria, oppure utilizzare la salamoia. Le pompe di calore classiche a servizio degli split, sono del tipo aria / aria, mentre le pompe di calore collegate ai fancoil oppure all'impianto radiante a pavimento sono del tipo aria / acqua.

Continuando ti verrà richiesto se la pompa è del tipo:
- con compressore elettrico: la più diffusa. Il compressore ha lo scopo di innalzare la temperatura e la pressione del fluido per renderlo idoneo allo scambio con l’ambiente che bisogna riscaldare;
- con motore endotermico a GAS: sono simili alle precedenti, solo che il motore è alimentato dal gas.
- ad assorbimento: più rare. In queste macchine è assente la fase di compressione, sostituita dalla generazione e dall'assorbimento. Vengono utilizzare in zone climatiche rigide o su grossi edifici (condomini ecc.);
Scorrendo, dovrai spuntare altre potenziali caratteristiche dell'impianto:
- tipo roof top, qualora la pompa di calore fosse un unico monoblocco utilizzato non solo per la climatizzazione invernale ed estiva ma anche per la ventilazione (riscaldamento, raffrescamento e controllo dell’umidità relativa).
- inverter, tecnologia grazie alla quale è possibile variare la potenza in base alla richiesta di calore;
- con sonde geotermiche, dove la sorgente esterna è il suolo;
- reversibile: si tratta di macchine che potendo invertire il senso di circolazione del fluido frigorigeno, possono produrre sia del caldo che del freddo. Quasi tutte le macchine residenziali in commercio sono di questo tipo;
- qualora avessi optato per una macchina elettrica dovrai definire anche l'efficienza COP per il riscaldamento e l'efficienza EER per il raffrescamento. In pratica, questi valori indicano quanti kW di potenza genera la pompa di calore rispetto alla potenza che consuma, in caso di riscaldamento o raffrescamento. Ad esempio, un climatizzatore che genera 5kW di calore utilizzando una potenza elettrica pari a 1,5 kW,è caratterizzato da un COP pari a 5/1,5= 3.3.
- qualora avessi optato per una pompa di calore a GAS, dovresti inserire gli indici GUEh GUEc che indicano il rapporto tra l'energia fornita (calore ceduto al mezzo da riscaldare) e l'energia consumata dal bruciatore. Il concetto è il medesimo dell'EER e del COP.
Questi indici sono fondamentali in quanto, se acquistassi una pompa di calore con un valore di efficienza più basso di quelli definiti all'interno dell'allegato F del Decreto requisiti, non avresti diritto alla detrazione.
- superficie utile netta riscaldata tramite la pompa di calore (la pompa potrebbe non climatizzare tutta la superficie dell'abitazione, ma solo alcuni vani)
- spese congrue sostenute (solo in caso di ecobonus);
Piccola nota: se dovessi sostituire uno scaldabagno tradizionale con uno scaldacqua a pompa di calore, il sistema, oltre a chiederti i dati della pompa di calore precedentemente segnalati, ti chiederà anche i litri dell'accumulo indicati nella scheda tecnica.
Mentre, se dovessi montare un generatore ibrido, Enea ti chiederà i dati sia della caldaia che della pompa di calore che compongono il sistema.
5. Verifica, invio e stampa del protocollo
Prima della conferma, il sistema ti farà atterrare su una sorta di riepilogo dove ti indicherà la spesa sostenuta (che varierà in base all'anno e al soggetto che intende detrarre) e la detrazione che ti spetta. Questa interfeccia non è presente in caso di Bonus casa.
Non ti resta che indicare la quota parte della spesa sostenuta per i professionisti, in quanto, fortunatamente, il risparmio di energia te lo stima Enea. Clicca su salva per l'ultima volta.

Ultima schermata, clicca su visualizza anteprima scheda descrittiva e verifica che i dati inseriti fossero corretti, conferma e invia. A questo punto potrai stampare la scheda descrittiva e farti inviare la ricevuta alla mail indicata in precedenza.
Dovrai conservarti questa documentazione per i prossimi 10 anni ed esibirla in caso di controlli.
Qualora avessi sbagliato qualcosa, potresti comunque modificare la scheda o addirittura annullarla.
FAQ
Nella mia abitazione ho installato un trialsplit e mi chiedeve se dovessi dichiarare la potenza del motore esterno o la potenza di uno (o di tutti e tre) gli split interni?
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.
Procedura pratica ENEA 2026: infissi e tende
Infissi, chiusure oscuranti e schermature solari (tende..): procedura online passo passo sulle comunicazioni Enea volta ad ottenere le detrazioni Ecobonus / risparmio energetico.
Tra gli adempimenti da realizzare per ottenere la detrazione dell'Agenzia delle Entrate nel caso di:
- sostituzione di serramenti (finestre, porte finestre e portoncini di ingresso) comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
- installazione di schermature solari e/o chiusure oscuranti;
vi è la comunicazione all’ENEA di alcune informazioni sugli oggetti installati. Anche perché, questi oggetto devono garantire determinate performance per poter detrarre la spesa sostenuta. Prestazioni da segnalare all'interno della comunicazione.
A meno che tu non sia un professionista, potrai inviare le comunicazioni che riguardano solo gli interventi che intendi detrarre in prima persona.
Le fasi da realizzare per comunicare gli interventi effettuati sono:
Indice
2. Inserimento dati del beneficiario
3. Inserimento dati dell’immobile
4. Inserimento dati dell’intervento
4c installazione schermature solari / chiusure oscuranti / tende

Ovviamente, partiamo dalla registrazione:
1. Registrazione al sito ENEA
Dopo aver concluso i lavori ed aver liquidato fornitori, installatori ed impresa, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, dovrai registrarti nel sito.

E' possibile registrarsi solo tramite SPID, cliccando sul tasto “Registrati” nella sezione “Non sei ancora registrato/a”. Successivamente, dopo aver cliccato su “Entra o Registrati con SPID solo persone fisiche” nel menu in alto a destra, dovrai inserire le credenziali.
Se non avessi le credenziali SPID, potresti attivarle contattando una delle seguenti aziende: Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Poste Italiane, Register, Sielte, Tim o Lepida.
Al primo accesso dovrai scegliere in quale veste intendi comunicare all'Enea:
- beneficiario, in questo caso potrai comunicare solo gli interventi per i quali usufruisci della detrazione fiscale in prima persona;
- intermediario, qualora fossi un soggetto che intende compilare la dichiarazione per conto di un cliente o di una società. Optano per questa casistica i tecnici, gli amministratori di condominio o i legali rappresentanti delle società;
- asseveratore, se fossi un tecnico abilitato a trasmettere le asseverazioni del “Superecobonus”.
Dopodiché, dovrai seguire la procedura di registrazione inserendo i tuoi dati personali.
2. Inserimento dati del beneficiario
Una volta terminata la procedura di registrazione, occorre eseguire il login, sempre tramite credenziali SPID. Successivamente, dovrai scegliere se effettuare una comunicazione per ecobonus o per bonus casa (anche detto bonus ristrutturazione). Immagino che tu sappia le differenze. Nel caso ti consiglio la lettura dell'articolo sull'ecobonus e sul bonus casa.
Procediamo con l'ecobonus.
Nell'interfaccia successiva dovrai selezionare l'anno in cui sono terminati i lavori, che coincide con l'anno in cui dovrai effettuare la comunicazione.
Inoltre, nella stessa pagina troverai il riepilogo di tutte le eventuali pratiche inviate in quell'anno.
Clicca su nuova scheda descrittiva.
Nella prima parte della scheda descrittiva occorre specificare la tipologia del beneficiario, cioè se comunichi in veste di “persona fisica” o di persona giuridica (condominio o società). Facciamo un esempio che riguarda una persona fisica. Inserisci i dati anagrafici del beneficiario della detrazione fiscale.
Ti verrà richiesto:
- nome e cognome;
- sesso;
- data e luogo di nascita;
- luogo e indirizzo di residenza;
- codice fiscale;
- recapito telefonico.
Qualora aveste pagato in due e anche un secondo soggetto, ad esempio il tuo partner, intendesse aderire al bonus, dovresti inserire anche i dati di quest'ultimo.
Poi clicca su Salva e passiamo alla seconda schermata.
3. Inserimento dati dell’immobile
Proseguendo ti verranno richieste le informazioni sull’immobile interessato dall'intervento, tra cui i dati catastali. Le informazioni catastali potresti ricavartele dall'atto di acquisto della casa o dalla visura catastale (scopri come scaricarla gratuitamente).
A titolo informativo, tra i dati catastali, viene richiesta anche la sezione, che la gran parte delle volte non è presente. In questo caso sarà sufficiente lasciare il campo relativo in bianco. Inoltre, specialmente qualora l'edificio oggetto di intervento fosse composto da un'unica unità, potrebbe accadere che il fabbricato non possieda il subalterno, ma solo foglio e particella.
A seguire, Enea richiede ulteriori dati dell'immobile:
- Anno di costruzione, anche stimato;
- Superficie utile e cioè la superficie netta calpestabile dell’immobile, escluse le pareti interne. Il computo include la superficie utile del vano scala soltanto se quest’ultimo fosse riscaldato. In tal caso, la superficie del vano scala andrebbe considerata una sola volta e non per ogni piano;
- titolo di possesso: proprietario o comproprietario; detentore o co-detentore, familiare convivente con il possessore o con il detentore, condominio;
- numero unità immobiliari che compongono l’edificio che siano autonomamente individuate al Catasto;
- destinazione d’uso generale: residenziale, non residenziale o mista;
- tipologia edilizia:
- Edifici in linea e condominio oltre i tre piani fuori terra;
- edificio a schiera e condominio fino a tre piani;
- costruzione isolata (mono e plurifamiliare);
- altro;
Clicca su salva e passiamo alla scheda successiva.
4 Inserimento dati dell’intervento
Finora abbiamo scherzato, passiamo alle cose serie: bisogna definire se l'intervento ha riguardato una singola unità o un intero condominio, il numero di unità interessate dall'intervento e se durante i lavori ci fossero state delle fusioni di unità.
Successivamente occorre definire la data di inizio e fine dei lavori. La data di fine lavori è fondamentale poiché da tale istante avrai tempo 90 giorni per comunicare all’ENEA gli interventi eseguiti. Qualora ti fossi dimenticato e non avessi comunicato entro 90 giorni, nulla è perduto. Scopri come risolvere.
Per “data di fine lavori” si può considerare:
- la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori quando prevista,
- la data di collaudo anche parziale,
- la data della dichiarazione di conformità quando prevista.
A questo punto occorre decidere la fattispecie in cui ricade l'opera agevolata.
Partiamo con gli infissi. La prima parte della compilazione (definizione dell'impianto esistente) è la medesima qualsiasi intervento si scelga.
4a Impianto termico esistente
Partiamo nel definire l'impianto esistente prima dei lavori.

Dovrai scegliere:
- il tipo di impianto: autonomo ocentralizzato, con uno o più generatori(ad esempio tre caldaie che lavorano in serie), dotato o meno di contabilizzazione.
- Tipo di terminali:radiatori;termoconvettori;ventilconvettori;bocchette d’aria;pannelli radiantiisolati dalle strutture;pannelli radianti annegati nelle strutture;

3. Tipo di distribuzione:a colonne montanti condominiali (ad esempio, impianti dove la mandata collega radiatori posti su piani diversi e sulla stessa verticale) o ad anello / orizzontale (tipico degli appartamenti con impianto autonomo, dove i radiatori dello stesso piano sono collegati dalla medesima mandata);

4. Combustibile utilizzato per generare calore: metano; gasolio; GPL; teleriscaldamento; energia elettrica; biomassa; altro;
5. regolazione: centralizzata (impianto condominiale non gestibile dal singolo condomino), su terminale di erogazione (ad esempio, i radiatori gestiti tramite testine termostatiche oppure gli appartamenti gestiti tramite un cronotermostato per ogni stanza), regolazione ad ambiente o zona (uno o più termostati), altro;
6. Presenza di impianto di condizionamento estivo.
Infine, dovrai inserire il tipo e il numero di generatori prima dell'inizio dei lavori, la potenza (o se più generatori, la somma delle potenze) e il rendimento. Per le caldaie ad acqua occorre inserire il rendimento nelle condizioni di temperatura di mandata e ritorno rispettivamente di 80°C e 60°C. Per caldaia standard si intende le caldaie non a condensazione.
Per reperire tali informazioni dovrai sfogliare il libretto della caldaia e cercare la marca e il modello della caldaia stessa. In caso di caldaia condominiale, dovrai chiedere il libretto dall'amministratore. Spesso, la marca e il modello vengono segnalati sulla caldaia stessa. Una volta fatto ciò, dovrai scrivere su internet marca e modello seguito dalla scritta "scheda tecnica". Nel riepilogo della scheda tecnica potrai estrapolare i dati di cui necessiti:

Nel caso che il generatore sostituito fosse una pompa di calore, dovresti inserire la P.E.A.: potenza elettrica assorbita (kW). Anch'essa ricavabile dalla scheda tecnica scaricabile da internet.
Clicca su salva e prosegui.
4b sostituzione infissi
Nella schermata successiva atterrerai nel campo strutture opache, ma, volendo comunicare la sostituzione degli infissi, dovrai cliccare, dal menu a sinistra, "serramenti e infissi".
A questo punto dovrai aggiungere le caratteristiche degli infissi oggetto di intervento. Aggiungiamo i dati del primo infisso, cliccando su aggiungi.

La prima informazione richiesta riguarda le caratteristiche dell'infisso sostituito (tipologia di telaio esistente prima dell’intervento” e “Tipologia di vetro/pannello riempimento esistente prima dell’intervento”). Mettiamo ad esempio, infisso - vetro singolo.
A seguire il sistema richiede la “Trasmittanza del vecchio infisso”. Ma cos'è la trasmittanza? A grandi linee, la trasmittanza è un indice che ci indica le dispersioni di calore causate dall'infisso. Più è basso questo valore e minori saranno le dispersioni di calore. Spesso, i vecchi infissi sono privi di certificazioni che ci indichino con esattezza tale valore. Per stimarli, ti consiglio i seguenti valori:

Nel caso di telaio in legno con vetro singolo, la trasmittanza è pari a 5 W/mqK:
A questo punto, l'interfaccia ci richiede i dati relativi al nuovo infisso installato, tutti reperibili sulla dichiarazione dei requisiti tecnici che il fornitore degli infissi deve consegnarti obbligatoriamente: in particolare, la superficie dell'infisso in metri quadri, il materiale dell'infisso (legno, PVC, acciaio o alluminio, misto ecc.), la tipologia del vetro (doppio, triplo o, nel caso si tratti di un portoncino di ingresso, pannello opaco), e la trasmittanza che, per poter detrarre la spesa, dovrà essere inferiore ai valori indicati nell'Allegato E del Decreto Requisiti Ecobonus" del 6 agosto 2020:
|
Tipologia di intervento |
Soglia | |
|---|---|---|
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vi. Sostituzione di finestre comprensive di INFISSI (calcolo secondo le norme UNI ENISO 10077-1) |
Zona climatica A |
≤ 2,60 W/m2*K |
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Zona climatica B |
≤ 2,60 W/m2*K |
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Zona climatica C |
≤ 1,75 W/m2*K |
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Zona climatica D
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≤ 1,67 W/m2*K
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Zona climatica E |
≤ 1,30 W/m2*K |
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Zona climatica F |
≤ 1,00 W/m2*K |
|
Come puoi notare, i valori dipendono dalla zona climatica in cui vivi. Ti spiego. Lo stato italiano è stato diviso per zone climatiche in base al clima. Per scoprire in che zona climatica ricadi, basta cliccare sul seguente link. Una volta scoperto ciò, potrai determinare la trasmittanza massima che ti permette o meno di accedere agli incentivi.
Successivamente occorre definire se l'infisso installato confina con l'esterno o con una zona non riscaldata, come ad esempio il vano scala. Infine, occorre dichiarare se, contestualmente alla finestra, avessi installato anche una chiusura oscurante, come la tapparella o la persiana.
Se volessi aggiungere un'ulteriore infisso, ti basterebbe cliccare nuovamente su aggiungi.
Successivamente dovrai inserire le spese congrue sostenute, quindi le spese che potrai detrarre, inclusa la fornitura e la posa in opera degli infissi, il trasporto, le opere accessorie, nonché l'iva e le eventuali spese professionali. Clicca su salva.
Qualora contestualmente agli infissi, sostitussi gli oscuranti e le schemature non occorre rispettare la resistenza temica addizionale in quanto si tratta di “accessori” alla finestra. Sarà suffiente presentare un'unica comunicazione ENEA per la sostituzione di finestre con il solo obbligo del rispetto del valore Gtot.
Cassonetti
Qualora avessi sotituito anche i cassonetti coibentati, che rientrano nell'incentivo, non occorre inserire alcun dato nella comunicazione Enea.
4c installazione schermature solari / chiusure oscuranti / tende
Nel caso in cui le chiusure oscuranti vengano installate non contestualmente alla sostituzione degli infissi, i valori devono essere inserite come “Schermature solari e chiusure oscuranti” nel portale Enea dedicato e non basta il flag presente accanto agli infissi.
A questo punto dovrai aggiungere le caratteristiche della schermatura solare o delle chiusura oscurante, cliccando su aggiungi.

Il sistema ti chiederà:

- la tipologia di schermatura/chiusura: persiana, persiana avvolgibile, tenda, veneziana..;
- l'installazione: interna o esterna;
- la superficie della schermatura/chiusura oscurante in metri quadri;
- la superficie finestrata protetta [m²]. Difatti, ti ricordo che sia le schermature che le chiusure devono essere a protezione di una vetrata(finestra o portafinestra);
- la resistenza termica supplementare in m2K/W (solo per persiane, persiane avvolgibili e altre chiusure oscuranti): in pratica, il contributo che la chiusura oscurante fornisce in termini di prestazione termica al sistema composto dal serramento interno e dall'oscurante stesso;
- l'esposizione: nord, sud, ovest, est. Le schermature vengono agevolate solo se esposte a Est, Ovest o Sud, mentre, per le chiusure oscuranti, l'orientamento è indifferente;
- il fattore solare gtot, e cioè il rapporto tra l'energia trasmessa attraverso la combinazione di vetratura più schermatura solare e l'energia incidente. In pratica, indica l'efficienza del sistema;
- modalità di calcolo: inoltre, occorre indicare come sono stati determinati il fattore di trasmissione solare gtot o la resistenza termica supplementare Rsupp. Ad esempio, il numero della norma di riferimento o il nome del programma di calcolo. Tale valore potrebbe essere dichiarato dal fornitore, dalla tabella del programma chiusure oscuranti, calcolato con shadowindows, derivato dalla UNI 14500 o Uni EN 13125;
- il materiale della schermatura: tessuto, legno, plastica..
- infine, il meccanismo di regolazione: manuale, automatico o servoassistito.
5. Verifica, invio e stampa del protocollo
Prima della conferma, il sistema ti farà atterrare su una sorta di riepilogo dove ti indicherà la spesa sostenuta (che varierà in base all'anno e al soggetto che intende detrarre) e la detrazione che ti spetta. Non ti resta che indicare la quota parte della spesa sostenuta per i professionisti, in quanto, fortunatamente, il risparmio di energia te lo stima Enea nel caso degli infissi. Mentre per la stima del risparmio energetico di oscuranti e schermature solari occorre utilizzare gli applicativi di Enea.
Nel caso di assenza dell'impianto di riscaldamento per le chiusure oscuranti è consentito inserire il valore "0" nel campo relativo al “Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile”.
Clicca su salva per l'ultima volta.

Ultima schermata, clicca su visualizza anteprima scheda descrittiva e verifica che i dati inseriti fossero corretti, conferma e invia. A questo punto potrai stampare la scheda descrittiva e farti inviare la ricevuta alla mail indicata in precedenza.
Dovrai conservarti questa documentazione per i prossimi 10 anni ed esibirla in caso di controlli.
Qualora avessi sbagliato qualcosa, potresti comunque modificare la scheda o addirittura annullarla.
FAQ Domande frequenti
Occorre inserire i dati di una finestra alla volta, oppure posso sommare le superfici
Qualora i dati delle finestre da inserire nella comunicazione Enea fossero i medesimi, è possibile inserire la somma delle superfici.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.
Rispetto contratti collettivi CCNL: bonus 2026
Obbligo delle imprese edili di rispettare i contratti collettivi CCNL del settore edile pena la perdita del Bonus Ristrutturazione, Sismabonus, Ecobonus ecc.

La circolare 19/E del 27 maggio 2022 ha chiarito molti aspetti legati al rispetto dei contratti collettivi da parte delle imprese edili senza il quale, in alcuni casi, il committente dell'opera non potrà accedere ai bonus fiscali dell'Agenzia delle Entrate.
Obbligo normativo
Il governo, al fine di assicurare condizioni di lavoro adeguate nel settore dell’edilizia e per accrescere i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tramite l’articolo 28-quater del decreto Sostegni ter (Legge del 28.03.2022 n. 25), che ha riprodotto l’articolo 4 del decreto Frodi, ha inserito, dopo il comma 43 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022, il comma 43-bis, il quale prevede che per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8142:
«i benefici previsti dagli articoli 19, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (…) nonché quelli previsti dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (…) dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori».
In pratica, perchè il committente ottenga i bonus, le imprese devono garantire, mettendolo nero su bianco, il rispetto, nei confronti dei dipendenti, dei contratti collettivi segnalando i contratti applicati in:
- nell’atto di affidamento dei lavori;
- e nelle relative fatture.
Ma in quali casi?
Obbligo per appalti sopra i 70.000 €
L’articolo 23-bis del decreto Ucraina ha modificato il comma 43-bis, stabilendo che tale previsione si riferisce alle opere, intese in senso ampio e non solo ai lavori edili, il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro.
I 70.000 euro devono essere parametrati al valore dell’opera complessiva e non soltanto alla parte di lavori edili.
Secondo la circolare 19/E del 2022, il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili, di cui all’allegato X al D.lgs. n. 81 del 2008, sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. n. 81 del 2008.

Nei 70.000 € vanno considerate le parcelle? E l'IVA?
Non essendo considerate “opere”, le parcelle dei professionisti (architetto, ingegnere, geometra, geologo etc.) non vanno conteggiate nei 70.000 €. Non lo chiarisce la legge, ma le prestazioni professionali non sono opere.
Per l’IVA è opportuno verificare l’impostazione adottata nel contratto/contabilità lavori e con il fiscalista, poiché la circolare si concentra sul valore delle opere e non fornisce un passaggio espresso autonomo sull’IVA delle parcelle
Nei 70.000 € vanno considerati i mobili e gli elettrodomestici?
Non essendo considerate “opere”, tali elementi non rientrano nei 70.000 €.
Superamento del limite in variante
Potrebbe accedere che si superi il limite dei 70.000 € a seguito di una variante in corso d'opera. In questo caso occorre integrare l'affidamento di incarico alla ditta con il contratto ccnl applicato.
Obbligo di applicazione dei contratti collettivi solo per lavori edili
L’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili.
Lavori interessati: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8142 Allegato X
Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile interessati dall'obbligo di applicazione CCNL:
- I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
- sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Sono esclusi i lavori consistenti nella posa in opera di elementi accessori in legno, nonché le attività di impiantistica accessoria, che sono regolati da appositi contratti collettivi di lavoro.
Idraulico, elettricista?
Sia l'idraulico che l'elettricista, non realizzando lavori edili, pur agendo nel medesimo cantiere, non devono rispettare tali adempimenti.
Quali sono i codici CNEL che rispettano i requisiti?
In particolare, l'Agenzia ritiene che, allo stato, siano in possesso dei richiamati requisiti i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell’Economia e del lavoro (CNEL), che hanno, a tutti gli effetti, sostituito i codici utilizzati in precedenza dall’INPS:
- F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016): CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative;
- F015: CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini;
- F018: (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017): CCNL per gli addetti alle piccole e medie industrie edili ed affini aderenti a CONFAPI ANIEM.
Escluse le imprese senza dipendenti
I commissionari dei lavori edili interessati dalla disciplina sono unicamente quelli che, in relazione all’esecuzione degli interventi agevolati, si sono avvalsi di lavoratori dipendenti.
La norma, infatti, riferendosi a «datori di lavoro», esclude dall’applicazione della disciplina gli interventi eseguiti:
- senza l’impiego di dipendenti,
- da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari,
- da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.
Chi deve chiedere l'inserimento in fattura?
È onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.
Da quando è obbligatorio tale obbligo?
Il citato comma 43-bis «acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data». In applicazione di tale disposizione, nell’ottica di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e della tutela dell’affidamento degli stessi, le prescrizioni di cui al citato comma 43-bis operano con riferimento agli atti di affidamento stipulati dal 27 maggio 2022 e si applicano ai lavori edili avviati successivamente a tale data. Quindi, dal 28 maggio 2022.
Quali sono i bonus interessati?
Tali disposizioni si applicano ai contribuenti che fruiscono:
- direttamente in dichiarazione dei redditi
- o che optano per le alternative alla fruizione diretta (sconto in fattura e/o cessione del credito)
Il tutto, per le seguenti agevolazioni:
- Superbonus, previsto dall’articolo 119;
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e
d), del TUIR; - ecobonus ordinario: efficienza energetica di cui all’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013;
- sismabonus: adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies
del d.l. n. 63 del 2013; - bonus facciata: recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge
di bilancio 2020; - installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h),
del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui all’articolo 119, commi 5 e 6; - installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del d.l. n. 63 del 2013;
- detrazione per le spese sostenute per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, prevista dall’articolo 119-ter del d.l. n. 34 del 2020; credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, previsto dall’articolo 120 del d.l. n. 34 del 2020;
- Bonus mobili, previsto dall’articolo 16, comma 2, del d.l. n. 63 del 2013, con riferimento ai presupposti interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR;
- Bonus verde, previsto dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Esempio dicitura fatture
Per il rispetto dell'adempimento occorre aggiungere nelle fatture una dicitura del tipo:
Si attesta che il CCNL applicato nell'esecuzione dei lavori è il seguente: ______________
General Contract
Tale obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor oppure nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di sub appalto. In tali casi, nel contratto di affidamento stipulato con un general contractor, o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto, devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato.
Resta l'obbligo della congruità dell’incidenza della manodopera
A questo proposito è opportuno precisare che resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle previsioni in materia di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143, nonché l’obbligo della verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81 del 2008.
Più in particolare, per quanto attiene alla verifica della congruità della manodopera impiegata, va richiamato l’obbligo per il committente, pubblico o privato, di richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del citato d.m. n. 143 del 2021.
Perdita del beneficio
L’omessa indicazione del rispetto dei contratti nazionali nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.
L'onere di richiedere l’inserimento di tali informazioni oppure di verifica dell’inserimento è in testa al committente dei lavori.
Quindi, qualora colui che commissiona l'opera non verificasse ciò, sarebbe l'unico responsabile della perdita del beneficio.
Mancata segnalazione nelle fatture del contratto applicato
Il citato comma 43-bis stabilisce, altresì, che il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi.
La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori - comunque obbligatoria ai sensi del richiamato comma 43-bis - non comporta tuttavia il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.
Qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima.
Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo
TARI 2026: Come calcolare la superficie imponibile / calpestabile
Come si calcola la superficie imponibile su cui pagare la TARI. Superficie calpestabile, commerciale o catastale? Garage, balconi, terrazze, giardini, cantine, sottotetti sono inclusi?

La tassa sui rifiuti TARI nasce per sostenere il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Attualmente deve essere determinata sulla base della superficie calpestabile, come indicato nel comma 647 della L. 147/2013, e delle relative aliquote comunali applicate.
Tutto ciò finché non sarà completata l'attivazione delle procedure previste al comma 647 della L. 147/2013.
Successivamente verrà determinata in funzione della superficie catastale (determinata secondo le prescrizioni dell'allegato C del DPR 138/1998).
1. Come calcolare la superficie calpestabile?
Ad oggi, per il calcolo della TARI, dovrai indicare al Comune la superficie calpestabile del tuo immobile. Per superficie calpestabile si intendono i metri quadrati netti dell'abitazione misurati al filo interno delle murature. Quindi, la superficie al netto dei muri interni, perimetrali e dei pilastri.

Se non fossi un tecnico, potresti munirti di metro e calcolare le superfici semplicemente moltiplicando i lati delle stanze. Spero tu viva in stanze rettangolari o quadrate, altrimenti, in bocca al lupo, poiché dovresti spolverare il vecchio libro di geometria delle superiori.
Alla fine del calcolo, dovrai arrotondare il risultato al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risultasse rispettivamente pari o inferiore oppure superiore a mq. 0,50.
Per sapere se occorre conteggiare nella superficie anche le aree scoperte come balconi, terrazze, giardini, oppure le pertinenze quali cantine, sottotetti e garage, dovresti visionare il regolamento del tuo Comune.
Successivamente all'attivazione delle procedure previste al comma 647 della L. 147/2013, non ancora avvenuta, dovremo utilizzare la superficie catastale:
Dove ricercare la superficie catastale
Per determinare la superficie catastale della tua abitazione dovrai scaricarti la visura catastale (scopri come scaricarla gratuitamente guardando la mia videoguida). Una volta scaricata, dovrai appuntarti la superficie catastale segnalata nella visura. Nel documento il valore della superficie viene espresso in metri quadri mq.

Qualora il tuo appartamento disponesse di un giardino o di un balcone / terrazzo, nella visura potresti ritrovarti due differenti valori: la superficie totale e la superficie escluse aree scoperte. Quale scegliere?
Superficie catastale: totale o escluse aree scoperte?
All'interno della risposta n. 306/ 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la superficie da prendere in considerazione ai fini dell’assoggettamento alla TARI è la superficie totale, incluse le aree scoperte perché suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La superficie delle aree scoperte, però, non deve essere conteggiate per intero, ma in percentuale a seconda del tipo di destinazione.
In pratica, la superficie coperta andrà conteggiata al 100%, mentre, ad esempio quella dei balconi e dei terrazzi al 30%.
La superficie dei vani accessori a servizio indiretto, come cantine, garage e box auto deve essere computata al 50% se comunicanti con l’abitazione o al 25% se non comunicanti.
Sempre all'interno dello stesso interpello, viene precisato che la superficie dei vani accessori a servizio indiretto, dei balconi, delle terrazze e aree scoperte calcolata ai fini TARI non può essere superiore al 50% della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali.
Come calcolare la superficie imponibile a partire dalla catastale?
Secondo il comma 647 della legge di stabilità 2014 (Legge 147/13) può essere considerata come superficie assoggettabile alla TARI "l'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, che per semplicità ti ho indicato nel paragrafo finale dell'articolo.
Esempi
Vediamo alcuni esempi di superfici imponibili, calcolate sulla base della superficie catastale, da comunicare per il calcolo della TARI.
Immagina di possedere una casa di 100 metri quadri con 20 metri quadri di balcone. Come ti accennavo, la superficie coperta deve essere conteggiata al 100%, mentre l'area del balcone al 30%: 6 mq. Ne seguirebbe una superficie catastale complessiva di 106 metri, e quella utile ai fini della Tari sarebbe pari a all'ottanta per cento di 106 mq x 0,8 = 84,8 metri quadri.
Qualora lo stesso appartamento fosse dotato anche di un garage non comunicante con l'abitazione di 8 mq, la superficie catastale di quest'ultimo sarebbe pari al 25% di 8 mq: 2 mq. Quindi, ai 106 mq precedenti andrebbero aggiunti 2,0 mq per un totale di 108 mq, il cui 80% è 86,4 mq.
Passiamo ora ad alcune FAQ che potrebbero esserti utili:
Come avviene il pagamento della TARI?
Il pagamento è generalmente a cadenza bimestrale, trimestrale o quadrimestrale, in base alle regole comunali. Al Comune spetta anche la scelta delle scadenze.
La tassa sui rifiuti può essere pagata tramite:
- bollettino postale
- modello F24.
TARI: Quando e cosa occorre comunicare?
Quando ci si trasferisce in un’altra abitazione è obbligatorio comunicare all’Anagrafe l'eventuale cambio della residenza. Tuttavia questo non basta. Occorre anche presentare la dichiarazione TARI di cessazione sulla vecchia abitazione e di apertura sulla nuova (attivazione utenza). In soldoni, non si tratta di un procedimento automatico.
Inoltre, al Comune occorre comunicare l'eventuale variazione di superficie (magari a seguito di una ristrutturazione per variazione distributiva degli ambienti) e la variazione dei componenti che vivono nell'appartamento. Potresti anche comunicare l'inagibilità dell'appartamento per lavori di ristrutturazione così da non dover pagare l'imposta in quel periodo.
Chi deve pagare la TARI?
La TARI deve essere pagata dal soggetto utilizzatore dell’immobile, ovvero da colui che lo possiede o lo detiene a qualunque titolo. Pagherà la Tari:
- il proprietario residente nell’immobile;
- l’inquilino (detentore) in caso di affitto con durata superiore ai 6 mesi. Qualora il periodo di locazione fosse inferiore ai 6 mesi, la spesa spetterebbe al proprietario dell’immobile. In questo caso, le parti potrebbero optare per l’addebito forfettario della quota all’inquilino nel canone di locazione. Questa considerazione deve chiaramente essere espressa all’interno del contratto, altrimenti vale la disciplina generale.
- l’utilizzatore, in caso di comodato.
Nel caso di pluralità di utilizzatori sono tutti in solido tenuti al pagamento.
Tari: anche sulle seconde case?
Ovviamente sulle prime case occorre obbligatoriamente pagare la TARI. Ma anche sulle seconde case. A meno che non siano dotate di allacci alle utenze e che siano prive di arredi, dimostrando così l'inutilizzabilità.
Riferimenti normativi: criteri calcolo superficie catastale
Prima di salutarti, vorrei citarti il riferimento normativo per il calcolo della superficie catastale: l'allegato C del DPR 138/1998.
Criteri generali
1. Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per
cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm.
2. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale.
3. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.
4. La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato.
Criteri per le abitazioni
1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi R (residenziali) e P, la superficie catastale è data dalla somma:
a) della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;
b) della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura: del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); del 25 per cento qualora non comunicanti;
c) della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella misura:
- del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);
- del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti.
d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera a), e del 2 per cento per superfici eccedenti detto limite. Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità immobiliari di categoria R/2, la relativa superficie è da computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui alla lettera a). Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P dette pertinenze non sono computate.
2. La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unità immobiliari di categoria R/4 è computata nella misura del 50 per cento.
3. Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera a) del comma 1.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.
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