Insegne pubblicitarie targhe - SCIA. Firenze, Siena, Prato, Pistoia, Arezzo
Siamo specializzati nella predisposizione di:
- SCIA e autorizzazioni per l’installazione di insegne pubblicitarie, targhe professionali, vetrofanie e mezzi pubblicitari;
- eventuale nulla osta Soprintendizio in caso di immobili vincolati.
offrendo assistenza completa in tutte le fasi: dal sopralluogo alla presentazione telematica presso gli sportelli comunali.
La sede dello studio è a Firenze, ma operiamo quotidianamente anche su Prato, Pistoia, Siena, Arezzo, Bologna, Pisa e Lucca. Inoltre, valutiamo interventi su tutto il territorio nazionale, in presenza di commesse di maggiore entità o di progetti gestibili a distanza.

Quando è richiesta la pratica SCIA?
La SCIA è obbligatoria in caso di:
- installazione nuove insegne definitive;
- apposizione o sostituzione di vetrofanie e targhe;
- cessazione insegne definitive, vetrofanie, targhe;
- Cartello-Vetrofania per saldi, liquidazioni, vendita promozionale, sottocosto, prossima apertura;
- insegna provvisoria in attesa di definitiva;
- insegne su veicoli e automezzi aziendali;
- insegne temporanee su ponteggio o cesate di cantiere;
Pratiche aggiuntive che gestiamo
Realizziamo pratiche anche per:
- Modifica della ragione sociale.
- Richiesta accesso atti insegne.
- Richiesta copia conforme insegne.
- Richiesta duplicato atti insegne.
- Subingresso mezzi pubblicitari.
Immobili vincolati
Per gli immobili con vincolo diretto o in paesaggistica occorre richiedere il nulla osta alla Soprintendenza prima di procedere con l’installazione dell’insegna.
In alcuni casi, può essere concessa una deroga.
Su immobili vincolati, ottenere il nulla osta è difficoltoso.
Occorre motivare in maniera minuziosa ogni scelta progettuale:
- grafica;
- ai materiali impiegati;
- illuminazione.
Occorre armonizzare al massimo le insegne all’interno dei prospetti, nel rispetto delle simmetrie esistenti e nell’ottica di aggiungere ulteriori elementi decorativi.
A volte, nei casi in cui la committenza ci ha richiesto soluzione azzardate, abbiamo offerto una soluzioni migliori rispetto alle insegne poste su edifici di confrontabile valore architettonico e siti nelle immediate vicinanze.
In definitiva, per non ricevere un diniego dalla Soprintendenza, è necessario un progetto redatto con criterio e completo.
Le insegne pubblicitarie. Dov'è possibile installarle?
Per insegne di esercizio si intendono le iscrizioni in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli o da marchi, luminose o non luminose, a carattere permanente, esposte, nella sede di un esercizio, di un'industria, di un commercio, di un'arte o professione, che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la categoria merceologica dell'esercizio o l'attività in esso svolta, a cui l'insegna è strettamente legata.
Le insegne di esercizio dovranno essere installate esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa. Spesso non è consentito il loro posizionamento in luoghi distanti dalla sede dell'esercizio.
Ci occupiamo dell'espletamento delle pratiche burocratiche per l’autorizzazione, l'installazione o la sostituzione delle insegne pubblicitarie e di esercizio, insegne luminose, cartelloni stradali e pre-insegne da diversi anni, offrendo un servizio celere e competitivo.
Potrà ottenere un preventivo gratuito via mail a
Grazie, Vincenzo e Rosa
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Relazione tecnica di compravendita - Conformità urbanistico catastale
Relazione Tecnica Notarile di compravendita: verifica della corrispondenza urbanistica e catastale tra stato di fatto ed i progetti depositati.

Di seguito, una breve guida su cos'è la relazione tecnica di compravendita, quando è obbligatoria, le verifiche, le difformità, le soluzioni agli abusi, i costi e le informazioni circa il soggetto (acquirente o venditore), che dovrà pagare il professionista.
Indice
1 Che cos'è la Relazione tecnica di compravendita
2 Quando è obbligatoria la relazione tecnica?
7 A chi spetta pagare la relazione?
Che cos'è la Relazione tecnica di compravendita?
La relazione tecnica è uno strumento redatto da un:
- Ingegnere;
- Architetto;
- Perito;
- Geometra,
attraverso il quale il venditore deve garantire, in sede di rogito o donazione, la conformità catastale ed urbanistica dell’immobile oggetto della compravendita.

Contenuti della relazione tecnica?
La relazione, in genere, è costituita dai seguenti paragrafi:
- Nominativi e dati della parte venditrice e della parte acquirente.
- Individuazione del bene (indirizzo, dati catastali).
- Descrizione del bene oggetto di compravendita.
- Storia urbanistica e atti abilitativi.
- Conformità urbanistica.
- Conformità catastale.
- Estremi del protocollo dell'Attestato di prestazione energetica APE.
- Dichiarazioni di conformità degli impianti presenti (sono obbligatorie in caso di compravendita?).
Quando è obbligatoria la relazione tecnica?
La relazione tecnica non è obbligatoria, ma ormai è una consuetudine senza la quale i notai non procedono alla compravendita o donazione di un immobile (appartamento, villa, garage box, cantina, giardini, sottotetto). In buona sostanza, pur non essendo obbligatoria per legge, i notai si rifiutano di procedere all'atto.
In alcuni casi, a richiedere la relazione sono anche gli Istituti bancari al fine di concedere un mutuo.
Cosa occorre verificare?
La parte più rilevante della Relazione tecnica riguarda la Dichiarazione del professionista delle conformità. L'esperto dovrà confermare che lo stato dei luoghi, in cui versa l'immobile, è conforme agli atti depositati presso il Comune e il catasto. Dovrà quindi verificare la:
- Conformità urbanistica: occorre verificare e confrontare i titoli abilitativi autorizzativi (Licenza di costruire, Permesso di costruire, SCIA, CILA etc.) con cui è stato realizzato (o modificato) l'edificio con lo stato di fatto, in cui versa l'immobile. Negli anni, si sono susseguiti diversi titoli abilitativi ed in particolare, la licenza edilizia per gli edifici costruiti prima del 1977, la Concessione edilizia per gli edifici costruiti tra il 1977 ed il 2003, il Permesso di costruire per edifici costruiti dopo il 2003. Nell'eventualità, anche la Concessione in sanatoria, se l'edificio è stato realizzato in maniera difforme o senza titolo abilitativo ed è stata accettata la richiesta di condono. Inoltre, per opere minori, si sono susseguite DIA, SCIA, CILA e CIL.
- Regolarità Catastale: è la corrispondenza tra lo stato di fatto e la planimetria catastale. Il catasto è un ufficio statale, che ha una funzione prettamente fiscale. Da sottolineare che il catasto ha funzione fiscale non è "probatoria": non dimostra alcunché rispetto alla regolarità urbanistica dell'immobile, salvo alcune eccezioni.
- Presenza dell'abitabilità: nonostante un orientamento assolutamente minoritario, che ha dedotto dalla mancanza di abitabilità la nullità del contratto, si deve ritenere che l'assenza di abitabilità non incida sulla commerciabilità, sebbene tale carenza debba essere oggetto di specifica regolamentazione fra le parti. Pertanto, in assenza di deroga contrattuale, è obbligo del venditore di trasferire il bene munito dell'agibilità o abitabilità.
- Esistenza dell'Attestato di Prestazione Energetica APE obbligatorio in caso di compravendita o donazione.
Quali potrebbero essere le difformità (abusi) e quali le soluzioni?
Esistono diversi tipi di difformità, che non permettono il rilascio della conformità:
- Edificio completamente abusivo: quando non esiste alcun titolo abilitativo (l'immobile è stato realizzato senza nessun provvedimento amministrativo). In questo caso, un nuovo Condono edilizio o un Permesso di Costruire in Sanatoria possono sanare la situazione.
- Piccole modifiche interne: in questo caso è possibile sanare la situazione con una CILA in Sanatoria per lavori già eseguiti. Esempi: spostamento o demolizione di tramezzi, realizzazione di nuovi bagni, apertura o chiusura porta, realizzazione soppalchi etc.Per quanto riguarda Firenze, esistono altri tipi di provvedimenti, che comportano il semplice deposito dello stato di fatto, in cui si trova l'immobile. Esiste, inoltre, una lista di "piccoli abusi", che non necessitano della sanatoria.
- Modifiche esterne e aumento di volumetria: è possibile sanare con una SCIA o Permesso di Costruire in Sanatoria. Esempi: chiusura del balcone con una veranda, ampliamento edificio, opere strutturali, creazione balcone o terrazza etc.
- Diversa destinazione d'uso.
Nella pratica, le difformità sono innumerevoli ed ogni fattispecie merita una valutazione ed una risoluzione specifica. Non tutte le difformità si possono sanare, quindi bisogna prestare la massima attenzione.
Attenzione, è possibile trasferire regolarmente un immobile che non ha la completa conformità urbanistica. Infatti, se l'immobile (costruito regolarmente) ha subito durante la sua storia dei piccoli interventi di modifica non autorizzati (che comportano la perdita della conformità urbanistica), la commerciabilità del bene è garantita, l'importante è segnalarli nella relazione.
Edifici realizzati ante 67.
Se l'immobile fosse stato realizzato prima del 1/09/67, potresti evitare la menzione del titolo abilitativo con un'apposita Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La responsabilità di questa importante dichiarazione riportata nel rogito è del proprietario.
Questa semplificazione (introdotta con la Legge 47/85), permette la commerciabilità di un immobile realizzato prima del 1/09/67, ma non ne dimostra la Conformità urbanistica. Tuttavia, occorre dichiarare che l'immobile sia stato realizzato precedentemente a tale data e che successivamente non siano state realizzate opere, che avrebbero potuto incidere sulla conformità dell'appartamento.
Rischi e responsabilità. IMPORTANTE!
Questo è il paragrafo da leggere con maggiore attenzione.
La conformità urbanistica è dichiarata dal venditore, il quale può delegare un professionista. Il notaio non ha l'obbligo di verificare che questa dichiarazione sia veritiera. La responsabilità (civile e penale) è quindi del venditore. Per questo motivo è importante affidarsi a tecnici con esperienza. L'abuso non si trasferisce con la compravendita, e resta in testa a colui che lo ha realizzato. Il venditore potrebbe trovarsi in situazioni davvero spiacevoli.
Naturalmente, anche l'acquirente, di fronte ad un appartamento difforme, deve scegliere se rifarsi, e quindi intraprendere una lunga e costosa azione legale, o abbassare la testa e sanare di tasca propria gli abusi. Inoltre, vorrei sottolineare che non tutti gli abusi sono sanabili. Questo porterebbe a multe salate e alla demolizione a proprie spese del manufatto. In questo caso, l'acquirente deve sanare l'abuso, per poi pretendere dal venditore la restituzione della somma spesa.
Il tecnico rischia in quanto dichiara il falso (civile e penale), ma non è stato colui che ha realizzato l'abuso. La scelta dell'acquirente sul quale figura rifarsi deve tenere in considerazione questo aspetto.
Per far comprendere quali sono i rischi, vorrei fare degli esempi, con nomi di fantasia, di mie esperienze passate:
- Compravendita monolocale a destinazione abitazione di 22 mq a Firenze: nella precedente compravendita il tecnico "Rossi" asseverava la totale conformità dell'immobile del Sig. "Rossini", segnalando l'assenza di titoli abilitativi. Vende al Sig. "Verdi". Passati 5 anni, il Sig. Verdi mette sul mercato l'immobile e firma un preliminare con il Sig. Bianchi. Dopo un nostro controllo, sono emersi ben 3 titoli, i quali indicano come reale destinazione d'uso ufficio. Il bene non è sanabile, vista la metratura e la presenza di una fossa biologica nel vano principale. Morale della storia, il Sig. Bianchi chiede indietro la caparra al Sig. Verdi ed una sanzione di pari importo (20.000+20.000), il Sig. Verdi denuncia e chiede danni per 80.000 € al Sig. Rossini (immobile del valore di 120.000€). E' in corso un procedimento penale e civile per il tecnico "Rossi" ed il Sig. "Rossini".
- Compravendita appartamento, soppalcato, ristrutturato di recente, a Empoli: durante la compravendita il tecnico "Giallo" asseverava la totale conformità dell'immobile del Sig. "Giallini". Vende al Sig. "Arancione". Il Sig. Arancione, facoltoso imprenditore, decide di ammobiliare l'appartamento con mobili di lusso e su misura. Dopo 1 anno, imbianca il salone e le camere. I muratori del Sig. Arancione, poco attenti, sporcano l'androne del condominio. Il vicino del Sig. Arancione chiama i vigili, i quali, a seguito dei controlli, segnalano gli abusi e impongono un termine categorico di messa a norma di un mese. Veniamo incaricati per sanare la situazione. Il soppalco non è sanabile (quota di 2,2 m) e alcuni ambienti devono essere modificati. La richiesta danni supera il valore della casa. E' in corso un procedimento penale e civile per il tecnico "Giallo" ed il Sig. "Giallini".
Il mio intento non è quello di spaventarti, nella maggior parte dei casi tutto è in regola, ma vorrei che non sottovatalussi questo aspetto della compravendita. Non stai acquistando/vendendo un gelato, ma un oggetto che per la maggior parte di noi è l'investimento di una vita.
In passato, fortunatamente in rare occasioni, ho incontrato tecnici negligenti e senza alcuna conoscenza in materia. Non affidarti a mani inesperte.
Qual è il costo di una Relazione tecnica di compravendita?
La parcella di un professionista per una relazione tecnica varia in base a molti aspetti: luogo, complessità, tipologia di immobile, tempi di consegna, distanza etc. Per un appartamento, in genere, il costo si aggira attorno agli 800 - 2.000 €.
Diffidate da chi offre il servizio a prezzi stracciati, rischiereste di incappare in tecnici negligenti che potrebbero mettervi in guai molto grossi. L'analisi urbanistico-catastale richiede tempo e quindi i professionisti non possono richiedere prezzi irrisori.
Venditore o acquirente, chi deve pagare la Relazione tecnica di compravendita?
Ogni città ha le sue consuetudini. A Firenze ed Empoli è il venditore ad incaricare il tecnico, mentre a Pisa o Prato è l'acquirente a farsi carico della spesa (visto l'investimento economico, evitare fregature non dovrebbe essere considerata una spesa, da entrambe le parti). Comunque, nulla vieta accordi privati tra le parti.
Quanto tempo serve per ottenere la relazione tecnica?
Il tempo necessario dipende:
- dalla disponibilità del professionista;
- dalle tempistiche del comune per il rilascio degli atti amministrativi che hanno interessato l'immobile nel tempo (CILA, SCIA, PdC);
Generalmente, una relazione di un immobile privo di abusi, si ottiene in un mese.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.
Certificazione energetica (APE) Firenze e provincia
Certificazione Energetica APE a Firenze 200 € (comprensivi di sopralluogo obbligatorio per legge con responsabilità per il richiedente la certificazione). Firenze e provncia 250 €. In sole 48 ore.

Chi siamo
Mi presento, sono l'Ing. Vincenzo.
Insieme a mia sorella, l'arch. Rosa, nel 2014 abbiamo aperto il nostro studio.
Tra i nostri servizi rientra la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), eseguita nel pieno rispetto della normativa vigente e con la massima attenzione ai dettagli.
Scopri le nostre recensioni su Google
Perché scegliere noi per la tua certificazione APE?
Nel realizzare la certificazione, ti offriremo:
- Esperienza comprovata: da anni ci occupiamo di tale servizio; +500 APE REALIZZATE
- Flessibilità: siamo consapevoli che la maggior parte dei clienti lavorano in orari diurni. E' possibile fissare i sopralluoghi la sera tardi o nel fine settimana.
- Contatto diretto e assistenza completa: contatto diretto tramite cellulare. Assistenza anche successiva alla redazione dell'ape.
- Rapidità: protocollo alla regione in sole 48 ore.
- Serietà e precizione: ogni certificazione viene redatta con cura: un APE corretto tutela te e valorizza il tuo immobile.
- Prezzo chiaro e competitivo: nonostante la qualità del nostro processo, riusciamo a mantenere dei prezzi molto competitivi.
- Recensione dei clienti: chiediamo sempre ai nostri clienti di lasciare una valutazione a fine lavoro. Su google otteniamo ☆☆☆☆☆ su 5. Vedi le recensioni.
Qual è il costo di una certificazione APE a Firenze e provincia?
Il prezzo medio di una certificazione energetica varia in base a molti aspetti: complessità, tipologia di immobile, tempi di consegna, distanza etc.
Grazie alla nostra esperienza, riusciamo a offrire tariffe competitive e trasparenti.
Su appartamenti la nostra miglior offerta (comprensiva di sopralluogo obbligatorio per legge con responsabilità per il richiedente la certificazione) è di:
- Firenze 200 €;
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A questa cifra occorre aggiungere 10 euro da versare alla Regione Toscana.
Non applichiamo l'IVA, ma solo il 4% di cassa ingegneri.
Di quali documenti abbiamo bisogno?
Per velocizzare il servizio, ti chiederemo:
- Planimetria catastale dell’immobile (scannerizzata ed inviata prima del sopralluogo).
- Libretto di impianto della caldaia/pompa di calore e, se presente, del boiler per l’acqua calda sanitaria ed anno di installazione.
- Codice catasto impianto fornito da colui che effettua i controlli periodici;
- Millesimi di riscaldamento (nel caso in cui l’immobile si trovasse all’interno di un condominio dotato di riscaldamento centralizzato) ed allegato F;
- Firma del verbale di sopralluogo;
- Eventuali informazioni riguardo interventi edilizi effettuati nel corso degli anni, che abbiano comportato un miglioramento dell’efficienza energetica (isolamento parete, tetto, pavimento; installazione pannelli solari etc.).
Quali sono le fasi per la redazione della certificazione energetica?
- Sopralluogo tecnico;
- Redazione dell’attestato di prestazione energetica APE;
- Protocollo dell’attestato agli enti competenti (i diritti per la Regione Toscana sono pari a 10 €);
- Consegna a Lei di una copia originale dell'attestato APE e della copia firmata digitalmente;
Il sopralluogo è sempre obbligatorio?
Sì. E' consigliabile diffidare da tecnici che non eseguono il sopralluogo. Saresti responsabili, insieme al tecnico, di tale illecito e soggetto a sanzioni fino a 2.500 €.
Inoltre, i tecnici per non rischiare, tenderanno a sottovalutare le prestazioni del tuo appartamento e quindi penalizzaranno l'appartamento stesso.
Un immobile con alte prestazioni energetiche ha un valore superiore ed è più appetibile per i potenziali acquirenti o locatari.
Penso possa esserti utile una breve guida sulla certificazione energetica APE: cos'è, quando è obbligatoria, quanto tempo è valida, documenti necessari, fasi, tempi ed esempi.
Che cos'è la certificazione energetica APE?
La Certificazione Energetica APE (attestato di prestazione energetica) è un documento volto a determinare il consumo annuo al metro quadro di un immobile (IPE). Tale consumo viene espresso in KWh/mq anno.
In base a tale consumo viene attribuita una delle classi energetiche all'immobile. Le classi energetiche vanno dalla G, attribuita agli immobili meno efficienti, alla A4 attribuita ad immobili più performanti.
Quando è obbligatoria?
La Certificazione Energetica degli edifici è obbligatoria nei seguenti casi:
- per tutti gli edifici di nuova costruzione;
- per interventi di ristrutturazione che includano un ampliamento volumetrico;
- per i casi di recupero dei sottotetti esistenti per gli edifici o per unità immobiliari singole;
- nel caso di vendita di unità immobiliari con destinazione abitativa o commerciale, in questo caso in Toscana i notai richiedono la Relazione tecnica di conformità urbanistica e catastale;
- nel caso di contratti di locazione riferiti ad una o più unità immobiliari;
- nel caso di annunci commerciali finalizzati alla vendita come da L.R.3/2011.
Per quanto tempo è valida la certificazione energetica?
L'Attestato di Prestazione Energetica A.P.E. (o certificato energetico) ha una validità massima di 10 anni. Tale validità decade nel momento in cui avvengano opere di ristrutturazione o modifiche dell'immobile stesso o qualora non venissero realizzati i controlli sulla caldaia.
Qual è la scala di classificazione della prestazione energetica?
La nuova scala di classificazione della prestazione energetica degli immobili è formata da 10 classi: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G (dal più efficiente al meno efficiente) viene determinata tramite l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio in termini di energia primaria non rinnovabile. Questo indice tiene conto del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile non solo per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, come era prima del 1 Ottobre 2015, ma anche di altri servizi come la climatizzazione estiva, la ventilazione, l’illuminazione artificiale e il trasporto di persone o cose (gli ultimi due fabbisogni non sono previsti negli edifici con destinazione residenziale).
APE negli annunci immobiliari?
Le novità riguardano anche le indicazioni da inserire all'interno degli annunci immobiliari perché si dovrà utilizzare una targhetta precompilata da inserire direttamente all'interno dell'annuncio. Di questo aggiornamento dovranno tenere conto le agenzie immobiliari, i mediatori e i privati che devono vendere o affittare un immobile.
Quali sono le sanzioni per l'assenza del certificato o sopralluogo?
Le sanzioni per proprietari, locatari o responsabili della vendita come le agenzie nel caso in cui al momento della contrattazione, vendita o affitto, l'immobile non sia dotato di attestato di prestazione energetica, sono le seguenti:
- il venditore incorre in una sanzione variabile tra i 3.000 ed i 18.000 euro.
- Se l'immobile viene affittato senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il locatario incorre in una sanzione variabile tra i 1.000 ed i 4.000 euro.
- Se l'annuncio di un immobile da vendere od affittare non contiene i parametri energetici, la sanzione amministrativa è variabile tra i 500 ed i 3000 euro.
In quali casi l’APE non è obbligatorio?
L’Attestato non deve essere redatto nei casi riportati nella legge nazionale all’art.3 comma 3 del dlgs 192/2005, ovvero:
- i fabbricati industriali e artigianali;
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati. Per fabbricato isolato con superficie utile inferiore a 50 m2 si intende un fabbricato distaccato da altri edifici;
- quando gli ambienti sono riscaldati (o raffrescati) per esigenze del processo produttivo;
- quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione. Questo deve essere collegato alle esigenze del processo produttivo, perché se è prevista la presenza di lavoratori, i locali devono essere climatizzati ai fini della permanenza di persone;
- quando gli ambienti sono riscaldati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili. Per reflui energetici si intende un recupero di fluidi (acqua, aria, vapore, fumi) già caldi per esigenze di produzione. Per esempio: un calore residuo che rappresenta lo scarto energetico di processo (calore dissipato da una batteria condensatrice di un gruppo frigorifero);
- i fabbricati agricoli o rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- edifici in cui non è prevista la permanenza di occupanti (residenti o lavoratori) e in cui non è prevedibile/necessario un clima abitativo come ad es. magazzini, depositi, locali di sgombero, sottotetti, locali macchina, cabine di trasformazione, cantine, autorimesse, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. L’APE è comunque richiesta per le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
- edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose - i ruderi, purché vengano espressamente dichiarati come tali nell’atto notarile;
- i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità/agibilità al momento della compravendita: immobili venduti come “scheletro strutturale” (privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio) oppure immobili venduti “al rustico” (privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici), purché vengano espressamente dichiarati come tali nell’atto notarile. Resta fermo l’obbligo di presentazione, prima dell’inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l’efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del nuovo permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato;
- i manufatti comunque, non riconducibili alla definizione di edificio (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”), per esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.
Esempio di APE a Firenze
Ecco a te un esempio (fac_simile) di certificazione "attestato di prestazione energetica".
Lo Studio Madera propone la redazione del certificato di prestazione energetica, da parte di ingegneri certificati. La nostra esperienza, unita al continuo aggiornamento, ci permette di rispondere rapidamente alle richieste del cliente.
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A presto, Vincenzo e Rosa
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Quanto costa una certificazione energetica APE a Pontassieve?
Il costo di una certificazione energetica APE può variare in base alla tipologia di immobile, alla complessità del rilievo, alla documentazione disponibile e ai tempi di consegna richiesti.
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Documenti utili per preparare l’APE
Per velocizzare la redazione dell’APE, è utile avere a disposizione:
- planimetria catastale dell’immobile;
- dati catastali;
- libretto dell’impianto termico, se presente;
- documentazione su caldaia, pompe di calore, climatizzatori o altri impianti;
- eventuali schede tecniche di infissi, cappotti, isolamenti o interventi energetici già eseguiti.
Cosa comprende il servizio APE
Nel servizio di certificazione energetica APE sono compresi:
- sopralluogo obbligatorio presso l’immobile;
- rilievo delle caratteristiche principali dell’edificio;
- analisi di infissi, murature, coperture, solai e impianti presenti;
- calcolo della prestazione energetica dell’immobile;
- redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica;
- trasmissione dell’APE alla Regione Toscana tramite il portale dedicato;
- assistenza anche successiva alla redazione dell’attestato.
Richiedi un preventivo per APE a Pontassieve
Per ricevere maggiori informazioni su costi, tempi o per richiedere un preventivo per una certificazione energetica APE a Pontassieve, puoi scriverci a
A presto,
Vincenzo e Rosa
Certificazione energetica APE a Fiesole
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Mi presento, sono l'Ing. Vincenzo. Insieme a mia sorella, l'arch. Rosa, nel 2014 abbiamo aperto il nostro studio. Tra le prestazioni professionali offerte, ci occupiamo anche di certificazioni energetiche APE (attestati di prestazione energetica) per abitazioni, appartamenti, negozi, uffici e immobili destinati alla vendita o alla locazione.
Perché sceglierci per l’APE a Fiesole?
✓ Esperienza: da anni ci occupiamo di certificazioni energetiche e pratiche tecniche legate agli immobili.
✓ Oltre 185 APE realizzati nel 2025: un dato che testimonia la nostra esperienza diretta in questo tipo di servizio.
✓ Flessibilità: sappiamo che molti clienti lavorano durante il giorno. Per questo, quando possibile, fissiamo sopralluoghi anche in orari serali o nel fine settimana.
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✓ Serietà: siamo consapevoli dell’importanza della certificazione energetica, soprattutto in caso di vendita o locazione. Per questo curiamo il rilievo e la raccolta delle informazioni tecniche.
✓ Prezzo competitivo: pur mantenendo un servizio accurato, riusciamo a proporre un prezzo chiaro e competitivo.
✓ Recensioni dei clienti: chiediamo sempre ai nostri clienti di lasciare una valutazione a fine lavoro. Su Google otteniamo ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ su 5. Vedi le recensioni.
Quanto costa una certificazione energetica APE a Fiesole?
Il costo di una certificazione energetica APE può variare in base alla tipologia di immobile, alla complessità del rilievo, alla documentazione disponibile e ai tempi di consegna richiesti.
Per appartamenti di dimensioni ordinarie, la nostra offerta parte da 250 €, comprensivi di sopralluogo obbligatorio presso l’immobile e redazione dell’attestato.
A questa cifra occorre aggiungere 10 € da versare alla Regione Toscana. Non applichiamo IVA, ma soltanto il 4% di cassa ingegneri.
Documenti utili per preparare l’APE
Per velocizzare la redazione dell’APE, è utile avere a disposizione:
- planimetria catastale dell’immobile;
- dati catastali;
- libretto dell’impianto termico, se presente;
- documentazione su caldaia, pompe di calore, climatizzatori o altri impianti;
- eventuali schede tecniche di infissi, cappotti, isolamenti o interventi energetici già eseguiti.
Cosa comprende il servizio APE
Nel servizio di certificazione energetica APE sono compresi:
- sopralluogo obbligatorio presso l’immobile;
- rilievo delle caratteristiche principali dell’edificio;
- analisi di infissi, murature, coperture, solai e impianti presenti;
- calcolo della prestazione energetica dell’immobile;
- redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica;
- trasmissione dell’APE alla Regione Toscana tramite il portale dedicato;
- assistenza anche successiva alla redazione dell’attestato.
Richiedi un preventivo per APE a Fiesole
Per ricevere maggiori informazioni su costi, tempi o per richiedere un preventivo per una certificazione energetica APE a Fiesole, puoi scriverci a
A presto,
Vincenzo e Rosa
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