Oggi parliamo di un tema poco digerito dai tecnici che redigono la certificazione energetica APE. In particolare, parleremo degli immobili senza impianto o senza libretto di impianto. Come comportarsi e per quanto tempo è valida la certificazione energetica?
Per quanto tempo è valido il certificato energetico APE?
Vediamo le tre possibili situazioni (D.lgs. 192/05 e s.m.i.):
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La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici. Quindi per avere durata 10 anni, all'attestato di prestazione energetica, bisogna allegare OBBLIGATORIAMENTE il libretto di impianto con i controlli di manutenzione aggiornati ed il rapporto di efficienza (OBBLIGATORIO) ai sensi del D.P.R. n.74 del 16/Aprile/2013.
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La validità, in caso di assenza di libretto, o della regolarità dei controlli, è limitata al 31/12 dell'anno successivo alla prima scadenza (FAQ). In caso di non rispetto della periodicità dei controlli di efficienza energetica nei controlli, il professionista emetterà comunque l'ape, riferendosi difatti la decadenza dell’APE ad un evento successivo alla data di emissione.
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La validità, in caso di assenza di impianto, è di 10 anni. Lo stesso dicasi in caso di distacco dall'impianto esistente.
Immobile senza libretto o senza impianto. Che fare?
Prima di tutto andiamo a definire cos'è l'impianto termico per la normativa (D.lgs. 192/05 e s.m.i.): "impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato (legna, metano, gpl, pellet, biomassa, solare, eolico), comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate."
In definitiva, se la somma delle potenze nominali al focolare dei generatori è inferiore a 5kw, non c'è bisogno di allegare i libretti alla certificazione energetica e l'attestato ha validità 10 anni.
Facciamo degli esempi:
1 appartamento di 60 mq, senza il generatore per il riscaldamento, ma con n°4 piccoli termoconvettori la cui somma delle potenze è inferiore a 5 kw: non c'è bisogno di allegare il libretto alla certificazione energetica.
2 appartamento di 60 mq, senza il generatore per il riscaldamento, ma con n°4 piccoli termoconvettori la cui somma delle potenze è superiore a 5 kw. Bisogna allegare n°4 libretti. Nel libretto l'esonero è relativo al solo controllo fumi, ma ci devono essere le manutenzioni. In assenza del Libretto la validità non può essere quella consueta di 10 anni, ma è limitata al 31/12 dell'anno successivo alla prima scadenza. Per la potenza dei terminali si può adottare la somma delle potenze delle macchine (ad esempio, nel caso di potenze individuali dei termoconvettori pari a 1.5kW, il totale da inserire sarà dato da 1.5 x 4 termoconvettori = 6 kW).
Per quanto riguarda le macchine frigorifere e/o pompe di calore, in accordo con la tabella dell’allegato A del D.P.R. 74/2013, si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), sia maggiore o uguale a 12 kW.
ATTENZIONE: Emettere un APE senza allegare il libretto di impianto comprensivo dei relativi allegati, tra cui anche un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, significa dichiarare che l’impianto è stato ed è esercito dal responsabile in violazione di quanto previsto dal D.lgs.192/05 e dal DPR 74/2013, per cui è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15 dello stesso D.lgs. 192/05 e s.m.i.
Leggi anche:
Migliori caldaie a condensazione
Cfr FAQ MISE APE AGOSTO 2016 P.TO 2.7
Concorda?
Marco
Salutii
avrei bisogno di un chiarimento, per le pompe di calore con potenza utile inferiore a 12kW
non è necessario il rapporto di controllo, ma il libretto dell'impianto va allegato all'APE?
Quando si parla di somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi, nel caso di condizionatore e due split va fatta la somma di tutti e tre gli apparecchi? o si considerano solo i kW del condizionatore?
grazie.
2) solo motocondensante
Saluti
se la sua potenza nominale è sotto i 5kW non devo considerarlo come impianto impianto termico giusto?!
quindi nel redigere l’Ape si simula l'impianto....
Saluti