Ampliamento e bonus ristrutturazioni, ecobonus e superbonus

E' possibile portare in detrazione le spese relative ad un ampliamento. Siano esse riferibili al ristrutturazione, ecobonus, sismabonus, superbonus ecc?

Ampliamento e bonus ristrutturazioni ecobonus e superbonus

Nella risposta 12 del 2021, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito ad un contribuente la possibilità o meno di accedere ai vari bonus (ristrutturazione, ecobonus, sismabonus, superbonus 110% ecc.) nel caso di ampliamento volumetrico.

L'Istante, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 76 del 2020 che ha modificato la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia, chiedeva se avesse potuto detrarre integralmente tutti i costi sostenuti senza cioè escludere la parte relativa all'ampliamento.

L'agenzia ha ribadito che, ai fini dell'ottenimento della detrazione, dal titolo amministrativo rilasciato che autorizza i lavori deve risultare che non si tratta di un intervento di nuova costruzione.

Con la circolare n. 19/E, l'Agenzia aveva precisato che qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione competeva solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione".

In tale caso il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione oppure dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

L'unica possibilità di portare in detrazione la spesa sostenuta per gli interventi sulla porzione ampliata è qualora demolissi e ricostruissi l'edificio e solo per quanto concerne il Supersismabonus 110% (Risposta n. 175/2021).

Ti ricordo che se dovessi ampliare a causa della realizzazione di solo cordolo, le NTC 2018 (Norme Tecniche Costruzioni aggiornate al 2018) al punto 8.4.3, sostengono che “Una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a)." In questo caso, le spese, nonostante si aumenti il volume, ricadrebbero negli incentivi.

Prima di salutarti, nel caso di Superbonus, a partire dal 4 agosto 2021, oltre alla pratica SCIA necessaria per legittimare l'ampliamento, in Comune dovrai depositare anche la nuova CILAS, scopri di più.

Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.

 

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CHI SONO?

Ciao, sono Vincenzo e amo tutto ciò che riguarda l’edilizia.

Vincenzo MaderaFin da ragazzo, mio padre Gennaro mi portava sui cantieri. Quell'ambiente fatto di persone umili, gentili e simpatiche mi ha colpito. Proprio per questo motivo, ci passerei intere giornate, bevendo pessimi caffè e ascoltando le strabilianti avventure dei muratori, per poi tornare in studio a scrivere articoli.

Ecco la mia seconda passione. Mai avrei pensato di creare un blog. Eppure, a sorpresa le pagine del mio sito vengono lette circa 60.000 volte ogni giorno. Parlo di edilizia, strutture, impianti, energetica e interior design.

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