Certificato di regolare esecuzione lavori privati: è obbligatorio? Download modello

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori privati è il documento con cui il direttore dei lavori attesta che le opere sono state completate conformemente al progetto, al contratto stipulato con l’impresa e alle regole tecniche applicabili.

È spesso richiesto al termine di una ristrutturazione, soprattutto prima del pagamento del saldo all’impresa. Tuttavia, nei lavori privati, non è sempre obbligatorio redigere tale documento.

Occorre infatti distinguere il certificato utilizzato nei rapporti tra committente e impresa dalle dichiarazioni, asseverazioni e certificazioni eventualmente richieste per chiudere una pratica edilizia.

certificato di regolare esecuzione lavori privati

Cos’è il certificato di regolare esecuzione?

Il certificato di regolare esecuzione, spesso indicato con la sigla CRE, è una dichiarazione normalmente predisposta dal direttore dei lavori al termine dell’intervento.

Con il documento, il tecnico verifica e attesta generalmente che:

  • i lavori sono stati ultimati;
  • le opere corrispondono, nei limiti delle competenze del tecnico, al progetto e alle eventuali varianti approvate;
  • sono stati rispettati il contratto, il capitolato e gli ordini impartiti durante il cantiere;
  • le lavorazioni risultano eseguite a regola d’arte;
  • non sono presenti difetti evidenti tali da impedire l’accettazione dell’opera;
  • la contabilità finale può essere approvata, eventualmente applicando detrazioni o riserve;
  • può essere corrisposto all’impresa il saldo previsto dal contratto.

Il certificato può quindi avere una funzione tecnica, ma anche economica e contrattuale, perché consente di formalizzare la conclusione dell’appalto e la verifica delle lavorazioni eseguite.

Il certificato di regolare esecuzione è obbligatorio nei lavori privati?

Nei lavori privati non esiste un obbligo generale di redigere il certificato di regolare esecuzione.

L’obbligo può però derivare:

  • dal contratto di appalto sottoscritto tra committente e impresa;
  • dal disciplinare di incarico del direttore dei lavori;
  • dalla tipologia di pratica edilizia;
  • dalla presenza di opere strutturali;
  • dalla modulistica adottata dal Comune o dalla Regione;
  • dalla necessità di presentare la Segnalazione certificata di agibilità;
  • dalla richiesta di una banca, di un’assicurazione o di un altro soggetto finanziatore;
  • dalle condizioni previste per l’erogazione di contributi o agevolazioni.

Di conseguenza, prima di stabilire se il documento sia necessario, bisogna verificare il titolo edilizio utilizzato, la natura delle opere e gli accordi sottoscritti con l’impresa e con il tecnico.

Differenza tra lavori pubblici e lavori privati

Il certificato di regolare esecuzione trova una disciplina specifica soprattutto nell’ambito dei contratti pubblici, dove può sostituire il collaudo nei casi previsti dalla normativa.

Nei lavori privati, invece, il termine viene utilizzato in maniera meno rigida. Il documento può essere predisposto dal direttore dei lavori per attestare la corretta esecuzione delle opere e consentire al committente di procedere con l’accettazione e il pagamento finale.

Tipologia di lavoroFunzione del certificato
Lavori pubblici Documento disciplinato dal Codice dei contratti pubblici
Lavori privati Documento tecnico e contrattuale utilizzato per verificare l’esecuzione delle opere e autorizzare il saldo all’impresa.

Quando è consigliabile redigerlo?

Anche quando non è espressamente obbligatorio, il certificato di regolare esecuzione è particolarmente utile per gli interventi di una certa consistenza, come:

  • ristrutturazioni complete di appartamenti o fabbricati;
  • rifacimento di coperture e facciate;
  • lavori condominiali;
  • interventi di efficientamento energetico;
  • realizzazione o rifacimento degli impianti;
  • opere eseguite mediante più stati di avanzamento;
  • appalti con importi rilevanti;
  • lavori nei quali siano sorte contestazioni tra impresa e committente.

Il documento permette di fotografare la situazione al termine del cantiere, precisando anche eventuali opere non completate, difetti riscontrati, somme da trattenere o lavorazioni da correggere.

Chi redige il certificato di regolare esecuzione?

Il certificato viene normalmente redatto e firmato dal direttore dei lavori, cioè dal professionista che ha seguito l’esecuzione dell’intervento e controllato la corrispondenza delle opere al progetto e agli accordi contrattuali.

Il direttore dei lavori può essere un ingegnere, un architetto, un geometra, perito o un altro tecnico abilitato, nei limiti delle rispettive competenze professionali.

Quando non è stato nominato un direttore dei lavori, l’impresa può rilasciare una propria dichiarazione di corretta esecuzione. Tale dichiarazione, però, non offre le stesse garanzie di una verifica effettuata da un professionista incaricato dal committente.

Certificato di regolare esecuzione e fine lavori sono la stessa cosa?

No. La comunicazione di fine lavori è l’adempimento con cui viene comunicata al Comune la conclusione dell’intervento oggetto di una pratica edilizia.

Il certificato di regolare esecuzione riguarda invece principalmente la verifica tecnica e contrattuale delle opere realizzate.

I due documenti possono essere collegati, ma non sono automaticamente equivalenti. In alcuni moduli comunali la dichiarazione del direttore dei lavori è inserita direttamente nella comunicazione di fine lavori; in altri casi deve essere allegato un documento separato.

Certificato di regolare esecuzione per CILA, SCIA, SCIALT

Per gli interventi eseguiti mediante CILA, la normativa nazionale non impone sempre un autonomo certificato di regolare esecuzione.

Al termine dell’intervento deve però essere verificata la modulistica adottata dal Comune. Lo Sportello unico per l’edilizia può richiedere una comunicazione di fine lavori contenente le dichiarazioni del committente, del direttore dei lavori e dell’impresa.

Per gli interventi soggetti a SCIA bisogna verificare la specifica tipologia di segnalazione e la modulistica regionale e comunale.

Alla fine dei lavori può essere richiesta un’attestazione del tecnico sulla conformità delle opere alla pratica depositata. Per la SCIA alternativa al permesso di costruire, il Testo unico dell’edilizia prevede un certificato di collaudo finale con cui il professionista attesta la conformità dell’opera al progetto presentato.

Il certificato di collaudo finale non deve essere confuso con il certificato di regolare esecuzione predisposto esclusivamente ai fini dei rapporti economici tra committente e impresa, anche se i due documenti possono contenere dichiarazioni in parte simili.

Certificato di regolare esecuzione e permesso di costruire

Anche per i lavori autorizzati mediante permesso di costruire la conclusione dell’intervento deve essere comunicata secondo le modalità stabilite dal Comune.

La documentazione finale può comprendere:

  • comunicazione di fine lavori;
  • dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità delle opere;
  • aggiornamento catastale;
  • dichiarazioni di conformità degli impianti;
  • attestato di prestazione energetica, quando dovuto;
  • documentazione strutturale;
  • Segnalazione certificata di agibilità, quando necessaria.

Il certificato di regolare esecuzione contrattuale può aggiungersi a questi documenti, ma non li sostituisce.

Certificato di regolare esecuzione delle opere strutturali

Quando l’intervento comprende opere strutturali, devono essere rispettati gli specifici adempimenti previsti dalla normativa nazionale e regionale.

A seconda della tipologia di intervento può essere necessario:

  • il certificato di collaudo statico;
  • la relazione a strutture ultimate;
  • la dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori strutturali;
  • il deposito della documentazione presso il Genio civile o l’ufficio regionale competente.

Questa dichiarazione riguarda esclusivamente la parte strutturale e non deve essere confusa con il certificato generale relativo all’appalto.

Certificato e conformità degli impianti

Il certificato di regolare esecuzione non sostituisce le dichiarazioni di conformità degli impianti.

Quando vengono installati o modificati impianti elettrici, idraulici, termici, del gas o altri impianti soggetti al D.M. 37/2008, l’impresa installatrice abilitata deve consegnare al committente la dichiarazione di conformità completa degli allegati obbligatori.

Prima di attestare la conclusione dell’intervento, il direttore dei lavori dovrebbe quindi verificare la consegna almeno dei seguenti documenti:

  • dichiarazioni di conformità degli impianti;
  • schemi o progetti degli impianti, quando previsti;
  • relazione con la tipologia dei materiali utilizzati;
  • certificati e manuali degli apparecchi installati;
  • libretto dell’impianto termico, quando dovuto.

Cosa deve contenere il certificato?

Non esiste un unico modello nazionale obbligatorio per tutti i lavori privati. Un certificato completo dovrebbe comunque contenere:

SezioneInformazioni da inserire
Committente Nome, cognome, codice fiscale e recapito.
Immobile Indirizzo, piano, interno ed eventuali dati catastali.
Pratica edilizia Tipologia, numero di protocollo e data di presentazione.
Impresa Denominazione, sede, partita IVA e nominativo del legale rappresentante.
Direttore dei lavori Dati del professionista, Albo professionale e numero di iscrizione.
Contratto Data del contratto, importo ed eventuali varianti.
Durata dei lavori Data di inizio e data di ultimazione.
Verifica Conformità al progetto, al contratto e alle regole dell’arte.
Contabilità Importo finale, acconti versati, detrazioni e saldo.
Documentazione Conformità impianti, certificazioni, manuali e documenti strutturali.
Prescrizioni Difetti da eliminare e lavorazioni residue.
Firme Firma del direttore dei lavori ed eventualmente di impresa e committente.

Il certificato garantisce che non esistano difetti?

Il rilascio del certificato non esclude automaticamente la presenza di vizi occulti, cioè difetti non riconoscibili mediante i normali controlli eseguiti al momento della chiusura del cantiere.

Il direttore dei lavori può certificare quanto risulta verificabile sulla base dei sopralluoghi, della documentazione disponibile e delle proprie competenze. Non può invece garantire lavorazioni nascoste che non siano state controllate durante l’esecuzione o sottoposte a prove specifiche.

Per questo motivo il certificato dovrebbe evitare formule eccessivamente generiche e precisare:

  • quali opere sono state controllate;
  • quali verifiche sono state eseguite;
  • quali documenti sono stati acquisiti;
  • la presenza di eventuali riserve;
  • le parti non direttamente ispezionabili.

Cosa fare se i lavori non sono stati eseguiti correttamente?

Se vengono rilevati difetti, lavorazioni incomplete o difformità, il direttore dei lavori non dovrebbe rilasciare un certificato privo di riserve.

Nel documento è possibile indicare:

  • le opere da correggere;
  • il termine assegnato all’impresa;
  • la somma da trattenere sul saldo;
  • la necessità di una successiva verifica;
  • le contestazioni formulate dal committente;
  • le difformità che impediscono la chiusura della pratica edilizia.

In presenza di problemi rilevanti può essere predisposto un verbale separato, accompagnato da fotografie, misurazioni e documentazione tecnica.

Quando pagare il saldo all’impresa?

Salvo quanto diversamente previsto dal contratto, è prudente corrispondere il saldo soltanto dopo:

  • la verifica delle opere realizzate;
  • la consegna della contabilità finale;
  • l’eliminazione dei difetti contestati;
  • la consegna delle dichiarazioni di conformità degli impianti;
  • la consegna dei manuali e delle certificazioni;
  • la sottoscrizione del verbale di ultimazione o del certificato di regolare esecuzione.

Quando rimangono lavorazioni marginali da completare, può essere prevista una trattenuta proporzionata al costo degli interventi residui.

Download modello certificato di regolare esecuzione lavori privati

Di seguito è disponibile un modello generale di certificato di regolare esecuzione per lavori privati. Il documento deve essere adattato alla tipologia di intervento, al contratto stipulato e alla modulistica richiesta dal Comune.

Scarica il modello in formato Word

Fac-simile del certificato

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PRIVATI

Il sottoscritto ______________________________, nato a __________________ il ____________, codice fiscale ______________________________, iscritto all’Ordine/Collegio ______________________________ della Provincia di __________________ al n. ____________, con studio in ______________________________, in qualità di direttore dei lavori relativi all’intervento descritto di seguito,

PREMESSO CHE

  • il committente è il sig./la sig.ra/società ______________________________, codice fiscale/partita IVA ______________________________;
  • i lavori interessano l’immobile posto nel Comune di ______________________________, via/piazza ______________________________ n. _____, identificato catastalmente al foglio _____, particella _____, subalterno _____;
  • le opere sono state autorizzate mediante ______________________________, protocollo n. __________________ del ____________;
  • i lavori sono stati affidati all’impresa ______________________________, con sede in ______________________________, partita IVA ______________________________;
  • il contratto di appalto è stato sottoscritto in data ____________;
  • i lavori sono iniziati in data ____________ e sono stati ultimati in data ____________;
  • durante l’esecuzione sono state approvate le seguenti varianti: ______________________________;

ATTESTA

  1. che i lavori risultano ultimati, salvo quanto eventualmente indicato nel presente certificato;
  2. che le opere sono state eseguite, per quanto verificato, in conformità al progetto, alle eventuali varianti, al contratto e agli ordini impartiti dalla direzione lavori;
  3. che le lavorazioni risultano eseguite secondo le regole dell’arte, fatti salvi i vizi occulti e le parti non direttamente ispezionabili;
  4. che i materiali impiegati risultano conformi alle prescrizioni progettuali e contrattuali, sulla base della documentazione acquisita;
  5. che l’impresa ha consegnato le dichiarazioni di conformità, le certificazioni e i manuali relativi alle opere e agli impianti realizzati, come da documentazione allegata;
  6. che la contabilità finale dei lavori ammonta a euro ______________________________, oltre IVA;
  7. che sono stati corrisposti acconti per euro ______________________________;
  8. che il credito residuo dell’impresa ammonta a euro ______________________________, fatte salve le eventuali trattenute indicate di seguito;
  9. che sono state rilevate le seguenti lavorazioni residue, difformità o imperfezioni: ______________________________;
  10. che l’impresa dovrà completare o correggere tali lavorazioni entro il ____________;
  11. che, salvo quanto espressamente indicato, i lavori possono essere considerati regolarmente eseguiti.

Documenti allegati:

  • contabilità finale;
  • verbale di ultimazione dei lavori;
  • dichiarazioni di conformità degli impianti;
  • certificazioni dei materiali;
  • documentazione fotografica;
  • documentazione strutturale, se dovuta;
  • ulteriore documentazione: ______________________________.

Luogo e data ______________________________

Il direttore dei lavori
Timbro e firma

______________________________

Per presa visione, l’impresa

______________________________

Per presa visione, il committente

______________________________

Domande frequenti

Il certificato è necessario per una semplice manutenzione ordinaria?

Generalmente no, soprattutto quando i lavori non richiedono una pratica edilizia e non è stato nominato un direttore dei lavori. Può comunque essere richiesto dal committente quando l’intervento ha un importo significativo o riguarda lavorazioni delicate.

Il certificato deve essere firmato anche dall’impresa?

La firma principale è quella del direttore dei lavori. È tuttavia consigliabile acquisire anche la firma dell’impresa e del committente.

La firma dell’impresa non trasforma il certificato in una rinuncia del committente a contestare eventuali vizi occulti, ma può attestare la presa visione del suo contenuto.

Può essere firmato soltanto dall’impresa?

L’impresa può rilasciare una dichiarazione sulle lavorazioni eseguite, ma il certificato redatto dal direttore dei lavori costituisce una verifica tecnica indipendente rispetto all’esecutore.

È necessario per ottenere le detrazioni fiscali?

Non è sempre richiesto un certificato con questa specifica denominazione. Per le agevolazioni devono però essere conservati i documenti edilizi, fiscali, tecnici ed energetici previsti per il singolo intervento.

Può essere rilasciato se rimangono piccole opere da completare?

Sì, purché le lavorazioni residue siano indicate chiaramente, venga stabilito un termine per completarle e sia eventualmente trattenuta una parte del saldo.

Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.

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Chi sono? Ciao, sono Vincenzo e amo tutto ciò che riguarda l’edilizia.

Vincenzo Madera

Fin da ragazzo, mio padre Gennaro mi portava sui cantieri. Quell'ambiente fatto di persone umili, gentili e simpatiche mi ha colpito. Proprio per questo motivo, ci passerei intere giornate, bevendo pessimi caffè e ascoltando le strabilianti avventure dei muratori, per poi tornare in studio a scrivere articoli.

Ecco la mia seconda passione. Mai avrei pensato di creare un blog. Eppure, a sorpresa le pagine del mio sito hanno raggiunto picchi di 60.000 volte ogni giorno.

Insieme a mia sorella Rosa portiamo avanti il nostro studio a Firenze e ci occupiamo di edilizia, strutture, impianti, energetica, bonus e interior design. Ebbene sì, un ingegnere e un architetto che vanno d'accordo!

Spero che, grazie al web, diventeremo amici: Contattami

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