Isolamento termico come intervento trainato
Superbonus: come comportarsi nel caso di isolamento termico applicato su meno del 25% della superficie disperdente, come intervento trainato. Calcolo massimali.
Un interpello che chiarisce come comportarsi in caso di isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessa l’involucro dell’edificio con un’incidenza inferiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno è il 250/2021.
Ovviamente, bisogna premettere che per ottenere il 110% occorre realizzare almeno un intervento trainante. Coibentando per meno del 25% delle superfici opache, non ti resta che sostituire l'impianto di climatizzazione invernale esistente per poter accedere all'incentivo.
Detto ciò, coibentando meno del 25% della superficie disperdente, quest'ultima opera non ricadrebbe nella definizione di intervento trainante del 110%. Ma potrebbe ricadere tra gli interventi trainati. Difatti, tra le opere trainante rientrano "gli interventi di efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. "ecobonus"), effettuati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, relativamente ai quali il Superbonus spetta nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
In particolare, la detrazione per coibentazione delle strutture opache è riconducibile all'articolo 1, comma 345, della legge n. 296 del 2006, ai sensi del quale spetta una detrazione nel limite massimo di euro 60.000.
Nella circolare n. 30/E del 2020 è stato, al riguardo, precisato che nel caso in cui la norma preveda un ammontare massimo di detrazione, per determinare l'ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus occorre dividere la detrazione massima ammissibile prevista nelle norme di riferimento per l'aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1. Nel caso di specie, pertanto, l'importo massimo di spesa detraibile sarà pari a euro 54.545 sia:
-
- per gli interventi condominiali, per i quali l'ammontare massimo di detrazione (60.000 euro) "deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio" (circolare n. 36 del 2007, punto 6);
- per l'edificio unifamiliare e le unità immobiliari di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno.
Per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici, la detrazione massima è calcolata moltiplicando il singolo massimale per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. L’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari (Circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).
Spero che l'articolo ti sia stato utile. Penso possa esserti utile l'articolo sui costi degli isolanti. A presto, Vincenzo.