AQE cos'è? Obbligo e differenza con l'APE
Che cos'è l'attestato di Qualificazione Energetica AQE, quando è obbligatorio, chi e dove consegnarlo, differenza con l'APE.
L’ AQE Attestato di Qualificazione Energetica è un elaborato che certifica, in sede di deposito della fine lavori, il rispetto delle prescrizioni contenute nella relazione energetica ex Legge 10.
L'art. 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005 definisce l'attestato di qualificazione energetica AQE come:
"il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione;"
Quando è obbligatorio l'attestato AQE?
Secondo l'art. 8 dell'allegato A del DM 26/06/09, l’attestato di qualificazione, di cui al comma 2, dell’articolo 8, del decreto legislativo, è obbligatorio per:
- gli edifici di nuova costruzione;
- per gli interventi ricadenti nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c) del Dl del medesimo decreto legislativo, in questo ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali.
Esclusioni dall'attestato AQE?
Sono escluse dall'obbligo le seguenti categorie di edifici (art. 3 Dlgs 192/2005):
a) gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis;
b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;
f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
Chi lo presenta e come?
Secondo l’articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, al comma 2:
" La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l‘attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata."
Differenza tra APE e AQE
L’attestato di qualificazione energetica degli edifici si differenzia da quello di certificazione, essenzialmente per:
-
- i soggetti che sono chiamati a redigerlo: possono essere anche il progettista o un altro soggetto che è intervenuto durante l'iter dei lavori, il proprietario o un suo parente. Soggetti che non possono realizzare l'APE;
- per l’assenza dell’attribuzione di una classe di efficienza energetica all’edificio in esame (solamente proposta dal tecnico che lo redige).
Al di fuori dei casi obbligatori, l’attestato di qualificazione energetica è facoltativo e può essere predisposto dall’interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica.
Sanzioni
Secondo l'Art 14 c. 4 del Dlgs 192 /2005, il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Spero che l'articolo ti sia stato utile. Vincenzo