Superbonus: ape ante e post operam

Domande e risposte sull'APE ante e post operam da utilizzare per l'accesso al Superbonus 110%. Ape nazionale, firma del direttore lavori, demolizione e ricostruzione, ampliamento.

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Come saprai, uno scoglio che si frappone tra te e il Supebonus è il miglioramento di due classi dell'attestato di certificazione energetica APE. Per dimostrare ciò, il termotecnico dovrà realizzare un'APE pre-intervento e un'APE post-intervento.

Questi attestati sono simili alle certificazioni energetiche che noi conosciamo, ma esistono delle lievi differenze.

Prima di tutto, l'attestato si riferisce alla singola unità immobiliare. Da qui è sorto il problema di attestare il salto delle classi per interi condomini. Quindi, è stato introdotto l'APE relativo ad interi edifici (e non riguardante la singola unità immobiliare) detto "convenzionale", utilizzabili esclusivamente per l'Ecobonus 110%. In pratica, l'indice relativo all'edificio si determina calcolando la somma dei prodotti degli indici delle singole unità per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell'intero edificio. Ho mal di testa..

Ma oltre a questa questione, i tecnici si sono posti ulteriori interrogativi, che, in parte, sono stati chiariti all'interno delle FAQ Enea condivise dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Agenzia delle Entrate pubblicate ad Ottobre 2020, alla risposta n°5.

 

 

Vediamo gli aspetti fondamentali che riguardano l'APE ante e post operam:

Con quale criterio, decreto 26/06/2015 o leggi regionali, devono essere determinate le classi energetiche?

Per fruire delle detrazioni fiscali del 110% il comma 3 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, viene richiesta la redazione degli attestati di prestazione energetica ante e post operam al fine di dimostrare che, con gli interventi realizzati, si consegua il miglioramento di almeno due classi energetiche.

Per uniformità di applicazione della misura incentivante su tutto il territorio nazionale il criterio di classificazione energetica da usare è quello previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 26 giugno 2015, o il criterio previsto dalla corrispondente norma regionale a condizione che le regioni dichiarino che si ottengano le stesse classificazioni energetiche.

Nel caso di edifici unifamiliari, quali servizi energetici occorre prendere in considerazione per eseguire il confronto tra APE-pre e APE-post?

Ai fini delle detrazioni fiscali del 110%, anche nel caso degli edifici unifamiliari, i servizi energetici da prendere in considerazione nell’APE-post per la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche sono quelli presenti nella situazione ante intervento così come previsto per gli APE convenzionali rilasciati per gli edifici composti da più unità immobiliari.

In quali casi, il direttore dei lavori o il progettista possono firmare gli APE utilizzati ai fini delle detrazioni fiscali del 110%?

Il direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli APE utilizzati solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110% che non necessitano di deposito nel catasto degli impianti termici;

Quali APE vanno depositati nei catasti regionali? 

Gli APE da depositare nel catasto regionale degli attestati di prestazione energetica degli edifici sono quelli di ogni singola unità immobiliare relativi alla situazione post-intervento prendendo in considerazione tutti i servizi energetici presenti nello stato finale.

Nel caso di lavori iniziati prima del 1° luglio 2020 a quale situazione deve riferirsi l’APE ante intervento?

L’APE ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori. Leggi l'approfondimento.

Unità residenziali non riscaldate in condominio

L'ing. Prisenzano di Enea durante un webinar ha chiarito che se in condominio sono presenti delle unità non riscaldate, nell'APE devo considerare l'edificio nella sua interezza, includendo quest'ultime. 

Nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, come deve essere redatto l’APE post operam?

L’APE post operam deve essere redatta considerando l’edificio nella sua configurazione finale, dopo aver completato i lavori, comprese le opere ricadenti nel Superbonus. Allo stesso modo, l'APE pre deve essere redatta sulla base della configurazione iniziale. Anche se dovessi modificare la sagoma o variare i volumi, i software sono in grado di fornirti i risparmi riguardanti i vari interventi.

Unità collabenti.

Accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 (isolamento termico), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A. Ti consiglio il focus sulle unità collabenti

Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.

 

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CHI SONO?

Ciao, sono Vincenzo e amo tutto ciò che riguarda l’edilizia.

Vincenzo MaderaFin da ragazzo, mio padre Gennaro mi portava sui cantieri. Quell'ambiente fatto di persone umili, gentili e simpatiche mi ha colpito. Proprio per questo motivo, ci passerei intere giornate, bevendo pessimi caffè e ascoltando le strabilianti avventure dei muratori, per poi tornare in studio a scrivere articoli.

Ecco la mia seconda passione. Mai avrei pensato di creare un blog. Eppure, a sorpresa le pagine del mio sito hanno raggiunto picchi di 60.000 volte ogni giorno. Parlo di edilizia, strutture, impianti, energetica e interior design e insieme a mia sorella Rosa portiamo avanti il nostro studio a Firenze.

Spero che, grazie al web, diventeremo amici:

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