Condono - Sanatoria semplificata a Firenze
Come sanare le difformità e gli abusi a Firenze? Semplificazioni di cui all'Art. 12 regolamento edilizio - stato legittimo, errori, imprecisioni e omissioni.

All'interno del regolamento edilizio di firenze esistono alcune fattispecie di difformità che non richiedono la sanatoria ma solo il deposito della rappresentazione dello stato legittimo.
Deposito della rappresentazione dello stato legittimo
Il deposito della rappresentazione dello stato legittimo degli immobili rappresenta un'utilità per agevolare la gestione immobiliare ed è applicabile nei i casi in cui le rappresentazioni unite ai titoli edilizi non corrispondano con esattezza allo stato attuale del bene a causa di :
- omissioni, imprecisioni ed errori di graficizzazione, che non alterano la consistenza edilizia legittima, non configurano difformità dalla disciplina urbanistico-edilizia, e non sono frutto di opere diverse da quelle legittimamente autorizzate;
- modifiche rientranti nelle fattispecie non soggette a sanatoria per legge come esplicitate all’art. 12 comma 3 del Regolamento Edilizio.
In questo caso, non è necessario:
-
-
- pagare le sanzioni, ma solo i diritti di segreteria (103 €);
- attendere i tempi di una sanatoria.
-
Normativa regolarizzazione semplificata (art. 12)
Secondo l'art. 12 (Sanzioni edilizie, opere non soggette a sanatoria, opere non sanabili) comma 3 del regolamento edilizio:
3. Nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi 1 e 2, non sono soggette al regime sanzionatorio di cui al Tit. IV del DPR 380/2001 e al Tit. VII della LR 65/2014, né a sanatoria le opere realizzabili in assenza di titolo ai sensi della normativa vigente al momento della loro esecuzione, nel presupposto della loro conformità alla disciplina urbanistico-edilizia al tempo vigente ed alle prescrizioni del titolo edilizio, quali:
- le opere realizzate in corso di edificazione in variante (sia interne che esterne) dalla Licenza o concessione edilizia nelle fattispecie individuate all’art. 34-ter comma 4 del DPR 380/2001;
- le modifiche interne agli edifici definite all'art. 26 della L. 47/1985, eseguite in data anteriore all’entrata in vigore della Legge medesima, in attuazione dei disposti di cui all'art. 48 della L. 47/1985, nonché con riferimento ai contenuti della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3466/25 del 18/07/1986;
- le modifiche interne agli edifici di cui all'art. 26 della L. 47/1985, per le quali sia accertata la realizzazione entro i termini di vigenza del medesimo articolo (dal 17 marzo 1985 al 10 gennaio 1997), ma sia mancato il prescritto deposito della relazione;
- le tolleranze costruttive rispetto alle misure previste nel titolo abilitativo contenute entro i limiti oggi individuati dall’art. 34-bis del DPR 380/2001 e dall’art. 198, comma 4, LR 65/2014;
- le varianti in corso d’opera oggi definite all’art. 211 della LR 65/2014 relative a progetti già assistiti da titolo edilizio e non soggette all’acquisizione di un nuovo titolo edilizio;
- le opere di Manutenzione straordinaria assimilate ad attività edilizia libera, ferme restando le sanzioni per l’omesso deposito e i contributi eventualmente dovuti ai sensi di Legge.
Inapplicabilità
Il procedimento di deposito di stato legittimo non è applicabile qualora:
-
-
- le imprecisioni, gli errori di graficizzazione o le omissioni non verifichino la conformità alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della realizzazione
- le modifiche, seppur rientranti nelle fattispecie non soggette a sanatoria per legge (vedi art. 12 comma 3 R.E.), non verifichino la conformità alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della realizzazione.
-
In tali casi devono applicarsi le sanzioni edilizie di Legge, salva la possibilità di procedere con lo spontaneo ripristino, con la procedura definita all’art. 15 del Regolamento edilzio.Secondo l'art. 12 (Sanzioni edilizie, opere non soggette a sana
Per informazioni può contattarci via mail a
Grazie, Vincenzo e Rosa.