Obbligo progetto impianto elettrico - riscaldamento ecc. 2026

Quando è obbligatorio il progetto (impiantistico) redatto dal professionista o dal responsabile tecnico dell'impresa per impianti riscaldamento - elettrico - idrico - canna fumaria.

 

Come vedrai, quando si installa, trasforma o amplia un impianto, sia esso elettrico, gas, riscaldamento, condizionamento è obbligatorio un progetto!

Non esistono potenze minime! Il progetto è comunque previsto anche sotto certe soglie, ma le potenze/superfici servono eccome per stabilire chi deve redigere il progetto.

Quali impianti richiedono un progetto?

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, DM 37/08: per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento è redatto un progetto per gli impianti:

a) di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b) radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

c) di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

d) idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f) di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) di protezione antincendio.

Non esistono scappatoie. Se stessi realizzando un nuovo impianto gas, di riscaldamento, o stessi installando una caldaia, un condizionatore o una nuova antenna TV, devi pretendere il progetto firmato.

Obbligo progetto impianti riscaldamento elettrico idrico

Da chi può essere redatto un progetto?

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 il progetto può essere redatto

  1. da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica;
  2. in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Quando occorre il progetto di un professionista?

Il responsabile tecnico dell'impresa installatrice non sempre può redigere il progetto.

Occorre sempre e solo il progetto di un professionista (ingegnere, architetto ecc.) iscritto all'albo professionale nel caso di:

a) Impianto elettrico, anti-fulmine e per cancelli

Per l'installazione, trasformazione e ampliamento di impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

  • per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
  • impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
  • impianti relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
  • impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere

Obbligo progetto redatto da professionista: impianti relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

Obbligo progetto redatto da professionista: impianti dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora (46,5 kW);

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

Basta il progetto del responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

Obbligo progetto redatto da professionista: impianti relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

Basta il progetto del responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

g) impianti di protezione antincendio.

Obbligo progetto redatto da professionista: se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

Quando non occorre il progetto?

Il progetto previsto dall'art. 5 del DM 37/2008 è obbligatorio in caso di installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti rientranti nel campo di applicazione del decreto. Non è invece richiesto per gli interventi di manutenzione ordinaria, cioè per quelle operazioni finalizzate a contenere il normale degrado d'uso o a far fronte ad eventi accidentali, purché non venga modificata la struttura dell'impianto o la sua destinazione d'uso.

L'art. 10 del DM 37/2008 disciplina inoltre specifiche ipotesi escluse dagli obblighi previsti per gli interventi impiantistici, tra cui alcune operazioni relative agli apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari.

Attenzione quindi: il fatto che un impianto sia installato all'interno di un'abitazione non significa che il progetto non sia necessario. In caso di installazione, trasformazione o ampliamento dell'impianto si applicano comunque le disposizioni dell'art. 5 del DM 37/2008 e il progetto deve essere redatto dal soggetto competente previsto dalla norma.

Contenuti del progetto

I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte. (art. 5 c. 3 DM 37/08).

I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente. (art. 5 c. 4 DM 37/08).

progetto schema impianto

Varianti e deposito

Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità. (art. 5 c. 5 DM 37/08)

Deposito

Non tutti i progetti degli impianti devono essere depositati presso il Comune.

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del DM 37/2008, è depositato presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune in cui deve essere realizzato l'impianto il progetto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, cioè il progetto redatto da un professionista iscritto negli albi professionali nei casi in cui vengono superate le soglie o ricorrono le condizioni espressamente indicate dalla norma.

Il progetto redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice nei casi in cui non è obbligatorio l'intervento del professionista non è invece, per il solo effetto dell'art. 5, comma 6, soggetto al medesimo obbligo di deposito presso lo Sportello Unico per l'Edilizia.

Al termine dei lavori occorre sempre rilasciare la dichiarazione di conformità.

Infrastruttura digitale dell’edificio e banda ultralarga

Dal 2025 il DM 37/2008 disciplina in modo più preciso anche gli adempimenti relativi all’infrastrutturazione digitale degli edifici.

In particolare, l’art. 5-bis prevede che il responsabile tecnico dell’impresa abilitata per gli impianti elettronici di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), si consulti con il progettista edile affinché siano correttamente inserite nel progetto dell’edificio tutte le parti dell’infrastruttura fisica multiservizio passiva e i relativi accessi necessari per gli interventi previsti dall’art. 135-bis del DPR 380/2001.

L’infrastruttura fisica multiservizio passiva è costituita dagli spazi installativi e dalle predisposizioni necessarie a consentire il passaggio e l’utilizzo delle reti di comunicazione ad alta velocità, compresa la fibra ottica, fino ai punti terminali di rete dell’edificio.

Al termine dei lavori, su richiesta del soggetto che ha presentato il titolo edilizio o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’impresa abilitata rilascia l’attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e CEI 64-100/1, 2 e 3.

L’attestazione deve essere corredata dagli allegati nei quali sono descritte le caratteristiche degli accessi e dell’infrastruttura fisica multiservizio passiva realizzata.

Tale attestazione assume particolare importanza anche ai fini edilizi, in quanto l’art. 5-bis del DM 37/2008 prevede che sia necessaria per la presentazione allo Sportello Unico per l’Edilizia della segnalazione certificata di agibilità prevista dall’art. 24 del DPR 380/2001, nei casi in cui trovano applicazione gli obblighi di infrastrutturazione digitale dell’edificio.

Il responsabile tecnico dell’impresa abilitata, inoltre, su istanza del privato, provvede alla comunicazione dei dati relativi agli edifici infrastrutturati secondo quanto previsto dall’art. 135-bis, comma 2-bis, del DPR 380/2001.

Gli obblighi previsti dall’art. 135-bis riguardano, in particolare, gli edifici di nuova costruzione e determinati interventi edilizi per i quali la normativa impone la predisposizione dell’infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi necessari alla connessione alle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.

 

____________________________

Chi sono? Ciao, sono Vincenzo e amo tutto ciò che riguarda l’edilizia.

Vincenzo Madera

Fin da ragazzo, mio padre Gennaro mi portava sui cantieri. Quell'ambiente fatto di persone umili, gentili e simpatiche mi ha colpito. Proprio per questo motivo, ci passerei intere giornate, bevendo pessimi caffè e ascoltando le strabilianti avventure dei muratori, per poi tornare in studio a scrivere articoli.

Ecco la mia seconda passione. Mai avrei pensato di creare un blog. Eppure, a sorpresa le pagine del mio sito hanno raggiunto picchi di 60.000 volte ogni giorno.

Insieme a mia sorella Rosa portiamo avanti il nostro studio a Firenze e ci occupiamo di edilizia, strutture, impianti, energetica, bonus e interior design. Ebbene sì, un ingegnere e un architetto che vanno d'accordo!

Spero che, grazie al web, diventeremo amici: Contattami

_________________________________