Obbligo progetto impianto elettrico - riscaldamento ecc. 2025

Quando è obbligatorio il progetto (impiantistico) redatto dal professionista o dal responsabile tecnico dell'impresa per impianti riscaldamento - elettrico - idrico - canna fumaria.

 

Come vedrai, quando si installa, trasforma o amplia un impianto, sia esso elettrico, gas, riscaldamento, condizionamento è obbligatorio un progetto!

Non esistono potenze minime!

Quali impianti richiedono un progetto?

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, DM 37/08: per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento è redatto un progetto per gli impianti:

a) di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b) radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

d) idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f)  di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) di protezione antincendio.

Non esistono scappatoie. Se stessi realizzando un nuovo impianto gas, di riscaldamento, o stessi installando una caldaia, un condizionatore o una nuova antenna TV, devi pretendere il progetto firmato.

Obbligo progetto impianti riscaldamento elettrico idrico

Da chi può essere redatto un progetto?

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 il progetto può essere redatto

    • da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica;
    • in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Quando occorre il progetto di un professionista?

Il responsabile tecnico dell'impresa installatrice non sempre può redigere il progetto.

Ocorre sempre e solo il progetto di un professionista (ingegnere, architetto ecc.) iscritto all'albo professionale nel caso di:

a) Impianto elettrico, anti-fulmine e per cancelli

Per l'installazione, trasformazione e ampliamento di impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

        • per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
        • impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
        • impianti relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
        • impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere

Obbligo progetto redatto da professionista: impianti relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

Obbligo progetto redatto da professionista: impianti dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora (46,5 kW);

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

Basta il progetto del responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

Obbligo progetto redatto da professionista: impianti relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

Basta il progetto del responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

g) impianti di protezione antincendio.

Obbligo progetto redatto da professionista: se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

Quando non occorre il progetto?

Secondo l'art. 10 del DM 37 del 2008 non occorre il progetto nel caso di:

      • manutenzione ordinaria degli impianti: interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
      • installazioni per apparecchi per usi domestici;
      • la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari.

Contenuti del progetto

I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte. (art. 5 c. 3 DM 37/08).

I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente. (art. 5 c. 4 DM 37/08).

progetto schema impianto

Varianti e deposito

Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità. (art. 5 c. 5 DM 37/08)

Il progetto è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto. (art. 5 c. 6 DM 37/08).

Al termine dei lavori occorre sempre rilasciare la dichiarazione di conformità.

Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.

 

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CHI SONO?

Ciao, sono Vincenzo e amo tutto ciò che riguarda l’edilizia.

Vincenzo MaderaFin da ragazzo, mio padre Gennaro mi portava sui cantieri. Quell'ambiente fatto di persone umili, gentili e simpatiche mi ha colpito. Proprio per questo motivo, ci passerei intere giornate, bevendo pessimi caffè e ascoltando le strabilianti avventure dei muratori, per poi tornare in studio a scrivere articoli.

Ecco la mia seconda passione. Mai avrei pensato di creare un blog. Eppure, a sorpresa le pagine del mio sito hanno raggiunto picchi di 60.000 volte ogni giorno. Parlo di edilizia, strutture, impianti, energetica e interior design e insieme a mia sorella Rosa portiamo avanti il nostro studio a Firenze.

Spero che, grazie al web, diventeremo amici:

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