Obbligo progetto impianto elettrico - riscaldamento ecc. 2025
Quando è obbligatorio il progetto (impiantistico) redatto dal professionista o dal responsabile tecnico dell'impresa per impianti riscaldamento - elettrico - idrico - canna fumaria.
Come vedrai, quando si installa, trasforma o amplia un impianto, sia esso elettrico, gas, riscaldamento, condizionamento è obbligatorio un progetto!
Non esistono potenze minime!
Indice
Quali impianti richiedono un progetto?
Da chi può essere redatto un progetto?
Quando occorre il progetto di un professionista?
Quali impianti richiedono un progetto?
Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, DM 37/08: per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento è redatto un progetto per gli impianti:
a) di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) di protezione antincendio.
Non esistono scappatoie. Se stessi realizzando un nuovo impianto gas, di riscaldamento, o stessi installando una caldaia, un condizionatore o una nuova antenna TV, devi pretendere il progetto firmato.
Da chi può essere redatto un progetto?
Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 il progetto può essere redatto
- da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica;
- in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
Quando occorre il progetto di un professionista?
Il responsabile tecnico dell'impresa installatrice non sempre può redigere il progetto.
Ocorre sempre e solo il progetto di un professionista (ingegnere, architetto ecc.) iscritto all'albo professionale nel caso di:
a) Impianto elettrico, anti-fulmine e per cancelli
Per l'installazione, trasformazione e ampliamento di impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
- impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
- impianti relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
- impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere
Obbligo progetto redatto da professionista: impianti relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
Obbligo progetto redatto da professionista: impianti dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora (46,5 kW);
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
Basta il progetto del responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
Obbligo progetto redatto da professionista: impianti relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
Basta il progetto del responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
g) impianti di protezione antincendio.
Obbligo progetto redatto da professionista: se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
Quando non occorre il progetto?
Secondo l'art. 10 del DM 37 del 2008 non occorre il progetto nel caso di:
- manutenzione ordinaria degli impianti: interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
- installazioni per apparecchi per usi domestici;
- la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari.
Contenuti del progetto
I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte. (art. 5 c. 3 DM 37/08).
I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente. (art. 5 c. 4 DM 37/08).
Varianti e deposito
Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità. (art. 5 c. 5 DM 37/08)
Il progetto è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto. (art. 5 c. 6 DM 37/08).
Al termine dei lavori occorre sempre rilasciare la dichiarazione di conformità.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.