Area di sedime - Cos'è e come calcolarla
Definizione area di sedime. Cos'è e come calcolarla. Esclusioni
Per area di sedime si intende l'impronta a terra della sagoma dell’edificio o manufatto edilizio.
Il perimetro dell’area di sedime è pertanto delimitato dal filo esterno delle pareti perimetrali dell’edificio (o manufatto edilizio), al lordo di spazi praticabili aperti quali logge, portici o porticati, nonché di eventuali tettoie poste in aderenza all'edificio medesimo, ove obiettivamente autonome dal punto di vista morfo-tipologico o strutturale e come tali aventi sagoma distinta.
Sono esclusi dal perimetro dell’area di sedime:
- lo spessore delle pareti esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e comunque per la parte eccedente i 30 cm, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
- le scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, fatta eccezione per gli eventuali spazi chiusi e coperti posti in aderenza all’edificio da esse delimitati;
- i volumi tecnici posti in aderenza all'edificio, salvo quelli totalmente integrati con il medesimo dal punto di vista morfo-tipologico e strutturale.
Quali sono i volumi tecnici
Sono considerati volumi tecnici i seguenti locali - impianti:
- extra-corsa degli ascensori;
- serbatoi d’acqua;
- camini;
- apparecchiature per pannelli solari;
- macchine per il condizionamento e il riscaldamento e loro eventuali protezioni individuanti vani di dimensioni massime di mq, 1,50;
- rivestimenti di edifici esistenti necessari all'isolamento termico dei fabbricati o semplicemente decorativi fino ad uno spessore massimo di cm. 10;
- le pareti esterne dei fabbricati di civile abitazione per lo spessore eccedente i 35 cm (dovrà in ogni caso essere rispettata la distanza dai confini);
- Bussole o simili a chiusura totale o parziale di poggioli e terrazzi a protezione di ingressi, nei limiti del 10% del volume utile dell'edificio;
- Verande e giardini d’inverno, prevalentemente, posti a Sud o a Nord, vetrati per il 70% della loro superficie, con una profondità massima di m.2,50, internamente non riscaldati con altre fonti di calore e con un volume inferiore al 10% dell’edificio di riferimento;
- Serre con struttura metallica, vetro o plastica di altezza media inferiore a ml. 2,50;
- Piccoli ricoveri attrezzi interamente realizzati in legno, non ancorati stabilmente al suolo, di superficie coperta massima di 9 mq. ed altezza interna massima di ml, 2,40 da posizionarsi all’interno del lotto di pertinenza nei limiti imposti dal Codice Civile in numero massimo di uno ad alloggio;
- Realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino volumetrie e destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di ornamento dell’edificio o sue pertinenze;
- Realizzazione di tettoie o pavimentazioni di aree pertinenziali delle unità immobiliari esistenti che comportino un'occupazione complessiva massima di 20 mq;
- Intercapedini aerate non accessibili poste sotto il piano di calpestio;
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.