Requisiti antincendio delle facciate delle abitazioni
Quali sono i requisiti antincendio da rispettare per interventi su facciate residenziali?
La norma di riferimento per quanto riguarda le norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione è il Decreto 25 gennaio 2019 (in gazzetta ufficiale il 05 febbraio 2019, n. 30) recante modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246.
Per quali edifici occorre rispettare tali regole?
Tali regole si applicano agli edifici di civile abitazione con altezza antincendio (“Altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso”) superiore a 24 m (77° attività soggetta) di:
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- nuova realizzazione;
- esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto (6 maggio 2019) comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.
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Cosa occorre perseguire?
Secondo l'art. 2 del Decreto 25 gennaio 2019, per gli edifici di cui sopra occorre:
a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio;
b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell’edificio);
c) evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.
Per far ciò, il decreto consiglia di rispettare la guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 e la nuova RTV13 – Chiusure d’ambito degli edifici civili.
Definizioni
Di seguito, alcune definizioni utili a comprendere le soluzioni che rispettano le prescrizioni del Decreto 25 gennaio 2019.
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- Chiusura d’ambito dell’edificio: frontiera esterna dell’edificio ad andamento orizzontale o verticale;
- SA: chiusure d’ambito di:
- i. edifici aventi le quote di tutti i piani comprese tra -1 m < h ≤ 12 m, affollamento complessivo ≤ 300 occupanti e che non includono compartimenti con Rvita pari a D1, D2;
- ii. edifici fuori terra, ad un solo piano;
- SB: chiusure d’ambito di edifici aventi quote di tutti i piani ad h ≤ 24 m e che non includono compartimenti con Rvita pari a D1, D2;
- SC: chiusure d’ambito di altri edifici.
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Esempi di soluzioni conformi al Decreto 25 gennaio 2019
All'interno della nuova RTV13 vengono segnalate alcune soluzioni che rispettano il DM. Ad esempio:
I componenti delle facciate di tipo SB ed SC , comunque realizzate, devono possedere i requisiti di reazione al fuoco (capitolo S.1) di cui alla tabella V.13-1:
a) isolanti termici (es. cappotti non in kit, ..);
b) sistemi di isolamento esterno in kit (es. ETICS, cappotti in kit, ..);
c) guarnizioni, sigillanti e materiali di tenuta, qualora occupino complessivamente una superficie > 10% dell’intera superficie lorda della chiusura d’ambito;
d) gli altri componenti, ad esclusione dei componenti in vetro, qualora occupino complessivamente una superficie > 40% dell’intera superficie lorda della chiusura d’ambito.
Tabella V.13-1 |
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Chiusura d’ambito |
Gruppo di materiali |
SB |
GM2 |
SC |
GM1 |
Non sono richiesti requisiti di reazione al fuoco per le coperture e per le facciate di tipo SA
Resistenza al fuoco e compartimentazione
1. Le chiusure d’ambito di tipo SB ed SC devono possedere i requisiti di resistenza al fuoco di cui ai seguenti paragrafi.
2. Non sono richiesti requisiti di resistenza al fuoco per le chiusure d’ambito di edifici:
a) che hanno carico d’incendio specifico qf ≤ 200 MJ/m2 in tutti i compartimenti, al netto del contributo rappresentato dagli isolanti eventualmente presenti in facciata ed in copertura;
b) dotati di misure di controllo dell’incendio di livello di prestazione V (capitolo S.6).
3. Non sono richiesti requisiti di resistenza al fuoco per le chiusure d’ambito di tipo SA.
4. Le fasce di separazione devono essere realizzate con le caratteristiche e la geometria descritte al paragrafo V.13.5.
5. La conformità della chiusura d’ambito ai requisiti di resistenza al fuoco è comprovata con riferimento ad uno dei metodi indicati nel paragrafo V.13.6.
Copertura
1. In corrispondenza delle proiezioni degli elementi costruttivi di compartimentazione orizzontale e verticale sulla copertura, devono essere realizzate le fasce di separazione.
2. Le coperture di tipo SC devono essere interamente realizzate con le caratteristiche descritte nel paragrafo V.13.5.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.