Iscrizione ipoteca giudiziale: cos'è, costi, nota, cancellazione
Ipoteca giudiziale immobile: cos'è, iscrizione, costi, cancellazione, importo minimo, F23.
Le ipoteche sono diritti reali (riguardano beni) di garanzia (garantiscono la soddisfazione del credito) con i quali si costituiscono vincoli giuridici che vengono posti sui beni del debitore a garanzia del soddisfacimento di un credito.
Semplicemente, un bene di un debitore viene posto a garanzia del pagamento di un credito!
C'è da precisare che l’ipoteca crea un vincolo sulla cosa senza impedire al proprietario l’utilizzo e la disposizione del bene.
Ma vediamo i tipi di ipoteca:
Ipoteca volontaria, legale e giudiziale
L’ipoteca si distingue in volontaria, legale e giudiziale, a seconda che la fonte o “titolo” da cui essa trae origine sia rispettivamente riconducibile alla volontà dei privati, ad una norma di legge o ad un provvedimento del giudice. Abbiamo tre tipi di ipoteca:
- L’ipoteca volontaria ricorre allorché il “titolo” con cui essa viene concessa è rappresentato da un contratto tra creditore e debitore o terzo datore oppure da una dichiarazione unilaterale del concedente, la quale deve rivestire, sotto pena di nullità, la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, mentre non può consistere in un testamento. Il concedente l’ipoteca è di norma il proprietario del bene da assoggettare ad ipoteca, ma quest’ultimo potrebbe anche appartenere ad altri, nel qual caso il concedente sarà obbligato ad acquistare il bene dal legittimo proprietario e il creditore potrà validamente iscrivere l’ipoteca solo quando il concedente sia divenuto proprietario del bene (art. 2822, comma 1, c.c.). Esempio: mutuo sulla casa in caso di compravendita.
- L’ipoteca legale si ha invece quando è la stessa legge ad indicare il potere al creditore di iscrivere ipoteca, la quale ritiene determinati crediti meritevoli di una particolare tutela (ad esempio, chi vende un bene immobile ha diritto di iscrivere ipoteca sul bene oggetto della vendita a garanzia del pagamento del prezzo). L’avente diritto può, però, rinunciare all’ipoteca legale.
- L’ipoteca giudiziale rinviene il titolo per la sua costituzione in un provvedimento del giudice. In particolare, ogni sentenza che condanna un soggetto al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione o al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore. Le stesse conseguenze discendono da altri provvedimenti giudiziali cui la legge attribuisce analogo effetto (art. 2818 c.c.). Anche il decreto ingiuntivo costituisce un titolo idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale. L'importo minimo del debito da iscrivere è di 8.000 € (in base agli articoli 76 e 77 D.P.R. 602/7).
Focalizziamoci sull'ipoteca giudiziale e come attivarla:
Iscrizione ipoteca giudiziale, cancellazione e costi
Le ipoteche vengono iscritte nei pubblici registri immobiliari presso la conservatoria. Per l'iscrizione è necessario:
- il titolo esecutivo (copia autentica uso iscrizione ipotecaria es. decreto ingiuntivo);
- visure catastali aggiornate a massimo 6 mesi e controfirmate dal richiedente;
- lettera di conferimento di incarico con indicazione valore dell'ipoteca da iscrivere al fine di realizzare la nota di iscrizione.
Le ipoteche (escluse quelle che hanno per oggetto la garanzia di un mutuo presso una banca), comprese quindi le giudiziali e le legali, sono soggette alle seguenti imposte e costi:
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- imposta di Registro 0,50% (sia in caso di iscrizione che di cancellazione, aumentata all’1% se in atto c’è anche un riconoscimento di debito e al 3% se c’è un finanziamento) da calcolarsi sull’importo dell’ipoteca;
- imposta di bollo € 59;
- imposta ipotecaria 2% dell’importo dell’ipoteca, con un minimo di 200 € (esempio debito di 100.000 €, costo dell'imposta 2.000 €);
- tassa ipotecaria € 35;
- onorario per l'iscrizione.
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Le imposte dovranno essere pagate attraverso il Modello f23 pdf, esempio.
IMPORTANTE: Sullo stesso immobile è possibile iscrivere più ipoteche; in questo caso, si avranno però ipoteche di grado diverso a seconda dell'ordine in cui sono avvenute le iscrizioni. Il creditore di primo grado avrà diritto di essere preferito a quelli di grado successivo e ciascuna nuova ipoteca potrà soddisfarsi solo dopo il soddisfacimento di chi ha iscritto prima.
L'ipoteca ha una durata di 20 anni, rinnovabile per altrettanti anni.
Le ipotesi di estinzione dell'ipoteca sono elencate all'art. 2878 C.C., tra le quali vengono elencate la cancellazione dell'ipoteca, la scadenza del termine, l'estinzione del credito, la rinunzia del creditore etc.. Per la cancellazione l'imposta ipotecaria è dello 0,50%.
Naturalmente il creditore si rifarà di tutte le spese sul debitore!!
Potrai ottenere un preventivo gratuito contattandoci via telefono al 347 277 85 86 o inviandoci una mail a