Accessibilità, adattabilità, visibilità: normativa e differenze

Accessibilità, adattabilità, visibilità: quali sono le definizioni, la normativa e le differenze.

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Normativa di riferimento

La normativa di riferimento per l'abbattimento / eliminazione delle barriere architettoniche è:

      • Legge 9 gennaio 1989, n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
      • Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

Per quali interventi deve essere rispettata

Secondo l'art. 1 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, le prescrizioni si applicano:

      1. agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
      2. agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
      3. alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
      4. agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

Restavano esclusi dall’ambito di applicazione di tale norma tutti gli edifici pubblici, indipendentemente dal tipo di intervento effettuato, nonché gli edifici privati sottoposti ad interventi minori rispetto a quelli soprarichiamati, quali la ristrutturazione parziale, i vari tipi di restauro e risanamenti, la manutenzione straordinaria e ordinaria.

Per quanto riguarda la definizione di ristrutturazione ci viene in aiuto il Testo unico sull'edilizia. In particolare all'art. e comma 1 lettera d si definiscono "interventi di ristrutturazione edilizia":

"gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 14444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria." 

Consiglio comunque di verificare i regolamenti locali che potrebbero imporre obblighi più restrittivi.

Concetti di accessibilità, visitabilità e adattabilità

Secondo le definizioni di cui all'art. 2 del dm 236 del 1989 si intende:

      • per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
      • Per visibilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
      • Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

L'accessibilità è ovviamente il livello più alto di abbattimento delle barriere. Al disabile viene garantito l'accesso a tutti i locali. Con la visibilità, al disabile deve essere consentito l'accesso ai luoghi di relazione e ad un bagno. Con l'adattabilità si intende dimostrare come il disabili, attraverso la realizzazione di piccole opere, possa accedere agli spazi. L'adattabilità è un'accessibilità differita.

Quando dimostrare l'accessibilità, la visitabilità e l'adattabilità?

A definirci quando dimostrare l'accessibilità, la visitabilità e l'adattabilità è l'Allegato A - Criteri generali di progettazione del DM 236 del 1989.

Accessibile

Visitabile

Adattabile

*

Unifamiliari e plurifamiliari privi di parti comuni

*

*

Unità

immobiliari

Plurifamiliari con non più di tre livelli fuori terra

Edifici

residenziali

o

o

Parti comuni

*

*

Unità

immobiliari

Plurifamiliari con più di tre livelli fuori terra

*

Parti comuni

*

Attività sociali (scuola, sanità, cultura, assistenza, sport)

Edifici non residenziali

 

*

*

Collocamento non obbligatorio

Riunione o
spettacolo e
ristorazione

*

Collocamento obbligatorio

*

*

Collocamento non obbligatorio

Ricettivi e pararicettivi

*

Collocamento obbligatorio

  * * Culto  
  * * Collocamento non obbligatorio Locali aperti al pubblico non previsti nelle precedenti categorie
*     Collocamento obbligatorio
    * Collocamento non obbligatorio Luoghi di lavoro non aperti al pubblico
*     Collocamento obbligatorio

 

o ACCESSIBILITA': deroga all'installazione dell'ascensore; restano valide tutte le altre prescrizioni previste per l'accessibilità;

o ADATTABILITA': possibilità di installazione nel tempo di meccanismi di sollevamento (ascensore e servoscale)

Come determinare la destinazione d'uso e quindi il criterio da rispettare

Oltre a determinare le destinazioni d'uso tramite un accesso agli atti al Comune e/o al catasto, si può far riferimento, ad esempio al codice ATECO dell'attività posta in essere nell'edificio.

Approfondimenti

Requisiti: porte, finestre, ascensore, rampe.

Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo

 

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CHI SONO?

Ciao, sono Vincenzo e amo tutto ciò che riguarda l’edilizia.

Vincenzo MaderaFin da ragazzo, mio padre Gennaro mi portava sui cantieri. Quell'ambiente fatto di persone umili, gentili e simpatiche mi ha colpito. Proprio per questo motivo, ci passerei intere giornate, bevendo pessimi caffè e ascoltando le strabilianti avventure dei muratori, per poi tornare in studio a scrivere articoli.

Ecco la mia seconda passione. Mai avrei pensato di creare un blog. Eppure, a sorpresa le pagine del mio sito hanno raggiunto picchi di 60.000 volte ogni giorno. Parlo di edilizia, strutture, impianti, energetica e interior design e insieme a mia sorella Rosa portiamo avanti il nostro studio a Firenze.

Spero che, grazie al web, diventeremo amici:

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