CERTIFICAZIONE ENERGETICA (APE) Firenze Prato e prov.

Certificazione Energetica APE a Firenze 250 € (comprensivi di oneri e SOPRALLUOGO obbligatorio per legge con responsabilità per il richiedente la certificazione). Firenze provincia e Prato 300 €. In sole 48 ore.

 

certificazione energetica Firenze e Prato

Mi presento, sono l'Ing. Vincenzo. Insieme a mia sorella, l'arch. Rosa, nel 2014 abbiamo aperto il nostro studio. Tra le prestazioni professionali offerte, annoveriamo anche gli attestati di prestazione energetica APE.

SCOPRI LE NOSTRE RECENSIONI

Nel realizzare la certificazione, ti offriremo:

Esperienza: da anni ci occupiamo di tale servizio;

+213 APE REALIZZATE NEL 2023 

Flessibilità: siamo consapevoli che la maggior parte dei clienti lavorano in orari diurni. E' possibile fissare i sopralluoghi la sera tardi o nel fine settimana.

Massima disponibilità: contatto diretto tramite cellulare. Assistenza anche successiva alla redazione dell'ape.

Rapidità: protocollo alla regione in sole 48 ore.

Serietà: siamo consapevole che la certificazione energetica sta acquisendo via via maggiore importanza. Motivo per cui, curiamo i dettagli e non trascuriamo nessun aspetto.

Prezzo competitivo: nonostante la qualità del nostro processo, riusciamo a mantenere dei prezzi molto competitivi.

Recensione dei clienti: chiediamo sempre ai nostri clienti di lasciare una valutazione a fine lavoro. Su google otteniamo ☆ su 5. Vedi le recensioni.

Penso possa esserti utile una breve guida sulla certificazione energetica APE: cos'è, quando è obbligatoria, quanto tempo è valida, documenti necessari, fasi, tempi ed esempi. 

Che cos'è la certificazione energetica APE? 

La Certificazione Energetica APE (attestato di prestazione energetica) è un documento volto a determinare il consumo annuo al metro quadro di un immobile (IPE). Tale consumo viene espresso in Kwh/mq anno. In base a tale consumo viene attribuita una delle classi energetiche all'immobile. Le classi energetiche vanno dalla G, attribuita agli immobili meno efficienti, alla A4 attribuita ad immobili pià performanti.

Quando è obbligatoria?

La Certificazione Energetica degli edifici è obbligatoria nei seguenti casi:

      • per tutti gli edifici di nuova costruzione;
      • per interventi di ristrutturazione che includano un ampliamento volumetrico;
      • per i casi di recupero dei sottotetti esistenti per gli edifici o per unità immobiliari singole;
      • nel caso di vendita di unità immobiliari con destinazione abitativa o commerciale, in questo caso in Toscana i notai richiedono la Relazione tecnica di conformità urbanistica e catastale;
      • nel caso di contratti di locazione riferiti ad una o più unità immobiliari;
      • nel caso di annunci commerciali finalizzati alla vendita come da L.R.3/2011.

Per quanto tempo è valida la certificazione energetica?

L' Attestato di Prestazione Energetica A.P.E. (o certificato energetico) ha una validità massima di 10 anni. Tale validità decade nel momento in cui avvengano opere di ristrutturazione o modifiche dell'immobile stesso o qualora non venissero realizzati i controlli sulla caldaia. Scopri quando deve essere aggiornato.

L'UE ha intenzione di ridurre la validità a 5 anni. Ancora si tratta di un'ipotesi.

 Quali sono i documenti da consegnare al tecnico?

    • Planimetria catastale dell’immobile (scannerizzata ed inviata prima del sopralluogo).
    • Libretto di impianto della caldaia/pompa di calore e, se presente, del boiler per l’acqua calda sanitaria ed anno di installazione.
    • Codice catasto impianto fornito da colui che effettua i controlli periodici;
    • Millesimi di riscaldamento (nel caso in cui l’immobile si trovasse all’interno di un condominio dotato di riscaldamento centralizzato) ed allegato F;
    • Firma del verbale di sopralluogo;
    • Eventuali informazioni riguardo interventi edilizi effettuati nel corso degli anni, che abbiano comportato un miglioramento dell’efficienza energetica (isolamento parete, tetto, pavimento; installazione pannelli solari etc.).

Quali sono le fasi per la redazione della certificazione energetica?

    1. Sopralluogo tecnico;
    2. Redazione dell’attestato di prestazione energetica APE;
    3. Protocollo dell’attestato agli enti Competenti (i diritti per la Regione Toscana sono pari a 10 €);
    4. Consegna a Lei di una copia originale dell'attestato APE e della copia firmata digitalmente;

Qual è il costo / prezzo? 

Il prezzo medio di una certificazione energetica varia in base a molti aspetti: complessità, tipologia di immobile, tempi di consegna, distanza etc.. Nello studio, avendo una lunga esperienza, riusciamo ad essere competitivi. 

Il sopralluogo è sempre obbligatorio?

Si. Diffidate da tecnici che non eseguono il sopralluogo. Sareste responsabili, insieme al tecnico, di tale illecito e soggetti a sanzioni fino a 2.500 €. Inoltre, i tecnici per non rischiare, tenderanno a sottovalutare le prestazioni del vostro appartamento e quindi penalizzare l'appartamento stesso. Un immobile con alte prestazioni energetiche, ha un valore superiore ed è più appetibile per i potenziali acquirenti o locatari. 

Qual è la scala di classificazione della prestazione energetica?

La nuova scala di classificazione della prestazione energetica degli immobili è formata da 10 classi: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G (dal più efficiente al meno efficiente) viene determinata tramite l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio in termini di energia primaria non rinnovabile. Questo indice tiene conto del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile non solo per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, come era prima del 1 Ottobre 2015, ma anche di altri servizi come la climatizzazione estiva, la ventilazione, l’illuminazione artificiale e il trasporto di persone o cose (gli ultimi due fabbisogni non sono previsti negli edifici con destinazione residenziale).

Ci sono novità anche per gli annunci immobiliari?

Le novità riguardano anche le indicazioni da inserire all'interno degli annunci immobiliari perché si dovrà utilizzare una targhetta precompilata da inserire direttamente all'interno dell'annuncio. Di questo aggiornamento dovranno tenere conto le agenzie immobiliari, i mediatori e i privati che devono vendere o affittare un immobile. 

Quali sono le sanzioni per l'assenza del certificato o sopralluogo?

Le sanzioni per proprietari, locatari o responsabili della vendita come le agenzie nel caso in cui al momento della contrattazione, vendita o affitto, l'immobile non sia dotato di attestato di prestazione energetica, sono le seguenti:

      • il venditore incorre in una sanzione variabile tra i 3.000 ed i 18.000 euro.
      • Se l'immobile viene affittato senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il locatario incorre in una sanzione variabile tra i 1.000 ed i 4.000 euro.
      • Se l'annuncio di un immobile da vendere od affittare non contiene i parametri energetici, la sanzione amministrativa è variabile tra i 500 ed i 3000 euro. 

In quali casi l’APE non è obbligatorio?

L’Attestato non deve essere redatto nei casi riportati nella legge nazionale all’art.3 comma 3 del dlgs 192/2005, ovvero:

      • i fabbricati industriali e artigianali;
      • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati. Per fabbricato isolato con superficie utile inferiore a 50 m2 si intende un fabbricato distaccato da altri edifici;
      • quando gli ambienti sono riscaldati (o raffrescati) per esigenze del processo produttivo;
      • quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione. Questo deve essere collegato alle esigenze del processo produttivo, perché se è prevista la presenza di lavoratori, i locali devono essere climatizzati ai fini della permanenza di persone;
      • quando gli ambienti sono riscaldati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili. Per reflui energetici si intende un recupero di fluidi (acqua, aria, vapore, fumi) già caldi per esigenze di produzione. Per esempio: un calore residuo che rappresenta lo scarto energetico di processo (calore dissipato da una batteria condensatrice di un gruppo frigorifero);
      •  i fabbricati agricoli o rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
      • edifici in cui non è prevista la permanenza di occupanti (residenti o lavoratori) e in cui non è prevedibile/necessario un clima abitativo come ad es. magazzini, depositi, locali di sgombero, sottotetti, locali macchina, cabine di trasformazione, cantine, autorimesse, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. L’APE è comunque richiesta per le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
      • edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose - i ruderi, purché vengano espressamente dichiarati come tali nell’atto notarile;
      • i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità/agibilità al momento della compravendita: immobili venduti come “scheletro strutturale” (privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio) oppure immobili venduti “al rustico” (privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici), purché vengano espressamente dichiarati come tali nell’atto notarile. Resta fermo l’obbligo di presentazione, prima dell’inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l’efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del nuovo permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato;
      • i manufatti comunque, non riconducibili alla definizione di edificio (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”), per esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.

Esempio

Per vedere un esempio (fac_simile) di certificazione "attestato di prestazione energetica" di un immobile clicchi qui.

Lo Studio Madera propone la redazione del certificato di prestazione energetica, da parte di ingegneri certificati. La nostra esperienza, unita al continuo aggiornamento, ci permette di rispondere rapidamente alle richieste del cliente.

La sede dello studio è a Firenze, ma operiamo su: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, raia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Val d'Arno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio, Vinci, Prato, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio.

Potrà ottenere maggiori informazioni su costi, tempi o una offerta di preventivo via mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., oppure contattandoci via telefono al 347 277 85 86.